Imprese associate. (1) Allorché a) un’impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato Contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato Contraente e di un’impresa dell’altro Stato Contraente e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. (2) Allorché uno Stato Contraente include fra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate fra le due imprese fossero state quelle sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 25 della presente Convenzione.
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Sources: Tax Convention, Tax Convention
Imprese associate. (1) . Allorché
a) un’impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato Contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato Contraente e di un’impresa dell’altro Stato Contraente Contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
(2) . Allorché uno Stato Contraente include fra tra gli utili di un'impresa un’impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro un’impresa dell’altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa dell’impresa del primo Stato, Stato se le condizioni fissate fra tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita un’apposita rettifica all'importo dell'imposta all’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 25 Nel determinare tali rettifiche, si tiene debito conto delle altre disposizioni della presente ConvenzioneConvenzione e le autorità competenti degli Stati Contraenti si consultano.
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Imprese associate. (1) . Allorché:
a) un’impresa di uno Stato Contraente partecipa contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato Contraente, con- traente o
b) le medesime persone partecipano partecipano, direttamente o indirettamente indirettamente, alla direzionedire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato Contraente contraente e di un’impresa dell’altro Stato Contraente contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziariefinan- ziarie, sono vincolate da condizioni accettate convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero sareb- bero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, che in mancanza di tali condizioni, condi- zioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenzacon- seguenza.
(2. a) Allorché Quando gli utili in base ai quali un’impresa di uno Stato Contraente include fra gli contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi pure negli utili di un'impresa un’impresa dell’altro Stato contraente e tassati in conseguenza, le autorità competenti dei due Stati contraenti possono consultarsi conformemente all’articolo 25 (Procedura ami- chevole).
b) Se, conformemente all’articolo 25, gli Stati contraenti si accordano sulle ret- tifiche da portare agli utili di detto Stato - e ciascuna di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Statoqueste imprese, e gli utili così inclusi sono utili corrispondenti alle condizioni che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate fra le due imprese fossero state quelle sarebbero state convenute tra fra imprese indipendenti, allora detto altro ogni Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali effettua le relative rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole delle imposte prelevate sugli utili di cui all’articolo 25 della presente Convenzioneciascuna di queste imprese.
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Imprese associate. (1) Allorché. Quando:
a) un’impresa di uno Stato Contraente partecipa contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato Contraente, contra- ente; o
b) le medesime persone partecipano partecipano, direttamente o indirettamente indirettamente, alla direzionedire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato Contraente contraente e di un’impresa dell’altro Stato Contraente contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziariefinan- ziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, imposte diverse da quelle che sarebbero sareb- bero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, che in mancanza di tali condizioni, condi- zioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
(2) Allorché . Quando in uno Stato Contraente include fra gli contraente negli utili di un'impresa un’impresa di detto questo Stato - contraen- te sono inclusi e di tassati in conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i sui quali un'impresa dell'altro un’impresa dell’altro Stato Contraente contraente è stata sottoposta a tassazione tassata in detto altro Stato, questo Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa sareb- bero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato, Stato se le condizioni fissate fra convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute fissate tra imprese indipendenti, allora detto altro l’altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata procede ad un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prele- vato su tali questi utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 25 Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.
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