Le procedure. 1. A partire dalla data di apertura del negoziato le Parti hanno 5 mesi di tempo per trova- re un accordo. 2. Trascorso questo tempo senza aver trovato l’accordo, le Parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per richiedere l’intervento delle rispettive rappresentanze firmatarie del con- tratto nazionale. 3. Sulle materie oggetto della contrattazione regionale e per tutte le altre materie contrat- tuali che prevedono intese bilaterali, in caso di disaccordo sulla interpretazione delle norme stesse che generano tempi lunghi per la chiusura del negoziato, e nell’intento di garantire la programmazione e la gestione delle attività formative, le Parti faranno ri- corso alla Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale di cui all’ art. 4 che dovrà e- sprimersi entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso. 4. Ciascuna delle Parti è abilitata ad avanzare tale richiesta. 5. Nel caso che uno dei soggetti delle Parti non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento del negoziato, lo stesso è impegnato ad applica- re gli accordi raggiunti. 6. Dopo 8 mesi dalla data della firma del contratto nazionale, nel caso in cui non siano state avviate le trattative per il contratto regionale, i firmatari del CCNL nazionale si in- contreranno per superare la situazione di stallo. 7. Entro il periodo di confronto di cui al punto B1 le Parti sono tenute congiuntamente a verificare la congruenza del contratto regionale e/o degli accordi sottoscritti sulla base del CCNL 98/03 e/o precedenti ed il presente CCNL ed eventualmente a confermarli, modificarli o disdirli.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Le procedure. 1. A partire dalla data di apertura del negoziato le Parti hanno 5 mesi di tempo per trova- re un accordo.
2. Trascorso questo tempo senza aver trovato l’accordo, le Parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per richiedere l’intervento delle rispettive rappresentanze firmatarie del con- tratto nazionale.
3. Sulle materie oggetto della contrattazione regionale e per tutte le altre materie contrat- tuali che prevedono intese bilaterali, in caso di disaccordo sulla interpretazione delle norme stesse che generano tempi lunghi per la chiusura del negoziato, e nell’intento di garantire la programmazione e la gestione delle attività formative, le Parti faranno ri- corso alla Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale di cui all’ art. 4 che dovrà e- sprimersi espri- mersi entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso.
4. Ciascuna delle Parti è abilitata ad avanzare tale richiesta.
5. Nel caso che uno dei soggetti delle Parti non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento del negoziato, lo stesso è impegnato ad applica- re gli accordi raggiunti.
6. Dopo 8 mesi dalla data della firma del contratto nazionale, nel caso in cui non siano state avviate le trattative per il contratto regionale, i firmatari del CCNL nazionale si in- contreranno per superare la situazione di stallo.
7. Entro il periodo di confronto di cui al punto B1 le Parti sono tenute congiuntamente a verificare la congruenza del contratto regionale e/o degli accordi sottoscritti sulla base del CCNL 98/03 e/o precedenti ed il presente CCNL ed eventualmente a confermarli, modificarli o disdirli.
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