LE RISORSE. La questione prioritaria resta quella delle risorse. In Italia l’investimento in ricerca è fermo da anni all’1,2% del PIL circa, mentre l’obiettivo che il nostro Paese si è prefissato di raggiungere nel 2020 è l’1,59%. Mancano all’appello 4 miliardi di euro l’anno. Al contrario, le politiche attuate nell’ultimo decennio hanno ridotto del 20% gli investimenti; si sono persi 1,2 miliardi di euro. Al nuovo Governo lo Snals-Confsal chiede un serio piano di investimenti nella ricerca pubblica, che significa anche uno stanziamento adeguato di risorse per il prossimo rinnovo contrattuale, ben oltre gli 85 euro lordi medi mensili a persona dello scorso contratto. Tali investimenti devono garantire una solida base per la ricerca diffusa, il cui prosperare è la condizione necessaria allo sviluppo delle eccellenze. Nel contempo, sul piano delle retribuzioni si devono assicurare stipendi in linea con l’Eurozona e valorizzati dal punto di vista economico attraverso misure, quali lo spostamento sullo stipendio tabellare di alcune indennità generalizzate (indennità di valorizzazione professionale per ricercatori e tecnologi, indennità di ente annuale per amministrativi e tecnici) e la certezza di adeguati finanziamenti per alimentare i concorsi e le progressioni di carriera (ex art. 15; ex artt.53- 54). L’assenza di una visione sul ruolo della Ricerca pubblica emerge anche dall’articolato del CCNL 2016-18, in cui si è fatto ogni sforzo di omologazione tra il personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e quello del resto della Pubblica Amministrazione senza salvaguardare sufficientemente la specificità della Ricerca svolta negli EPR. In particolare, sarà necessario che il nuovo contratto riconosca esplicitamente il valore delle molteplici professionalità presenti, pur nel rispetto delle differenze dei vari profili: la ricerca pubblica non è realizzabile esclusivamente attraverso l’operato di ricercatori e tecnologi, ma anche attraverso il contributo di tecnici e amministrativi, il cui lavoro non è omologabile a quello dei tecnici e degli amministrativi della PA. Il sostegno all’attività di ricerca nei suoi aspetti organizzativi e gestionali è assicurato da questo personale, i cui ruoli sono divenuti più articolati a causa della crescente complessità dell’attività di ricerca, del suo carattere internazionale, della rapida obsolescenza delle tecniche d’indagine e delle infrastrutture di ricerca, e della difficoltà di gestione amministrativa legata all’enorme peso assunto dai fondi esterni (privati o europei) nei bilanci degli EPR. Il nuovo contratto dovrà maggiormente tutelare tecnici e amministrativi, valorizzando il più possibile le competenze interne e ricorrendo a quelle esterne solo nell’ottica di un principio di sussidiarietà, anche per scongiurare eventuali azioni di riassorbimento nel resto della PA, come purtroppo avvenuto negli anni scorsi. Inoltre, sempre rimanendo sul terreno della valorizzazione del personale, poiché permane significativamente alto il numero dei precari negli EPR (nonostante gli interventi governativi di stabilizzazione abbiano ridotto l’entità del problema), è necessario che il nuovo contratto ricomprenda finalmente anche le forme del precariato atipico, estendendo le tutele a queste tipologie di personale. A questo proposito va ricordato che il nuovo T.U. sul Pubblico Impiego (D. Lgs. 75/2017), all’art.20 co.9, esclude gli EPR dal divieto di “instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile […]” recependo le difficoltà che gli Enti si troverebbero altrimenti ad affrontare: blocco di intere aree di ricerca e impossibilità di assolvere a funzioni istituzionali. In questo passaggio del T.U. c’è dunque un implicito riconoscimento del ruolo fondamentale svolto da queste tipologie di lavoratori. La nuova visione della Ricerca pubblica che lo Snals-▇▇▇▇▇▇▇ chiede al Governo appena insediato non può prescindere dal mantenere stretto il legame con l’Europa. I Programmi Quadro europei, a cui l’Italia contribuisce per il 9% del budget, hanno un ruolo essenziale per la vitalità della nostra ricerca. I risultati italiani in Horizon 2020 testimoniano la tenuta del nostro sistema, ma evidenziano anche la debolezza italiana rispetto a paesi come Germania e Francia. Uno dei problemi più grandi è rappresentato dal forte differenziale di stipendi a parità di progetti europei vinti, e questo