Generalità. COSMOS FUNDS, (in seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondo.
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Sources: Insurance Contract
Generalità. COSMOS FUNDS, 9.1.1 Enel ha aderito nel 2020 al nuovo regime fiscale opzionale del Gruppo IVA (in seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato articolo 70-ter del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburgheseDpr n. 633 del 1972). Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della LeggeCon tale regime viene istituito un unico ed autonomo soggetto passivo IVA con un'unica Partita IVA per tutte le Società aderenti. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003La costituzione del Gruppo IVA Enel ha effetto dal 1° gennaio 2021. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e L’elenco delle Società Enel appartenenti al Gruppo IVA a cui è associata l’unica Partita IVA di gruppo è disponibile sul portale Web del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà Global Procurement di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed Enel al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul seguente link “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ”. L’adesione da parte delle società italiane Enel al Gruppo IVA Enel comporta la non applicazione del Regime IVA Split Payment dal 1° gennaio 2021. In aggiunta alla Partita IVA di Gruppo, unica per tutte le Società Enel aderenti, assume carattere obbligatorio l’indicazione in fattura del codice fiscale della Società Enel committente.
9.1.2 I corrispettivi devono essere fatturati dal Prestatore secondo le modalità e i termini stabiliti nel Contratto.
9.1.3 La trasmissione delle fatture potrà avvenire attraverso i sistemi elettronici di ENEL (Portale degli Acquisti attraverso il quale Enel svolge l’attività di intermediario verso il Sistema di Interscambio per la Fatturazione Elettronica). L’utilizzo del Portale Enel per l’invio delle fatture rende digitale il processo di gestione dei documenti da parte delle strutture amministrative di Enel con certezza dei termini di pagamento.
9.1.4 Si precisa che in base alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del Direttore delle Entrate del 30 Aprile 2018 si intende come intermediario qualsiasi soggetto terzo, incaricato dal cedente/Prestatore a trasmettere per proprio conto le fatture elettroniche verso il Sistema di Interscambio (SDI).
9.1.5 Enel quindi svolge a titolo gratuito il ruolo di intermediario verso lo SDI esclusivamente e limitatamente a tutte le fatture ricevute dai propri prestatori (quindi documenti e informazioni che è già è titolato a riceverle in qualità di committente) e non quelle emesse dai prestatori a soggetti diversi da Enel.
9.1.6 Enel si impegna ad inoltrare tutte le fatture ricevute allo SDI in virtù del ruolo di intermediazione assegnato dal Prestatore, distinguendo tale attività dal ruolo di verifica delle prestazioni ricevute tipico del committente/cessionario. Resta inteso quindi che l’impegno di inoltrare le fatture allo SDI non comporta l’automatico riconoscimento del credito che è soggetto alle verifiche da parte di Enel quale committente.
9.1.7 Enel non esegue attività diverse da quelle di intermediario verso lo SDI (ad esempio soggetto emittente in nome e per conto del Prestatore di fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR IVA, oppure l’intermediario individuato dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – quali consulenti del lavoro, commercialisti, CAF, ragionieri – che rappresenta l’unico che può essere delegato alla consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate).
9.1.8 Anche se nel Contratto sia stabilito che il pagamento possa essere effettuato con diverse valute, la singola fattura potrà essere emessa in unica valuta.
9.1.9 La fattura sarà valida ed ENEL potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile e se l’attività oggetto del Contratto sia stata eseguita correttamente. Le fatture devono riportare tutte le informazioni previste dalla normativa fiscale in vigore. In particolare, la Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica fra privati dal 1° gennaio 2019. Le fatture dovranno essere emesse secondo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore delle Entrate del 30 aprile 2018 ed andranno trasmesse tramite il SDI (Sistema di Interscambio) ad eccezione dei contribuenti minimi/forfetari/agricoli esonerati e delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Nell’allegato 1 sono riportati i dettagli tecnici necessari per la corretta gestione della fatturazione elettronica per Enel. Nel caso di emissione con modalità diverse da quelle previste (ad es. modalità cartacea), la fattura – per espressa previsione normativa – si considererà non emessa.
9.1.10 I Prestatori non residenti in Italia, potranno inviare le fatture solo in formato TIFF/PDF utilizzando l’apposito canale attivo nel Portale WEB EDI.
9.1.11 Salvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio ordinario sia dotato di autonoma Partita I.V.A., ciascuna impresa del Raggruppamento o del Consorzio è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. 11 “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”. Le fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire ad ENEL opportunamente corredate del benestare dell’impresa mandataria.
9.1.12 ENEL si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove il Prestatore non dimostri l’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in particolare nei riguardi degli Enti interessati, della manodopera impiegata e dei terzi in genere e non adempia a quanto previsto nei successivi art. L'oggetto unico della Società 11 “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”.
9.1.13 E’ esclusa la possibilità per il Prestatore di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione conferire a terzi mandati all’incasso o di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori ricorrere a qualsivoglia forma di Quote. Attualmente, la Società delegazione di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondopagamento.
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Sources: Service Agreement
Generalità. COSMOS FUNDS, 4.1.1 Enel ha aderito nel 2020 al nuovo regime fiscale opzionale del Gruppo Iva (in seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato articolo 70-ter del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburgheseDpr n. 633 del 1972). Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo Con tale regime viene istituito un unico ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, autonomo soggetto passivo Iva con un'unica Partita Iva per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇.▇▇ ▇▇ costituzione del Gruppo IVA Enel ha effetto dal 1° Gennaio 2021. L’elenco delle Società Enel appartenenti al Gruppo Iva a cui è associata l’unica partita iva di gruppo è disponibile sul portale Web del Global Procurement di Enel al seguente link “▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇”. L'oggetto unico L’adesione da parte delle società italiane Enel al Gruppo Iva Enel comporta la non applicazione del Regime Iva Split Payment dal 1 gennaio 2021. In aggiunta alla partita iva di Gruppo, unica per tutte le Società Enel aderenti, assume carattere obbligatorio l’indicazione in fattura del codice fiscale della Società Enel committente.
4.1.2 Fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Generali – Parte Generale all’art. 3. “CONDIZIONI ECONOMICHE” e all’art. 3.3 “FATTURAZIONE”, ad eccezione della Lettera “B” del punto 3.3.2 del medesimo articolo, i corrispettivi devono essere fatturati dall’Appaltatore secondo le modalità e i termini stabiliti nel Contratto.
4.1.3 In particolare, in deroga a quanto previsto al punto 3.3.2 Lettera “B” dell’art. 3.3 “FATTURAZIONE”, la trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente attraverso i sistemi elettronici di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione ENEL (Portale degli Acquisti). ). I fornitori residenti in Italia ed i fornitori non residenti operanti in Italia tramite una Stabile Organizzazione o altre tipologie che lo identificano ai fini Iva, devono effettuare l’invio tramite un formato elettronico strutturato (xml).
4.1.4 I fornitori non residenti, potranno inviare le fatture solo in formato TIFF/PDF utilizzando l’apposito canale attivo nel Portale WEB EDI.
4.1.5 Anche se nel Contratto sia stabilito che il pagamento possa essere effettuato con diverse divise, la singola fattura potrà essere emessa in unica moneta.
4.1.6 La fattura sarà valida ed ENEL potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti dal Contratto e dalla gestione normativa applicabile e se l’attività oggetto del Contratto sia stata eseguita correttamente. Le fatture devono riportare tutte le informazioni previste dalla normativa fiscale in vigore.
4.1.7 Salvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di una Imprese o più società d'investimento il Consorzio ordinario sia dotato di autonoma Partita I.V.A., ciascuna impresa del Raggruppamento o del Consorzio è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. 5 “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”. Le fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire ad ENEL opportunamente corredate del benestare dell’impresa mandataria.
4.1.8 Fatta salva la normativa vigente in materia di appalti pubblici, resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto o cottimo, laddove ENEL non abbia dichiarato che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per conto le prestazioni dagli stessi eseguite, ENEL sospenderà il pagamento in favore dell’Appaltatore, qualora l’Appaltatore stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
4.1.9 ENEL si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove l’Appaltatore non dimostri l’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di legge, in particolare nei riguardi degli Enti interessati, della manodopera impiegata e dei relativi Possessori terzi in genere e non adempia a quanto previsto nei successivi art. 5 “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”.
4.1.10 E’ esclusa la possibilità per l’Appaltatore di Quote. Attualmente, la Società conferire a terzi mandati all’incasso o di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società ricorrere a qualsivoglia forma di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società delegazione di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondopagamento.
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Generalità. COSMOS FUNDSIstituto squisitamente americano, trasmigrato nel secondo dopo- guerra in Europa, dove ha subito influenze e modifiche locali, il franchising presenta sul piano del rapporto economico notevoli affinità con la concessione di vendita in esclusiva (in seguito designato “il Fondo”1).
