Lotto Clausole campione

Lotto. Indicatore alfanumerico che il produttore pone sul prodotto (o suo imballo). Le unità di prodotto appartenenti allo stesso lotto sono omogenee fra loro sulla base di parametri importanti per il produttore (data di fabbricazione, lotti di materie prime utilizzate, regolazione degli impianti, ecc.).
Lotto. 5.1. Lotto: LOT-0002
Lotto. Si identifica con quell'appezzamento di terreno, avente unica destinazione di zona nel Prg, impegnato, attraverso un'unica concessione edilizia, per la costruzione di una unità edilizia, che risulti vincolato in maniera esatta e definitiva quale unità immobiliare inscindibile dall'edificio, mediante trascrizione sui registri immobiliari e su tutti gli atti concernenti la proprietà o il possesso dell'unità immobiliare, e che in forza di tale vincolo non sia ulteriormente utilizzabile a fini edificatori. La superficie minima di ciascun lotto, quando prescritta, è precisata per ciascuna zona omogenea dalle Norme del PRG.
Lotto. Nota: le parti riportate nel formato: dovranno essere riempite al momento della sottoscrizione del contratto.
Lotto. L’Offerente ha come obiettivo di proseguire nell'attuazione del piano di sviluppo della raccolta del Lotto incentrato principalmente su: • crescita dimensionale della rete di ricevitorie dalle attuali 25.000 circa a 35.000 entro aprile 2003; • miglioramento dell’accessibilità al gioco anche mediante modalità complementari di fruizione quali ad esempio il potenziamento del canale telefonico; • innovazione costante di prodotto per mantenere elevato il livello di attrattività e di affidabilità del gioco; • altre iniziative di marketing nell’ambito della comunicazione, delle sponsorizzazioni e di un più efficace rapporto con i gestori delle ricevitorie.
Lotto. Per passare al passo 5 cliccare su “procedi” Il sistema permetterà di selezionare e quindi di invitare soltanto gli operatori economici o l’operatore economico aggiudicatario/i del lotto dell’accordo quadro. Cliccando sulla check-box comparirà la lista degli operatori invitabili, dopo aver concluso l’operazione cliccare su “Invita”. Per passare al passo 6 cliccare su “procedi”
Lotto. Il Lotto è un gioco tradizionale, molto conosciuto e radicato nel nostro costume, che appassiona milioni di italiani e che, pur avendo una lunga storia, è capace di mutare con il costume e le motivazioni psicologiche dei giocatori. Recentemente sono infatti state introdotte numerose novità, quali l’estrazione automatizzata, l’estratto determinato, la ruota nazionale, la terza estrazione settimanale, il Lotto istantaneo. Il gioco del Lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90: consiste nel pronosticare l'uscita di un numero (estratto), di un numero specificando la relativa successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto o quinto estratto (estratto determinato), di due numeri (ambo), di tre numeri (terno), di quattro numeri (quaterna) o di cinque numeri (cinquina) su una singola ruota o su tutte e dieci le ruote o sulla ruota nazionale. Il 10elotto è la nuova modalità di gioco del lotto. Per giocare è sufficiente recarsi presso una delle ricevitorie sul territorio nazionale, effettuare una giocata al Lotto e contestualmente compilare nella schedina di gioco anche la sezione dedicata al 10eLOTTO scegliendo 10 numeri tra 1 e 90. I 10 numeri scelti verranno confrontati con 20 numeri estratti e si vincerà indovinando 5, 6, 7, 8, 9 o 10 numeri o addirittura non indovinandone nessuno.
Lotto. 5.1.5. 5.1.6.

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  • Forza maggiore 1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili. 2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.