Licenze Software Clausole campione

Licenze Software. In base alle sue caratteristiche intrinseche, il software viene distinto in:
Licenze Software. Sono richieste le seguenti licenze software: • 1 x Licenza di Windows Server 2003 Enterprise Edition • 4 x Licenze di RedHat Enterprise Linux • 2 x Licenze di MySQL Enterprise Server
Licenze Software. 6.1 meteocontrol GmbH concede al cliente il diritto non esclusivo di utilizzare il software consegnato e la relativa documentazione esclusivamente ai fini concordati con il cliente. Il diritto d'uso è limitato al periodo concordato; in assenza di un tale accordo, il diritto d'uso è illimitato nel tempo. Il cliente non è autorizzato a riprodurre, modificare, integrare, compilare o compilare nuovamente, in tutto o in parte, il portale e il software consegnato. Restano esclusi dalla presente disposizione le copie per fini di archiviazione, sicurezza o altri fini espressamente autorizzati per iscritto da meteocontrol GmbH; tutte le copie devono contenere le stesse avvertenze in materia di diritti d'autore degli originali.
Licenze Software. Per i server e i servizi dettagliati in precedenza sono necessarie le seguenti licenze: ▪ sistemi operativi, n. 18 Microsoft Windows Server Standard 2008R2 OLP NL Gov; ▪ licenze CAL, n. 200 Microsoft WINDOWS SERVER CAL 2008 OLP NL GOVT DEVICE CAL; ▪ licenze ISA server, n. 1 FOXXXXXXX XXX 0000 XXX XX XXX 1PROC; ▪ licenze SQL, n. 1 SQL Svr Standard Edtn 2008 OLP NL GOVT 1 Proc; ▪ VMware vSphere 5 enterprise edition for 6 processors, Gold Support/Subscription 1 year; ▪ VMWARE VMware vCenter Server Standard for vSphere 5, Gold Support/Subscription 1 year; ▪ sistema di System Management Web-Based, comprensivo di: controllo completo dell'hardware e delle parti dei componenti; gestione degli oggetti di rete, sia fisici che virtuali; predizione guasti; gestione inventario hardware e software; ▪ licenza Microsoft Exchange Server 2010 e relative licenze per 200 utenti; ▪ N° 3 Upgrade da Windows Vista a Windows 7 Professional per computer portatili già in dotazione all’Assessorato.
Licenze Software. I server dovranno essere corredati delle seguenti licenze software preinstallate, comprensive di CD di installazione: Server Windows 2003 SE 20 Windows XP Pro 1 Red Hat Enterprise ver 3 AS o superiore 4 Server Windows 2003 EE 13 Le licenze di Windows dovranno essere acquisite a carico del fornitore, in nome e per conto dell’Istituto, utilizzando l’accordo GOL num. GLP00113, in atto tra l’Istituto e la Microsoft per i gruppi applicazioni, sistemi e server (livello c). Tutte le apparecchiature dovranno essere corredate di tutti i cavi necessari per i collegamenti elettrici nonché di quelli per il collegamento alla rete LAN ( bretelle cat5 lunghezza 5 metri ovvero 10 metri secondo necessità) dell’Istituto. L’Istituto si farà carico di predisporre i necessari quadri elettrici e i necessari punti di collegamento alla rete LAN. Consolidamento e monitoraggio 2 Tab. 6 4 XX 0XX da 72 GB 3 Windows 2003 SE Cruscotto 4 Tab. 8 16 GB 2HD da 136 GB 1 server collaudo con 3 HD da almeno 150GB in RAID 5 1 sviluppo 2 collaudo Linux Red Hat ver.3 AS File Transfer (Axway) 2 Tab. 4 2 GB 2 HD da 72 GB 1 Windows 2003 SE Fiscale/Internet - Intranet - Tab. 10 - 1 TByte al netto di Raid 1 Storage 2 Tab. 4 2 GB 2 HD da 34 GB (mirroring) 2 Motore calcolo Windows 2003 SE 2 Tab. 6 4 XX 0XX da 72 GB (mirroring) 4 Web Windows 2003 EE 4 Tab. 8 16 XX 0XX da 136 GB (mirroring) 2 Data Server Windows 2003 EE Flussi 1 Tab. 2 1 GB 100 GB al netto del RAID 1 Windows 0000 XX XXX 1 Tab. 1 2 GB 2 HD da 72 GB 2 sviluppo Windows 2003 SE, Linux Red Hat ver. 3 AS 2 Tab. 4 2 GB 2 HD da 72 GB 4 esercizio Windows 2003 EE Istituzionale (WEB) 2 Tab. 4 2 GB 2 HD da 72 GB 2 Windows 2003 SE Mercury Load Runner 2 Tab. 4 2 GB 2 HD da 72 GB 2 Windows 2003 SE SAP 2 Tab. 5 4 GB 200 GB disco al netto del RAID 4 Windows 2003 SE SAS 4 Tab. 8 16 XX 0XX da 136 GB 1 Windows 2003 EE Workflow 1 Tab. 1 2 GB 2 HD da 72 GB 1 sviluppo Windows 2003 SE 2 Tab. 3 2 GB 2 HD da 72 GB 3 HD esterni in RAID 5 2 esercizio Windows 2003 EE Video sorveglianza 2 Tab.7 2GB 1 HD da 80 GB 1 server con 3HD da almeno 150 GB in RAID5 2 Windows 2003 SE Windows XP Pro Proxy Giorgi 2 Tab.9 4 XX 0XX da almeno 150 GB in RAID5 2 Windows 2003 SE
Licenze Software. 10.1L'Aggiudicatario dovrà garantire che i prodotti software, dallo stesso installati sui singoli notebook di cui al paragrafo 9.2, prima della consegna, siano forniti delle rispettive EULA (End- User License Agreement), ovvero del contratto tra il fornitore di un programma e l'utente finale che assegna la licenza d'uso del programma all'utente nei termini stabiliti da detto contratto. 10.2L’associazione univoca della EULA al relativo notebook garantisce la legalità di utilizzo dei prodotti software installati su quest’ultimo, quale che sia l’affidatario del bene locato, ovvero in caso di acquisto dello stesso, al nuovo proprietario.
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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: