REGOLAMENTO
CITTA’ METROPOLITANA DI
ROMA CAPITALE
Regolamento
per l’autorizzazione e la vigilanza delle autoscuole della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Approvato con deliberazione Consiglio Metropolitano n. 5 del 30/03/2021
REGOLAMENTO
PER L’AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA DELLE AUTOSCUOLE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
INDICE
TITOLO I : OGGETTO E FONTI NORMATIVE
Art 1 – Fonti normative
Art 2 – Definizione e attività delle autoscuole
TITOLO II : DISCIPLINA PER LA COSTITUZIONE DELL’AUTOSCUOLA
ART 3 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): Introduzione ART 4 – Contributo
TITOLO III: SOGGETTI GIURIDICI
ART 5 - Responsabile dell’autoscuola prima sede
ART 6 -Requisiti soggettivi professionali e morali per aprire un’autoscuola ART 7 - Responsabile Didattico delle sedi secondarie
TITOLO IV: S.C.I.A. - REQUISITI E DOCUMENTI
ART 8 – Scia: requisiti soggettivi e oggettivi ART 9 – Scia: compilazione
ART 10 – Scia: documenti da allegare ART 11 – Requisito Capacita’ finanziaria
ART 12 – Rilascio Nulla Osta. Verifiche Scia da parte della Città Metropolitana ART 13 - Obblighi di presentazione nuova Scia
ART 14 – Apertura nuove sedi secondarie autoscuola
ART 15 - Variazione del Titolare o Legale rappresentante
ART 16 - Variazione di titolarità per cessione d’azienda o mortis causa ART 17 – Variazione di titolarità per modifiche sostanziali della società ART 18 – Trasformazioni societarie per autoscuole ante 26/04/1988 TITOLO V: ISTANZA PER VARIAZIONI SOSTANZIALI DELLA SCIA
ART 19 – Istanza di variazione della Scia ART 20 - Variazioni dei locali dell’autoscuola
ART 21 – Modifiche delle caratteristiche dei locali
TITOLO VI: VARIAZIONI NON SOSTANZIALI DELLA SCIA
ART 22 – Obbligo di comunicazioni per variazioni non sostanziali
TITOLO VII: IMPEDIMENTI NELL’ATTIVITA' DELL’AUTOSCUOLA
ART 23 – Prosecuzione temporanea mortis causa del titolare ART 24 - Sospensione volontaria dell'attività
ART 25 - Cessazione volontaria dell’attività
TITOLO VIII: COMPITI E ATTIVITA’ DELL’AUTOSCUOLA
ART 26 – Tipi di autoscuola
ART 27 – Definizione e compiti delle autoscuole
TITOLO IX: LOCALI -ARREDAMENTO DIDATTICO E MATERIALE LEZIONI TEORICHE E PRATICHE
ART 28 – Locali autoscuole
ART 29 – Arredamento didattico ART 30 – Materiale lezioni teoriche
ART 31 - Materiale esercitazione e esami di guida
TITOLO X: CORSI DI INSEGNAMENTO DI TEORIA E DI GUIDA
ART 32 – Tipologia dei corsi di insegnamento
ART 33 – Durata e modalità di svolgimento dei corsi di teoria ART 34 - Durata e modalità di svolgimento dei corsi di guida
ART 35 - Registri ART 36 – Altri registri
ART 37 – Tenuta dei registri
TITOLO XI: ORGANICO AUTOSCUOLA
ART 38 - Insegnanti e istruttori
ART 39 – Requisisti Insegnanti e Istruttori ART 40 – Supplenza Insegnanti e Istruttori
ART 41 – Cumulo funzioni da parte dell’insegnante e istruttore ART 42 – Titolare e Responsabile didattico
ART 43 - Requisisti per abilitazione Insegnanti e Istruttori ART 44 – Tassa d’esame per abilitazione Insegnanti e Istruttori
ART 45 – Corso obbligatorio formazione iniziale e periodica per Insegnanti ART 46 - Corso obbligatorio formazione iniziale e periodica per Istruttori ART 47 – Tesserini di riconoscimento Insegnanti e Istruttori
TITOLO XII: VIGILANZA E SANZIONI
ART 48 – Responsabilità del Titolare ART 49 – Oggetto della vigilanza ART 50 – Ispezioni e controlli
ART 51 – Sopralluogo propedeutico rilascio N.O. autoscuola ART 52 – Verbale ispettivo
ART 53 – Avvio procedimento sanzionatorio ART 54 – sanzioni amministrative
ART 55 –Diffida
ART 56 – Sospensione
ART 57 – Sospensione d’ufficio ART 58 – Revoca
ART 59 – Sanzioni pecuniarie: Esercizio Abusivo autoscuola ART 60 - Norme abrogate
TITOLO I: OGGETTO E FONTI NORMATIVE
Art. 1 - Fonti normative – excursus storico
1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni per l’apertura delle Scuole per l’educazione stradale e la formazione dei conducenti denominate “autoscuole”, nonché alla vigilanza tecnico amministrativa sulle stesse, attribuite con D.Lgs. n 112/98 art.105 lettera a), b), c) e da decreti e direttive emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Provincia, cui è subentrata la Città Metropolitana.
2. Esattamente, l’art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56 e s.m.i., stabilisce che, alla data del 01/01/2015, le Città Metropolitane subentrano alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni.
3. L’attività delle autoscuole è stata completamente modificata a seguito dell’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE del 31 gennaio 2007, n. 7 (DECRETO BERSANI), che ha introdotto misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, comprese le autoscuole e che è stato convertito nella Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7”.
4. Per effetto della nuova normativa, l'attività di autoscuola non è più contingentata, bensì liberalizzata e quindi soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale per la Motorizzazione.». Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione» e le parole da: «e per la limitazione» a: «del territorio» sono soppresse. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317 sono abrogati.
5. Successivamente, l’art. 19 della Legge 241/1990 è stato modificato dall’art. 49 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito dalla legge di Conversione n. 122 del 30/07/2010, che ha sostituito la
D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) con la S.C.I.A., cioè con la segnalazione certificata di inizio attività.
6. Infine, come sopra specificato, per effetto dell’entrata in vigore della Legge 07/04/2014 e s.m.i., a decorrere dalla data del 01/01/2015, la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni.
7. Attualmente, pertanto, l'attività di autoscuola è soggetta all’obbligo della presentazione della S.C.I.A., cioè della segnalazione certificata di inizio attività, all’autorità amministrativa della Città Metropolitana di Roma Capitale, seguendo le normative di seguito elencate.
• D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo C.d.S." e ss.mm.ii.- art.123.
• D.P.R.16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S." e ss.mm.ii - art. 334, 335 e 336.
• D.P.R. 16.09.1996 n. 610 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992,
n.495 concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
• Decreto 08.08.1994 "Recepimento della direttiva del Consiglio n.91/439/CEE del 29.07.1991 concernenti le patenti di guida" (G.U. 19.08.1994 n.193).
• D.M. 17.05.1995 n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e s.m.i.
• Circolare Ministero dei Trasporti n.17 del 06.02.1996.
• D.M. 17.09.97 n. 391 "Regolamento recante norme per l'abrogazione degli articoli 1 comma 2. art. 9 comma 3 e art. 14 comma 2 del D.M. 317/95, concernente la disciplina dell'attività delle autoscuole".
• D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", art. 105 comma 3 lettera a), b) e c).
• Accordo Stato, Regioni, Enti Locali inerente “Modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3 del D.Lgs. 112/98” sottoscritto in data 14 Febbraio 2002.
• Legge 29 luglio 2010, n.120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.
• D.M. 26 Gennaio 2011, n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di Insegnati e Istruttori di Autoscuola” modificato e integrato da D.M. Infrastrutture e dei Trasporti n. 30/2014.
• Decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione del D.M. 317/95.
• Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. DECRETO BERSANI).
• Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese".
• Legge 241/1990, art. 19 modificato dall’art. 49 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito dalla legge di Conversione n. 122 del 30/07/2010, con la sostituzione della D.I.A. con la S.C.I.A.;
• Legge di Conversione n. 122 del 30/07/2010 del D.L. n. 78 del 31/05/2010;
• Legge 07/04/2014 n. 56 e s.m.i..
Art. 2 - Definizione e attività delle Autoscuole
1. A sensi dell’art 123 D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii. e degli artt. 334, 335, 336 D.P.R. 495/1992 ss.mm.ii, si definiscono “AUTOSCUOLE”, le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti dei veicoli a motore.
2. La disciplina del presente Regolamento si applica alle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, denominate "autoscuole" ed ai centri di istruzione automobilistica, per il conseguimento delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione e formazione professionale.
3. Le autoscuole sono soggette a vigilanza tecnica e amministrativa da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale.
4. Le autoscuole svolgono attività di insegnamento alla guida, così come previsto dall’art. 335 del D.P.R. 495/1992, che disciplina il “Regolamento di esecuzione del Codice della Strada
di educazione stradale”, previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
5. Le autoscuole possono svolgere, oltre all’attività di insegnamento alla guida, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell’idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, comprese le relative certificazioni, nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida, come il rinnovo patenti.
6. Ai sensi della Legge del 04/01/1994 n. 11 sulla circolazione dei mezzi di trasporto e certificazione conto terzi, in base all’art. 1 comma 2 l’attività per l’espletamento degli esami per conducenti di veicoli a motore è di esclusiva competenza delle autoscuole.
TITOLO II : DISCIPLINA NORMATIVA PER LA COSTITUZIONE DELL’AUTOSCUOLA
Art. 3 - Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.): Introduzione
1. Ai sensi dell’art. 123 comma 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (C.D.S.), le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti, che intendono dare inizio all’attività di una autoscuola, devono presentare segnalazione certificata di inizio attività (successivamente denominata SCIA) alla struttura competente in materia di trasporti della Città Metropolitana di Roma Capitale, la quale provvederà a verificare il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, in quanto ai sensi dell’art 123 del Codice della strada comma 7-bis l’attività non può essere iniziata prima della verifica di tali requisiti.