(1) è stato creato nel Granducato del Lussemburgo▇▇▇▇▇▇▇, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il Les groupements des concessionaires et le « Promotore franchising ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003Riv. Una modifica dir. ind. 1972, p. 278 e ss., pone a raffronto il franchising à l’americaine con il franchising à l’européenne osservando che caratteristica precipua del Regolamento franchising americano è la cessione di Gestione è stata pubblicataun marchio, in data 16.03.2004mentre il franchising europeo si presenterebbe sostanzialmente come una forma particolare di concession commerciale. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, Heidelberg 1987, p. 256 e seg., pone in evidenza le affinità esistenti tra concessione di vendita e franchising, sottolineando peraltro la principale differenza costituita essenzialmente dalla maggiore intensità del vincolo che unisce le parti nel rapporto di franchising. Cfr. per la necessaria valutazione del livello di collaborazione e integra- IL CONTRATTO DI AGENZIA Acquista qui Comune ai due contratti è la concessione da parte di un’impresa principale (concedente-franchisor) a favore di un’altra autonoma im- presa (concessionario-franchisee) della facoltà di svolgere, in stretta collaborazione, una determinata attività commerciale protratta nel tempo, che rientra nell’oggetto e nell’ambito dell’attività svolta dalla prima. Mentre però la concessione di vendita in esclusiva opera solo nel campo della distribuzione dei prodotti, il franchising, oltreché in questo settore, opera anche in quello della prestazione di servizi e della produzione. Osservo inoltre che l’originario franchising americano ha per base la cessione dell’uso di un marchio di determinati prodotti o servizi dal franchisor al franchisee, perché questi possa sotto questo marchio vendere i prodotti o rendere i servizi a favore dei terzi. Questo elemento, che è sempre presente nel contratto di franchising, lo caratterizza ulteriormente (2), unitamente al trasferimento al franchisee dell’uso dei segni distintivi, di licenze di brevetto e di conoscenze tecniche (know-how). La gamma di applicazioni del franchising è talmente varia e indiscriminata, che una precisa definizione si è resa in passato quanto mai ardua (3). zione esistente tra le parti, fermo restando il ruolo essenziale del trasferimento di know how, VENEZIA, Gli strumenti contrattuali per le reti di vendita, Milano, 2004, p. 5 e ss.; SEGA, Franchising e concessione di vendita a confronto, in Arch. civ., I, 2001, P. 3 e ss. e part. p. 7. Cfr. altresì con specifico riferimento al tema della cessazione dei contratti di franchising e distribuzione in alcune delle principali legislazioni dell’Unione Europea, AAVV, Termination of Franchising and Distri- bution agreements in EU, a cura di VENEZIA, ▇-▇▇▇▇▇▇ Milano 2018, in ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ — Commissione rapporti Internazionali.
(2) ▇▇▇▇▇▇▇▇, Franchising, New York 1979, vol. I, cap. 2o, p. 1, così lo definisce: « In its simplest terms a franchise is a licence from the owner of a trademark or trade name permitting another to sell a product or service under the name or mark ».
(3) FRIGNANI, Il franchising di fronte all’ordinamento italiano: spunti per un’indagine com- parativa, in Riv. dir. ind. 1972, I, p. 244 lo definiva come quel « sistema di collaborazione tra un produttore (o rivenditore) di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchi- see) giuridicamente indipendenti l’uno dall’altro, ma vincolati da un contratto, in virtù del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di distribuzione, con il diritto di sfruttare, a determinate condizioni e dietro il pagamento di una somma di denaro, brevetti, marchi, nome, insegna o addirittura anche una semplice formula o segreto commerciale a lui appartenente ». Questa definizione è confermata da FRIGNANI, in Il franchising, Torino 1990, p. 45 e seg., con l’aggiunta: « ... inoltre il primo (franchisor) si obbliga a certi rifornimenti di beni o servizi, mentre il secondo (franchisee) si obbliga a conformarsi ad una serie di comportamenti 168 Acquista qui Si tratta in sostanza di una forma di stretta collaborazione tra due autonome imprese (franchisor-franchisee) attraverso la quale si integra la distribuzione di prodotti o la prestazione di servizi tra il franchisor e il franchisee. La presenza di differenti elementi che sono richiamati anche nei regolamenti comunitari, su cui mi soffermerò più oltre, ha contribuito a costruire le varie tipologie in seno allo stesso franchising, certamente prima che il legislatore italiano provvedesse a fornirne una precisa definizione nell’ambito della legge n. 129/2004 (4), che ha dettato una prefissati dal primo, ove elemento essenziale appare la trasmissione dal franchisor al franchisee di un quid (facoltà) che il secondo non aveva, a fronte di una controprestazione prevalentemente (ma non essenzialmente) monetaria ». ZANELLI, Il franchising nella tipologia della concessione tra imprese, in Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica commerciale — Quaderni di giurisprudenza commerciale 1978, p. 223, in termini non dissimili da quelli di ▇▇▇▇▇▇▇▇, definisce « il contratto di franchising o concessione aggregativa » come « il contratto mediante il quale una parte (franchisor) concede all’altra (franchisee) di esercitare a determinate condizioni sotto il controllo della concedente un’attività, normalmente di produzione e prestazione di servizi, avvalendosi nel reciproco interesse di mezzi comuni e cioè sia dei segni distintivi e degli altri elementi di identificazione dell’azienda della concedente sia dei brevetti di invenzione o di altre conoscenze (know-how) e dell’assistenza tecnica della concedente stessa, contro la prestazione corrispettiva da parte del concessionario di un prezzo o compenso, normalmente composto sia di una parte fissa (diritto di entrata, front money, entry fee) che di una parte variabile, proporzionale al giro di affari realizzato dal concessionario (canoni e royalties) ». Interessante è pure la distinzione sotto altra prospettiva operata da ▇▇▇▇▇▇, Franchising, 2a ed., Lexington Massachu- setts, Toronto 1982, p. 5 e ss., tra quattro tipi di franchising: 1) tra produttore e dettagliante (punti vendita benzina); 2) tra produttore e grossista (bevande non alcoliche); 3) tra grossista e dettagliante (drugstores); 4) tra titolare di un marchio e licenziatario (catene di alberghi).
(4) L. 6 maggio 2004, n. 129, in G.U. del 24 maggio 2004, n. 120. Cfr. per un commento complessivo DE NOVA, LEO, VENEZIA, Il franchising, Ipsoa 2004; VENEZIA, Gli strumenti contrattuali per le reti di vendita, cit. in nota 1, p. 157 e ss.; DE NOVA, La nuova legge sul franchising, in I Contratti 2004, 761 e ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇, Franchising. La nuova legge, Torino 2004; VENEZIA, La fase precontrattuale nella nuova legge sul franchising (l. 129/2004), in Agenti C Rappresentanti di commercio 2004, n. 4, p. 25 e ss.; ▇▇▇▇▇, Franchising: una disciplina in cerca di identità, in Contratto e Impresa 2004, p. 870 e ss.; CIAN, La nuova legge sull’affiliazione commerciale, in Le Nuove Leggi Civili Commentate 2004, p. 1153 e ss.; DELLI PRISCOLI, Franchising, contratti di integrazione e obblighi precontrattuali di in- formazione, in Riv. dir. comm. 2004, p. 1163 e ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il contratto di franchising, Cedam, 2004; ID., La nuova legge sul franchising prime impressioni, in Contratto e Impresa Europa 2004, p. 91 e ss; ID., Manuale di diritto della distribuzione, Padova 2007, vol. II, p. 52 e ss.; ▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ , Il manuale del franchising, Milano 2005; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Gli obblighi informativi nella nuova legge sul franchising, in I Contratti 2005, p. 71 e ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Franchising: la legge quadro. L'oggetto unico Fi- nalmente?, in Foro it. 2004, III, col. 41 e ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il contratto di affiliazione commerciale alla luce della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione Legge ł maggio 2004, n. 129, in Flaminia 2005, vol. I, p. 95 e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quotess.; ▇▇▇▇▇▇▇ e VACIAGO, La nuova legge sul franchising: prime annotazioni, in Giur. Attualmenteit. 2005, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimentop. 440 e ss.; ▇▇▇▇▇▇, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote Il franchising e la banca depositaria rete contrattuale: profili economici e giuridici. Spunti per un’indagine sul campo, in Riv. dir. dell’impresa 2011, p. 101 e ss.; ▇’▇▇▇▇▇, Il procedimento di formazione del contratto di franchising secondo l’art. 4 della legge 129/2004, in Riv. dir. priv. 2005, p. 769 e ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇, Sulla violazione degli obblighi di informazione in materia di affiliazione commerciale, in Contratto e Impresa 2005, p. IL CONTRATTO DI AGENZIA Acquista qui disciplina del fenomeno non completa e incentrata principalmente sulla fase precontrattuale. Prima di soffermarmi sul contenuto della nuova legge, così come sui molteplici problemi di carattere interpretativo e applicativo alla stessa collegati, è senza dubbio utile procedere con una prima classi- ficazione, anche considerando che il legislatore italiano ha ritenuto di escludere (la «Banca Depositaria »5) sono disciplinati dalla Legge dall’ambito di operatività della l. 129/2004 il cosiddetto franchising industriale (sulla scorta di quanto accaduto già in passato con il Regolamento comunitario di esenzione 4087/88 in tema di tutela della concorrenza). Nella prassi infatti può considerarsi esistente, quanto meno in termini generali, una tripartizione del fenomeno franchising, distin- guendo il franchising di distribuzione dal franchising di produzione, ovvero franchising industriale, e da ultimo dal Regolamento franchising di Gestione del Fondoservizi. È opportuno fissare l’attenzione prima di ogni altro sul franchising di distribuzione, che può articolarsi in varie fattispecie.
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Sources: Agency Contract
Generalità. COSMOS FUNDS7.1.1. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 7.3. “Fatturazione” e all’art. 7.4. “Condizioni di pagamento” delle Condizioni Generali, (i corrispettivi devono essere fatturati dall’Appaltatore secondo le modalità e i termini stabiliti nel Contratto di Appalto. Salvo diversa disposizione contrattuale, tutte le fatture e, ove prevista, la documentazione a corredo delle stesse, dovranno essere inviate all’indirizzo previsto nel Contratto di Appalto. Anche se nel Contratto sia stabilito che il pagamento possa essere effettuato con diverse divise, la singola fattura potrà essere emessa in seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestioneunica moneta.