fa sì che l’Italia porti a casa mezzo miliardo di euro in meno rispetto a quanto investito. Pertanto, la questione della differenza stipendiale tra l’Italia e gli altri Paesi europei ci danneggia anche nella competizione sui Programmi Quadro. La Commissione europea sta già lavorando al Nono Programma Quadro, Horizon Europe, con la proposta di passare dai 70 miliardi di Horizon 2020 ai 100 miliardi del prossimo. Ci saranno più soldi a disposizione (anche a causa della Brexit), ma al Governo lo Snals ▇▇▇▇▇▇▇ chiede di mettere il nostro Paese in condizione di incidere di più, selezionando le priorità davvero strategiche per il Paese. Sul piano contrattuale la dimensione europea della ricerca va salvaguardata a vari livelli. Oltre alla questione già citata dell’allineamento stipendiale, va data piena attuazione ai riferimenti alla Carta europea dei ricercatori, al Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori e allo European Framework for Research Careers che sono stati finalmente recepiti nel CCNL 2016-2018 (art. 69 e art. 80), ma che avrebbero comportato un adeguamento del profilo professionale di ricercatori e tecnologi, ancora fermo al DPR 171/91. Se è vero che il CCNL 2016-2018 ha rinviato lo studio di questa questione (art. 69) ad un apposito Comitato paritetico per lo sviluppo professionale è altrettanto vero che questo impegno non è stato rispettato. Si tratta di una questione non più rinviabile, che il nuovo contratto dovrà affrontare. La valorizzazione della contrattazione di secondo livello era uno degli obiettivi da raggiungere nel CCNL 2016-2018. Così non è stato, anzi si è ottenuto un arretramento della qualità delle relazioni sindacali, con la sottrazione alla contrattazione di secondo livello di materie relative all’organizzazione del lavoro. Lo Snals-Confsal ritiene che essa debba rappresentare per gli EPR uno strumento capace di produrre, attraverso relazioni sindacali rafforzate e valorizzate, soluzioni tagliate sulla misura e sulle esigenze degli Enti stessi (per esempio sul tema della formazione del personale). Il Settore AFAM costituisce l’ambito accademico deputato alla formazione e alla specializzazione dell’Arte e della Musica, patrimonio unico e di alto prestigio dell’Italia nel Mondo. Tale patrimonio e tale settore vanno pertanto tutelati, incentivati e valorizzati ponendo al centro le persone che vi operano. La Legge 508/99 per l’AFAM e parimenti il D.M. 509/99 per l’Università hanno riformato il Sistema delle Istituzioni di Alta Cultura, alle quali l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, allineandolo alle linee dell’accordo intergovernativo europeo per l’Istruzione Superiore, noto come Processo di Bologna. Le Istituzioni AFAM italiane – Conservatori e Accademie – sono in grave sofferenza poiché, a distanza di quasi vent’anni la Legge di Riforma non ha trovato compimento per carenze legislative, normative e regolamentari, nonché per un CCNL insoddisfacente ai bisogni del settore. Soffrono, infatti, per l’incompletezza di una specifica normativa, dei restanti regolamenti attuativi della L. 508, per l’emanazione di circolari, note e provvedimenti tappabuchi, nonché per le spesso inadeguate e/o inconferenti decisioni e deliberazioni autonome degli Organi istituzionali, talvolta non aderenti alla legge e contraddittorie tra esse. Tali incontrollate e contraddittorie emanazioni, tutte insieme, hanno alimentato le criticità anziché risolverle, creando un’ulteriore quanto diffusa confusione nella regolamentazione e una fumosità normativa ed interpretativa che, inevitabilmente, danneggia, anche dal punto esistenziale, il personale che vi opera; con particolare riferimento al personale docente per il quale non possono non rilevarsi situazioni di incertezza di status, relativamente alla sua figura professionale e alla funzione docente da esercitare secondo i dettami costituzionali. Ne deriva una penalizzante ricaduta sulla didattica e nelle correlate attività, indiscutibilmente a discapito dello studente, elemento centrale di destinazione dell’azione formativa. Con il nuovo CCNL, perciò, è opportuno intervenire sull’attuazione dell’Autonomia Istituzionale, il cui concetto deve rispondere a quei criteri normativi imprescindibili che la definiscono anche concettualmente e che va tutelata da derivazioni anarchiche o di potere. L’autonomia regolamentare delle istituzioni AFAM si è