DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Caratteristiche tecniche Descrizione petrografica semplificata Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) Indice di appiattimento Dimensione per il filler Forma dell'aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck = C50/60)
PRESCRIZIONI TECNICHE 1. Sono escluse di norma le somministrazioni con derivazione dal canale principale e dalle diramazioni destinate alle alimentazioni dei serbatoi; tuttavia, ove sussistano particolari condizioni tecniche, la Società ha facoltà di accordare somministrazioni di tal genere, mediante la stipula di un contratto ad uso occasionale e provvisorio, a condizione che le derivazioni vengano realizzate sotto l’osservanza di speciali presidi di natura tecnica ed igienico-sanitaria che di volta in volta verranno prescritti. 2. La Società provvede alla costruzione delle opere di derivazione fino al rubinetto di intercettazione posto immediatamente a valle del misuratore della Società e per le derivazioni di fognatura fino al sifone, compreso l’eventuale pozzetto di prelievo campioni di intercettazione dell’impianto interno di fognatura. 3. La Società per le somministrazioni ad uso antincendio realizzerà appositi allacciamenti forniti di misuratore, nel numero richiesto. Tale uso è destinato esclusivamente per il riempimento di vasche di accumulo a servizio di sistemi antincendio; pertanto, per la realizzazione degli allacciamenti, l’utente deve aver realizzato preventivamente un impianto antincendio autorizzato e conforme alle normative vigenti, e deve provvedere nel fornire documentazione e certificazioni in merito. 4. I sifoni non possono essere collocati a una profondità superiore a 130 cm misurati dal piano di calpestio all’asse del bicchiere del sifone di innesto per l’impianto interno e di norma il pozzetto di ispezione del sifone deve essere posto sul marciapiede. 5. Fatto salvo quanto stabilito per i sifoni, nel caso in cui devono essere realizzati pozzetti per prelievo campioni deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell’impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni. 6. Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Gestore dovute all’accertata impossibilità tecnica di effettuare lavori di separazione. A monte dell’immissione in pubblica fognatura, sia mista che separata, nel caso di insediamenti produttivi, prima del pozzetto di raccordo, dovrà essere realizzato un apposito “pozzetto di ispezione” sulla linea delle acque reflue industriali e delle eventuali acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC) e acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) per il prelievo di campioni a caduta di liquido, finalizzato al controllo delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate, avente le caratteristiche indicate nel Capo VIII “Autorizzazione allo scarico” del presente Regolamento.
Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori
Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.