7.1.2. La Società fattura sarà valida ed ENEL potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti dal Contratto di Gestione potràAppalto e dalla normativa applicabile e se l’attività oggetto del Contratto sia stata eseguita correttamente.
7.1.3. Salvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio ordinario sia dotato di autonoma Partita I.V.A., d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare ciascuna impresa del Raggruppamento o Consorzio è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione anche al Regolamento fine di gestione tutte le modifiche che riterrà opportunerispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul 8 “MémorialTracciabilità dei flussi finanziari”. Le modifiche entreranno fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire ad ENEL opportunamente corredate del benestare dell’impresa mandataria.
7.1.4. Resta in vigoreogni caso inteso che, in linea caso di massimasubappalto o cottimo, alla pubblicazione laddove ENEL non abbia dichiarato che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ENEL sospenderà il pagamento in favore dell’Appaltatore, qualora l’Appaltatore stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate nonché la documentazione prevista all’art. 22 del presente documento “Obblighi del subappaltatore in tema di adempimenti fiscali”.
7.1.5. ENEL si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove l’Appaltatore non dimostri l’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di legge, in particolare nei riguardi degli Enti interessati, della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo manodopera impiegata e dei terzi in questionegenere e non adempia a quanto previsto nei successivi art. La Società 8 “Tracciabilità dei flussi Finanziari” e art. 21 “Obblighi a carico dell’Appaltatore in tema di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondoadempimenti Fiscali”.
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Sources: Contratti Di Appalto
Generalità. COSMOS FUNDSL’appalto prevede la realizzazione della struttura portante in cemento armato così come completamente definita e dimensionata dai disegni esecutivi strutturali e dalle precisazioni derivanti dal calcolo, espresse nelle tavole e negli allegati di progetto, costituita da: − Fondazioni continue a platea. − Solai prefabbricati alveolari o misti, la cui rispondenza a tutti i requisiti meccanici e termotecnici imposti dalle leggi dovrà essere certificata dall’Appaltatore, delle seguenti tipologie riferite alle tavole di progetto: Pp Solaio + Soletta 310 kg/mq Sovr. Perm 200 kg/mq Sovr. Acc 150kg/mq TABELLA SOLAI − Pilastri in c.a. in elevazione; − Travi di copertura; I carichi permanenti (pavimenti, sottofondi, murature e attrezzature fisse in seguito designato “il Fondo”genere, ecc.) è stato creato nel Granducato dovranno rispettare i valori riportati negli elaborati di progetto e comunque dovranno essere valutati in base al loro carico effettivo o ai dati del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di GestioneD.M. 14/01/2008. Tutte le Quote appartenenti strutture, compresi i solai, dovranno uniformarsi alle prescrizioni costruttive presenti nell’Eurocodice EC2. Si evidenziano i paragrafi relativi alla medesima Categoria deformabilità degli elementi inflessi. In particolare per le strutture in cemento armato devono essere assicurate le tolleranze dimensionali di Quote godono cui al punto 6.2 dell’Eurocodice EC2. L'acciaio impiegato dovrà essere del tipo ad aderenza migliorata B450C controllato in stabilimento. Nel prezzo complessivo a corpo sono ricompresi tutti gli oneri per tagli, sovrapposizioni, sfridi, legature con filo di uguali dirittiferro ricotto, le eventuali saldature, gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EURTutti i fori, vani, tracce, ecc. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero interessanti elementi della struttura dovranno essere realizzati in fase di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averigetto. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con E’ tassativamente vietata la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondoloro realizzazione mediante successive demolizioni.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Generalità. COSMOS FUNDS, (in seguito designato 7.1.1. Fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Generali all’art. 7.4. “il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburgheseCONDIZIONI DI PAGAMENTO” e all’art. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge7.3. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “MémorialFATTURAZIONE”, in data 15.01.2003ad eccezione della Lettera “B” del punto 7.3.2 del medesimo articolo, i corrispettivi devono essere fatturati dall’Appaltatore secondo le modalità e i termini stabiliti nel Contratto di Appalto. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicataIn particolare, in data 16.03.2004deroga a quanto previsto al punto 7.3.2 lettera “B” dell’art. Una versione consolidata del Regolamento 7.3 “FATTURAZIONE”, , la trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente attraverso i sistemi elettronici di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del LussemburgoEnel (Portale degli Acquisti). Anche se nel Contratto sia stabilito che il pagamento possa essere effettuato con diverse divise, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (la singola fattura potrà essere emessa in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestioneunica moneta.
7.1.2. La Società fattura sarà valida ed ENEL potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti dal Contratto di Gestione potràAppalto e dalla normativa applicabile e se l’attività oggetto del Contratto sia stata eseguita correttamente.
7.1.3. Salvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio ordinario sia dotato di autonoma Partita I.V.A., d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare ciascuna impresa del Raggruppamento o Consorzio è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione anche al Regolamento fine di gestione tutte le modifiche che riterrà opportunerispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul 8 “MémorialTracciabilità dei flussi finanziari”. Le modifiche entreranno fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire ad ENEL opportunamente corredate del benestare dell’impresa mandataria.
7.1.4. Resta in vigoreogni caso inteso che, in linea caso di massimasubappalto o cottimo, alla pubblicazione laddove ENEL non abbia dichiarato che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ENEL sospenderà il pagamento in favore dell’Appaltatore, qualora l’Appaltatore stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate nonché la documentazione prevista all’art. 22 del presente documento “Obblighi del subappaltatore in tema di adempimenti fiscali”.
7.1.5. ENEL si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove l’Appaltatore non dimostri l’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di legge, in particolare nei riguardi degli Enti interessati, della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo manodopera impiegata e dei terzi in questionegenere e non adempia a quanto previsto nei successivi art. La Società 8 “Tracciabilità dei flussi Finanziari” e art. 21 “Obblighi a carico dell’Appaltatore in tema di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondoadempimenti Fiscali”.
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Sources: Contratti Di Appalto Di Fornitura, Di Servizi E Di Lavori
Generalità. COSMOS FUNDSIl piano adottato dal Miur, approvato, come detto, con d.m. 16 novembre 2012, indicava le iniziative strategiche finalizzate alla completa “dematerializzazione delle procedure am- ministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie” e si articolava in 5 parti: le azioni di implementazione per l’utilizzo dei sistemi informativi con riferimento alle procedure comuni dei tre dipartimenti del ministero (parte I: dipartimenti); le priorità strategiche per l’orga- nizzazione e il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione con il ministro e i relativi sistemi informativi (parte II: uffici di diretta collaborazione); le azioni e gli obiettivi per la gestione del settore “istruzione”, con particolare risalto ai flussi di comunicazione tra il Miur e le istituzioni scolastiche (parte III: scuole); gli ambiti di intervento nel sistema universita- rio, della ricerca e dell’Afam (parte IV: università, Afam e ricerca); gli strumenti infrastrut- turali a supporto della dematerializzazione (parte V: infrastrutture). Per ogni parte del piano, un sommario descriveva i tratti salienti di ogni intervento pro- grammato con i relativi tempi di attuazione. Una scheda tecnica elaborata dal Consorzio Interuniversitario per il calcolo automatico dell’Italia Nord Orientale (Cineca)1 indicava i tempi delle azioni affidate alla collaborazione del consorzio stesso. Tale collaborazione non ha avuto corso per oltre due anni, secondo quanto riferito dal Miur, a causa di un dubbio insorto sulla possibilità dell’anzidetto consorzio di operare come
1 Il Cineca fu costituito nel 1969 su iniziativa del Ministero della pubblica istruzione, in seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») forza della convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 200214 luglio 1967 dai rettori delle Università fondatrici (Bologna, sotto forma Firenze, Padova e Istituto Universitario di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Economia e Commercio e delle Società del Lussemburgodi lingue e letterature straniere di Venezia). Oggi vi aderisce il 90 per cento università italiane. Oltre al supporto al calcolo scientifico, a Lussemburgo, dove il consorzio è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo per statuto un centro per il principio della ripartizione dei rischi, per conto trasferimento tecnologico verso l’università e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgopubblica amministrazione, con lo statuto giuridico scopo di società per azioni facilitare l’adozione di diritto lussemburghesenuove tecnologie da parte delle organizzazioni pubbliche. Lo statuto della società Per statuto, il consorzio è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇sottoposto alla vigi- ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇del Miur e svolge la sua attività senza scopo di lucro. soggetto in house providing del Miur per lo svolgimento dei servizi informatici necessari all’attuazione del piano di dematerializzazione. Al riguardo, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇il Miur, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇con nota del 28 dicem- bre 2012, si è rivolto al Consiglio di Stato che, con parere del 30 gennaio 2015, n. 298, si è espresso affermando che il consorzio stesso ha i caratteri del soggetto in house providing del Miur, che può - pertanto - commissionargli i servizi informatici senza dover ricorrere a pro- cedimenti di evidenza pubblica. L'oggetto unico della Società Il ministero ha comunicato che, in seguito a tale parere, si stanno svolgendo contatti con il Cineca per pervenire alla formalizzazione di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione un atto convenzionale e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto un disciplinare con la specificazione delle attività e dei relativi Possessori costi da sottoporre alla verifica di Quotecongruità dell’AgId. AttualmenteIl ministero ha, la Società inoltre, comunicato che il piano dovrà essere aggiornato per adeguarlo alle disposizioni dei dd.p.c.m. 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014, che hanno dettato regole tecniche per il protocollo informatico, per il sistema di gestione amministra unicamente conservazione, formazione, trasmis- sione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici delle pubblica amministrazione, nonché al d.p.c.m. 11 febbraio 2014, n. 98, che ha riorga- nizzato il FondoMiur. Qualora la Società Sull’argomento della ripresa del rapporto di Gestione amministrasse altre società d'investimentocollaborazione con il Cineca, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita si rinvia alle raccomandazioni formulate a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondoconclusione della presente relazione.
