MALATTIA FIGLIO Clausole campione
MALATTIA FIGLIO. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito individuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’Inps, i permessi per malattia figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n° 53/2000.
MALATTIA FIGLIO. 1. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, su certificazione del medico curante del SSN o con esso convenzionato. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio.
2. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Il relativo periodo di assenza è computato solo nell'anzianità di servizio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente punto C, si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della Legge n. 53/2000.
MALATTIA FIGLIO. In conformità con la raccomandazione dell’ANIA alle Imprese – e con riferimento a quanto previsto dall’art. 39 del CCNL ANIA – la Società ritiene di estendere l’istituto del “congedo per malattia figlio”, non retribuito, fino al compimento del 10° anno di età del bambino prevedendo che: − entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino ai 10 anni di età; − per fruire dei congedi per malattia figlio il genitore deve presentare il certificato telematico (INPS) di malattia rilasciato da un medico autorizzato. − autodichiarazione da cui risulti che l’altro genitore non fruisce della medesima agevolazione. − i congedi per malattia figlio saranno computati agli effetti della maturazione dell'anzianità di servizio e degli istituti a questa connessi.
MALATTIA FIGLIO. 1. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio.
2. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito individuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’Inps, i permessi per malattia del figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione globale lorda. Il beneficio spetta: · Fino al compimento dei tre anni di vita del bambino (compreso il giorno del terzo compleanno) e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito. In tal caso il rimanente periodo di spettanza del congedo può essere utilizzato come congedo non retribuito. · Fino al compimento degli otto anni di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di congedo (in totale 10 e 11 mesi complessivi tra i genitori , oppure per i periodi massimi individuali), a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO. Si tratta sia dei periodi di congedo successivi ai 6 mesi entro i tre anni di età del bambino , che di tutti in periodi usufruibili dai tre agli otto anni del figlio. Se sussistono queste condizioni di reddito, pertanto , i genitori possono fruire, percependo l’indennità economica, dalla parte di congedo loro spettante entro i tre anni di età del bambino (6 mesi complessivi tra i genitori eventualmente non goduta e, in più, dei mesi di congedo che residuano (nel rispetto del tetto massimo complessivo di 10 o 11 mesi ) fino al compimento degli otto anni del bambino.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n°53/2000.
