Metadati dei documenti Clausole campione

Metadati dei documenti. A ciascun documento informatico, a seconda della sua natura e delle sue caratteristiche, deve essere associato un numero di metadati (indici) obbligatori ed eventualmente ulteriori metadati opzionali. La corretta valorizzazione dei metadati è esclusiva responsabilità del Titolare/Produttore che ha l’obbligo di trasferire correttamente i metadati dei documenti sottoposti al Servizio di Conservazione. Nel caso in cui il Titolare di documenti sia una pubblica amministrazione si ricorda alla PA di gestire i metadati per i documenti informatici amministrativi. Nel seguito della presente Scheda Servizio sono riportati, negli ALLEGATI per ogni tipologia documentale, i metadati obbligatori ed opzionali che devono essere trasferiti dal Produttore dei documenti al Servizio. Inoltre, ciascun Produttore dei documenti nella sessione di versamento avrà la possibilità, sotto la propria responsabilità, di inserire altri metadati auto configurabili nell’etichetta e nel formato (data, intero, decimale o stringa).
Metadati dei documenti informatici‌ 1. L'Ente recepisce che, in armonia con le vigenti disposizioni normative, l’insieme minimo dei metadati del documento informatico è: • identificativo univoco e persistente (ID che identifica il documento all’interno dell’archivio digitale dell’Ente); • riferimento temporale rappresentato dalla informazione contenente la data e l'ora sincronizzata con il tempo coordinato universale (UTC); • oggetto; • soggetto che ha formato il documento; • eventuale destinatario; • impronta del documento informatico generato con la funzione di HASH SHA-256. 2. In caso di sopraggiunte disposizioni normative in merito all'insieme minimo dei metadati da associare ai documenti informatici, l'Ente si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie ad adeguare il proprio sistema di protocollo per la generazione di altri eventuali metadati.