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Sources: Deliberation
Generalità. COSMOS FUNDSLo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (in seguito designato secondo le definizioni riportate nelI'art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo n. 4/1953 - (“il Fondo”) è stato creato nel Granducato del LussemburgoNorme per l’accettazione dei pietrischi, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002dei pietrischetti, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliaridelle graniglie, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestionedelle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), stabilito dalla Società normalmente dello spessore di Gestione15 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici. Lo spessore della base è stato pubblicato sul prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori. Inerti I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle norme C.N.R. - 1953 (“MémorialNorme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) e nelle norme C.N.R. 65-1978 C.N.R. 80-1980. Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle norme C.N.R. - 1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in data 15.01.2003peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del C.N.R B.U. n. 34 (del 28-3-1973), anziché col metodo DEVAL. Una modifica del Regolamento L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di Gestione è stata pubblicatavolta in volta sarà stabilita a giudizio della Direzione Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito: - perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%. In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgoduri, durevoli, a Lussemburgosuperficie ruvida, dove è possibile consultarlo puliti ed ottenerne copieesenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione ai valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e scorrimento delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇prove ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ma comunque non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito: - equivalente in sabbia (C.N.R. 27 -1972) superiore a 50. L'oggetto unico della Società Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una rocce preferibilmente calcaree o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmentecostituiti da cemento, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimentocalce idrata, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornatacalce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: - setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): passante in peso: 100%; - setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): passante in peso: 90%. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondogranulometria dovrà essere eseguita per via umida.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Generalità. COSMOS FUNDS1.1. Il presente Annex VII Italia si applica ai contratti di appalto di fornitura, di servizi e di lavori (in di seguito designato anche “il FondoContratto”) è stato creato nel Granducato regolati dalla legge italiana e conclusi tra una società del Lussemburgo, sotto l'egida Gruppo ENEL ed un Appaltatore (di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburgheseseguito “Parti”).
1.2. Il Fondo presente documento è disciplinato dalla parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di Contratto del Gruppo ENEL Basic (d’ora in avanti indicate come “Condizioni Generali”) di cui costituisce un allegato. Nella lettera d’ordine è indicata la pagina web in cui sono rese disponibili le Condizioni Generali – Parte I della LeggeGenerale e il presente Annex VII Italia e, per coloro i quali non abbiano accesso a detta pagina web e ne facciano richiesta, ne verrà inviata una copia in formato elettronico/cartaceo.
1.3. Il regolamento Fermo restando quanto previsto all’art.1. “GENERALITÀ” delle Condizioni Generali – Parte Generale, qualunque deroga o modifica al presente Annex VII Italia proposta dall’Appaltatore sarà valida solo se fatta per iscritto e accettata con la medesima forma da ENEL e sarà applicata unicamente al Contratto per il quale è stata proposta, restando esclusa la possibilità che l’eccezione possa essere estesa ad altri contratti in corso o che verranno eventualmente stipulati successivamente con il medesimo Appaltatore.
1.4. Si precisa che in caso di gestione (difformità o incompatibilità tra i documenti facenti parte del Contratto, si fa riferimento all’art.1. “GENERALITÀ” delle Condizioni Generali – Parte Generale in cui si stabilisce che la prevalenza è determinata dall’ordine progressivo secondo il “Regolamento quale i documenti contrattuali sono ivi elencati.
1.5. La versione originale del presente Annex VII Italia è quella in lingua italiana. Si precisa che in caso di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”discordanza tra la versione originale, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicatalingua italiana, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con traduzioni in altre lingue prevarrà la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno versione originale in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondolingua italiana.
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Sources: Contratti Di Appalto Di Fornitura, Di Servizi E Di Lavori
Generalità. COSMOS FUNDSIn ottemperanza al D.M. 509/99 art.6 comma 3 e al D.M 28/11/2000, G.U. 23/1/2001n.18 è previsto un tirocinio professionale obbligatorio per un periodo di 6 mesi a tempo pieno che comporta l’assegnazione di 30 CFU, necessari per il conseguimento delle Lauree Specialistiche in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (classe 14S) . Il tirocinio ha lo scopo di integrare la formazione universitaria con le conoscenze necessarie ad un corretto e consapevole esercizio della professione. – Tutte le farmacie aperte al pubblico e tutte le farmacie ospedaliere sotto la sorveglianza del Servizio Farmaceutico sul Territorio Nazionale, di seguito indicate cumulativamente come Farmacie, possono accogliere gli studenti dei corsi di Laurea Specialistica in seguito designato “il Fondo”) Farmacia e CTF. L’attivazione pratica del tirocinio professionale è stato creato regolata da convenzioni stipulate tra la Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Torino e gli Ordini Professionali (Allegato A). Forme e contenuti sono definiti nel Granducato del Lussemburgoprogramma di tirocinio professionale, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. che è parte integrante delle singole convenzioni ed è formulato nel presente regolamento (il « Promotore »Allegato B- Programma) in data 20 dicembre 2002base alle Linee Guida generali concordate tra Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (il “Regolamento di Gestione”FOFI), stabilito dalla Associazioni di Titolari di Farmacia e Società Italiana di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”Farmacia Ospedaliera (SIFO). La Facoltà, in data 15.01.2003. Una modifica accordo e in collaborazione con gli Ordini professionali convenzionati, può attivare moduli di esercitazioni e/o seminari su argomenti facenti parte del Regolamento di Gestione è stata pubblicataprogramma, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e conformità ai regolamenti relativi allo svolgimento delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondoattività didattiche integrative.
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Sources: Tirocinio Professionale Obbligatorio
Generalità. COSMOS FUNDSLa realizzazione del reato può avvenire ad opera di una sola persona o di più persone. Nel secondo caso si ha quello che i pratici medioevali chiamavano societas sceleris e che ora è designata dal nostro codice con l’espressione “concorso di persone nel reato” e costituisce, (in seguito designato senza dubbio, una delle materie più spinose e controverse del diritto penale 4. Il concorso di persone nel reato è sancito dalle vigenti disposizioni dall’articolo 110 ai sensi del quale “il FondoQuando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgo. 4 Cfr. F. Antolisei, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, Manuale di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”)penale, stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇XIV, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, Milano, 1997, p. 541 e segg. A tale criterio, peraltro, sono introdotti dei temperamenti che si concretano nel riconoscimento di alcune “circostanze” che aggravano o attenuano la pena per taluni dei partecipanti. Secondo il ▇-▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ la compartecipazione in argomento si distin- gueva in primaria e secondaria e, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇quindi, in fisica (o materiale) e psichica (o morale). L'oggetto unico della Società La compartecipazione primaria nel concorso fisico era deno- minata “correità”; la secondaria “complicità”. Al concorso psichico veniva generalmente attribuita la denominazione di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione “istigazione”. Il fenomeno associativo, com’è noto, fonda sul fatto che le forze del- l’uomo isolato sono poche e dalla gestione modeste, di una guisa che per conseguire un determinato scopo si determini indispensabile, o quantomeno opportuno, unire le energie di più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quotesoggetti: viribus unitis. AttualmenteOrbene, la Società di gestione amministra unicamente il Fondofattispecie criminosa rientra agevolmente nel fenomeno associativo essendo che in essa cooperano congiuntamente, per uno scopo comune che nel caso è definibile delittuoso, più individualità, ciascuna con un preciso ruolo. Qualora Anche qui, quindi, si verifica la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimentodivisione del lavoro, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornataper effetto del quale le varie azioni si integrano le une con le altre, giungendo ad un complesso unitario, molte volte sistematico e scientificamente organizzato. Da quanto affermato discendono due importanti osservazioni. La Società prima consiste nella constatazione che le singole azioni si confondono per giungere ad un concetto di Gestione del Fondo è stata costituita unitarietà comportamentale e fattuale; la seconda, che rampolla dalla prima, pone sullo stesso piano tutti i soggetti agenti così che le varie azioni, formando un blocco unitario, appartengono a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondotutti ed a ciascun partecipante5.
