Common use of Mensa Clause in Contracts

Mensa. Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero. Le modalità ed i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché la eventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva sono demandate ai cc.ii.rr.l. Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato, giunto al posto di lavoro, non possa iniziare il suo lavoro per cause di forza maggiore, al medesimo viene riconosciuto il diritto al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di livello. Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora la prestazione abbia avuto una durata superiore a due ore e fino a tre ore e mezzo, all'operaio viene riconosciuto il diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di livello; se superiore a tre ore e mezzo e fino a cinque, del 75% della retribuzione di livello; se superiore a cinque dell'intera retribuzione giornaliera di livello. Per gli operai a tempo indeterminato vale quanto previsto dall'art. 52. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo l'operaio ha diritto all'indennità chilometrica o di percorso. Per le assicurazioni sociali, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge. Gli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Fatte salve le situazioni di miglior favore per i lavoratori già acquisite nella contrattazione integrativa, i cc.ii.rr.l. hanno facoltà di regolamentare anticipazioni, a carico dei datori di lavoro, delle indennità di cassa integrazione e di malattia.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Mensa. Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 l’impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa e ricoveroperchè possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere. Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari. Le modalità ed i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché la eventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva sono demandate ai cc.ii.rr.l. Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato, giunto al posto di lavoro, non possa iniziare il suo lavoro per cause di forza maggiore, al medesimo viene riconosciuto il diritto al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di livello. Nella stessa ipotesi disposizioni di cui al comma precedente commapotranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere. Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di euro 4,13. Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi, qualora la prestazione abbia avuto una durata superiore su richiesta di parte sindacale, congiuntamente a due ore e fino livello di XX.XX., si rendesse impossibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a tre ore e mezzodecorrere dal 01/07/2006, all'operaio viene riconosciuto il diritto al pagamento sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 3,36 giornalieri pari a euro 0,42 per ogni ora di lavoro ordinario. Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del 50% della retribuzione giornaliera di livello; se superiore a tre ore e mezzo e fino a cinque, del 75% della retribuzione di livello; se superiore a cinque dell'intera retribuzione giornaliera di livelloCCNL. Per gli impiegati l`indennita` sostitutiva sarà: • dal 01/07/2006, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 72,66 mensili; • dal 01/09/2007 sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 84,77 mensili; L`indennita` sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte. Sono assorbiti sino a tempo indeterminato vale quanto previsto dall'art. 52. In tutti concorrenza i casi disciplinati dal presente articolo l'operaio ha diritto all'indennità chilometrica o di percorso. Per le assicurazioni sociali, trattamenti eventualmente in atto per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge. Gli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Fatte salve le situazioni di miglior favore per i lavoratori già acquisite nella contrattazione integrativa, i cc.ii.rr.l. hanno facoltà di regolamentare anticipazioni, a carico dei datori di lavoro, delle indennità di cassa integrazione e di malattialo stesso titolo nelle aziende.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Per Il Rinnovo