rivelata strumento di accentramento decisionale e di disomogeneità delle istituzioni, concentrando il potere, oltre che su Direttore, soprattutto su un solo organo, il Consiglio Accademico esautorando, di fatto, il Consiglio dei Professori e ridimensionando Scuole e Dipartimenti a cui spetterebbero, per competenza specifica, in vera autonomia, tutte le decisioni che oggi sono demandate ai Consigli Accademici, spesso oggettivamente non competenti nelle specifiche materie e non rappresentativi delle Strutture Didattiche. Il CCNL può accelerare il percorso per la valorizzazione, il riconoscimento della qualità della docenza, della sua funzione e della sua dignità, individuandone gli elementi essenziali per l’adeguamento ai parametri universitari, l’elevazione la ridefinizione positiva dello status e della figura professionale del docente. Può riconoscere la possibilità di scegliere la docenza a tempo parziale, con relativa riduzione dello stipendio che consentirebbe un risparmio utile anche ai fini di un piccolo, ma significativo incremento delle assunzioni. Tale scelta, per esempio, potrebbe essere utile per quei docenti che, per un tempo più o meno prolungato, volessero dedicarsi ad attività collaterali professionali, artistiche o di ricerca. Altro elemento innovativo del Contratto potrebbe essere l’introduzione dell’insegnamento intra-moenia, con opportuna ed adeguata regolamentazione. E’ della massima importanza strategica per la qualità delle Istituzioni AFAM che sia data ai docenti ampia possibilità di completare le tradizionali attività didattiche con le attività di ricerca, alcune delle quali possono costituire occasioni di formazione professionale aggiuntive e/o alternative. Sarebbe utile l'attivazione dei dottorati di ricerca e i master adeguatamente progettati, articolati e finanziati. I dottorandi potrebbero svolgere anche ruoli di supporto alla didattica o al tutoraggio. Per quanto concerne la situazione del personale docente, lo Snals-Confsal evidenzia gli elementi che progressivamente hanno penalizzato il settore e sottolinea l’opportunità di regolamentazione anche attraverso il CCNL:
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LE RISORSE. La questione prioritaria resta quella delle risorse. In Italia l’investimento in ricerca è fermo da anni all’1,2% del PIL circa, mentre l’obiettivo che il nostro Paese si è prefissato di raggiungere nel 2020 è l’1,59%. Mancano all’appello 4 miliardi di euro l’anno. Al contrario, le politiche attuate nell’ultimo decennio hanno ridotto del 20% gli investimenti; si sono persi 1,2 miliardi di euro. Al nuovo Governo lo Snals-Confsal chiede un serio piano di investimenti nella ricerca pubblica, che significa anche uno stanziamento adeguato di risorse per il prossimo rinnovo contrattuale, ben oltre gli 85 euro lordi medi mensili a persona dello scorso contratto. Tali investimenti devono garantire una solida base per la ricerca diffusa, il cui prosperare è la condizione necessaria allo sviluppo delle eccellenze. Nel contempo, sul piano delle retribuzioni si devono assicurare stipendi in linea con l’Eurozona e valorizzati dal punto di vista economico attraverso misure, quali lo spostamento sullo stipendio tabellare di alcune indennità generalizzate (indennità di valorizzazione professionale per ricercatori e tecnologi, indennità di ente annuale per amministrativi e tecnici) e la certezza di adeguati finanziamenti per alimentare i concorsi e le progressioni di carriera (ex art. 15; ex artt.53- 54). L’assenza di una visione sul ruolo della Ricerca pubblica emerge anche dall’articolato del CCNL 2016-18, in cui si è fatto ogni sforzo di omologazione tra il personale degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e quello del resto della Pubblica Amministrazione senza salvaguardare sufficientemente la specificità della Ricerca svolta negli EPR. In particolare, sarà necessario che il nuovo contratto riconosca esplicitamente il valore delle molteplici professionalità presenti, pur nel rispetto delle differenze dei vari profili: la ricerca pubblica non è realizzabile esclusivamente attraverso l’operato di ricercatori e tecnologi, ma anche attraverso il contributo di tecnici e amministrativi, il cui lavoro non è omologabile a quello dei tecnici e degli amministrativi della PA. Il sostegno all’attività di ricerca nei suoi aspetti organizzativi e gestionali è assicurato da questo