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Sources: Responsabilità Professionale Nel Reato Societario Di Falso in Bilancio
Generalità. COSMOS FUNDS, (Premesso che la Conferenza dei Comuni dell’ATO Provincia di Monza e Brianza: • dal 1° luglio 2011 ha individuato in seguito designato “BrianzAcque S.r.l. il Fondo”) è stato creato nel Granducato gestore del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburgheseServizio Idrico Integrato su cui far convergere tutte le relative attività afferenti la provincia MB; • con parere vincolante n. 1 del 22/12/2011 ha approvato l’affidamento ventennale del servizio idrico integrato a BrianzAcque Srl; • con parere vincolante n. 1 del 26/06/2013 ha confermato l’affidamento del servizio idrico integrato a Brianzacque S.r.l. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (modello c.d. “in seguito chiamati « Possessori di Quote »), house providing”; Rilevato che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.r.l. nel giugno 2012 ha sottoscritto con l’ATO di Monza e Brianza contratto di servizio per la gestione delle reti e l’erogazione del S.I.I. all’interno del territorio di propria competenza secondo i termini e le condizioni indicate nel documento prot. n. 557/2012; Atteso che BrianzAcque S.r.l., ▇▇▇▇▇per consolidarsi quale società in “house providing” cioè interamente pubblica e sotto il controllo analogo dei soci, a completamento dell’acquisizione dei rami aziendali di tutte le società operanti sul territorio per il servizio idrico - sulla scorta di delibera approvata dall’Assemblea dei Soci il 19.12.2014 - ha acquisito da ACSM-▇▇▇▇▇ ▇▇ AGAM il servizio di erogazione dell’acquedotto e della fognatura del Comune di Monza (compresi il personale e le attività/passività presenti nello stesso ramo), sottoscrivendo in data 31.12.2014 atto rep. n. 155959/27849 a firma Notaio Roncoroni di Desio; Preso atto del carattere di servizio pubblico essenziale delle attività svolte da ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.r.l. L'oggetto unico della Società sul territorio comunale; Tutto ciò premesso le parti: - Comune di Gestione Monza, codice fiscale 02030880153, rappresentato dal ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ c.f. SPTMRA62H19A089R nato a Agrigento il 19/06/1962 domiciliato in Piazza Trento e Trieste a Monza, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale e Segretario Generale del Fondo è costituito dall'amministrazione Comune di Monza. - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.r.l., codice fiscale 03988240960, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ c.f. BRCNRC70H21F205A nato a Milano il 21/06/1970 domiciliato in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, 105 a Monza il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.r.l. Convengono e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondo.stipulano quanto segue:
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Sources: Disciplinare Per L’esecuzione Di Interventi Sulle Reti Dell'acquedotto E Della Fognatura
Generalità. COSMOS FUNDS1.1 Il presente Annex VII Italia si applica ai contratti di appalto di fornitura, di servizi e di lavori (in di seguito designato anche “il FondoContratto”) è stato creato nel Granducato regolati dalla legge italiana e conclusi tra una società del Lussemburgo, sotto l'egida Gruppo ENEL ed un Appaltatore (di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il seguito “Regolamento di GestioneParti”).
1.2 Il presente documento è parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di Contratto del Gruppo ENEL Basic (d’ora in avanti indicate come “Condizioni Generali”) di cui costituisce un allegato. Nella lettera d’ordine è indicata la pagina web in cui sono rese disponibili le Condizioni Generali – Parte Generale e il presente Annex VII Italia e, per coloro i quali non abbiano accesso a detta pagina web e ne facciano richiesta, ne verrà inviata una copia in formato elettronico/cartaceo.
1.3 Fermo restando quanto previsto all’art.1. “GENERALITÀ” delle Condizioni Generali – Parte Generale, qualunque deroga o modifica al presente Annex VII Italia proposta dall’Appaltatore sarà valida solo se fatta per iscritto e accettata con la medesima forma da ENEL e sarà applicata unicamente al Contratto per il quale è stata proposta, restando esclusa la possibilità che l’eccezione possa essere estesa ad altri contratti in corso o che verranno eventualmente stipulati successivamente con il medesimo Appaltatore.
1.4 Si precisa che in caso di difformità o incompatibilità tra i documenti facenti parte del Contratto, si fa riferimento all’art.1. “GENERALITÀ” delle Condizioni Generali – Parte Generale in cui si stabilisce che la prevalenza è determinata dall’ordine progressivo secondo il quale i documenti contrattuali sono ivi elencati.
1.5 La versione originale del presente Annex VII Italia è quella in lingua italiana. Si precisa che in caso di discordanza tra la versione originale, in lingua italiana, e le traduzioni in altre lingue prevarrà la versione originale in lingua italiana.
1.6 Se non stabilito dalla Società di Gestionediversamente nel Contratto, la legislazione applicabile al Contratto è quella italiana ed il foro competente per qualunque controversia sorga tra le Parti sulla interpretazione o esecuzione del Contratto stesso, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento quello di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del FondoRoma.
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Generalità. COSMOS FUNDSIl D.P.R. 19/01/2015, (n. 8 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2015, ha modificato il D.P.R. 30/04/1999, n. 162 introducendo, tra l’altro, l’art. 17-bis che descrive una disciplina semplificata per la concessione di autorizzazioni all’istallazione di ascensori in seguito designato “il Fondo”) deroga ai requisiti di sicurezza, in precedenza gestite esclusivamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, e che permette l’intervento degli Organismi Accreditati e Notificati come CNIM S.r.l. L’iter da seguire da parte dei Proprietari dello stabile e dell’impianto o del suo Legale Rappresentante, compresa la documentazione da produrre, ai fini dell’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga è stato creato descritto nel Granducato Decreto del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburgheseMinistro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2015 pubblicato sulla G.U.R.I. n 82 del 09 aprile 2015. Il Fondo citato Decreto 19 marzo 2015 definisce (Allegato 1 punto 1) i requisiti minimi per l’ottenimento dell’accordo, distinguendo i casi tra l’installazione in deroga in edifici esistenti e in edifici nuovi, che sono qui di seguito riportati:
I. Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
II. Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.); III.Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni. Si precisa che i casi sopra presentati non sono esaustivi della totalità delle situazioni in cui può essere richiesto l'accordo preventivo ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I del DPR 162/1999 e che la richiesta di accordo deve comunque sempre far riferimento alle caratteristiche peculiari dell'edificio indipendentemente dal tipo di ascensore che si intende installare. L'installazione di ascensori di nuova concezione, conformi o meno alla norma armonizzata UNI EN 81-21, o di modelli certificati, che consentono la realizzazione di spazi liberi o volumi di rifugio ridotti, non risulta di per sé stessa condizione sufficiente per la concessione di eventuale accordo preventivo. Per gli edifici nuovi la motivazione può essere ritenuta adeguata solo se riferita in modo determinante a impedimenti di carattere geologico e gli altri eventuali vincoli possono essere considerati solo quali motivazioni integrative. Nell'allegato 2 al presente decreto è disciplinato stabilito il modello della comunicazione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e successive modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica certificata al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla Parte certificazione di cui al comma 1, ai fini della realizzazione dell'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della LeggeRepubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni per l'installazione di ascensori in deroga in edifici esistenti. Il La ricevuta del relativo messaggio di posta elettronica certificata tiene luogo del provvedimento espresso di accordo preventivo. Ai fini dell'eventuale verifica della correttezza e completezza della comunicazione e della relativa certificazione si applicano i principi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'accordo è preventivo e quindi l'installazione dell'ascensore non può avvenire prima della formale concessione dell'accordo, per gli edifici nuovi, o della comunicazione corredata di certificazione, per gli edifici esistenti. L'istanza per la certificazione dell'esistenza delle condizioni e dell'idoneità delle soluzioni ai fini dell'accordo preventivo relativo all'installazione sia in edifici nuovi che in edifici esistenti, dovrà essere presentata all'organismo di certificazione notificato ai sensi del regolamento di gestione recepimento della direttiva ascensori (il “Regolamento di Gestione”vedasi art. 17-bis), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potràComunicazione certificata (Allegato 2) sostitutiva dell'accordo per l'installazione in edifici esistenti deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato, d'accordo con la Banca Depositaria concorrenza, il consumatore, la vigilanza e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇la normativa tecnica (DGMCCVNT) - Divisione XIII – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico Nell’allegato 3 al presente decreto è stabilito il modello dell’istanza di cui all'articolo 17-bis, coma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Società Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica certificata al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione di Gestione cui al comma l del Fondo è costituito dall'amministrazione presente articolo e dalla gestione della ulteriore documentazione di una o più società d'investimento cui al comma 4, ai fini dell’ottenimento dell’accordo preventivo espresso di cui punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni per conto dei relativi Possessori l'installazione di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondoascensori in deroga in edifici nuovi.
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Generalità. COSMOS FUNDS“L’Azienda Pubblica di servizi alla persona Montedomini – Sant’Ambrogio – Fuligno – Bigallo in breve Asp Firenze Montedomini” è un’Azienda pubblica di servizi alla persona, (istituita ai sensi della L.R. 3.8.2004 n°43, inserita nella rete dei servizi socio-sanitari di zona; con decreto del Presidente della G.R.T. n°246 del 29/12/2010 è stata stabilita la fusione per incorporazione delle Asp Sant’Ambrogio, Asp Il Bigallo, Asp Educatorio della SS. Concezione detto di Fuligno L’Azienda fornisce nelle proprie strutture assistenza qualificata e personalizzata a persone anziane autosufficienti e non autosufficienti inoltre gestisce un sistema integrato di interventi e servizi di carattere sociale e abitativo, gratuiti e a pagamento, destinati a rimuovere situazione di marginalità sociale, temporanea o permanente, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, ponendo in seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”essere, in data 15.01.2003particolare, le seguenti attività: misure di sostegno provvisorio rivolte a individui e famiglie in situazione di disagio abitativo; ospitalità diurna e notturna per individui e famiglie indigenti; accoglienza e cura di persone di qualunque condizione e sesso che versino in condizioni di disagio. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicataI servizi offerti devono perseguire gli obiettivi dell’integrazione, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgodell’efficienza ed efficacia; devono assicurare al residente assistenza tutelare, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondoalberghiera, secondo finalità organizzative che tendano a garantire: il principio benessere psico-fisico degli utenti, il rispetto della ripartizione dei rischiprivacy, per conto la migliore autonomia possibile ed il rispetto della persona, oltre che favorire il mantenimento di rapporti significativi con familiari, parenti, amici e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza con l’ambiente esterno In particolare il progetto Sistema Integrato delle Accoglienze comprensivo del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul Complesso Albergo Popolare “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” e delle Foresterie Sociali “Fuligno” realizza un servizio di accoglienza temporanea destinato a persone autosufficienti, in condizione di emarginazione sociale, in stato di disagio socio-economico e con problematiche alloggiative. Tali accoglienze sono parte integrante del Sistema delle Accoglienze Sociali Temporanee come definite nelle delibera di Giunta SdS di Firenze n. 26 del 27 giugno 2011 (▇▇▇▇, .▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ .▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇. L'oggetto unico della Società ) e si articolano nei diversi livelli di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione accesso al sistema, secondo i bisogni e dalla gestione le necessità evidenziate dagli Uffici di una o più società d'investimento Servizio Sociale competenti, I livello – pronta accoglienza notturna; II livello – accoglienza e percorsi di autonomia attraverso le politiche attive; III livello – accoglienza residenziale verso l’autonomia; IV livello – accoglienza residenziale di medio/lungo periodo, protezione sociale verso i servizi per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondonon-autosufficienza.
