Procedure Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
Assistenza La Copertura assicurativa, concessa solo in caso di sottoscrizione della Copertu- ra 1, offre una serie di prestazioni erogate da Europe Assistance all’Assicurato in caso di Sinistro verificatosi nel corso di validità della Polizza. Il pacchetto “Assistenza” si divide in tre gruppi: • Prestazioni senza franchigia chilometrica: Qualora l’Autoveicolo rimanesse im- mobilizzato per guasto, incidente, incendio, foratura, Furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria o mancato avviamento in genere o venisse trovato dopo Furto o Rapina, in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefoni- camente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino dell’Autoveicolo stesso dal luogo dell’immo- bilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i Sinistri avvenuti in Italia. • Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza, o domicilio abituale dell’Assicurato: Qualora l’Autoveicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o Furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di Furto o Rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o prose- guimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo. La prestazione Rientro o proseguimento del viag- gio è valida anche all’Estero. • Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica all’estero: Qualora l’Assicurato o i passeggeri dell’Autoveicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitas- sero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere: - l’aereo sanitario; - l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato; - il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e com- prenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medi- ci della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
Personal Data Treatment Pursuant to EU Regulation no. 679/2016, applicants are informed that the processing of personal data supplied by them will be processed, either on paper or electronically, for the sole purpose of this procedure and the possible establishment of the employment relationship and for the purposes related to its management. The processing will be carried out by the persons in charge of the procedure, as well as by the selection board, also with the use of computerized procedures, in the ways and within the limits necessary to pursue the aforementioned purposes, even in the event of any communication to third parties. The provision of such data is necessary for the assessment, for the verification of the participation requirements and the actual possession of the declared academic qualifications. Failure to provide such information may preclude such obligations and, in the cases provided for in the notice, may result in the exclusion from the selection procedure. Further data may be requested to candidates for the sole purpose mentioned above. The collected data may be communicated to any subjects entitled under the law n. 241/1990, the legislative decree 33/2013 and any subsequent amendments and additions. The data will be stored, in accordance with the provisions of current legislation, for a period of time not exceeding that necessary to achieve the purposes for which they are processed. Pursuant to GDPR 2016/679, the Politecnico di Milano may publish on the University website the Curriculum Vitae of the successful candidates as attached to the application form, for institutional purposes and in compliance with Legislative Decree no. 33 of 14 March 2013 (Transparency Decree) as amended by Legislative Decree 97 of 2016. It is understood that, in addition to the complete Curriculum Vitae, it will be possible to provide a specific Curriculum Vitae, without personal data, for the sole purpose of the publication on the University website. The subjects are granted the rights referred to in the third chapter of EU Regulation no. 679/2016, in particular, the right to access their personal data, to request correction, updating and cancellation, if incomplete, erroneous or collected in violation of the law, and to oppose to their processing for legitimate reasons. Further information is available on the University website at ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇. Complaints can be filed with a specific request to the person responsible for the protection of personal data, point of contact: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇. The Data Controller of the Politecnico di Milano is the General Manager delegated by the Rector pro- tempore - contact: ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇. Responsible for the processing: the Human Resources and Organization Manager. According to what provided by Article 5 of the Law n. 241 of 7 August 1990 and subsequent amendments, the Head of the procedure for this Call is ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Human resources and organization - Teaching Staff ManagementService, phone (+▇▇) ▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇ - (+▇▇) ▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇ - (+▇▇) ▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇▇ - (+39) 02.2399.2156 E-Mail: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇.▇▇ - Italian Certified E-Mail (in Italian: PEC, Posta Elettronica Certificata) ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Assistenza in viaggio La Società, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: a) Consulenza medica - telefonica 24h su 24 - Il servizio medico della Centrale Operativa composto da un Direttore Sanitario e da un’équipe di medici qualificati e specializzati, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/ sanitario: reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza; reperimento di medici specialisti d’urgenza; organizzazione di consulti medici; segnalazione di laboratori e centri diagnostici; esistenza e reperibilità di farmaci in Italia e all’estero Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie. b) Invio medico - Quando l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessita di una visita medica urgente, la Società provvede, previa valutazione della propria Guardia Medica, ad inviare un Medico. In caso di irreperibilità immediata del Medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, la Società organizza il trasferimento dell'Assicurato in