personale, i cui ruoli sono divenuti più articolati a causa della crescente complessità dell’attività di ricerca, del suo carattere internazionale, della rapida obsolescenza delle tecniche d’indagine e delle infrastrutture di ricerca, e della difficoltà di gestione amministrativa legata all’enorme peso assunto dai fondi esterni (privati o europei) nei bilanci degli EPR. Il nuovo contratto dovrà maggiormente tutelare tecnici e amministrativi, valorizzando il più possibile le competenze interne e ricorrendo a quelle esterne solo nell’ottica nel’ottica di un principio di sussidiarietà, anche per scongiurare eventuali azioni di riassorbimento nel resto della PA, come purtroppo avvenuto negli anni scorsi. Inoltre, sempre rimanendo sul terreno della valorizzazione del personale, poiché permane significativamente alto il numero dei precari negli EPR (nonostante gli interventi governativi di stabilizzazione abbiano ridotto l’entità del problema), è necessario che il nuovo contratto ricomprenda finalmente anche le forme del precariato atipico, estendendo le tutele a queste tipologie di personale. A questo proposito va ricordato che il nuovo T.U. sul Pubblico Impiego (D. Lgs. 75/2017), all’art.20 co.9, esclude gli EPR dal divieto di “instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile […]” recependo le difficoltà che gli Enti si troverebbero altrimenti ad affrontare: blocco di intere aree di ricerca e impossibilità di assolvere a funzioni istituzionali. In questo passaggio del T.U. c’è dunque un implicito riconoscimento del ruolo fondamentale svolto da queste tipologie di lavoratori. La nuova visione della Ricerca pubblica che lo Snals-▇▇▇▇▇▇▇ chiede al Governo appena insediato non può prescindere dal mantenere stretto il legame con l’Europa. I Programmi Quadro europei, a cui l’Italia contribuisce per il 9% del budget, hanno un ruolo essenziale per la vitalità della nostra ricerca. I risultati italiani in Horizon 2020 testimoniano la tenuta del nostro sistema, ma evidenziano anche la debolezza italiana rispetto a paesi come Germania e Francia. Uno dei problemi più grandi è rappresentato dal forte differenziale di stipendi a parità di progetti europei vinti, e questo fa sì che l’Italia porti a casa mezzo miliardo di euro in meno rispetto a quanto investito. Pertanto, la questione della differenza stipendiale tra l’Italia e gli altri Paesi europei ci danneggia anche nella competizione sui Programmi Quadro. La Commissione europea sta già lavorando al Nono Programma Quadro, Horizon Europe, con la proposta di passare dai 70 miliardi di Horizon 2020 ai 100 miliardi del prossimo. Ci saranno più soldi a disposizione (anche a causa della Brexit), ma al Governo lo Snals ▇▇▇▇▇▇▇ chiede di mettere il nostro Paese in condizione di incidere di più, selezionando le priorità davvero strategiche per il Paese. Sul piano contrattuale la dimensione europea della ricerca va salvaguardata a vari livelli. Oltre alla questione già citata dell’allineamento stipendiale, va data piena attuazione ai riferimenti alla Carta europea dei ricercatori, al Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori e allo European Framework for Research Careers che sono stati finalmente recepiti nel CCNL 2016-2018 (art. 69 e art. 80), ma che avrebbero comportato un adeguamento del profilo professionale di ricercatori e tecnologi, ancora fermo al DPR 171/91. Se è vero che il CCNL 2016-2018 ha rinviato lo studio di questa questione (art. 69) ad un apposito Comitato paritetico per lo sviluppo professionale è altrettanto vero che questo impegno non è stato rispettato. Si tratta di una questione non più rinviabile, che il nuovo contratto dovrà affrontare. La valorizzazione della contrattazione di secondo livello era uno degli obiettivi da raggiungere nel CCNL 2016-2018. Così non è stato, anzi si è ottenuto un arretramento della qualità delle relazioni sindacali, con la sottrazione alla contrattazione di secondo livello di materie relative all’organizzazione del lavoro. Lo Snals-Confsal ritiene che essa debba rappresentare per gli EPR uno strumento capace di produrre, attraverso relazioni sindacali rafforzate e valorizzate, soluzioni tagliate sulla misura e sulle esigenze degli Enti stessi (per esempio sul tema della formazione del personale). Il Settore AFAM costituisce l’ambito accademico deputato alla formazione e alla specializzazione dell’Arte e della Musica, patrimonio