Letture Clausole campione

Letture. La lettura del contatore viene eseguita secondo le modalità specificate dalla Carta del servizio; letture supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici o amministrativi. E' facoltà dell'utente comunicare al gestore la lettura del proprio contatore. L'utente è tenuto a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del gestore o ad altro dallo stesso incaricato, l'accesso al contatore per il rilievo delle letture. In caso di sua assenza, l'utente è altresì tenuto a provvedere, nei modi che il gestore indicherà, a comunicare la lettura del contatore o a consentirne la lettura da parte di un proprio incaricato. Il gestore può chiedere all'utente di provvedere direttamente alla lettura del proprio contatore e di darne comunicazione mediante l’apposita modulistica o attraverso gli strumenti appositamente messi a disposizione, con oneri di trasmissione a carico del destinatario. Il gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori nel caso di variazioni delle tariffe o delle imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime. Nel caso di contatori riportanti sul totalizzatore l'indicazione del coefficiente moltiplicatore di misura, le quantità indicate saranno incrementate in funzione del moltiplicatore stesso. Per le forniture a consumo per usi diversi (cantieri edili, stradali, stagionali, occasionali) in cui il prelievo avviene dagli idranti stradali, a mezzo di colonnette mobili con contatore, dovrà essere effettuata la lettura del contatore al termine del periodo di utilizzo e comunque almeno una lettura all’anno presso la sede del gestore.
Letture. Il Gestore provvede ad eseguire le letture nelle modalità richiamate all’articolo 35 del presente Regolamento.
Letture. Il Gestore provvede ad eseguire le letture regolarmente, sia sul misuratore generale, sia su quelli singoli.
Letture. Petrolio e sviluppo L’Europa, l’Italia, l’Energia
Letture. 3.11. Verifica pressione su Punto di Riconsegna alimentato in bassa pressione
Letture. 1. Tra i mesi di aprile e giugno di ogni anno, l’incaricato del Comune procederà alla lettura dei soli contatori installati ai senti del precedente art. 11 e annoterà su apposito schedario, fornito dall’ufficio comunale competente, il consumo di ogni singola utenza.
Letture. Il Gestore provvede ad eseguire le letture nelle modalità richiamate all’articolo 42 del presente Regolamento.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).