2. Ai fini dell’avvio dell’attività, il titolare dell’autoscuola deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell’Amministrazione Metropolitana, in qualità di Rappresentante Legale, nel possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 6 del presente Regolamento.
3. Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, deve essere dimostrato, per ciascuna, il possesso di tutti i requisiti prescritti per la prima sede di autoscuola, di cui all’art. 8 del presente Regolamento, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare, ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 6 del presente Regolamento.
4. Qualora l’autorizzazione all’esercizio dell’autoscuola sia rilasciata ad una ditta individuale, i requisiti prescritti di cui all’art. 8 del presente Regolamento devono essere posseduti dal titolare della ditta.
5. Qualora l’autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al Legale Rappresentante.
6. Qualora, invece, l’esercizio dell’attività sia in capo a società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di loro.
Art. 4 - Contributo
1. Le autoscuole sono anche tenute a versare un contributo a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, che consiste nel pagamento annuale di una somma pari a 20 Euro, quale rimborso forfettario per le spese di stampa dei registri di iscrizione allievi delle autoscuole.
2. Alle autoscuole che all’atto della richiesta del materiale non avranno dimostrato di avere versato tale importo per l’anno in corso, non saranno forniti gli stampati di cui al comma 1.
TITOLO III: SOGGETTI GIURIDICI
Art. 5 – Responsabile dell'autoscuola prima sede
1. Ai sensi dell’art. 123 comma 4 del C.D.S., per titolare dell'autoscuola si intende la persona fisica, la società o l'ente che ha la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio dell’autoscuola, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali e che risponde del regolare funzionamento della stessa.
2. Il titolare dell'autoscuola è rappresentato, a seconda dei casi:
a) dal Titolare della impresa individuale;
b) dal Legale Rappresentante della persona giuridica riconosciuta o dell'ente;
c) da ciascun socio amministratore con legale rappresentanza della persona giuridica non riconosciuta.
3. Il soggetto di cui al comma 2 deve soddisfare i requisiti personali e morali di cui al successivo all'art. 6.
Art. 6 - Requisiti soggettivi professionali e morali per aprire un’autoscuola
1. Il soggetto di cui all’art. 1 comma 2 deve possedere i seguenti requisiti:
a) avere compiuto ventuno anni;
b) risultare di buona condotta;
c) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;
d) essere in possesso di attestato di abilitazione professionale quale insegnante di teoria e istruttore di guida, con almeno un'esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni per almeno una abilitazione. Per tale requisito si precisa che l’esperienza almeno biennale si perfeziona con l'esercizio effettivo, negli ultimi 5 anni, di almeno una mansione per almeno 2 anni, ossia 2 anni di esercizio effettivo dell'attività di insegnante di teoria o 2 anni di esercizio effettivo dell'attività di istruttore di guida. Non è possibile cumulare i periodi di tempo di esercizio di una mansione con quelli dell'altra mansione per il raggiungimento dei 2 anni di esperienza. In assenza di precise disposizioni sulla consistenza quantitativa del requisito, qualora la collaborazione con un'autoscuola assuma la forma giuridica di lavoro occasionale, quest’ultimo può essere valutato, per prassi operativa, ai fini della maturazione dell'esperienza biennale soltanto se venga dimostrato, mediante un’autocertificazione dell’interessato, che l’insegnante di teoria o l’istruttore di guida abbia lavorato 220 giorni l’anno, quindi almeno 500 giorni in due anni nell’ultimo quinquennio;
e) non essere delinquenti abituali, ai sensi degli artt. 102 e 103 del Codice Penale;
f) non essere delinquenti professionali, ai sensi dell'art. 105 del Codice Penale;
g) non essere delinquenti per tendenza, ai sensi dell’art 108 del codice Penale;
h) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 del Decreto Legislativo n. 285/1992;
i) non essere oggetto di una specifica pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria o amministrativa che interdica, inabiliti, sospenda o renda comunque inidoneo il soggetto all'esercizio dell'attività di autoscuola.
Art. 7 - Responsabile Didattico delle sedi secondarie
1. Qualora più sedi di un'autoscuola facciano capo ad un'unica persona fisica o giuridica, società od ente, il titolare dell'autoscuola deve nominare, per ciascuna sede secondaria, un Responsabile Didattico, in possesso dei requisiti professionali e morali di cui al precedente art. 6.
2. Il Responsabile Didattico deve far parte dell’organico dell’autoscuola, quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore. Il responsabile didattico dovrà comunque presenziare un minimo di 20 ore settimanali, durante gli orari di apertura, presso la sede in cui è stato nominato. Si precisa che non si ritiene ammissibile nominare quale responsabile didattico un dipendente avente contratto di lavoro a chiamata o intermittente, che per sua natura ha carattere discontinuo.
3. Al Responsabile Didattico fa capo tutta l'attività connessa all'insegnamento di teoria, all'istruzione alla guida, alla formazione iniziale e periodica sia degli insegnanti di teoria e degli istruttori alla guida delle autoscuole che dei conducenti professionali, compresa la tenuta dei registri di cui al successivo art. 37 del presente Regolamento, essendo lo stesso responsabile anche dei corsi per il recupero dei punti delle patenti di guida, dei corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e della carta di qualificazione del conducente e per il conseguimento del certificato di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.
4. Per le funzioni di cui al precedente comma, nel caso di autoscuola avente un'unica sede, la figura del Responsabile Didattico coincide naturalmente con quella del Titolare, di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano alle sedi secondarie di autoscuola che siano state aperte dopo il 3/04/2007, data di entrata in vigore della Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7”, ed in ogni caso a tutte le autoscuole per le quali intervengono modifiche che comportino la presentazione di una nuova SCIA in base al presente Regolamento.
TITOLO IV: S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’) - REQUISITI E DOCUMENTI
Art. 8 – S.C.I.A: Requisiti soggettivi e oggettivi
1. I requisiti che i soggetti giuridici devono possedere per poter aprire un’autoscuola e quindi per poter presentare la SCIA sono:
a. aver compiuto ventuno anni;
b. risultare di buona condotta;
c. essere in possesso di adeguata capacità finanziaria ai sensi dell’art. 2 del D.M. 317/95;
d. essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado;
e. essere in possesso di abilitazione quale insegnante di teoria ed istruttore di guida con un’esperienza biennale almeno in una delle due qualifiche, maturata negli ultimi 5 anni;
f. non essere delinquenti abituali, professionali o per tendenza né essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dall’art. 120 c. 1 D. Lgs. 285/1992;
g. non avere cause di divieto o di decadenza previste dalla Legge 31 maggio 1965, n.575 “Di- sposizioni contro la mafia” e successive modificazioni e integrazioni;
h. disporre di adeguata dotazione di mezzi per le esercitazioni di guida e per gli esami corri- spondenti alle categorie di patente richieste, anche tramite adesione ad un consorzio;
i. disporre di locali idonei, conformi alle norme edilizie specifiche e alle prescrizioni derivanti dall’attività di autoscuola attestata da una relazione asseverata da un tecnico abilitato e corre- lata dalla planimetria dell’immobile in scala 1.100 ed una sezione in scala 1.100 in cui siano specificate dimensioni, caratteristiche e destinazione di ciascun vano e specificatamente attrez- zati;
j. possedere adeguata attrezzatura tecnica e didattica;
k. disporre di insegnanti ed istruttori in possesso di specifico attestato di qualifica professionale tesserino di riconoscimento di cui all’art. 47 del presente Regolamento.
Art. 9 - S.C.I.A : Compilazione
1. Coloro che intendono esercitare l’attività di autoscuola devono presentare l’apposita Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo il modello predisposto dalla Città Metropolitana, la quale deve contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti indicati all’art. 8 del presente regolamento, da comprovare allegando i relativi documenti o rendendo le corrispondenti dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. Nella Scia devono essere indicati i dati anagrafici e la residenza del dichiarante, la ragione sociale, la denominazione, la località e l’indirizzo della sede legale ed operativa dell’autoscuola, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo di posta PEC, il possesso dei requisiti di cui all’art. 8, nonché i seguenti dati:
a) se il dichiarante è una ditta individuale: i dati anagrafici e di residenza, nonché la P. IVA e il codice fiscale dello stesso;
b) se il dichiarante è una società in nome collettivo o una società in accomandita semplice: i dati indicati al punto a) rispettivamente per i componenti della società e per i soci accomandatari;
c) se il dichiarante è una società cooperativa, una società a responsabilità limitata, una società per azioni od una società in accomandita per azioni: i dati indicati al punto a) riferiti al legale rappresentante della società medesima.
Art. 10 - S.C.I.A: Documentazione da allegare
1. Alla Scia dovranno essere allegati in originale o copia autenticata i seguenti documenti:
a) Fotocopia firmata di un documento di identità del richiedente (titolare/legale rappresentante)
b) In caso di società: copia atto costitutivo, statuto e certificato CCIAA.
c) Copia del titolo giuridico di disponibilità dei locali e originale della planimetria in scala 1: 100 quotata e firmata da un tecnico abilitato.
d) Nulla osta tecnico sanitario e/o dichiarazione di conformità dei locali a firma di un tecnico abilitato, con allegato il documento di agibilità o licenza edilizia o imbocco in fogna.
e) Attestazione capacità finanziaria in originale o in alternativa in caso di proprietà di immobili: copia atto di proprietà degli immobili (o visura catastale) in aggiunta a visura ipotecaria degli stessi.
f) Xxxxx attestati idoneità professionale del titolare/amministratore, del responsabile didattico e copia delle loro patenti di guida.
g) Copia documento identità di ogni soggetto che presenta autocertificazione antimafia e del responsabile didattico o, in caso di società srl, di altri eventuali amministratori.
h) Copia delle carte di circolazione e dei tagliandi assicurativi dei veicoli.
i) Copia dell’atto costitutivo del consorzio, atto di trasferimento quote sociali o quant’altro idoneo a dimostrare l’effettiva partecipazione dell’autoscuola al consorzio (C.I.A.), salvo il caso in cui l’autoscuola non aderisca a nessuno consorzio, avendo la proprietà di tutto il parco veicolare, compresi i mezzi pesanti.
j) Dichiarazione di accettazione incarico insegnante/istruttore o responsabile didattico (All.
