L’invalidità Clausole campione

L’invalidità. 2.1 Cassazione civile , SS.UU., sentenza 12. 12. 2014 n° 26242
L’invalidità. Nozione d’invalidità 565 LA NULLITÀ
L’invalidità. L’invalidità in generale 741
L’invalidità. Il vincolo contrattuale è soggetto a caducazione soprattutto nel caso in cui esso presenti alcune “patologie”. Tralasciando l’ipotesi limite della radicale inesistenza del contratto, le patologie contrattuali, si distinguono tradizionalmente in due grandi categorie: la prima comprende i cosiddetti difetti “genetici”, che colpiscono il contratto nel suo momento perfezionativo, e dunque il contratto inteso come atto; la seconda abbraccia invece i difetti funzionali, che incidono sulla fase attuativa del contratto, inteso qui come rapporto tra le parti. I difetti genetici danno luogo all’invalidità, nelle due forme della nullità e dell’annullabilità. Nell’ambito delle patologie funzionali rientra invece la risoluzione, per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sopravvenuta. La nullità è la forma più grave di invalidità del contratto. Essa ai sensi dell’art. 1418 c.c. deriva dalla contrarietà del contratto a norme imperative ovvero dalla mancanza di uno dei requisiti essenziali indicati dall’art. 1325 c.c., o ancora dall’illiceità della causa, dall’illiceità del motivo comune alle parti, o dalla mancanza nell’oggetto dei requisiti di cui all’art. 1346 c.c.. Il contratto è inoltre nullo nei casi testualmente indicati dalla legge. La legittimazione attiva a far valere la nullità spetta a chiunque vi abbia interesse e non è soggetta a termini di prescrizione. Essa è altresì rilevabile d’ufficio dal giudice. Caratteri parzialmente diversi presentano le cosiddette “nullità speciale”, fiorite soprattutto nella normativa consumeristica degli ultimi anni, e dotate di specifica disciplina. Ad esempio gli artt. 33 e ss c.d.c., prescrivono la nullità delle clausole vessatorie nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore. Si tratto di una speciale nullità di protezione, che opera solo a vantaggio del consumatore, considerato come parte debole del rapporto: pertanto la legittimazione attiva all’azione spetta solo al consumatore e inoltre la nullità colpisce solo la clausola, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera retroattivamente dato che il contratto, essendo viziato ab origine non ha in realtà mai prodotto i suoi effetti: la sentenza che statuisce la nullità del contratto è dunque meramente dichiarativa7. Conseguentemente, qualora la nullità sia dichiarata, in un momento in cui il contratto ha già avuto esecuzione, seppure parzialmente, sorge la necessità di procedere alla restituzione delle prestazio...