Mensa. Nei cantieri forestali A decorrere dal 1° luglio 2013, il costo massimo del servizio mensa, interamente a carico dell’Azienda, sarà pari ad Euro 13,00. L’eventuale eccedenza sarà a carico del lavoratore. Nel caso di impossibilità a garantire il servizio mensa nei termini suddetti, o quando non sono presenti in zona aziende che effettuano il servizio in cantiere o luoghi di ristorazione quali mense, trattorie o ristoranti, si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero. Le modalità ed i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché la eventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva sono demandate ai cc.ii.rr.l. Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato, giunto al posto di lavoro, non possa iniziare il suo lavoro per cause di forza maggiore, al medesimo viene riconosciuto il diritto darà alternativamente luogo al pagamento di due ore apposita indennità sostitutiva di mensa, il cui valore è corrispondente a Euro 0,50 per ogni ora di lavoro ordinaria effettivamente prestata. Il servizio mensa è garantito agli operai ed agli impiegati di cantiere. Quanto al personale direttivo, tecnico ed amministrativo etc,. assunto presso la sede dell’Impresa, avrà diritto al servizio solo nel caso in cui sia comandato in trasferta. Sono fatte espressamente salve le condizioni di miglior favore in essere. L’indennità sostitutiva non verrà conteggiata per premi, mensilità aggiuntive od altro istituto contrattuale, in quanto già tenutone conto nel suddetto aggiornamento. Le imprese, fermo restando il rispetto delle norme previste nel presente accordo, si dichiarano disponibili a che venga istituito per ogni cantiere, con ricorso ad azienda esterna specializzata, un servizio di mensa composto da un primo piatto, un secondo con un contorno, pane e bevande. Per l’attuazione del suddetto servizio sarà sottoscritta da parte della retribuzione giornaliera di livello. Nella stessa ipotesi di cui al precedente commaimpresa una convenzione con azienda avente strutture specializzate nella ristorazione, qualora la prestazione abbia avuto una durata che garantisca detto servizio a prezzo non superiore a due ore e fino a tre ore e mezzoquanto sopra illustrato. Il carattere di servizio sociale che la fornitura dei pasti assume, all'operaio viene riconosciuto la possibilità, fatto salvo il diritto rispetto delle norme al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera riguardo sottoscritte, di livello; se superiore a tre ore e mezzo e fino a cinque, del 75% della retribuzione usufruire di livello; se superiore a cinque dell'intera retribuzione giornaliera detto servizio da parte di livello. Per gli operai a tempo indeterminato vale quanto previsto dall'art. 52. In tutti i casi disciplinati lavoratori ed il carattere non retributivo del contributo delle aziende, comportano che eventuali scelte individuali di non usufruire di tale servizio non daranno luogo ad alcuna indennità sostitutiva a nessun livello di trattativa. Pertanto, l’indennità sostitutiva di mensa non sarà più corrisposta all’ atto della istituzione nel cantiere del servizio di mensa, ciò indipendentemente dalla partecipazione alla mensa dei lavoratori. Il presente accordo si applica in tutti i cantieri edili a prescindere dal presente articolo l'operaio ha diritto all'indennità chilometrica numero dei dipendenti del cantiere o dell’ impresa. Il servizio mensa è garantito al lavoratore che fornisca la propria prestazione per più di percorsomezza giornata di lavoro; in tutti gli altri casi, indipendentemente dalla causa dell’assenza, gli verrà riconosciuta l’indennità sostitutiva per le ore di lavoro effettivamente prestate. Per le assicurazioni sociali, II lavoratore che per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per sua scelta non consumi il nucleo familiare trovano applicazione le norme di leggepasto dopo averlo prenotato sarà tenuto a rimborsare all’ impresa il 100% del costo. Gli operai rientranti nella sfera di applicazione Il raggiungimento del presente contratto sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse accordo non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio intende apportare alcun pregiudizio all' orario di cantiere ed esonera comunque l' impresa da ogni responsabilità o conseguenza per quanto riguarda eventuali inadempienze da parte dell'Istituto o altro sistema analogodell’ azienda responsabile del servizio mensa. Fatte salve le situazioni condizioni di miglior favore per i lavoratori già acquisite nella contrattazione integrativa, i cc.ii.rr.l. hanno facoltà di regolamentare anticipazioni, a carico dei datori di lavoro, delle indennità di cassa integrazione e di malattiaattualmente in essere.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro Unico Imprese Edili Ferrara