1 del Modulo S.C.I.A.) ed eventuale copia della comunicazione obbligatoria di assunzione e copie degli attestati idoneità professionale.
k) Copia dell’atto di disponibilità dei locali dell’autoscuola.
Art. 11 – Requisito della Capacità’ Finanziaria
1. Le persone fisiche o giuridiche, che intendono esercitare l'attività di autoscuola, devono dimostrare un’adeguata capacità finanziaria, ma soltanto per una sede e cioè la prima sede dell’autoscuola.
2. La capacità finanziaria può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:
a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a € 51.645,69;
b) attestazione di affidamento, secondo lo schema indicato all'art. 2, comma 2, del D.M. 17.05.1995 n. 317, relativa ad un importo di € 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a
€ 2.582.284,50.
3. La capacità finanziaria dovrà essere dimostrata annualmente o comunque dovrà essere dimostrata non oltre la data di scadenza dell’affidamento nelle varie forme tecniche previste.
4. Per quanto riguarda la proprietà dell’immobile, l’eventuale variazione della proprietà dovrà essere comunicata entro e non oltre 30 giorni dall’atto notarile o successione testamentaria e il titolare di autoscuola dovrà comprovare una nuova capacità finanziaria.
5. La dimostrazione del valore immobiliare potrà avvenire in una delle seguenti modalità:
a) Atto di compravendita;
b) Successione testamentaria;
c) Valore di mercato dell’immobile determinato con Perizia asseverata a firma di tecnico abilitato.
Inoltre dovrà essere presentato apposito certificato attestante che l’immobile risulta privo di iscrizioni pregiudizievoli.
Art. 12 – Rilascio Nulla Osta, Verifiche e Autotutela da parte della Città Metropolitana
1. L’attività di autoscuola, oggetto di SCIA, non può essere iniziata prima della verifica, da parte della Città Metropolitana, dei requisiti prescritti (art. 123 comma 7 bis del CdS) dichiarati e posseduti. Al termine dell’istruttoria dell’istanza, il Dirigente competente, con apposito provvedimento, preso atto del possesso dei requisiti prescritti rilascia Nulla Osta all’esercizio dell’attività di autoscuola, che sostituisce il provvedimento autorizzativo.
2. La Città Metropolitana, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, può assegnare all’interessato un nuovo termine per la regolarizzazione delle condizioni e dei documenti carenti. In tal caso i termini sono interrotti. I termini interrotti ricominciano a decorrere dalla data di acquisizione della documentazione richiesta al protocollo dell’Ente. Resta ferma che il procedimento amministrativo dovrà concludersi comunque nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti sempre dalla data di acquisizione al protocollo generale dell’Ente della Scia presentata.
3. E' fatto comunque salvo il potere della Città Metropolitana di assumere, anche successivamente, determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21- nonies della L. 41/1990 e ss.mm.ii., per dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni di atti di notorietà falsi o mendaci prodotti. In tal caso sarà disposta l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza e la segnalazione, ad altre autorità competenti, per l’applicazione delle eventuali sanzioni penali, nonché quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 13 - Obblighi di Presentazione Nuova Scia
1. E’ obbligatorio presentare una nuova SCIA, al fine di conseguire il relativo Nulla Osta, non solo per l’apertura di una nuova autoscuola, comprese quindi le aperture delle sedi secondarie, ma anche nel caso di sostituzione del Titolare o Legale rappresentante oppure quando si verifichi comunque un inizio di attività, come nel caso di variazione di titolarità, che si può manifestare nei seguenti casi:
a) cessione del ramo d’azienda (trasferimento a titolo particolare)
b) mortis causa (trasferimento a titolo universale)
c) variazione societaria.
Art. 14 – Apertura di nuove sedi secondarie di autoscuole
1. Nell’ipotesi di apertura di una o più sedi secondarie di autoscuola, è necessario presentare una nuova SCIA, in cui deve essere indicata la figura del Responsabile Didattico, che è la persona incaricata di gestire la nuova sede dell’autoscuola.
2. Il Responsabile Xxxxxxxxx viene nominato dal titolare dell’autoscuola della prima sede e deve avere tutti i requisiti previsti dall’art.123 commi 5 e 6 C.D.S., riportati negli artt. 4 e 7 del presente Regolamento.
3. ll Responsabile Didattico deve far parte dell’organico dell’autoscuola, quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore.
4. Nel caso di apertura della sede secondaria di un’autoscuola, la presentazione della SCIA, ai fini del rilascio del Nulla Osta, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti per l’apertura della prima sede dell’autoscuola, eccezion fatta per la capacità finanziaria, che è richiesta esclusivamente per la prima sede.
Art. 15 – Variazione del Titolare o Legale Rappresentante
1. E’ obbligatorio presentare una istanza di variazione della SCIA al fine di ottenere il relativo Nulla Osta, ogni qualvolta si verifichi un mutamento che comporti la sostituzione del titolare o del legale rappresentante nelle società di persone, in quanto unici soggetti che, essendo in possesso dei requisiti personali e morali di cui all’art. 123 comma 5 e 6 C.D.S., riportati nell’art. 8 del presente Regolamento, consentono l’esercizio dell’attività di autoscuola.
2. In caso di società di capitali, è necessario presentare una istanza di variazione della SCIA qualora vi siano modifiche della titolarità, cioè dell’amministratore ovvero il venir meno dell’unico socio con potere di rappresentanza e titolare dei requisiti di cui all’art.123 comma 5 e 6 C.D.S. e art. 8 del presente Regolamento.
Art. 16 – Variazione di Titolarità dell’autoscuola per cessione d’azienda o per prosecuzione mortis causa
1. Nel trasferimento del complesso aziendale a titolo particolare (es. cessione di azienda o ramo d’azienda o donazione) oppure a titolo universale (successione ereditaria), l'avente causa (acquirente o erede) è tenuto ad effettuare la voltura a suo nome dell’autorizzazione del trasferente (cedente o de cuius), entro il termine massimo di sei mesi dalla data dell’atto notarile di cessione a titolo particolare o a titolo universale. Egli, pertanto, deve presentare la SCIA per ottenere a proprio favore il rilascio di un Nulla Osta, previo accertamento in capo al richiedente di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente di settore, in sostituzione del provvedimento autorizzativo del trasferente, che contestualmente viene revocato, previa restituzione dell’originale.
2. Nelle suddette ipotesi di trasferimento d'azienda, il soggetto interessato deve quindi adeguarsi ai requisiti più stringenti previsti dalla normativa vigente che richiedono la presentazione della SCIA, allegando alla stessa copia dell'atto di trasferimento del complesso aziendale. Qualora il trasferimento del complesso aziendale includa anche i locali, in tal caso non sarà più obbligatorio allegare la planimetria quotata dei locali e la dichiarazione conformità locali, ma sarà sufficiente
un’autocertificazione in atto notorio che i locali non hanno subito alcuna modifica rispetto all’ultima autorizzazione.
Art. 17 – Variazioni di Titolarità per modifiche sostanziali della società
1. Vengono considerate variazioni sostanziali della titolarità dell’autoscuola e che pertanto richiedono la presentazione di una nuova SCIA, al fine di conseguire il relativo Nulla Osta, le fattispecie di seguito elencate:
a. la trasformazione societaria per variazione della forma giuridica dell'impresa, qualora cambi il codice fiscale della società;
b. trasformazione da Ditta individuale a Società, avente o meno personalità giuridica, qualora cambi il codice fiscale della società;
c. la modifica di tutti i soci oppure la variazione del solo Rappresentante Legale o socio amministratore, pur restando invariato tutto il resto (complesso aziendale, locali, insegnanti e istruttori, veicoli);
d. nel caso di società semplice, l’ingresso, il recesso e l’esclusione di uno o più soci.
Art. 18 – Trasformazioni societarie per Autoscuole autorizzate prima del 26 aprile 1988
1. I Titolari di autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988 possono trasformare la propria Ditta individuale in Società, avente o meno personalità giuridica ed assumere nelle stesse la qualità di Rappresentante Legale o di socio amministratore.
2. Analogamente è consentito ai titolari delle medesime autoscuole di trasformare la Società in Ditta individuale ed assumere nelle stesse la qualità di titolare.
TITOLO V: ISTANZA PER VARIAZIONI SOSTANZIALI DELLA SCIA
Art. 19 – Istanza di variazione della SCIA
1. Qualora si presentino alcune variazioni sostanziali dell’autoscuola, senza dare luogo ad una nuova apertura o inizio attività autoscuola, è necessario presentare apposita istanza di variazione della SCIA, secondo il modello predisposto dalla Città Metropolitana, sottoscritta dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società, presso l’ufficio competente della Città Metropolitana di Roma Capitale, al fine di conseguire il relativo Nulla Osta, come nelle fattispecie di seguito specificate.
Art. 20 – Variazioni dei locali dell’autoscuola
1. E’ prevista la presentazione di una istanza di variazione della SCIA, presso il settore amministrativo competente della Città Metropolitana al fine di ottenere il relativo Nulla Osta, anche nel caso di trasferimento della sede di un’autoscuola in un altro locale, in quanto i locali devono essere sempre autorizzati dall’amministrazione competente.
