Common use of IRAP Clause in Contracts

IRAP. L'Irap riconducibile all'operazione è ammissibile al finanziamento nel limite in cui sia dovuta sulla base della normativa applicabile. In tal senso, l'IRAP è ammissibile al finanziamento solo se: 1. riconducibile all'operazione; 2. non sia recuperabile dal beneficiario; 3. dovuta sulla base della normativa applicabile. Il profilo soggettivo del beneficiario e la relativa modalità di calcolo della base imponibile risultano determinanti ai fini dell'assoggettabilità o meno all'imposta dei contributi erogati al beneficiario stesso. In particolare, il D. lgs. 446/97 con riferimento all'applicazione del cosiddetto "sistema contributivo" consente di escludere dalla base imponibile dell'imposta i contributi per i quali sia possibile individuare una relazione diretta tra gli stessi e le corrispondenti voci di costo indeducibili. In questi casi, l'IRAP, anche laddove eventualmente effettivamente versata ma non dovuta sulla base della corretta applicazione della normativa di riferimento non è riconoscibile al finanziamento. In tal senso, in presenza di un soggetto che applica il "sistema contributivo", salvo i casi in cui lo stesso non comprovi che non è possibile una relazione diretta tra contributi e le corrispondenti voci di costo indeducibili, l'IRAP non è ammissibile a finanziamento. Nei casi, invece, in cui il beneficiario applichi il "sistema retributivo" (enti privati non commerciali che esercitano attività non commerciale in via esclusiva - art. 10 del d.lgs. 446/1997- Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 2921, nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale - art. 10 bis del d.lgs. 446/1997) non sarà possibile l'individuazione di alcun nesso di correlazione tra il contributo erogato e le corrispondenti voci di spesa finanziate, considerata la peculiare modalità di calcolo della base imponibile che è forfettariamente determinata in misura pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti e dei compensi erogati per collaborazioni coordinati e continuative e per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. In questi casi, quindi, l'IRAP è ammissibile a finanziamento nella misura in cui la stessa è riconducibile all'operazione.

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Sources: p.o.r. Campania Fse 2007 2013

IRAP. L'Irap riconducibile all'operazione La sopravvenienza derivante dalla cessione del contratto di leasing è ammissibile un componente positivo di reddito attinente alla gestione operativa dell'im- presa. La cessione di un contratto di leasing ben può infatti essere assimilata ad una normale ces- sione di un bene strumentale. (1) Si veda Studio Tommasin Commercialisti, La cessione del contratto di leasing nell'ambito del reddito d'impresa, in ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. In relazione all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, "Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione", la sopravvenienza attiva deve essere assoggettata ad Irap. Per quanto riguarda il valore rilevante ai fini Irap, l'art. li-bis, comma 1, prevede che "I compo- nenti positivi e negativi che concorrono alla for- mazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi ...". Il valore deve quindi essere calcolato sottraendo il debito residuo dal valore normale del bene (art. 88, comma 5, del Tu ir, già art. 55, comma 5, del Tuir). È stata invece sostenuta (2) la tesi dell'irrilevanza della cessione del contratto di leasing ai fini Irap, in quanto è stato ritenuto che tale cessione non rientri nell'attività ordinaria, e, conscguentemente, che la componente positiva di reddito che tale operazione genera debba essere imputata alla gestione straor- dinaria iscrivendola nell'aggregato E del conto eco- nomico. A tale proposito è stato richiamato l'art. 11, com- ma 3, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 il qua- le dispone che concorrono alla formazione della base imponibile le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da opera- zioni di trasferimento di azienda, e il successivo comma 4 per il quale, ai fini della determinazione della base imponibile, i componenti positivi e nega- tivi di reddito sono accertati in relazione alla loro corretta classificazione, indipendentemente dalla loro imputazione in conto economico. Considerando che la base imponibile viene determinata in relazione al finanziamento nel limite valore netto della pro- duzione e che il legislatore ha disciplinato espres- samente i casi in cui sia dovuta sulla base della normativa applicabile. In tal sensoi componenti straordinari di reddito devono essere attratti a tassazione, l'IRAP è ammissibile al finanziamento solo se: 1. riconducibile all'operazione; 2. intro- ducendo una presunzione assoluta, la sopravve- nienza attiva derivante dalla cessione del contratto di leasing non sia recuperabile dal beneficiario; 3. dovuta sulla base della normativa applicabile. Il profilo soggettivo del beneficiario e la relativa modalità di rientrerebbe nel calcolo della base imponibile risultano determinanti ai fini dell'assoggettabilità Irap. Tale impostazione non è assolutamente condivi- sibile in quanto, in base al Principio contabile n. 12 del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio nazionale dei Ragionieri, tra i pro- venti e gli oneri straordinari devono essere iscritti tutti quei proventi e quegli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria, indipendentemente dall'eccezionaiità o meno all'imposta dei contributi erogati al beneficiario stessodall'anormalità dell'evento. La cessione di un contratto di leasing non può ritener- si estranea alla gestione ordinaria dell'impresa e quindi la sopravvenienza attiva va imputata nell'ag- (2) Si veda Cerato-▇▇▇▇▇▇▇▇▇, La cessione del contratto dì leas- ing. Imposte dirette ed indirette, in "Il commercialista veneto" n. 131/2000. gregato A del conto economico [Valore della produ- zione, n. 5), altri ricavi e proventi]. In particolaredefinitiva, il D. lgs. 446/97 con riferimento all'applicazione la cessione del cosiddetto "sistema contributivo" consente contratto di escludere dalla base imponibile dell'imposta i contributi per i quali sia possibile individuare una relazione diretta tra gli stessi e le corrispondenti voci di costo indeducibili. In questi casi, l'IRAP, anche laddove eventualmente effettivamente versata ma non dovuta sulla base della corretta applicazione della normativa di riferimento non è riconoscibile al finanziamento. In tal sensoleasing deve essere assoggettata ad Irap, in presenza di un soggetto che applica il "sistema contributivo", salvo i casi in cui lo stesso non comprovi che non è possibile una relazione diretta tra contributi e le corrispondenti voci di costo indeducibili, l'IRAP non è ammissibile a finanziamento. Nei casi, invece, in cui il beneficiario applichi il "sistema retributivo" (enti privati non commerciali che esercitano attività non commerciale in via esclusiva - art. 10 base al valore normale del d.lgs. 446/1997- Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 2921, nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale - art. 10 bis del d.lgs. 446/1997) non sarà possibile l'individuazione di alcun nesso di correlazione bene ottenuto dalla differenza tra il contributo erogato valore di mercato del bene al momento della ces- sione e le corrispondenti voci di spesa finanziate, considerata la peculiare modalità di calcolo della base imponibile che è forfettariamente determinata in misura pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti e dei compensi erogati per collaborazioni coordinati e continuative e per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. In questi casi, quindi, l'IRAP è ammissibile a finanziamento nella misura in cui la stessa è riconducibile all'operazioneil debito residuo.

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Sources: Cessione Contratto Di Leasing