Common use of IVA Clause in Contracts

IVA. Per nuove costruzioni di opere di urbanizzazione secondaria Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari al 10% ai sensi del D.P.R. 2611011972 n. 633, Tabella A, parte ]li, nr. 127-sexies e nr. 127-septies, trattandosi di costruzione di opere di urbanizzazione secondaria come individuate dall'art. 4, c. 2 della L. 29/9/1964, n. 847. Per interventi di manutenzione ordinaria Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota normale pari al 20% ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 26/1011972, trattandosi di' interventi di manutenzione ordinaria come definiti dall'art. 31, primo comma, lett. a) della L. 518/1978, n. 457. Per interventi di manutenzione straordinaria Fino al 31 dicembre 1997 le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari al 10% ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. 31/12/1996 n. 669, conv. L. 28.2.1997, n. 30, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria come definiti dall'art. 31, primo comma, lett. b) della L. 518/1978, n. 457. Per interventi di restauro e risanamento Le fatture dovranno essere assoggettate ad ]VA con aliquota agevolata pari al 10% ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, Tabella A, parte III, nr. 127-terdecies e nr. 127-quaterdecies, trattandosi di interventi di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'art. 31, primo comma, lett. c) della legge 518/1978 n. 457. Per interventi di ristrutturazione edilizia Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari al 10% ai sensi del D.P.R. 2611011972 n. 633, Tabella A, parte ]li, nr. 127-terdecies e nr. 127-quaterdecies, trattandosi di interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 31, primo comma, lett. d) della legge 518/1978 n. 457. Per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari al 4% ai sensi del D.P.R. 26/1011972 n. 633, Tabella A, parte li, nr. 41-ter, trattandosi di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche. ATTENZIONE: Qualora agli interventi siano applicabili quote diverse, è necessario che nel contratto di appalto siano discriminati i corrispettivi correlati ai diversi interventi.

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Sources: Appalto

IVA. Per nuove costruzioni di opere di urbanizzazione secondaria Le fatture dovranno essere tariffe sopra indicate saranno assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari I.V.A. soltanto per la parte relativa agli onorari. La parte relativa al 10% ai sensi del D.P.R. 2611011972 n. 633, Tabella A, parte ]li, nr. 127-sexies rimborso degli oneri sostenuti da Temporary S.p.A. per retribuzioni e nr. 127-septies, trattandosi di costruzione di opere di urbanizzazione secondaria come individuate dall'art. 4, c. 2 della L. 29/9/1964, n. 847contributi sarà esente. Per interventi quanto non espressamente previsto le parti convengono di manutenzione ordinaria Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA ritenere a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto di fornitura le condizioni generali accluse. TEMPORARY S.p.A con aliquota normale pari Unico Socio Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C., si intendono specificatamente approvati i punti numero 1 (tariffa), 2 (nota al 20% ai sensi dell'artcontratto di somministrazione), 3 (fatturazione e modalità di pagamento). 16 Per conferma ed accettazione‌ TEMPORARY S.p.A con Unico Socio 1. Somministrazione del D.P.R. 26/1011972personale. TEMPORARY S.p.A. si impegna verso l’impresa utilizzatrice a fornire personale qualificato e professionalmente competente e, trattandosi di' interventi ove necessario, in possesso delle abilitazioni di manutenzione ordinaria come definiti dall'artlegge e delle eventuali autorizzazioni sanitarie. 31, primo comma, La somministrazione di lavoro oggetto del presente contratto non incorre in alcuno dei divieti di cui all’art. 32 comma 1 lett. a), b), c) e d) del D.lgs 81/2015 e precisamente: a non utilizzate i lavoratori somministrati: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 518/1978legge n. 223 del 1991, n. 457che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al capo III del D.lgs 81/2015 per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24 del medesimo D.lgs 81/2015. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. Art. 34 comma 2, secondo capoverso del D.lgs 81/2015. Per interventi tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di manutenzione straordinaria Fino al 31 dicembre 1997 le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari al 10% ai sensi dell'artlivello dell'utilizzatore. 2Art. 35 comma 1, comma 2 del D.L. 31/12/1996 n. 669, conv. L. 28.2.1997, n. 30, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria come definiti dall'art. 31, primo comma, lett. b) della L. 518/1978, n. 457. Per interventi di restauro e risanamento Le fatture dovranno essere assoggettate ad ]VA con aliquota agevolata pari al 10% ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, Tabella A, parte III, nr. 127-terdecies e nr. 127-quaterdecies, trattandosi di interventi di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'art. 31, primo comma, lett. c) della legge 518/1978 n. 457. Per interventi di ristrutturazione edilizia Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari al 10% ai sensi del D.P.R. 2611011972 n. 633, Tabella A, parte ]li, nr. 127-terdecies e nr. 127-quaterdecies, trattandosi di interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 31, primo comma, lett. d) della legge 518/1978 n. 457. Per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche Le fatture dovranno essere assoggettate ad IVA con aliquota agevolata pari al 4% ai sensi del D.P.R. 26/1011972 n. 633, Tabella A, parte li, nr. 41-ter, trattandosi di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche. ATTENZIONE: Qualora agli interventi siano applicabili quote diverse, è necessario che nel contratto di appalto siano discriminati i corrispettivi correlati ai diversi interventiD.lgs 81/2015.

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Sources: Contratto Di Somministrazione Di Manodopera