2. L’istanza per la variazione dei locali deve avere allegati i seguenti documenti:
a. la planimetria e la sezione in scala 1:100 del nuovo locale;
b. la relativa dichiarazione di conformità dei locali a firma di un tecnico abilitato;
c. il certificato di agibilità o l’imbocco in fogna oppure la licenza edilizia, altrimenti la fossa settica o fossa biologica;
d. il titolo che attribuisce la disponibilità del locale.
3. Nel caso di variazioni locali delle autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 26 aprile 1988, la normativa vigente si applica unicamente ai requisiti tecnici dei locali individuati come nuova sede.
Art. 21 – Modifiche delle caratteristiche dei locali dell’autoscuola
1. La modifica delle caratteristiche dei locali in cui viene svolta l’attività di una autoscuola deve essere autorizzata dall’Autorità competente e pertanto il Titolare deve presentare una istanza di variazione della S.C.I.A., presso il settore amministrativo competente della Città Metropolitana al fine di ottenere il relativo Nulla Osta, allegando la nuova planimetria ed una sezione quotata in scala 1:100 del nuovo locale firmata da un tecnico abilitato oltre alla dichiarazione di conformità dei locali asseverata da un tecnico abilitato.
TITOLO VI: VARIAZIONI NON SOSTANZIALI DELLA SCIA
Art. 22 – obbligo di Comunicazione per variazioni non sostanziali
1. Le variazioni non essenziali all’attività di autoscuole già in essere comportano per il Titolare l’obbligo di comunicarle alla struttura competente in materia di trasporti della Città Metropolitana di Roma Capitale entro 30 giorni.
2. Le variazioni non essenziali all’attività di autoscuole già in essere si possono riassumere nelle seguenti fattispecie:
a) L'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci purché non si tratti del Rappresentante Legale o socio amministratore (in questi casi occorre la presentazione di una S.C.I.A.).
b) La mera trasformazione della ditta individuale in società, avente o meno personalità giuridica, purché i soggetti restino gli stessi e non vi sia la variazione del codice fiscale. In tal caso, l’ufficio competente della Città Metropolitana provvederà a rilasciare una Presa d’atto.
c) Il mero mutamento della forma societaria, tale da non comportare le variazioni nei soggetti responsabili dell'attività di autoscuola. In tale caso, unitamente alla comunicazione, dovrà essere dimostrata la sussistenza della capacità finanziaria in capo al nuovo soggetto giuridico e l’ufficio competente della Città Metropolitana provvederà a rilasciare una Presa d’atto.
d) Il mutamento della sola denominazione dell’autoscuola, senza la modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento della sede, In tal caso, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla notifica, con istanza al Dirigente, l’aggiornamento dell’autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. Quindi l’autorità competente procede al semplice aggiornamento dell’intestazione dell’autoscuola mediante una Presa d’Atto.
e) Nel caso in cui un’autoscuola rimanga sprovvista dell’unico insegnante o istruttore di scuola guida di cui dispone e non ha la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, a causa di accertate difficoltà di reperimento, il titolare può comunicare alla Città metropolitana la possibilità di utilizzare un insegnante o istruttore di un’altra autoscuola, come supplente temporaneo, per non più di sei mesi, in base all’art. 8 comma 4 del D.M. n. 317/1995, mediante il rilascio di una Presa d’Atto.
f) Nel caso in cui un’autoscuola rimanga sprovvista del titolare dell’autoscuola o del responsabile didattico di cui all’art. 123 comma 4 del CDS, anche questi soggetti possono essere sostituiti, previa comunicazione alla Città metropolitana, per un termine di sei mesi, che può essere prorogato anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi di proroga e sempre che vi siano motivate e documentate esigenze, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del
D.M. n. 317/1995, mediante il rilascio di una Presa d’Atto.
TITOLO VII: IMPEDIMENTI NELL’ATTIVITA’ DI AUTOSCUOLA
Art. 23 – Prosecuzione temporanea di attività per morte del titolare
1. In caso di decesso del titolare o del socio amministratore o del legale rappresentante di società esercente l’attività di autoscuola, l’attività può essere proseguita provvisoriamente per non più di 12 mesi a decorrere dal decesso, prorogabili a 18 in caso di situazioni eccezionali adeguatamente documentate valutabili da parte dell’Amministrazione, a condizione che venga fatta richiesta dagli eredi del titolare o dell’amministratore nel termine di sessanta giorni dall’evento e dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte.
2. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data del decesso del titolare o del socio amministratore o del legale rappresentante di società esercente l’attività di autoscuola.
3. La prosecuzione temporanea dell’attività in caso di morte viene concessa sotto forma di “Nulla osta provvisorio” ed avrà validità per un tempo determinato, non superiore a 12 mesi prorogabili a 18, al solo scopo di consentire l’eventuale variazione della titolarità dell’autoscuola o la revoca dell’autorizzazione.
4. Il disposto dei precedenti commi del presente articolo non si applica in caso di recesso da Società dell’unico socio o amministratore al quale è stata rilasciata l’autorizzazione.
Art. 24 - Sospensione volontaria dell'attività
1. Qualora nel corso dell'attività di autoscuola sopraggiungano impedimenti, sia di natura giuridica che di fatto, i quali determinino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività, il soggetto titolare dell’autoscuola ha la facoltà di sospenderne volontariamente l'esercizio per periodi non superiori a 6 mesi prorogabili ad altri sei mesi, sulla base di documentata necessità, con l'obbligo di darne comunicazione all’amministrazione competente della Città Metropolitana, che concede la sospensione volontaria sotto forma di “Nulla osta provvisorio.
2. Tale sospensione a richiesta del titolare non dà luogo a sanzione e non si cumula agli effetti del disposto dell’art. 123 comma 9 lettera c del C.D.S.
3. Trascorso il termine di sospensione, l’attività di autoscuola riprenderà automaticamente con le modalità, i requisiti e le condizioni precedenti esistenti, salva la comunicazione di eventuali ulteriori variazioni essenziali.
Art. 25 - Cessazione dell'attività
1. il soggetto titolare dell’autoscuola può volontariamente cessare l’attività. In tal caso deve comunicare alla struttura competente in materia della Città Metropolitana di Roma la cessazione dell’attività di autoscuola, restituendo contestualmente le tessere di riconoscimento rilasciate agli insegnanti e istruttori di scuola guida. L’autorità competente dispone, pertanto, la cessazione dell’attività di autoscuola con la Presa d’Atto.
2. Nell’ipotesi di cui ai commi precedenti, la struttura competente in materia della Città Metropolitana di Roma provvederà ad annullare le tessere di riconoscimento rilasciate agli insegnanti/istruttori che prestavano attività presso l’Autoscuola in questione.
TITOLO VIII: COMPITI E ATTIVITA’ DELLE AUTOSCUOLE
Art. 26 – Tipi di Autoscuola
1. In relazione alle modifiche normative apportate all'articolo 123 del Nuovo Codice della Strada dall'articolo 20, comma 5, lett. d, n. 1, della Legge 29/07/2010 n. 120, le autoscuole di nuova istituzione devono svolgere la formazione dei conducenti per il conseguimento della patente di guida di qualsiasi categoria.
2. Ne consegue che non esiste più la distinzione tra autoscuole di tipo a) e autoscuole di tipo b) come definite dalla previgente normativa anteriore al 13/08/2010, data di entrata in vigore della Legge 29.07.2010 n. 120. In base a tale legge, le autoscuole ancora esistenti di tipo b) che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si devono adeguare a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 5 dell’art. 20 della suddetta
L. 120/2010, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola (es: trasformazione societaria con cambio del titolare/rappresentante legale/socio accomandatario/socio amministratore che gestisce l’autoscuola, cessione d’azienda…) successiva alla data di entrata in vigore della stessa legge (13 agosto 2010).
3. Le nuove autoscuole e le autoscuole esistenti, alla prima variazione della titolarità, non possono più, in ogni caso, svolgere attività di formazione dei conducenti limitatamente al solo conseguimento delle patenti di guida di categoria A e B. ma devono svolgere corsi per la formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patenti.
Art. 27 – Definizione e compiti delle Autoscuole
1. Si definiscono “AUTOSCUOLE” le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti, soggette a vigilanza tecnica e amministrativa da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale.
2. Le autoscuole svolgono attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore come previsto dall’art.335 del regolamento di esecuzione del
C.d.S. previo accertamento dei requisiti prescritti dal presente regolamento.
3. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della legge 29.07.2010, n. 120.
4. Le autoscuole possono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti, in attuazione delle disposizioni ministeriali vigenti.
5. Le autoscuole, oltre ad esercitare l’attività di cui al comma 1, possono svolgere attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, anche presso le sedi scolastiche.
6. Le autoscuole possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica per il conseguimento ed il rinnovo della carta di qualificazione dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E.
7. Le autoscuole possono svolgere altresì i corsi di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada;
8. Le autoscuole possono svolgere anche i corsi di formazione iniziale e periodica per gli insegnanti di teoria e per gli istruttori alla guida delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica, secondo le disposizioni impartite dal Ministro dei Trasporti.
9. Le autoscuole possono organizzare i corsi di aggiornamento, con rilascio di relativo attestato di frequenza, che consentono di recuperare i punti delle patenti di guida, del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e della carta di qualificazione del conducente.
10. Le autoscuole svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell’esame per conducenti di veicoli a motore.
11. Le autoscuole, senza dover conseguire necessariamente l’autorizzazione di cui alla Legge n. 264/1991, possono svolgere altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ma limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti per la guida di motoveicoli e di autoveicoli, i certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, i certificati di abilitazione professionale di tipo KB, i certificati di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, le carte di qualificazione dei conducenti, nonché il rinnovo patenti.