unico e di alto prestigio dell’Italia nel Mondo. Tale patrimonio e tale settore vanno pertanto tutelati, incentivati e valorizzati ponendo al centro le persone che vi operano. La Legge 508/99 per l’AFAM e parimenti il D.M. 509/99 per l’Università hanno riformato il Sistema delle Istituzioni di Alta Cultura, alle quali l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, allineandolo alle linee dell’accordo intergovernativo europeo per l’Istruzione Superiore, noto come Processo di Bologna. Le Istituzioni AFAM italiane – Conservatori e Accademie – sono in grave sofferenza poiché, a distanza di quasi vent’anni la Legge di Riforma non ha trovato compimento per carenze legislative, normative e regolamentari, nonché per un CCNL insoddisfacente ai bisogni del settore. Soffrono, infatti, per l’incompletezza di una specifica normativa, dei restanti regolamenti attuativi della L. 508, per l’emanazione di circolari, note e provvedimenti tappabuchi, nonché per le spesso inadeguate e/o inconferenti decisioni e deliberazioni autonome degli Organi istituzionali, talvolta non aderenti alla legge e contraddittorie tra esse. Tali incontrollate e contraddittorie emanazioni, tutte insieme, hanno alimentato le criticità anziché risolverle, creando un’ulteriore quanto diffusa confusione nella regolamentazione e una fumosità normativa ed interpretativa che, inevitabilmente, danneggia, anche dal punto esistenziale, il personale che vi opera; con particolare riferimento al personale docente per il quale non possono non rilevarsi situazioni di incertezza di status, relativamente alla sua figura professionale e alla funzione docente da esercitare secondo i dettami costituzionali. Ne deriva una penalizzante ricaduta sulla didattica e nelle correlate attività, indiscutibilmente a discapito dello studente, elemento centrale di destinazione dell’azione formativa. Con il nuovo CCNL, perciò, è opportuno intervenire sull’attuazione dell’Autonomia Istituzionale, il cui concetto deve rispondere a quei criteri normativi imprescindibili che la definiscono anche concettualmente e che va tutelata da derivazioni anarchiche o di potere. L’autonomia regolamentare delle istituzioni AFAM si è rivelata strumento di accentramento decisionale e di disomogeneità delle istituzioni, concentrando il potere, oltre che su Direttore, soprattutto su un solo organo, il Consiglio Accademico esautorando, di fatto, il Consiglio dei Professori e ridimensionando Scuole e Dipartimenti a cui spetterebbero, per competenza specifica, in vera autonomia, tutte le decisioni che oggi sono demandate ai Consigli Accademici, spesso oggettivamente non competenti nelle specifiche materie e non rappresentativi delle Strutture Didattiche. Il CCNL può accelerare il percorso per la valorizzazione, il riconoscimento della qualità della docenza, della sua funzione e della sua dignità, individuandone gli elementi essenziali per l’adeguamento ai parametri universitari, l’elevazione la ridefinizione positiva dello status e della figura professionale del docente. Può riconoscere la possibilità di scegliere la docenza a tempo parziale, con relativa riduzione dello stipendio che consentirebbe un risparmio utile anche ai fini di un piccolo, ma significativo incremento delle assunzioni. Tale scelta, per esempio, potrebbe essere utile per quei docenti che, per un tempo più o meno prolungato, volessero dedicarsi ad attività collaterali professionali, artistiche o di ricerca. Altro elemento innovativo del Contratto potrebbe essere l’introduzione dell’insegnamento dell’ insegnamento intra-moenia, con opportuna ed adeguata regolamentazione. E’ della massima importanza strategica per la qualità delle Istituzioni AFAM che sia data ai docenti ampia possibilità di completare le tradizionali attività didattiche con le attività di ricerca, alcune delle quali possono costituire occasioni di formazione professionale aggiuntive e/o alternative. Sarebbe utile l'attivazione dei dottorati di ricerca e i master adeguatamente progettati, articolati e finanziati. I dottorandi potrebbero svolgere anche ruoli di supporto alla didattica o al tutoraggio. Per quanto concerne la situazione del personale docente, lo Snals-Confsal evidenzia gli elementi che progressivamente hanno penalizzato il settore e sottolinea l’opportunità di regolamentazione anche attraverso il CCNL:
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