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Sources: Service Management Agreement
Generalità. COSMOS FUNDSL'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alle verifiche di stabilità di tutte le opere incluse nell'appalto, (in seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgoelaborandone i particolari esecutivi ed i relativi computi metrici nei termini di tempo indicati dalla Direzione dei Lavori. Per la determinazione della portanza dei terreni e per la conseguente verifica delle opere di fondazione, sotto l'egida l'Impresa provvederà a sua cura e spese all'esecuzione di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma sondaggi e di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, appropriate indagini geognostiche secondo le norme di diritto lussemburghesecui al D.M. 11.3.1988. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti Le verifiche e le rispettive obbligazioni dei Possessori elaborazioni di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione cui sopra saranno condotte osservando tutte le modifiche che riterrà opportunevigenti disposizioni di legge e le norme emanate in materia. Una menzione In particolare i 'Impresa sarà tenuta all'osservanza: - della legge 5 novembre 1971, n. 1086 " Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" (G.U. n. 321 del deposito di tali modifiche presso l'Albo 21.12.1971); - del Commercio D.M. 09 gennaio 1996 "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche (S.0. alla G.U. n. 29 del 05/02/1996); - UNI ENV Eurocodice 2 “Progettazione delle Società sarà pubblicata sul “Mémorialstrutture in calcestruzzo”. Le modifiche entreranno in vigore; - della legge 2 febbraio 1974, in linea di massiman. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" (G.U. n. 76 del 21.03.1974); - del D.M. 16 GENNAIO 1996, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova "▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ relative alle costruzioni sismiche" (G.U. n. 29 del 05.02.1996); - delle istruzioni emanate con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 65 del 10.04.1997 “ Istruzione per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. del 16 gennaio 1996”; - del D.M. 4 maggio 1990 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per la progettazione, ▇▇▇▇▇la esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali" (G.U. n. 24 del 29.01.1991) e sue istruzioni emanate con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 34233 del 25.02.1991 (Circolare A.N.A.S. n. 28/1991 del 18.06.1991). Gli elaborati di progetto, firmati dal progettista e dall'Impresa, dovranno indicare i tipi e le classi di calcestruzzo, compresa la classe di esposizione, ed i tipi di acciaio da impiegare e dovranno essere approvati dalla Direzione dei Lavori. In particolare, prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera d'arte, l'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile all'esame della Direzione dei Lavori:
a) i calcoli statici delle strutture ed i disegni di progetto di cantiere (comprensivi delle linee di influenza delle deformazioni elastiche) che, come innanzi specificato, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione dei Lavori, per poi allegarli alla contabilità finale;
b) i risultati dello studio preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di conglomerato cementizio la cui classe figura nei calcoli statici delle opere comprese nell'appalto al fine di comprovare che il conglomerato proposto avrà resistenza non inferiore a quella richiesta dal progetto. Tale studio, da eseguire presso un Laboratorio ufficiale, dovrà indicare anche natura, provenienza e qualità degli inerti, granulometria degli stessi, tipo e dosaggio di cemento, rapporto acqua-▇▇▇▇▇ ▇▇ cemento, tipo e dosaggio di eventuali additivi, tipo di impianto di confezionamento, valore previsto della consistenza misurata con il cono di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico , valutazione della Società lavorabilità del calcestruzzo, sistemi di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione trasporto, getto e dalla gestione maturazione.
c) i risultati dello studio preliminare di una o più società d'investimento qualificazione eseguito per conto dei relativi Possessori ogni tipo di Quote. Attualmente, conglomerato cementizio la Società cui classe di gestione amministra unicamente esposizione figura nei calcoli statici delle opere comprese nell'appalto al fine di comprovare che il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita conglomerato proposto avrà durabilità non inferiore a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e quella richiesta dal Regolamento di Gestione del Fondoprogetto.
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Sources: Project Agreement
Generalità. COSMOS FUNDSOccorre premettere che nella determinazione del reddito d‟impresa si ammette comunemente la deducibilità degli oneri per risarcimenti di danno, ove ricorrano le ordinarie condizioni poste per la deduzione di costi ed oneri (in seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgocertezza, sotto l'egida determinabilità, inerenza e, secondo alcuni, correlazione con proventi imponibili). Nella giurisprudenza di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliarimerito, di diritto lussemburgheserecente, si veda la C.T.P. di Alessandria n. 55/4/14 del 2014. Il Fondo La giurisprudenza conferma implicitamente la deducibilità degli oneri per risarcimenti, là dove riconosce la deducibilità degli oneri per penalità contrattuali, liquidate ai sensi dell‟art. 1382, cod. civ. (si veda Cass. 27 settembre 2011, n. 19702) (34). Da queste regole si argomenta come gli oneri assunti in contesti transattivi siano deducibili alle stesse condizioni. Pertanto, la transazione è disciplinato dalla Parte I ordinario titolo per rilevare - a seconda della Legge. Il regolamento di gestione posizione dei transigenti - ricavi e proventi, oppure costi ed oneri (il spesso “Regolamento di Gestionesopravvenienze”), stabilito dalla Società componenti elementari del reddito d‟impresa, da imputarsi all‟esercizio (periodo d‟imposta) di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”competenza, in data 15.01.2003base alle regole indicate dall‟art. Una modifica 109 del Regolamento di Gestione è stata pubblicataT.U.I.R., in data 16.03.2004funzione delle concrete attribuzioni patrimoniali fatte nell‟ambito delle reciproche concessioni. Una versione consolidata In questa prospettiva, rileva la nascita del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgocredito, non sottoposto a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischicondizioni sospensive, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (le obbligazioni di somma; la consegna, per le dazioni di beni mobili cui la transazione obblighi; il consenso non condizionato, per i trasferimenti immobiliari, l‟ultimazione del servizio promesso in seguito chiamati « Possessori via transattiva etc. applicando in altri termini alle obbligazioni transattive i criteri generali di Quote »)ammissibilità del costo indicati, che si impegnano solo a concorrenza del loro investimentonei singoli casi dal predetto art. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondo109.
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Sources: Contratto Di Transazione
Generalità. COSMOS FUNDS1. La Provincia di Pistoia, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del verde del patrimonio stradale provinciale, intende stipulare con 1 (uno) Operatore Economico, un Accordo Quadro per servizi, relativi ad interventi di manutenzione per la funzionalità delle strade provinciali di competenza che si renderanno necessari nell’arco di TRE anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
2. Trattandosi di servizi da eseguire secondo le necessità che si evidenziano durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, quindi non esattamente preventivabili, in seguito designato “quanto influenzati dalle condizioni meteorologiche, dei manufatti e delle relative pertinenze, dai flussi di traffico, tutte caratteristiche non note a priori, si applica la formula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'affidamento dell'Accordo Quadro sarà effettuato con il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgocriterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002ai sensi dell'art. 95, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghesecomma 3 lett. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”a), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova citato ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminatan. 50/2016. I rapporti tra contratti applicativi che ne conseguiranno saranno stipulati a misura ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee) del suddetto D.Lgs. n. 50/2016.
4. Viene quindi pattuita una prestazione con riferimento ad un ammontare complessivo di fondi con riferimento ad un elenco prezzi posto a base di gara, sulla base di ordinativi effettuati secondo necessità. Viene pertanto individuato un elenco prezzi unitari da applicare a tipologie di servizi individuati.
5. Si precisa che con il termine di: “Operatore economico” o “Aggiudicatario” o “Appaltatore” o “Impresa Appaltatrice” si indica l’impresa con la Società quale sarà concluso l’Accordo Quadro e con la quale la Provincia stipulerà i contratti applicativi specifici ed eventualmente opzionali; “Stazione Appaltante” la Provincia di Gestione del FondoPistoia; “contratti applicativi" i contratti che saranno stipulati fra la Provincia e l’operatore economico, i Possessori di Quote a seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, aventi una determinata durata temporale e valore economico, nel rispetto dell’Accordo Quadro stesso; “D.E.” la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del FondoDirezione dell’Esecuzione.
