Common use of Mediazione finalizzata alla conciliazione Clause in Contracts

Mediazione finalizzata alla conciliazione. La Compagnia prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medico/sanitaria oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le Parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Compagnia, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta a informare la Compagnia tempestivamente e a fornire nei tempi più rapidi possibile la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In accordo con il regolamento dell’Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Compagnia e inoltre si impegna ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Compagnia riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. In caso di conciliazione, la Compagnia presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della media-conciliazione sono posti a carico della Compagnia.

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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro, Polizza Di Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro, Polizza Di Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro

Mediazione finalizzata alla conciliazione. La Compagnia prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medico/sanitaria oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del d.lgsD.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le Parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Compagnia, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta a informare la Compagnia tempestivamente e a fornire nei tempi più rapidi possibile la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In accordo con il regolamento dell’Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l’assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Compagnia e inoltre si impegna ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto. La Compagnia riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge. In caso di conciliazione, la Compagnia presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione. Le spese e gli oneri della media-conciliazione sono posti a carico della Compagnia.

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