Litigation Clausole campione

Litigation. Legal actions for the full claim must be directed against the General Representative for Switzerland at the expense of Underwriters subscribing to this insurance (Article 15a Insurance Supervision Act, ISA; Representative Action (Prozessstandschaft)).
Litigation. Save as disclosed in (i) paragraph (c) of Note 27 to the Financial Statements (page 92) of GSI's 2014 Annual Report, and (ii) "
Litigation. Save as disclosed in (i) "
Litigation. Legal actions for the full claim may be directed against the Underwriters subscribing to this insurance. The defendant Underwriters have therein to be named "Lloyd's Underwriters, London, subscribing to the policy no. or the Unique Market Reference mentioned in the schedule represented by their General Representative for Switzerland."
Litigation. 9.1. Any dispute arising from or in connection to the contract herein, including the ones related to its conclusion, execution or termination, shall be settled by the International Court of Commercial Arbitration attached to the Romanian Chamber of Commerce and Industry, according to the current Rules of Arbitral Procedure of the International Court of Commercial Arbitration, published in the Official Journal of Romania no. 613 from 19.08.2014, Part I.
Litigation. Save as disclosed in paragraph (c) of Note 27 to the Financial Statements (page 92) of GSI's 2014 Annual Report, there have been no governmental, legal or arbitration proceedings (including any such proceedings which are pending or threatened of which GSI is aware) during the 12 months before the date of this Prospectus which may have, or have had in the recent past, significant effects on GSI.
Litigation. Save as disclosed in Note 15 to the Financial Statements (pages 33 to 34) of GSI's September 2015 Financial Statements and as disclosed in paragraph (c) of Note 17 to the Financial Statements (pages 43 to 44) of GSI's June 2015 Financial Statements, there have been no governmental, legal or arbitration proceedings (including any such proceedings which are pending or threatened of which GSI is aware) during the 12 months before the date of this Prospectus which may have, or have had in the recent past, significant effects on GSI.
Litigation. In the event that the Parties do not reach an agreement in accordance with the terms established in the previous Article, they must submit for its interpretation and compliance, to the governing laws of the country or state in which the project, work or activities raised from this Agreement were conducted; or when applicable, to the laws governing the place where the violation of the act leading to legal action was performed. Therefore, both courts, from Rome, Italy and Mexico may be competent according to the legal actions exercised by the plaintiff. Any form of arbitration is excluded. This contract consists of 3 pages and one attachment: Annex 1 – activity planning Read, confirmed and signed by the parties in the City of Rome, Italy and the City of Ensenada, State of Baja California, Mexico, deemed as formalized on January 1st, 2021. A signed copy of this Agreement delivered by e-mailed portable document format file or other means of electronic transmission shall be deemed to have the same legal effect as delivery of an original signed copy of this Agreement. The Contracting Party (INGV) The Contracted Party (CICESE) ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Dr. ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ President of ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Director General and Legal Representative SPATIAL VARIABILITY OF THE SEISMIC ATTENUATION: APPLICATION TO CASE STUDIES IN CENTRAL ITALY PROJECT DESCRIPTION
Litigation. Legal actions for the full claim may be directed against ▇▇▇▇▇’▇ Insurance Company S.A. The defendant Company shall be represented by the Lloyd’s General Representative for Switzerland.

Related to Litigation

  • Controversie Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Totale Temporanea, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • Arbitrato 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.