Mensa. Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero. Le modalità ed i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché la eventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva sono demandate ai cc.ii.rr.l. Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato, giunto al posto di lavoro, non possa iniziare il suo lavoro per cause di forza maggiore, al medesimo viene riconosciuto il diritto al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di livello. Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora la prestazione abbia avuto una durata superiore a due ore e fino a tre ore e mezzo, all'operaio viene riconosciuto il diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di livello; se superiore a tre ore e mezzo e fino a cinque, del 75% della retribuzione di livello; se superiore a cinque dell'intera retribuzione giornaliera di livello. Per gli operai a tempo indeterminato vale quanto previsto dall'art. 52. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo l'operaio ha diritto all'indennità chilometrica o di percorso. Per le assicurazioni sociali, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge. Gli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Fatte salve le situazioni in atto e considerata sia la struttura dei settori sia la varietà delle situazioni di miglior favore fatto che non consentono di pervenire a una regolamentazione uniforme dell'istituto, si conviene che la possibilità di attuazione del servizio di mensa sarà affrontata onde pervenire a idonee soluzioni aziendali o locali. Pertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, con almeno 125 dipendenti, le Direzioni e i Consigli di fabbrica si incontreranno al fine sopra indicato, tenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unità produttive quali, ad esempio, la distanza dello stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e lavoratori che utilizzino il servizio, ecc. Nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove sarà realizzata la mensa, il concorso delle Aziende al costo del pasto non sarà inferiore al 50%. In tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, al lavoratore che non partecipi alla medesima per i cause dipendenti dalle esigenze di servizio o da accertati motivi di salute verrà corrisposta un'indennità sostitutiva nella misura di L. 100 per ogni giorno di presenza. Tale indennità assorbe sino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo. Agli addetti del settore cemento, appartenenti a unità con meno di 125 dipendenti, sarà riconosciuta un'indennità sostitutiva di mensa per ogni giorno di presenza in misura percentuale dell'indennità sostitutiva aziendalmente erogata ai lavoratori già acquisite nella contrattazione integrativaappartenenti a unità produttive con più di 125 addetti. Tale percentuale viene definita nel 34% dell'indennità aziendalmente in vigore al 1° aprile 1987, i cc.ii.rr.lnel 67% dell'indennità aziendalmente in vigore al 1° aprile 1988, nel 100% dell'indennità aziendalmente in vigore al 1° aprile 1989. hanno facoltà L'indennità come sopra definita assorbe sino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo alle scadenze sopra ricordate. Nota a verbale. La presente normativa non modifica le situazioni in atto derivanti dalla applicazione di regolamentare anticipazioni, a carico dei datori di lavoro, delle indennità di cassa integrazione accordi aziendali e di malattiagruppo. Dette situazioni restano confermate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Mensa. Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 01 luglio 2014, l’impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa e ricoveroperché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere. Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari. Le modalità ed i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché la eventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva sono demandate ai cc.ii.rr.l. Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato, giunto al posto di lavoro, non possa iniziare il suo lavoro per cause di forza maggiore, al medesimo viene riconosciuto il diritto al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di livello. Nella stessa ipotesi disposizioni di cui al comma precedente commapotranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere. Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di € 4,13. Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, qualora la prestazione abbia avuto a decorrere dal 01/06/2017 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 5,28 giornalieri pari a € 0,66 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia). Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del vigente CCNL. L`indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una durata superiore a due ore delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e fino a tre ore e mezzo, all'operaio viene riconosciuto il diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di livello; se superiore a tre ore e mezzo e fino a cinque, del 75% della retribuzione di livello; se superiore a cinque dell'intera retribuzione giornaliera di livellodelle mansioni svolte. Per gli operai impiegati l’indennità sostitutiva dal 01/06/2017 è stabilita in € 114,18 mensili. Sono assorbiti sino a tempo indeterminato vale quanto previsto dall'art. 52. In tutti concorrenza i casi disciplinati dal presente articolo l'operaio ha diritto all'indennità chilometrica o di percorso. Per le assicurazioni sociali, trattamenti eventualmente in atto per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge. Gli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Fatte salve le situazioni di miglior favore per i lavoratori già acquisite nella contrattazione integrativa, i cc.ii.rr.l. hanno facoltà di regolamentare anticipazioni, a carico dei datori di lavoro, delle indennità di cassa integrazione e di malattialo stesso titolo nelle aziende.