MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CONSEGNA DEI BENI Clausole campione

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CONSEGNA DEI BENI. L’INPS conserva la piena titolarità di tutti i poteri e facoltà relativi al diritto di proprietà sul patrimonio affidato in gestione all’Appaltatore, nonché la piena titolarità di tutti i rapporti obbligatori in forza dei quali le singole unità immobiliari sono nella detenzione dei conduttori, ivi inclusi i rapporti eventualmente posti in essere in regime di concessione, i contratti vigenti di fornitura e servizi inerenti gli immobili, fino alla loro scadenza. Al fine di organizzare compiutamente le prestazioni necessarie all’espletamento a regime del Servizio, l’Appaltatore disporrà di un periodo di avvio non superiore a 3 mesi, nel corso del quale acquisirà presso l’Istituto o presso i Gestori Uscenti tutte le informazioni di dettaglio necessarie all’espletamento del Servizio, e sarà tenuto ad effettuare tutte le operazioni preliminari all’attivazione del medesimo. Il periodo di avvio potrà essere prorogato di 1 (un) mese, su richiesta dell’Appaltatore e previa autorizzazione dell’Istituto, in ragione di gravi e giustificati motivi non imputabili all’Appaltatore. Con anticipo di 20 (venti) giorni solari rispetto alla scadenza del periodo di avvio, l’Appaltatore dovrà comunicare all’Istituto, mediante raccomandata a/r, che le proprie strutture organizzative sono pronte per l’immediato avvio a regime del Servizio. Entro 10 (dieci) giorni solari successivi rispetto alla scadenza del periodo di avvio, l’Istituto e l’Appaltatore sottoscriveranno un apposito verbale di immissione nel Servizio e di consegna del Patrimonio Immobiliare, nel quale saranno esplicitate, anche attraverso l’allegazione di tutti gli atti più opportuni, la consistenza quantitativa e qualitativa delle Unità Immobiliari, ed ogni altra circostanza utile o necessaria a qualificarne lo stato di fatto o di diritto. L’Appaltatore si impegna a coordinarsi con i Gestori uscenti al fine di assicurare la continuità gestionale al Patrimonio Immobiliare, con particolare riguardo a:  attività di bollettazione dei canoni di locazione e degli oneri accessori;  gestione delle azioni stragiudiziali e giudiziali in corso al momento della consegna delle Unità Immobiliari;  servizi manutentivi essenziali;  attività manutentive in urgenza. Le modalità analitiche di subentro dell’Appaltatore e di presa in carico del patrimonio sono stabilite dal Contratto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).