MISCELANEA Clausole campione

MISCELANEA. 23.1 Changes. These GPC can only be changed in writing. 23.2 Severability. Should any of the clauses contained in these GPC turn out to be or become invalid or not effective, that shall not prejudice the validity or effectiveness of the remaining GPC. The Parties undertake to negotiate, in good faith, a clause superseding the invalid or non-effective clause. 23.3 No waiver. Any failure to exercise any rights or options provided for by these GPC does not constitute a waiver and shall never prevent the party in whose interest the right or option in question was provided for from exercising them. 23.4 Transfer. The Supplier is explicitly forbidden from transferring to third parties any of the rights and obligations arising from the GPC and from the individual Orders, without the prior written consent of Company. It is understood that Company retains the right to transfer the individual purchases and/or rights and/or obligations arising from the GPC or from the individual purchases to any parent company, subsidiary or company subject to the common control of Company's parent company; for a 23.5 Transfer of credit. Transfers of credit, special proxies for cashing and other kinds of payment delegation are never allowed.
MISCELANEA. 23.1 Changes. These GPC can only be changed in writing. 23.2 Severability. Should any of the clauses contained in these GPC turn out to be or become invalid or not effective, that shall not prejudice the validity or effectiveness of the remaining GPC. The Parties undertake to negotiate, in good faith, a clause superseding the invalid or non-effective clause. 23.3 No waiver. Any failure to exercise any rights or options provided for by these GPC does not constitute a waiver and shall never prevent the party in whose interest the right or option in question was provided for from exercising them. 23.4 Transfer. The Supplier is explicitly forbidden from transferring to third parties any of the rights and obligations arising from the GPC and from the 23.5 Transfer of credit. Transfers of credit, special proxies for cashing and other kinds of payment delegation are never allowed.

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  • COSTO DEL SERVIZIO Per l’utilizzo del Servizio il Cliente è tenuto al pagamento di un contributo mensile per tutta la durata di utilizzo dello stesso.

  • Obblighi assicurativi Il concessionario risponderà di tutti gli atti o fatti connessi all’attività di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell’attività o omissioni svolte nell’esercizio della concessione. L’Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa ed in particolare: 1. per concessioni di durata inferiore o pari ad anni 5 (cinque): dovrà stipulare una polizza "rischio locativo". A tal proposito il concessionario è edotto che non potrà richiedere alla Città rimborsi assicurativi per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di sua competenza previste a suo carico dal contratto, inferiori alla franchigia contrattuale prevista dai contratti comunali che attualmente è pari a euro 9.500,00=. Pertanto il concessionario, salvo la stipulazione di una propria idonea polizza, sarà tenuto ad adempiere ai propri obblighi manutentivi senza alcun ristoro assicurativo da parte della Città; 2. per concessioni di durata superiore ad anni 5 (cinque): dovrà stipulare una polizza “all risks” contro i rischi di incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato. Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario. Il concessionario dovrà altresì stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile (R.C.) verso terzi e prestatori d’opera sulla base dell’afflusso medio dell’utenza all’impianto. Nella polizza assicurativa relativa a R.C. verso terzi e prestatori d’opera deve essere stabilito che il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell’ambito comunale per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti e il Comune di Torino. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione 5 alla consegna dell'impianto attestata da apposito verbale. Con cadenza annuale dovrà essere inviata alla Circoscrizione 5 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: ▇▇▇.▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.