Common use of Imprese associate Clause in Contracts

Imprese associate. 1. Allorché: (a) un’impresa di una Parte contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altra Parte contra- ente; o (b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di una Parte contraente e di un’impresa dell’altra Parte contraente; e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finan- ziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sa- rebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Quando una Parte contraente include negli utili di un’impresa di questa Parte – e tassa in conseguenza – utili sui quali un’impresa dell’altra Parte contraente è stata tassata in questa altra Parte e le autorità competenti delle Parti contraenti si accor- dano che gli utili così inclusi sono utili o parti di utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa della prima Parte se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altra Parte procede ad un aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per deter- minare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della pre- sente Convenzione; se necessario le autorità competenti delle due Parti contraenti si consultano a vicenda. 3. Una Parte contraente non rettifica gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso dopo sei anni dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questa Parte. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

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Sources: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni in Materia Di Imposte Sul Reddito

Imprese associate. 1. Allorché: (a) un’impresa di una Parte uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altra Parte contra- entedell’altro Stato con- traente; o (b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di una Parte uno Stato contraente e di un’impresa dell’altra Parte contraente; dell’altro Stato contraente e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finan- ziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sa- rebbero sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti realizzati da una delle imprese, ma che a causa di tali dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in imposti di conseguenza. 2. Quando una Parte utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente include è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e imposti di questa Parte – conseguenza, e tassa in conseguenza – utili sui quali un’impresa dell’altra Parte contraente è stata tassata in questa altra Parte e le autorità competenti delle Parti contraenti si accor- dano che gli utili così inclusi sono utili o parti di utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa della prima Parte dell’altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altra Parte procede ad un aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per deter- minare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della pre- sente Convenzione; se necessario le autorità competenti delle degli Stati contraenti possono consultarsi al fine di raggiungere un accordo sugli aggiustamenti da apportare agli utili nei due Parti contraenti si consultano a vicendaStati contraenti. 3. Una Parte Uno Stato contraente non rettifica rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso dopo caso, non oltre sei anni dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica retti- fica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questa Partequesto Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

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Sources: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni

Imprese associate. 1. Allorché: (a) un’impresa di una Parte uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altra Parte dell’altro Stato contra- ente; o (b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di una Parte uno Stato contraente e di un’impresa dell’altra Parte dell’altro Stato contraente; e, e nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finan- ziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sa- rebbero sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di tali condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Quando una Parte contraente include negli utili di in base ai quali un’impresa di questa Parte – e tassa in conseguenza – utili sui quali un’impresa dell’altra Parte uno Stato contraente è stata tassata in questa altra Parte questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e le autorità competenti delle Parti contraenti si accor- dano che tassati di conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili o parti di utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa della prima Parte dell’altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altra Parte procede ad un aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per deter- minare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della pre- sente Convenzione; se necessario le autorità competenti delle due Parti degli Stati contraenti si consultano a vicendapossono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli aggiustamenti da apportare agli utili. Lo Stato contraente corrispon- dente procede agli aggiustamenti appropriati non appena la soluzione amichevole è convenuta. 3. Una Parte Uno Stato contraente non rettifica rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso caso, non dopo sei lo spirare di cinque anni a partire dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questa Parte. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontariaquesto Stato.

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Sources: Convention