12. All’esercizio, da parte delle autoscuole, delle attività individuate al comma 11 del presente articolo si applicano le norme del “Regolamento per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” relativamente a:
- accesso agli Uffici Pubblici;
- orari di apertura;
- tariffe;
- registro-giornale;
- ricevute sostitutive;
- sanzioni
TITOLO IX :
LOCALI – ARREDAMENTO DIDATTICO – MATERIALE LEZIONI
TEORICHE E PRATICHE
Art. 28 – Locali dell’Autoscuola
1. I locali dell'autoscuola, ai sensi dell'art. 3 D.M. n. 317/1995, comprendono almeno:
a) un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1,5 mq, dotata di arredamento atto a permettere un regolare svolgimento delle lezioni di teoria e separata dagli uffici e/o da altri locali di ricevimento del pubblico;
b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq. di superficie antistanti l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
c) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati.
2. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'autoscuola, se in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e della legge 8 agosto 1991, n. 264, può svolgere anche attività di agenzia di pratiche automobilistiche in locali, però, diversi da quelli destinati ad aula per lo svolgimento delle lezioni teoriche.
3. Qualora vi sia concomitanza fra agenzia pratiche auto ed autoscuola le due attività potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi.
4. I locali di agenzia devono comprendere:
a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva, con non meno di 20 mq. utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio, areato ed illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;
b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed areati.
5. L'altezza minima di tali locali deve essere conforme a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.
6. Inoltre, i locali devono essere provvisti dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune ovvero, nel caso in cui il regolamento comunale non preveda il rilascio dell'autorizzazione, del parere igienico-sanitario rilasciato dalla A.S.L. competente.
7. Nel caso in cui non sia previsto il rilascio di alcuna certificazione né da parte del Comune né da parte della A.S.L., occorre l'attestazione di un tecnico abilitato sulla conformità dell'altezza minima dei locali e degli ambienti (aula di teoria e servizi igienici) a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola.
8. I suddetti requisiti vengono verificati dai funzionari dell'Ufficio autoscuole mediante sopralluogo.
9. Le modifiche strutturali da apportarsi ai locali della segreteria, dell’aula didattica e dei servizi igienici, devono essere comunicate preventivamente alla Città Metropolitana con apposita istanza di variazione SCIA di cui all’art. 21 del presente regolamento, con allegata copia della relativa istanza di inizio lavori presentata al Comune di riferimento. Successivamente, ai fini del conseguimento del N.O. di competenza della stessa Città Metropolitana, previa presentazione di apposita istanza di variazione SCIA, dovrà essere prodotta tutta la documentazione inerente i lavori eseguiti, ivi comprese le nuove planimetrie dei locali.
10. I criteri dettati nel presente articolo non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente alla data del 15/08/1995, cioè all’entrata in vigore del D.M. n. 317/1995, anche se negli stessi locali si svolga l’attività di consulenza di cui alla legge n. 264/1991, nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse, in conformità all'art. 3, comma 3 del D.M. n. 317/1995.
11. Tali criteri, di cui al presente articolo, si applicano invece a tutte le autoscuole autorizzate anteriormente all’entrata in vigore del D.M. n. 317/1995, qualora trasferiscano la propria sede, a qualsiasi titolo, in locali diversi da quelli in cui l’attività veniva esercitata prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ovvero in caso di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore accertate con documentazione probante.
12. I criteri riguardo ai locali previsti dal presente articolo si applicano naturalmente a tutte le autoscuole di nuova costituzione e anche quando trasferiscano la propria sede, a qualsiasi titolo, in locali diversi da quelli in cui l’attività veniva esercitata, fatte sempre salve le eccezioni di cui al precedente comma e cioè in caso di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ovvero in caso di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore accertata con documentazione probante.
Art. 29 – Arredamento Didattico
1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito ai sensi dell'art. 4 del D.M. 317/95 e, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti, almeno dai seguenti elementi:
a) una cattedra od un tavolo per l’insegnante;
b) una lavagna delle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o, in alternativa, di una lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui al successivo art. 30;
c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità dell’aula e cioè 1.50 mq per ogni allievo, in rapporto alla metratura prevista dalla normativa vigente.
2. L’arredamento di cui al precedente comma 1 deve essere sempre e costantemente posseduto,
senza “soluzione di continuità”, durante l’esercizio dell’attività.
Art. 30 – Materiale Lezioni Teoriche
1. Il materiale didattico minimo per l'insegnamento teorico è costituito da:
a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione dei motoveicoli e degli autoveicoli;
c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l’iniezione, l’alimentazione, il servosterzo, l’idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
j) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
k) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell’autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
3. La predetta attrezzatura didattica deve essere sempre e costantemente posseduta, senza “soluzione di continuità”, durante l’esercizio dell’attività di autoscuola.
Art. 31 – Materiale per Esercitazione ed Esami di Guida
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 1 del D.M. Trasporti n. 317/95, il materiale minimo per le esercitazioni di guida, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l’adesione ad un consorzio di cui all’art. 123 comma 7 D. Lgs. 285/1992, comprende i veicoli
utili al conseguimento delle patenti, in conformità alle prescrizioni di cui all’Allegato II, lett. B, paragrafo 5.2, del D. Lgs. Del 18/04/2011 n. 59/2011 e s.m.
2. Ai fini del presente articolo, per “parco veicolare” si intende l’insieme dei veicoli in disponibilità giuridica dell’autoscuola ed utilizzati per l’effettuazione delle esercitazioni e degli esami di guida.
3. Tutti i veicoli dovranno avere copertura assicurativa ad uso scuola guida, per quanto riguarda sia le esercitazioni di guida sia l’effettuazione degli esami, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.
4. In caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola può utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un periodo non superiore a trenta giorni, previa comunicazione, con allegata la documentazione idonea, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, che autorizza con rilascio di un “Nulla osta provvisorio”, che può anche prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il titolare dell'autoscuola o del Centro di Istruzione Automobilistica deve poi esibire, a richiesta, copia del Nulla osta, rilasciato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, ai funzionari dell’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, successivamente denominato U.M.C., incaricati di effettuare le prove d’esame.
TITOLO X
CORSI DI INSEGNAMENTO DI TEORIA E GUIDA
Art. 32 - Tipologie dei Corsi di Insegnamento
1. L’insegnamento teorico da impartire nelle autoscuole, nonché le esercitazioni di guida devono essere svolte in conformità ai programmi di esami stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
2. Le autoscuole possono organizzare i corsi di insegnamento, che sono distinti in corsi “normali” e corsi “speciali”.
3. I corsi “normali” servono alla preparazione dei candidati, ai fini del conseguimento delle patenti di categoria X0, X, X, X, X, X, X0 speciale, A speciale, B speciale, C speciale e D speciale.
4. I corsi “speciali” servono:
a) al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
b) al conseguimento della patente di categoria A, qualora il candidato sia in possesso di una patente di guida di altra categoria;
c) al conseguimento della patente di categoria B, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria A;
d) al conseguimento della patente di categoria D, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria B o C;
e) al conseguimento della patente di categoria C, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria B o D;
f) al conseguimento della patente di categoria E, qualora il candidato sia in possesso di patente di guida di categoria B, C o D;
g) per i candidati che non abbiano conseguito l’idoneità in una prova d’esame o che siano stati respinti alla seconda prova definitiva o all’esame di revisione della patente;
h) al conseguimento del C.A.P. di tipo KB;
i) al conseguimento e al mantenimento della C.Q.C.;
j) al conseguimento del C.F.P.;
k) alla educazione stradale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
l) all’aggiornamento dei conducenti, in attuazione delle disposizioni emanate dal competente Ministro;
m) al recupero dei punti per la patente di guida, del C.A.P. di tipo KB e della C.Q.C.;
n) alla formazione iniziale e periodica degli insegnanti di teoria e degli istruttori alla guida delle autoscuole e dei Centri.
Art. 33 - Durata e modalità di svolgimento dei Corsi di Teoria
1. La durata dei corsi di teoria è distinta secondo la tipologia e le lezioni devono durare almeno un’ora.
2. I corsi “normali” devono avere durata come di seguito indicato:
a) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria A1, A e A speciale;
b) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria B e B speciale;
c) almeno venti ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida per veicoli della categoria C, D, E, C speciale e D speciale.
3. I corsi “speciali” devono avere durata come di seguito indicato:
a) almeno cinque ore di lezioni di teoria per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente di guida di ogni categoria, ad eccezione dei casi in cui per il conseguimento della patente è sufficiente solo l’esame pratico;
b) secondo le disposizioni ministeriali per gli altri corsi.
4. I corsi di cui al presente articolo dovranno essere tenuti presso la sede dell’autoscuola autorizzata.
Art. 34 - Durata e modalità di svolgimento dei Corsi di Guida
1. La determinazione del numero di esercitazioni alla guida, che non devono durare meno di 30 minuti, sono lasciate al giudizio del titolare e/o Responsabile Didattico dell’autoscuola.
Art. 35 – Registri
1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale n. 317/1995, le autoscuole e i centri di istruzione devono detenere presso la propria sede i seguenti documenti:
a) Registro di iscrizione, contenente per ciascun allievo: data di iscrizione, generalità, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito.
b) Registro degli allievi trasferiti dall’autoscuola al Centro di istruzione.
c) Libro giornale per il rilascio di ricevute, come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza.
2. Il Registro degli allievi trasferiti dalla autoscuola al centro di istruzione deve essere redatto e tenuto dal Centro di istruzione automobilistica in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno
costituito il centro di istruzione. In tal caso nel Registro di iscrizione delle autoscuole, che hanno costituito il centro, è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.