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Sources: Accordo Quadro
Generalità. COSMOS FUNDSPer poter definire un metro di riferimento per la realizzazione dell'infrastruttura, componente passiva delle LAN, sono state individuate in modo indicativo il numero e la posizione delle postazioni di lavoro (in seguito designato “il Fondo”PDL) è stato creato nel Granducato del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. per ogni sede (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”allegato E), stabilito dalla Società ciascuna PDL comprende due prese RJ45. Le PDL per sede potranno essere diminuite, aumentate e/o spostate in fase di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”realizzazione a seguito di un sopralluogo congiunto con la stazione appaltante. Verrà comunque garantito un numero minimo di almeno 8 PDL di lavoro per ogni singola sede. Lo sviluppo della rete orizzontale del cablaggio non potrà superare la distanza di 90 metri. Tali misure sono in funzione dei percorsi delle canalizzazioni che dovranno essere installate in fase di realizzazione dell'impianto e che verranno definite in fase di sopralluogo di ogni singola sede. A tal proposito la dislocazione degli armadi di permutazione, in data 15.01.2003accordo tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria, sarà effettuata in posizione il più possibile baricentrica al fine di garantire un ottimale sviluppo dell'impianto. Una modifica del Regolamento Ove necessario verranno sistemati più armadi di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestionepermutazione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente verifica dell’effettiva lunghezza delle tratte del cablaggio verrà effettuata sulla base della documentazione delle misurazioni date dai test che dovranno essere rilasciati alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questionefine dei lavori per il collaudo degli impianti. La Società presente gara prevede il cablaggio degli edifici per la sola componente di gestione trasmissione; non è prevista nessuna realizzazione della parte fonia. Eventuali sopralluoghi che le ditte partecipanti all’appalto volessero anticipatamente effettuare nelle sedi da cablare potranno essere concordati con il Centro di Competenza Giustizia, nella persona del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova coordinatore ▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ tel. 070 6022.3101 in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇52 – Cagliari. L'oggetto unico della Società Analogamente le planimetrie degli edifici da cablare con l’indicazione delle PDL presunte potranno essere richieste al Centro di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una Competenza Giustizia presentando opportuna richiesta da parte dell’amministratore (o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria »persona da lui delegata) sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondodell’impresa che intende partecipare alla gara.
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Sources: Capitolato Tecnico
Generalità. COSMOS FUNDSFattispecie contrattuale nata e sviluppatasi in maniera capillare negli Stati Uniti verso la fine del XIX secolo, il franchising arriva ad avere una significativa presenza in Italia solo a partire dagli anni settanta (1). In forza di essa un’impresa principale (franchisor) al fine di garantire la massima diffusione ai propri prodotti — senza investire rilevanti capitali nella creazione di una rete di vendita diretta — ricorre alla collaborazione di autonomi imprenditori (franchisees) ai quali offre la possibilità di commer- cializzare gli stessi usufruendo del privilegio (franchigia) consistente nel diritto di sfruttare l’immagine commerciale dalla medesima conseguita nel mercato, sia pure sotto il suo controllo e la sua direzione (2).
(1) ZUDDAS, cit., 2003, p. 288 e BACCHINI, cit., p. 227. DELLI PRISCOLI, Franchising e tutela dell’affiliato, in seguito designato Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, 2000, p. 10 in nota 3 fa invece risalire la presenza del franchising in Italia a decorrere dagli anni 80.
(2) Sul punto vedi: BORTOLOTTI, cit., pp. 51 e ss.; VENEZIA-BALDI, nona ed., cit., pp. 165 e ss.; LUMINOSO, cit., pp. 274 e ss.; BACCHINI, cit., pp. 179 e ss.; CUFFARO, L’affiliazione 114 Acquista qui In prima approssimazione, dunque, gli elementi di fondo che caratteriz- zano il franchising possono essere individuati nella concessione di un “pri- vilegio” in favore del franchisee e nella riserva di un potere di “controllo” in capo al franchisor. Unitamente alla considerazione che trattasi, in ogni caso, di un rapporto che si instaura tra due imprenditori autonomi la cui collaborazione è finalizzata alla realizzazione di un’azione integrata sul mercato. Dal primo elemento — quello del privilegio — coincidente con l’affida- mento al franchisee della commercializzazione di un certo bene o servizio sotto il Fondomarchio del franchisor, deriva tra l’altro la denominazione stessa dell’istituto. In effetti il termine franchigia, dal francese “franchise”, che a sua volta discende dalla radice franco renana “frank”, esprime il concetto di libertà, affrancamento, esenzione da restrizioni, evocando « come già quello di concessione, l’idea che la commercializzazione dei prodotti sia diritto (quasi prerogativa sovrana) è stato creato nel Granducato del Lussemburgoproduttore, sotto l'egida e che solo per concessione di BNP Paribas S.A. questi altri può mettere in vendita i suoi prodotti » (3). Esso inoltre tende ad avvicinare alla figura in esame il « Promotore »rapporto conces- sorio, essendo anche quest’ultimo un contratto (di distribuzione) in data 20 dicembre 2002forza del quale un’impresa produttrice (concedente) ed una distributrice (concessio- naria) si impegnano: la prima a fornire alla seconda determinati beni a commerciale, sotto forma Torino, 2005, cit.; FRISANI in Cassano, cit., pp. 555 e ss.; DELLI PRISCOLI, cit., pp. 9 e ss.; FRIGNANI, La nuova legge, Torino, 2004; TRIPODI-PANDOLFINI-IANNOZZI, Il manuale del franchising, Giuffrè, 2005; FICI, Il contratto di fondo comune d'investimento franchising, Napoli, 2012; DE NOVA-LEO- VENEZIA, Il franchising, Milano, 2004; GIORDANO-IANNELLI-SANTORO, cit., pp. 590 e ss.; BALDAS- SARI, cit., pp. 505 e ss.; VITI in valori mobiliariDi Nella-Mezzasoma-Rizzo, di diritto lussemburghesepp. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge531 e ss.; FRIGNANI-WAELBROECK, cit., pp. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”)632 e ss.; CIAN, stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”La nuova legge sull’affiliazione commerciale, in data 15.01.2003Le nuove leggi civili commentate, 2004, pp. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata1153 e ss.; ZANELLI, Il Franchising, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di Trattato diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondo.privato diretto da
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Sources: Distribution Agreement
Generalità. COSMOS FUNDSL’ASP Firenze Montedomini è un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, istituita ai sensi della L.R. Toscana n. 43 del 2004, inserita nella rete dei servizi socio-sanitari della Zona Fiorentina. Per Azienda si intende la ASP Firenze Montedomini nel suo ruolo di azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) e di committente. Per Impresa si intende l’appaltatore aggiudicatario del contratto posto a base di gara. L’Impresa dovrà garantire la gestione unitaria dei singoli servizi indicati nel presente capitolato speciale in seguito designato “conformità con il Fondo”progetto tecnico e l’offerta economica dalla stessa presentati in sede di gara, commisurando comunque personale e risorse quantomeno alla misura minima prevista dalla DGRT 26 aprile 2004 n. 402 e dal Regolamento approvato dal PRGRT 26 marzo 2008 n. 15/R, secondo quanto indicato nell’ ALLEGATO C (PARAMETRI MINIMI, COSTI DEL PERSONALE E DELLA SICUREZZA A BASE DI GARA) al presente capitolato e nel rispetto dei regolamenti vigenti nell’ASP Firenze Montedomini. L'organizzazione dei servizi deve garantire un'assistenza personalizzata a ciascun ospite secondo le esigenze ed i bisogni individuali tramite l'attivazione dei piani individualizzati "P.A.I", costantemente aggiornati e verificati attraverso una valutazione multidisciplinare. Le procedure di svolgimento dei servizi dovranno essere conformi al modello di accreditamento delle strutture e dei servizi adottato dalla regione Toscana di cui alla L.R. 28 dicembre 2009 n. 82 e DGR Toscana 3 marzo 2010 n. 29/R e successive modificazioni. Ai fini pratici la classificazione dell’utenza come non autosufficiente, viene accettata dall’Impresa sulla base delle valutazioni effettuate dai Servizi competenti dell’A.S.L. e dai servizi competenti del Comune di Firenze e di altri Comuni nonché dal Servizio Assistenza Disabili ed Anziani dell’Azienda. L’assistenza medica generica è stato creato nel Granducato garantita dai Medici di Medicina Generale di libera scelta; l’assistenza programmata di medicina generale per gli utenti non deambulanti è erogata in base alla Delibera G.R. Toscana 364 del Lussemburgo2006 e successive modifiche e/o integrazioni, sotto l'egida nonché in base a quanto stabilito in accordi quadro per la Medicina Generale. Le prestazioni di BNP Paribas S.A. (medicina specialistica sono assicurate agli utenti secondo i criteri dettati a favore di tutti i cittadini. Tutto il « Promotore ») personale impiegato nelle attività oggetto di affidamento dovrà, anche in data 20 dicembre 2002conformità delle indicazioni del medico di medicina generale e della U.V.M./UVA, sotto forma collaborare alla predisposizione ed attuazione dei programmi individuali di fondo comune d'investimento in valori mobiliari''cura", finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita ed al recupero psicofisico e/o al mantenimento delle condizioni generali degli anziani, mediante interventi sia individuali sia collettivi, iniziative culturali, ricreative e globalmente socializzanti, favorendo l'interazione con l'esterno ed il mantenimento delle relazioni amicali e parentali, attraverso il raccordo con la rete dei servizi esistente sul territorio, la collaborazione con le famiglie, la partecipazione del volontariato. Tutto ciò nell'ambito della più generale attività di indirizzo, di diritto lussemburgheseprogrammazione e di verifica che l’Azienda si riserva di esercitare, anche in collaborazione con i Medici Specialisti ed esperti del settore, progettualità con enti di indirizzo e controllo. Il Fondo è disciplinato L’Azienda si riserva comunque l’attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo/quantitativo delle prestazioni e sul grado di soddisfacimento degli ospiti e dei loro familiari, anche attuando quanto previsto dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione vigente Carta dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà Servizi pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova sito w ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ .▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇. L'oggetto unico della Società L’Azienda si riserva inoltre di Gestione modificare temporaneamente l’organizzazione del Fondo è costituito dall'amministrazione servizio sia in termini quantitativi che logistici, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e dalla gestione di una straordinaria da effettuarsi sull’immobile e/o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondosugli impianti.