ambulanza ad un ospedale per le cure del caso; c) Trasporto in ambulanza - Ove sia accertata l’urgenza della prestazione, la Società organizza il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi; d) Collegamento continuo con il centro ospedaliero - Quando l'Assicurato in viaggio sia ricoverato in un istituto di cura, la Società tramite un collegamento telefonico diretto tra i suoi medici ed il medico curante sul posto, comunica ai familiari dell'Assicurato le notizie cliniche aggiornate. Tale garanzia è operante nel rispetto della normativa prevista del Regolamento europeo 2016/679 c.d. GDPR, pertanto l’Assicurato dovrà fornire, quando possibile, una liberatoria nei confronti della Società, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute; e) Invio medicinali all’estero - Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia all’Estero, necessiti di medicinali regolarmente prescritti da un medico, introvabili sul posto e purché commercializzati in Italia, la Centrale operativa provvederà a reperirli ed a inviarli con il mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. La Società terrà a suo carico le sole spese di spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell’Assicurato. In alternativa la Centrale operativa potrà fornire il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale. f) Trasporto – rientro sanitario g) Prolungamento del soggiorno - Qualora l’Assicurato, ricoverato per un periodo superiore alle 48 ore e trascorso il periodo di ricovero non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio alla data prestabilita, la Società rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall’Assicurato stesso fino ad un importo di Euro 100,00 al giorno ed a persona, con un massimo complessivo di 3 giorni; h) Rientro del convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. La Società organizza e prende a proprio carico le spese di rientro. Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico; i) Rientro di un compagno di viaggio - Quando si renda necessario il rientro sanitario dell'Assicurato o il rientro del convalescente, la Società tramite la Centrale Operativa, organizzerà il rientro, con lo stesso mezzo, di un compagno di viaggio purché anche quest'ultimo assicurato e partecipante al medesimo viaggio. La Società terrà a proprio carico le spese di rientro del compagno di viaggio ed avrà facoltà di richiedere allo stesso i titoli di viaggio nonutilizzati; j) Familiare accanto - La Società mette a disposizione di un familiare un biglietto di viaggio A/R (aereo classe turistica o ferroviario 1a classe), per recarsi dall’Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 5 giorni o 48 ore se portatore di handicap; k) Rientro di minori (valido solo per il personale scolastico) - La Società quando, in caso di ricovero ospedaliero dell’Assicurato superiore a 48 ore, o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimangono senza accompagnatore, provvede, a proprie spese, al loro rimpatrio mettendo a disposizione un altro accompagnatore in sostituzione; l) Rientro anticipato - La Società organizza il rientro dell’Assicurato e prende a proprio carico le relative spese per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa (Coniuge/Convivente, Genitori, Figli, Fratelli/Sorelle, Suoceri, Generi/Nuore); m) Trasferimento/rimpatrio della salma fino al luogo di sepoltura in Italia - La Società, nel limite del capitale previsto per “Combinazione” prescelta, tiene a proprio carico le spese di trasporto della salma. Inoltre, la Società rimborsa il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l’evento, fino ad un massimo complessivo di Euro 7.500,00 per evento.
PROCEDURA DI GARA L’affidamento dell’appalto avviene mediante appalto-concorso, ai sensi dell’articolo 20, comma 4 della legge 109/1994. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. La procedura di appalto concorso prevede due fasi: A) la prima consiste nella valutazione delle offerte e si conclude con l’individuazione del progetto più conveniente tra quelli presentati e la conseguente aggiudicazione provvisoria; B) la seconda consiste nella procedura di approvazione del progetto prescelto che prevede, nell’ordine: 1. indizione conferenza di servizi preliminare; 2. eventuali modifiche al progetto esecutivo prescelto in base alle prescrizioni dei soggetti e organi preposti al rilascio di atti autorizzativi ai fini dell’approvazione del progetto; 3. validazione del progetto esecutivo: la società di validazione è scelta dall’amministrazione, il processo di validazione è svolto a cura del concorrente vincitore mentre il costo della validazione è a carico dell’amministrazione; 4. espressione del parere del Comitato tecnico consultivo dei lavori pubblici e della protezione civile; 5. espressione finale della conferenza di servizi; 6. approvazione del progetto esecutivo da parte della struttura competente dell’amministrazione committente; 7. avvio della procedura di esproprio; 8. aggiudicazione definitiva; 9. emissione art. 29 o art. 29 bis. LP 6/93; 10. eventuale consegna anticipata dei lavori sotto le riserve di legge; 11. stipulazione del contratto. La stipulazione del contratto è subordinata all’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione committente. Quest’ultima si riserva la facoltà di subordinare la stipulazione del contratto all’emissione del decreto d’esproprio. Le eventuali modifiche di cui al punto B), n. 2 contenute nel limite del 10% dell’importo globale di offerta presentato dal concorrente vincitore non danno luogo a variazioni del medesimo importo globale di offerta. É previsto il rimborso forfetario delle spese sostenute dai primi tre concorrenti non vincitori, ritenuti idonei dalla commissione, nella misura rispettivamente di € 40.000,00 per il secondo classificato, € 30.000,00 per il terzo classificato e € 20.000,00 per il quarto classificato. I predetti rimborsi non sono rideterminabili qualora vi fosse un numero minore di concorrenti non vincitori ritenuti idonei dalla commissione. FASE A) Il concorrente deve presentare, secondo le modalità di seguito esposte, la propria offerta separando gli elaborati tecnici dall’offerta economica. Dovranno quindi pervenire due buste, secondo le modalità di seguito esposte, contenenti l’una la “DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO” e l’altra l’“OFFERTA ECONOMICA“.