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Integrativo Provinciale Di Lavoro

Mensa. Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad Nella comunità opera il servizio di ristorazione che consiste nella : - preparazione, cottura in sito e distribuzione dei pasti nell’apposita sala da pranzo della struttura o nelle camere dell’ospite (colazione, pranzo, merenda e cena); -predisposizione di menù pluri settimanali, con almeno 2 possibilità di scelta tra primi, secondi, contorni e frutta, nelle varianti stagionali autunno/inverno e primavera/estate con piatti non ripetitivi, che prevedano la possibilità di alternative e rispettino le tradizioni gastronomiche locali; - riassetto e pulizia dei locali cucina e delle sale da pranzo; - lavaggio del pentolame, delle stoviglie e dei carrelli portavivande. mensa (colazione, pranzo, merenda, cena). Il menù dovrà essere quello previsto dalle tabelle dietetiche approvate dall’A.S.L. competente, dovrà uniformarsi alle abitudini alimentari dell’utenza, nel rispetto dei criteri dietetico-nutrizionali. In particolare dovrà essere garantito un apposito menù per gli Ospiti in regime dietetico. La predisposizione del menù nelle varianti suindicate verrà predisposto dal Concessionario e allegato all’offerta tecnica, e potrà essere adottato previa vidimazione da parte della ASL competente al momento dell’avvio della concessione. Il menù giornaliero è reso noto agli ospiti mediante affissione nella sala pranzo. I pasti saranno consumati nella sala pranzo negli orari stabiliti. Il pasto verrà servito in camera solo in caso di infermità o per altri motivi giustificati e previa autorizzazione del responsabile. Solo per casi di particolari esigenze possono essere disposte diete diversificate e personalizzate secondo apposita prescrizione medica. I pasti saranno preparati con il sistema della cucina tradizionale, che prevede esclusivamente l’impiego di prodotti alimentari di prima qualità, possibilmente locali, freschi e cucinati direttamente in loco. In nessun caso quindi dovrà essere fatto uso mensa di cibi precotti. La buona conservazione delle derrate immagazzinate sarà di esclusiva competenza e ricovero. Le modalità ed i criteri per provvedere a tale esigenza, nonché la eventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva sono demandate ai cc.ii.rr.l. Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato, giunto al posto di lavoro, non possa iniziare il suo lavoro per cause di forza maggioreresponsabilità dell’appaltatore, al medesimo viene riconosciuto il diritto al pagamento quale sarà imputato ogni caso di due ore della retribuzione giornaliera di livelloriscontrata avaria delle derrate stesse. Nella stessa ipotesi eventualità di cui al precedente commadivieto da parte dell’Ente dell’impiego di merci acquistate dall’appaltatore e ritenute inidonee, qualora la prestazione abbia avuto una durata superiore a due ore quest’ultimo dovrà provvedere all’immediato ritiro e fino a tre ore e mezzo, all'operaio viene riconosciuto il diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di livello; se superiore a tre ore e mezzo e fino a cinque, del 75% della retribuzione di livello; se superiore a cinque dell'intera retribuzione giornaliera di livello. Per gli operai a tempo indeterminato vale quanto previsto dall'art. 52. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo l'operaio ha diritto all'indennità chilometrica o di percorso. Per le assicurazioni sociali, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di leggesostituzione delle stesse. Gli operai rientranti nella sfera orari della somministrazione dei pasti saranno organizzati in dipendenza delle esigenze degli Ospiti per assicurare una gestione a misura di applicazione del presente contratto sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo. Fatte salve le situazioni di miglior favore per i lavoratori già acquisite nella contrattazione integrativa, i cc.ii.rr.l. hanno facoltà di regolamentare anticipazioni, a carico dei datori di lavoro, delle indennità di cassa integrazione e di malattia“persona”.

Appears in 1 contract

Samples: www.comuneaidomaggiore.it