3. Il Centro di istruzione automobilistica provvede a riportare nel Registro degli allievi trasferiti dall’xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx inviati dalle autoscuole consorziate, annotando la rispettiva provenienza, nonché tutte le altre indicazioni indicate nella lettera a) del 1° comma del presente articolo e cioè: data di iscrizione, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito.
4. Il Registro di iscrizioni ed il registro degli allievi trasferiti al centro di istruzione automobilistica sono conformi ai modelli di cui agli allegati 3 e 9 del Decreto Ministeriale n. 317/1995.
Art. 36 - Altri Registri
1. Le autoscuole devono inoltre curare la tenuta dei seguenti documenti, vidimati secondo le disposizioni vigenti, dalla struttura competente in materia di trasporti della Città metropolitana di Roma Capitale, dall’U.M.C. o dalla C.C.I.A.A.:
a) registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti della patente di guida;
b) registro di frequenza al corso per il recupero dei punti della patente di guida;
Art. 37 – Xxxxxx xxx Xxxxxxxx
0. Il registro di iscrizione degli allievi, vidimato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, deve contenere i seguenti dati:
a) numero e data di iscrizione;
b) generalità degli allievi;
c) categoria di patente che l’allievo possiede;
d) corso che l’allievo intende frequentare;
e) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida (xxxxxx xxxx);
f) data degli esami di teoria e di guida e relativo esito;
g) nel caso il registro sia compilato da una autoscuola e l’allievo sia demandato ad un Centro, indicazione, nell’apposita colonna, di: - data del trasferimento; - corso che intende frequentare;
h) nel caso il registro sia compilato da un Centro, indicazione di: - denominazione e codice dell’autoscuola da cui proviene; - numero progressivo e data di trasferimento al Centro;
i) numero della patente e data del rilascio.
2. Il registro di iscrizione al corso per il recupero dei punti della patente di guida deve contenere i seguenti dati:
a) denominazione dell’autoscuola o del Centro;
b) numero di iscrizione;
c) generalità dell’allievo;
d) categoria della patente posseduta;
e) data di rilascio dell’attestazione;
f) firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.
3. Il registro di frequenza al corso per il recupero dei punti della patente di guida deve contenere, per ciascuna lezione:
a) denominazione dell’autoscuola o del Centro;
b) categoria della patente di guida per cui viene frequentato il corso;
c) data e ora di inizio e di termine della lezione;
d) docente di ciascuna lezione;
e) argomento della lezione;
f) tabella di presenza con firma dell’allievo in entrata ed in uscita;
g) eventuali annotazioni delle assenze;
h) firma del Responsabile Didattico o del Responsabile del Centro.
4. Le firme di cui ai precedenti commi devono essere apposte in modo leggibile.
5. Tutti i documenti di cui al presente articolo devono essere conservati, per almeno cinque anni, esclusivamente presso i locali ove viene svolta l’attività di autoscuola o presso il luogo indicato dal Responsabile professionale. Gli stessi documenti relativi alle pratiche dell’anno in corso devono essere conservate esclusivamente presso i locali ove viene svolta l’attività di autoscuola ovvero presso la sede principale. 67. Sui documenti e i registri non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l’errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, sottoscritte e convalidate.
TITOLO XI: ORGANICO AUTOSCUOLA
Art. 38 - Insegnanti e istruttori
1. L'autoscuola deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni.
2. L'autoscuola deve avere a disposizione, pertanto, almeno un istruttore di guida ed un insegnante di teoria che abbiano conseguito l’attestato di idoneità professionale, a seguito del superamento del relativo esame. Tuttavia, l'autoscuola può anche avere un solo soggetto che sia in possesso di entrambi i titoli di insegnante ed istruttore di scuola guida, che pertanto esercita entrambe le mansioni.
3. L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto ai commi precedenti, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami un numero di allievi superiore a 160 nel corso dell'anno, ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro d'istruzione, ad esclusione dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
4. L'autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché' lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una Società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
Art. 39 - Requisiti di Insegnanti e Istruttori
1. Gli insegnanti e/o istruttori devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 120 comma 1 del Codice della Strada per il rilascio della patente di guida e tale requisiti devono permanere per tutta la durata dello svolgimento della professione.
2. Possono esercitare l’attività di insegnante e/o istruttore di guida, oltre al Titolare e al Responsabile didattico, le seguenti figure:
a) Dipendenti
b) Lavoratori autonomi/occasionali
c) Soci
d) Collaboratori familiari
3. Per gli insegnanti e/o istruttori che prestano attività presso altri enti pubblici e/o privati, occorre presentare nulla osta rilasciato dall’ente di appartenenza.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il titolare dell’autoscuola è tenuto a presentare all’Ufficio competente della Città Metropolitana di Roma Capitale apposita comunicazione scritta, unitamente alla restituzione del tesserino di insegnante e/o istruttore.
Art. 40 - Supplenza dell’Insegnante o dell’Istruttore
1. Se un'autoscuola rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, l'Amministrazione della Città metropolitana può consentire che il titolare dell’autoscuola medesima possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per lo svolgimento delle lezioni di teoria e/o degli esami di guida e comunque per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o Centro d'Istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi (Vedi art. 22 lettera e del presente Regolamento).
Art. 41 - Cumulo di funzioni da parte di Insegnanti e Istruttori
1. L'insegnante può essere autorizzato a svolgere le proprie funzioni in non più di 3 autoscuole, per giorni ed in orari determinati, a condizione che, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi titolari delle autoscuole cointeressate, non si creino incompatibilità o coincidenze di orari o comunque disfunzioni all'insegnamento.
2. L'istruttore può essere autorizzato a svolgere le proprie funzioni in non più di 2 autoscuole, a condizione che in entrambe le dette autoscuole sia presente un altro istruttore.
Art. 42 – Titolare e Responsabile Didattico
1. Entrambe le abilitazioni di insegnante ed istruttori di scuola guida debbono essere possedute dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore, che esercita l’autoscuola nella prima sede, in qualità di Preposto, nonché dal Responsabile didattico, che esercita l’autoscuola nelle sedi secondarie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 123 C.D.S.
2. Sia il Preposto della prima sede dell’autoscuola, sia il Responsabile didattico delle sedi secondarie, oltre ad essere in possesso dell’attestato di abilitazione professionale di insegnante di teoria e istruttore di guida, devono aver maturato un'esperienza biennale negli ultimi cinque anni per almeno una delle due abilitazioni (Vedi art. 6 lettera d del presente Regolamento).
3. Nel caso di apertura di ulteriori sedi di autoscuola, che facciano capo ad un’unica persona fisica o giuridica, società o ente, il titolare dell’autoscuola deve nominare per ciascuna sede secondaria un Responsabile didattico, in possesso dei requisiti tecnici e morali di cui all’art. 5 dell’art. 123 del Codice della Strada e art. 6 del presente Regolamento. Per le persone giuridiche, i requisiti previsti da questo comma sono richiesti al legale rappresentante.
4. Il Responsabile didattico deve essere inserito quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 123 comma 5 C.D.S. e art. 7 comma 2 del presente Regolamento.
5. Nel caso di impedimento temporaneo del responsabile didattico, il titolare dell’autoscuola può nominare un supplente per un periodo di sei mesi. Il predetto termine può essere prorogato anche più di una volta e comunque non oltre i complessivi diciotto mesi di proroga, per documentate esigenze.
6. La stessa possibilità di sostituzione per un periodo di sei mesi, prorogabile per un massimo di diciotto mesi complessivi, è prevista anche nel caso di impedimento temporaneo del titolare dell’autoscuola di cui all’art. 123 comma 4 del Codice della Strada e s.m.i. per documentate esigenze (Vedi art. 22 lettera f del presente Regolamento).
Art. 43 – Requisiti per l’abilitazione di Insegnanti e Istruttori di guida
1. La Città Metropolitana di Roma Capitale ha competenza per la gestione degli esami per il conseguimento dell’abilitazione professionale dell’attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida nelle autoscuole.
2. I requisiti per conseguire l’abilitazione di insegnante di teoria sono i seguenti:
a) diploma di maturità di cinque anni;
b) patente di guida almeno della categoria B normale o B speciale;
c) non essere stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza o non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
d) attestato del corso di formazione iniziale obbligatorio ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M 17/2011e s.m.i. propedeutico all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante.
3. I requisiti per conseguire l’abilitazione di istruttore di guida sono i seguenti:
a) età non inferiore ai ventuno anni
b) diploma di istruzione di secondo grado
c) attestato del corso di formazione iniziale obbligatorio ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.M. 17/2011 e s.m.i., propedeutico all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore;
d) patente di guida comprendente:
- almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all’art. 5 comma 1 lett. a) D.M. 17/2011;
- almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all’art. 5 comma1, lettera b) D.M. 17/2011;
- almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all’art. 5 comma 2.
Art. 44 – Tassa d’esame per l’abilitazione di Insegnante e Istruttore di guida
1. Ai fini dell’ammissione all’esame, i candidati presentano alla Città Metropolitana di Roma una domanda scritta in osservanza della normativa sull’imposta di bollo per ogni sessione d’esame, nonché provvedono al pagamento di una tassa d’esame di €. 60,00 per una sola abilitazione o di €. 100,00 per entrambe le abilitazioni, da effettuare tramite bollettino di conto corrente postale o ricevuta telematica di pagamento.
2. La mancata presentazione alle prove d’esame non comporta la restituzione della tassa d’esame.
3. I requisiti per ottenere l’ammissione alle prove d’esame sono previste dalla normativa vigente di settore e devono essere comprovati alla data di presentazione delle domande.
Art. 45 – Corso obbligatorio di formazione iniziale e periodica per Insegnanti di teoria
1. Per conseguire l’abilitazione professionale da insegnante e quindi per poter partecipare al relativo esame, è richiesta la frequenza di un corso di formazione iniziale, organizzato dalle autoscuole o Centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale oppure da soggetti accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Al termine del corso, viene rilasciato un attestato di frequenza da presentare in allegato all’istanza di ammissione all’esame di idoneità professionale.
