MALATTIA FIGLIO Clausole campione

MALATTIA FIGLIO. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito individuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’Inps, i permessi per malattia figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n° 53/2000.
MALATTIA FIGLIO. 1. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, su certificazione del medico curante del SSN o con esso convenzionato. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio. 2. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Il relativo periodo di assenza è computato solo nell'anzianità di servizio. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente punto C, si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della Legge n. 53/2000.
MALATTIA FIGLIO. In conformità con la raccomandazione dell’ANIA alle Imprese – e con riferimento a quanto previsto dall’art. 39 del CCNL ANIA – la Società ritiene di estendere l’istituto del “congedo per malattia figlio”, non retribuito, fino al compimento del 10° anno di età del bambino prevedendo che: − entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino ai 10 anni di età; − per fruire dei congedi per malattia figlio il genitore deve presentare il certificato telematico (INPS) di malattia rilasciato da un medico autorizzato. − autodichiarazione da cui risulti che l’altro genitore non fruisce della medesima agevolazione. − i congedi per malattia figlio saranno computati agli effetti della maturazione dell'anzianità di servizio e degli istituti a questa connessi.
MALATTIA FIGLIO. 1. La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio. 2. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i tre e gli otto anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore richiedente ha un reddito individuale, nell’anno in cui esercita il diritto, inferiore due volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall’Inps, i permessi per malattia del figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione globale lorda. Il beneficio spetta: · Fino al compimento dei tre anni di vita del bambino (compreso il giorno del terzo compleanno) e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito. In tal caso il rimanente periodo di spettanza del congedo può essere utilizzato come congedo non retribuito. · Fino al compimento degli otto anni di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di congedo (in totale 10 e 11 mesi complessivi tra i genitori , oppure per i periodi massimi individuali), a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’AGO. Si tratta sia dei periodi di congedo successivi ai 6 mesi entro i tre anni di età del bambino , che di tutti in periodi usufruibili dai tre agli otto anni del figlio. Se sussistono queste condizioni di reddito, pertanto , i genitori possono fruire, percependo l’indennità economica, dalla parte di congedo loro spettante entro i tre anni di età del bambino (6 mesi complessivi tra i genitori eventualmente non goduta e, in più, dei mesi di congedo che residuano (nel rispetto del tetto massimo complessivo di 10 o 11 mesi ) fino al compimento degli otto anni del bambino. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari secondo quanto disposto dal punto 6 dell’art. 3 della legge n°53/2000.

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  • Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. In considerazione del ribasso offerto in fase di gara, per il pieno e perfetto adempimento del presente Contratto sarà corrisposto all’Appaltatore l’importo di Euro 31.966,00= (leggasi trentunomila- novecentosessantasei/00 euro) – oltre IVA nella misura di Legge per la quale trova applicazione la modalità di “split payment” di cui all’art. 1 comma 629 della L. 190/2014 –, di cui euro 31.379,82= (leggasi trentumilatrecentosettantanove/82 euro) per lavori, somma risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara sull’elenco prezzi allegato al computo metrico/progetto nonché euro 586,18= (leggasi cinquecentottantasei/18 euro) per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati sulla base del Prezziario regionale di riferimento e deducibili dal computo metrico/progetto dell’intervento.=========================== 1bis. il progetto in questione prevede nuovi prezzi di opere compiute non contemplate nel prezzario di riferimento della Regione Toscana di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 1386 del 11/12/2017, ma desunte da apposite analisi dei prezzi alle quali è stato applicato il medesimo ribasso offerto in sede di Accordo Quadro, allegate al progetto e che fanno parte integrante del presente contratto (All.F),= 1ter. I fondi necessari ai pagamenti relativi al presente Contratto derivano, per l’effetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 6, del D.L. 98/2011, da appositi ordini di accreditamento - ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 - a favore del Provveditorato, emessi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta dello stato di avanzamento lavori e dell’assenso dell’Agenzia del Demanio, in ordine alle somme assegnate.================= 2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, eeeee) e dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 43 comma 7, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto all’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con successiva verifica finale della effettiva misura.=============================================== 3. I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi preso a riferimento per il ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, sono vincolanti per l’Appaltatore per le specifiche tecniche 16e la descrizione delle categorie di lavoro previste e per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili, ordinate ed autorizzate dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. =============================== 4. Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito dalla Stazione Appaltante a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato nell’art. 16 del presente Contratto, secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale dell’intervento conformemente a quanto prescritto nel Titolo IX del D.P.R. 207/2010. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto di ciascuna rata, a garanzia di eventuali inadempienze contributive. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione dell’ultima rata di saldo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.=========================================== 5. Le fatture dovranno essere intestate al Provveditorato Interregionale OO. PP. Toscana - Marche - Umbria ▇▇▇ ▇▇’ ▇▇▇▇▇ ▇°▇▇ – ▇▇▇▇▇▇▇ – codice fiscale 80027890484.===================== Nell’ambito del presente contratto, con riferimento al citato art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto all’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i gruppi delle categorie ritenute omogenee sono le seguenti: OG1 (edifici civili ed industriali) come indicato all’art. 5 del Capitolato speciale d’appalto dell’intervento.========================================= 6. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’Appaltatore ai sensi degli artt. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;==== 7. I pagamenti in acconto hanno luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute, corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori determinato con le modalità di cui al Capitolato Speciale dell’intervento.========================================= 8. Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP non può superare i 30 (trenta) giorni dalla redazione dei relativi SAL. La Stazione Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura che può essere emessa dall’Appaltatore a seguito dell’emissione del certificato di pagamento.================================= 9. Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.========================= 10. Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante, qualunque sia l’ammontare, all’Appaltatore e dello svincolo della polizza assicurativa n. 000213/110026966 indicata in premessa, di cui all’art. B.4. del Capitolato speciale di appalto.======================= 11. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.======================= 12. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.