2. L’insegnante abilitato ai sensi dell’art. 3 del D.M. n.17 del 26/01/2011 e l’insegnante già abilitato ai sensi della normativa previgente devono altresì frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso autoscuole o Centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale oppure presso soggetti accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, entro i due anni dalla data di conseguimento dell’abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del D.M. 17/2011. Alla fine del corso viene rilasciato un attestato.
3. L’insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell’organico di un’autoscuola prima della frequenza di tale corso.
Art. 46 - Corso obbligatorio di formazione iniziale e periodica per Istruttori di guida
1. Per conseguire l’abilitazione professionale da istruttore di scuola guida e quindi per poter partecipare al relativo esame, è richiesta la frequenza del corso di formazione iniziale. Il corso si svolge presso autoscuole o centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale oppure presso soggetti accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza da presentare in allegato all’istanza di ammissione all’esame di idoneità professionale.
2 . L’istruttore abilitato ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17/2011 e l’istruttore già abilitato ai sensi della previgente normativa devono frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso autoscuole o Centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale oppure da soggetti accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, entro due anni dalla data di conseguimento dell’abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del decreto D.M. 17/2011 . Al termine del corso viene rilasciato un attestato.
3. L’istruttore non in regola con gli obblighi della formazione periodica non può essere inserito nell’organico dell’autoscuola prima della frequenza di tale corso.
4. Per chi possiede entrambe le abilitazioni, è sufficiente frequentare un solo corso periodico e non tutti e due (D.M. 30/2014)
Art. 47 – Tesserini di riconoscimento di Insegnanti e Istruttori
1. Gli insegnanti e/o istruttori per esercitare l’attività presso un’autoscuola devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento/tessera di riconoscimento, che sarà rilasciato dall’Ufficio competente della Città Metropolitana di Roma Capitale, previa presentazione di istanza di parte dell’autoscuola interessata.
2. Ai fini del rilascio del tesserino, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 17/2011, gli insegnanti e gli istruttori devono frequentare il corso di formazione periodica della durata di otto ore entro due anni a partire:
a) dalla data di conseguimento dell’abilitazione professionale di insegnante e/o istruttore;
b) ovvero dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto e a tale riguardo è stata fissata come data convenzionale il 25.03.2011.
3. Il corso di formazione periodica deve essere ripetuto ogni due anni a decorrere dalle date sopraindicate e che sono riportate sul tesserino:
4. Si evidenzia l’importanza della data indicata sul tesserino, che viene di solito confermata. E’ necessario allegare all’istanza di richiesta del tesserino la copia del tesserino in scadenza.
5. In base a quanto previsto dal D.M. 17/2011, il corso di formazione periodica può essere frequentato anche sei mesi prima della scadenza del biennio, tuttavia verrà confermata ugualmente la scadenza che risulta sul tesserino, in quanto deve essere rispettato il decorso di due anni.
6. Se invece il corso di formazione periodico viene svolto dopo la scadenza canonica del 25 marzo, sul nuovo tesserino sarà apposta la data del giorno in cui è stato frequentato il corso di aggiornamento. Il principio di considerare la data del giorno in cui è stato frequentato il corso, si applica anche tutte le volte in cui il corso di formazione viene svolto oltre la scadenza del biennio e quindi oltre la data indicata sul tesserino. In tal caso il nuovo tesserino riporterà la data del giorno in cui è stato frequentato il nuovo corso di aggiornamento periodico.
7. Ai fini del computo dei due anni di validità del tesserino, si deve tenere conto anche della scadenza del contratto di lavoro dell’insegnante e/o istruttore. Pertanto se la durata del contratto di lavoro è inferiore al biennio, il tesserino riporterà la data che coincide con quella di fine contratto.
8. Gli insegnanti e/o istruttori devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 120 comma 1 del Codice della Strada per il rilascio della patente di guida e tale requisiti devono permanere per tutta la durata dello svolgimento della professione.
9. Per gli insegnanti e/o istruttori che prestano attività presso altri enti pubblici e/o privati, occorre presentare nulla osta rilasciato dall’ente di appartenenza.
10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il titolare dell’autoscuola è tenuto a presentare all’Ufficio competente della Città Metropolitana di Roma Capitale apposita comunicazione scritta, unitamente alla restituzione del tesserino di insegnante e/o istruttore.
TITOLO XII VIGILANZA E SANZIONI
Art 48 - Responsabilità del titolare dell’autoscuola
1. Il titolare della ditta individuale esercente l’autoscuola ovvero il legale rappresentante o socio amministratore della società esercente deve avere la gestione diretta e personale, esclusiva e permanente dell’esercizio e dei beni patrimoniali dell’impresa ed è responsabile del regolare funzionamento dell’autoscuola nei confronti dell’Autorità di vigilanza.
Art. 49 - Oggetto della vigilanza
1. Le autoscuole sono soggette a vigilanza tecnica e amministrativa da parte della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 123 comma 2 del C.d.S., alla quale compete inoltre l’applicazione delle sanzioni, previste nel medesimo articolo.
2. I funzionari della Città Metropolitana di Roma sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni presso le sedi ed altri accertamenti atti a controllare:
a) il permanere dei requisiti presupposto dell’attività;
b) la regolarità del funzionamento dell’attività di autoscuola relativamente:
- all'accertamento che il personale sia lo stesso riconosciuto idoneo ed in possesso della regolare autorizzazione rilasciata dall’autorità competente;
- al controllo dei registri previsti dall'art. 13 del D.M. 317/95;
- al controllo che gli allievi che frequentano l'Autoscuola siano regolarmente iscritti nei registri indicati all'art. 13 del D.M. 317/95;
- alla regolarità in generale dell’esercizio dell’attività, effettuando la funzione di vigilanza diretta alla repressione delle attività non regolari o abusive.
3. Le autoscuole sono soggette anche ad un controllo più prettamente tecnico, da parte dell’Ufficio Vigilanza della Città Metropolitana di Roma, ai sensi del D.Lgs. 112/98 art. 105 comma 3 punto a) e in particolare riguardo:
a) la capacità didattica del personale;
b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
d) l'idoneità dei locali;
e) la regolare esecuzione dei corsi, in particolare per quanto attiene la rispondenza degli allievi iscritti e gli allievi partecipanti, il rispetto dei programmi ministeriali e degli aspetti logistici, nonché i docenti impiegati;
f) il rispetto delle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 123, commi 3 e 10, del C.d.S.
4 . L’attività ispettiva viene eseguita anche in modalità congiunta con le Forze dell’ordine come: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale di Roma Capitale e Guardia di Finanza.
Art. 50 – Ispezioni e controlli
1. L’attività di vigilanza viene effettuata mediante lo svolgimento di sopralluoghi presso i locali delle autoscuole, scegliendo le imprese da controllare secondo il criterio della proporzionalità del rischio, dando priorità al controllo delle aziende cui afferisce un rischio più elevato.
2. L’attività di vigilanza, tuttavia, viene avviata anche secondo una programmazione d'ufficio mensile “a campione” oppure a seguito di irregolarità riscontrate in fase istruttoria, nonché su segnalazione dell'autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria o altre Autorità pubbliche, infine da parte di privati cittadini mediante esposto.
3. Più precisamente, l’attività di vigilanza viene effettuata scegliendo l’impresa più esposta al rischio, periodicamente “a campione” e quando:
a) occorra garantire il rispetto di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca già adottati a carico dell’autoscuola;
b) pervengano segnalazioni, regolarmente sottoscritte e contenenti le generalità del segnalante, in ordine a presunte irregolarità connesse all'attività delle autoscuole;
c) si evinca, dalla documentazione in possesso dell'Ente, una presunta irregolarità dell'autoscuola stessa;
d) a giudizio dei competenti Uffici della Città Metropolitana, qualora se ne ravvisi l'opportunità.
4. Ai fini della vigilanza, sono ritenuti validi anche eventuali verbali di accertamento redatti da personale ispettivo di altri Enti competenti, quali Vigili Urbani, Agenti di P.S., Carabinieri, Guardia di Finanza, I.N.P.S., I.N.A.I.L. e dal personale addetto dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex MCTC).
5. Al fine di improntare l’attività ispettiva al più ampio criterio di certezza del diritto, viene adottata una lista di controlli e degli adempimenti (c.d. check list) che individua, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, gli obblighi e gli adempimenti che l’impresa deve rispettare. In tal modo, essa garantisce la trasparenza dei controlli mediante l’indicazione preventiva delle modalità di espletamento, favorendo così la partecipazione dell’impresa ed il contraddittorio anche durante l’effettuazione dei controlli stessi, limitando al contempo la discrezionalità dei controllori.
6. La lista dei controlli, infatti, è presente anche nell’apposito verbale di sopralluogo, cui il personale ispettivo della Città Metropolitana si attiene scrupolosamente in sede di ispezione, durante la quale provvede a redigere il verbale, evidenziando le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola e immediatamente contestate al titolare, favorendo il contraddittorio e consegnando infine copia del verbale stesso.
7. La chiarezza della regolazione, che consente in tal modo alle imprese di conoscere gli obblighi e gli adempimenti loro imposti, è assicurata da una adeguata pubblicità della check list, attraverso la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale, dove sono indicati anche i contatti del personale dei singoli uffici a cui le aziende possono rivolgere eventuali quesiti sui controlli.
8. Al fine di evitare la duplicazione dei controlli, uno strumento utile è la condivisione di una banca dati, almeno di livello dipartimentale, in cui risultano quali aziende sono state controllate, quando e a che scopo, in modo da evitare che uffici diversi compiano le stesse verifiche sulla medesima azienda e contemporaneamente è utile anche la stesura di una reportistica sui controlli effettuati e sugli esiti, con l’adozione di meccanismi premiali per le imprese che hanno superato positivamente il controllo.
9. In attuazione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza, viene predisposto un Piano Ispettivo mensile e preventivo in cui viene stabilita la composizione delle squadre ispettive, formate da due dipendenti, in modo che sia garantita la rotazione tra i componenti delle squadre ispettive stesse.
10. Allo scopo di assicurare la competenza tecnica e la professionalità dei controllori, sono organizzati, a livello dipartimentale, appositi di corsi di autoformazione.
Art. 51 – Sopralluogo propedeutico al rilascio del Nulla Osta autoscuola
1. Contrariamente all’ispezione che ha carattere sanzionatorio, il sopralluogo presso i locali dell’autoscuola viene effettuato, in via preventiva, propedeutica e concordata con il titolare dell’autoscuola, esclusivamente ai fini del rilascio del Nulla Osta all’esercizio dell’attività di autoscuola, previa presentazione della S.C.I.A.
2. L'Ufficio competente della Città Metropolitana di Roma Capitale è tenuto a svolgere un sopralluogo concordato con la parte interessata, nei locali individuati per l'attività dell’autoscuola di nuova apertura oppure nei nuovi locali in cui l’autoscuola intende trasferire la propria attività, allo scopo di verificare l’esistenza e la conformità dell’arredamento didattico, delle attrezzature e materiale didattico ai requisiti previsti dalla normativa di settore e la conformità dei locali a quanto documentato nelle dichiarazioni allegate alla SCIA e ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Il controllo effettuato dall’Ufficio Ispettivo, nei locali dell’autoscuola, non entra nel merito prettamente e squisitamente tecnico, in quanto ciò è di competenza specifica del tecnico abilitato che assevera sia la dichiarazione di conformità dei locali che la planimetria, ma valuta ad esempio che il numero dei posti a sedere sia in rapporto alla metratura prevista dalla normativa vigente di settore oppure che sia realmente presente un’aula di teoria, regolarmente arredata, distinta dalla segreteria o da altri locali o che sia realmente esistente l’antibagno e l’areazione all’interno del bagno stesso.
Art. 52 – Verbale ispettivo
1. A seguito dell'attività di vigilanza tecnica e amministrativa sulle autoscuole di competenza della Città Metropolitana, viene redatto un apposito verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola e vengono immediatamente contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore, garantendo il contraddittorio.
2. Nel redigere il verbale, occorre indicare le violazioni commesse e gli elementi probatori documentali e/o deduttivi che hanno portato alla rilevazione delle stesse, motivando adeguatamente e con chiarezza argomentativa i passaggi che hanno condotto alla formulazione
dei rilievi e richiamando le norme che regolano la materia. Il titolare dell'impresa, conseguentemente, può fornire nell’immediato chiarimenti oralmente o per iscritto, riservandosi di produrre eventuali memorie difensive successive al controllo ispettivo e di essere ascoltato dal Funzionario Responsabile del Servizio.
3. Il personale ispettivo sottoscrive il Verbale con propria firma autografa e numero di matricola, dichiarando l'ora di inizio e conclusione delle operazioni di controllo. Il verbale viene sottoscritto anche dal destinatario dell’ispezione per presa visione e gli viene consegnata copia dello stesso.
Art. 53 - Avvio del procedimento sanzionatorio
1. Se a seguito di verifica d’ufficio, di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione ad una disposizione normativa o regolamentare, questa sarà contestata immediatamente oppure ne saranno notificati gli estremi all'interessato entro il termine di 90 giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di 360 giorni, per i residenti all'estero. Il termine decorre dalla data di accertamento della violazione.
2. L'accertamento verrà avviato nel rispetto della L. 241/1990 e s.m.i..
3. Qualora ricorra il caso di cui al comma 1, la notifica potrà essere effettuata con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile anche per il tramite dei messi notificatori della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Art. 54 - Sanzioni amministrative
1. A seconda della violazione riscontrata, vengono adottati i seguenti i provvedimenti sanzionatori amministrativi:
a) Diffida
b) Sospensione dell’attività;
c) Revoca dell'attività.
Art. 55 - Diffida
1. La diffida è un invito formale, successivo al sopralluogo Ispettivo, nei confronti del titolare o legale rappresentante o socio amministratore dell'autoscuola volto ad interrompere, con decorrenza immediata, l'attività riscontrata non conforme a quanto disposto dal regolamento e dalla normativa di settore, con disposizione diretta ad eliminare le irregolarità, purché siano sanabili, entro un termine non inferiore a 15 giorni.
2. Nel caso di inottemperanza della diffida, la Città Metropolitana adotta i provvedimenti sanzionatori di sospensione di cui al successivo articolo.
Art. 56 - Sospensione
1. La sospensione è un provvedimento con il quale la Città Metropolitana sospende temporaneamente, per un periodo che va da uno a tre mesi, l'esercizio dell’attività dell’autoscuola. Il provvedimento comporta la chiusura dei locali, esclusi quelli utilizzati per lo
svolgimento di altra attività compatibile purché separatamente autorizzata, come l’agenzia pratiche automobilistiche, nonché l'esclusione della scuola dalla prenotazione e presentazione di candidati agli esami di idoneità. L'autoscuola stessa non può iscrivere allievi anche nel caso in cui aderisca ad un C.I.A., né per la preparazione didattica, né per l’effettuazione degli esami per la patente di guida.
2. Il provvedimento di sospensione è portato a conoscenza della Motorizzazione per quanto di competenza con comunicazione certificata (PEC).
3 La sospensione dell’attività di autoscuola decorre dalla data di notifica del provvedimento di sospensione stesso.
4. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi di norma nei casi previsti dall'art. 123 comma 8 del C.d.S. e cioè:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio della Città Metropolitana;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Città Metropolitana ai fini del regolare funzionamento dell’autoscuola.
5. Il provvedimento di sospensione viene disposto, previa contestazione dei fatti, nel caso che le irregolarità riscontrate non risultino sanabili.
Art. 57 - Sospensione d’ufficio
1. Diversa dalla sospensione sanzionatoria è la sospensione d’ufficio o sospensione volontaria, di cui all’art. 24 del presente Regolamento. Essa è prevista qualora nel corso dell'attività di autoscuola sopraggiungano impedimenti, sia di natura giuridica che di fatto, i quali determinino la temporanea impossibilità di proseguire l'attività e pertanto il soggetto titolare dell’autoscuola ha la facoltà di sospenderne volontariamente l'esercizio per periodi non superiori a 6 mesi prorogabili ad altri sei mesi, sulla base di documentata necessità, con l'obbligo di darne comunicazione all’amministrazione competente della Città Metropolitana, che concede la sospensione volontaria sotto forma di “nulla osta” provvisorio.
2. Tale sospensione a richiesta del titolare non dà luogo a sanzione e non si cumula agli effetti del disposto dell’art. 123 comma 9 lettera c del C.D.S.
3. Trascorso il termine di sospensione, l’attività di autoscuola riprenderà automaticamente xxxx modalità, i requisiti e le condizioni precedenti esistenti, salva la comunicazione di eventuali ulteriori variazioni essenziali.
Art. 58 - Revoca
1. La revoca dell'attività è un provvedimento a seguito del quale viene impedita definitivamente la prosecuzione dell’attività dell'autoscuola. La revoca, ai sensi dell'art. 123 comma 9 del C.d.S., avviene quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
2. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, di cui al comma
1 lettera a), a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione, così come previsto dall’art.123 comma 9 bis del C.D.S., introdotto dalla Legge n. 40 del 02/04/2007.
Art. 59 – Sanzioni pecuniarie
Esercizio abusivo dell’attività di autoscuola
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le sanzioni pecuniarie previste nel Codice della Strada nel caso di esercizio abusivo dell’attività di autoscuola.
2. Costituisce esercizio abusivo dell’attività di autoscuola la gestione della stessa in carenza di SCIA o dei requisiti prescritti e precisamente:
a) la gestione di un’autoscuola senza aver previamente presentato la S.C.I.A. così come previsto dal presente Regolamento, ovvero nel periodo in cui l’attività sia sospesa o revocata, ai sensi degli articoli sopra esposti, oppure quando sia stato emesso un provvedimento in autotutela ai sensi degli artt. 21 - quinquies e 21 – nonies, della L. 241/1990;
b) la gestione di un’autoscuola senza i requisiti prescritti dall’art. 123 del Codice della Strada e dal presente Regolamento.
3. A norma dell’art. 123 comma 11 del C.D.S., chiunque gestisce un’autoscuola senza aver presentato la S.C.I.A. o senza i requisiti prescritti, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 11.130 a Euro 16.694. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio della Città Metropolitana.
4. Costituisce, altresì, esercizio abusivo dell’attività di autoscuola, a norma dell’art. 123 comma 11-bis del C.D.S., l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dall’art. 123 del - Codice della Strada e dal presente Regolamento. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 11.130 a Euro 16.694. In tali casi, si applica inoltre il disposto del comma 9- bis dell’art. 123 del C.d.S., che prevede la revoca della idoneità tecnica.
5. L’applicazione delle sanzioni previste nei commi precedenti non esclude la denuncia all’Autorità Giudiziaria, qualora si ravvisino nel fatto gli estremi dell’abusivo esercizio di una professione di cui all’art. 348 del Codice Penale.
6. E’ prevista una sanzione pecuniaria anche nella fattispecie contemplata all’art. 123 comma 12 del C.D.S. Precisamente, chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su
veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da Euro 173 a Euro 695.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui al presente articolo verranno applicate secondo le modalità previste dal Titolo VI, del Codice della Strada.
Art. 60 – Norme abrogate
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.