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Sources: Appalto Dei Servizi Socio Sanitari
Generalità. COSMOS FUNDS2.0.1.- L’ Oggetto di questo Contratto è costituito dal complesso di servizi informatici che il Fornitore si impegna ad erogare, (dettagliatamente descritti nelle proposte contrattuali allegate al presente Contratto e, più in seguito designato “particolare, nella serie degli Allegati sub“A” , con gli standard e i livelli di servizio ivi stabiliti mediante la propria organizzazione aziendale, i propri mezzi, il Fondo”) personale e le risorse qualificate e di specializzazione tecnica necessaria e sufficiente a garantire i sopra richiamati livelli.
2.0.2.- I Servizi saranno raggruppati nelle sezioni elencate come da Art. 31.1 TABELLA DELLE SEZIONI che segue, ognuna delle quali è stato creato nel Granducato destinata a soddisfare un distinto interesse del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburgheseCliente. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del LussemburgoNe consegue che la cessazione, a Lussemburgoqualunque motivo dovuta, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copiedel rapporto, con riferimento a talune prestazioni di servizio indicate nelle predette sezioni non comporta necessariamente lo scioglimento del rapporto in atto con il Fornitore con riguardo agli ulteriori servizi offerti, ma il Fornitore si riserva il diritto di recedere dall'intero Contratto ove le sezioni residue non siano remunerative delle risorse impegnate.
2.0.3.- Nell’oggetto del Contratto rientrano altresì tutte le prestazioni accessorie, preparatorie, necessarie o soltanto utili all’espletamento del servizio, quali ad esempio incontri per riunioni, trasferte, etc i cui costi saranno trasferiti al Cliente in base alle tariffe indicate nella serie degli Allegati sub“A”. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, Tali prestazioni dovranno essere autorizzate per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti iscritto dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo Cliente con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento sola eccezione per quelle attività che l’urgenza o la necessità di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito evitare un danno peggiore siano messe in atto da Fornitore anche prima di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondoavere tale autorizzazione.
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Sources: Servizi
Generalità. COSMOS FUNDSPer gli alunni quindicenni iscritti agli istituti comprensivi, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che siano a rischio dispersione, può essere predisposto un percorso integrato congiunto tra CPIA e Istituto Comprensivo. A tal fine, il consiglio di classe della classe dell’Istituto Comprensivo cui il minore quindicenne è iscritto prepara una relazione con documentazione che illustra e motiva il rischio dispersione patito dallo studente minore. L’Istituto Comprensivo condivide con le famiglie o i tutori legali degli studenti quindicenni la motivazione della proposta di percorso integrato col CPIA, scuola di pari grado ma di diverso ordinamento, anche segnalando le specifiche caratteristiche dell’offerta formativa di Istruzione degli Adulti, particolarmente utili alla crescita culturale e professionale del quindicenne. L’istituto comprensivo, compiuti i passi sopra descritti e valutata l’opportunità dell’attivazione di un percorso integrato col CPIA, ne richiede formalmente al CPIA l’attivazione, mediante compilazione integrale del formulario elettronico (tutti gli invii dovranno essere in seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato formato testo, senza ritorno carrello): I due istituti individuano docenti referenti del Lussemburgocaso, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliarii quali terranno i necessari contatti per valutare la fattibilità e la utilità della istituzione del percorso integrato, di diritto lussemburghesenorma durante i mesi di settembre ovvero ottobre. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della LeggeIn caso d’esito positivo del processo appena descritto, l’alunno/a verrà iscritto al CPIA secondo quanto prescritto dall’accordo Territoriale tra l’USR per la Lombardia e la Regione Lombardia del 30 gennaio 2015 riguardante l’iscrizione al Cpia dei quindicenni frequentanti la scuola dell’obbligo e a forte rischio dispersione (nota Prot. Il regolamento 1325 del 2 Febbraio 2015) entro i termini stabiliti dalle circolari in tema d’iscrizioni ai percorsi per adulti, e frequenterà in parte l’Istituto Comprensivo e in parte i corsi di gestione primo livello del CPIA. A tal fine, verrà utilizzato lo strumento normativo del patto formativo (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »DPR 263/12), che si impegnano solo a concorrenza comprenderà la frequenza parziale ai corsi dell’Istituto Comprensivo; il presente accordo di rete costituisce presupposto di legittimazione della presenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averiminore nelle classi dell’Istituto Comprensivo. I diritti docenti referenti coordineranno l’azione didattica, rilevandone punti di forza e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quotedebolezza. Dopo gli scrutini del primo semestre o comunque dopo una fase che permetta di valutare l’efficacia del percorso integrato, della Società l’alunno passerà totalmente in carico al CPIA e, se ammesso, sosterrà gli esami durante la sessione estiva. In caso di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potràvalutazione negativa dell’efficacia del percorso integrato, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare il CPIA concederà il nulla-osta al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche trasferimento dell’alunno/a presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondol’Istituto Comprensivo.
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Sources: Accordo Di Rete
Generalità. COSMOS FUNDSLe penalità saranno applicate in base alle norme del DPR 207/2010. In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti. Qualora il ritardo nell’adempimento comporti una penale superiore al 10% (in dieci per cento) dell’importo contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Responsabile del Procedimento promuove l’avvio della procedura di cui all’art.136, del D.Lgs. 163/2006 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo). Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio del D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità. La penale varierà da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) ad insindacabile giudizio del D.L. Mancato intervento, per ciascuna violazione constatata dal D.L. nelle ispezioni od a seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. segnalazione di terzi sarà pari ad € 3.000,00 (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”euro tremila/00), stabilito dalla Società intendendosi quale trasgressione massima prevista nelle violazioni generali di Gestionecui al presente articolo; in caso di recidiva sarà avviata la procedura di cui al citato art. 136, è stato pubblicato sul “Mémorial”, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Penale per mancata trasmissione del rendiconto settimanale di Pronto Intervento: penale per la prima violazione pari a € 500,00 (euro cinquecento/00); in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento caso di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento recidiva la penale sarà di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà € 2.000,00 (euro duemila/00); Violazioni dei requisiti di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischiaccettazione La mancata osservanza darà luogo alla penale, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari ciascuna violazione, compresa tra € 500,00 (in seguito chiamati « Possessori euro cinquecento/00) ed un massimo di Quote »€ 4.000,00 (euro quattromila/00), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa oltre alla detrazione per carenza dei Possessori requisiti di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”accettazione. Le modifiche entreranno in vigoreaccertate inadempienze, in linea fermo restando le sanzioni di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇daranno luogo alle seguenti sanzioni: - Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇comunque mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00). L'oggetto unico - Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza, da parte del subappaltatore/cottimista, dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della Società dichiarazione dell’impresa circa la sussistenza o meno di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subappaltatore/cottimista. Penale, per ogni giorno di ritardo e dalla gestione per ogni singola inadempienza, pari allo 0,008% (otto millesimi per cento) dell'importo contrattuale dell'appalto al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori eventuali perizie di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondovariante approvate).
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto
Generalità. COSMOS FUNDSLe opere di Urbanizzazione Primaria, (in funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, giusta la previsione dell’art. 16, comma 2-bis, del D.P.R. n. 380/2001, come da richiamo dell’art 36 c 4 del D. leg. 50/2016 come modificato dal D leg 56/2017 ( di seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”codice dei contratto), stabilito sono a carico della Immobilgi srl e suoi aventi causa e per la loro esecuzione diretta non trova applicazione quanto disposto dal citato codice. Le opere di Urbanizzazione Secondaria/afferenti la Qualità Aggiuntiva sono affidate dalla Società Immobilgi srl in conformità a quanto previsto dall’art 36, c 3, del codice dei contratto nel rispetto della soglia europea stabilita per gli appalti pubblici. I progetti definitivi e/o quelli esecutivi delle opere oggetto del presente articolo, redatti secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed applicabile, saranno oggetto di Gestioneverifica ai sensi dell’art 26 del codice dei contratti. I progetti definitivi e/o quelli esecutivi delle opere di Urbanizzazione Secondaria/afferenti la Qualità Aggiuntiva saranno oggetto anche di validazione ai sensi di quanto disposto dall’art 26 c 8, del predetto codice dei contratti. L’attività di verifica dei suddetto progetto sarà effettuata, ai sensi dell’art. 48, commi 1a) - 1b) - 2, del D.P.R. n. 207/2010, da un tecnico indicato dall’Amministrazione Comunale. La validazione dei progetto delle opere di Urbanizzazione Secondaria/afferente la Qualità Aggiuntiva, effettuata ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art 26 c 8, del codice dei contratti, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti sottoscritta da un tecnico incaricato dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »)Immobilgi srl, che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestionese ne assume pertanto i relativi costi. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare Immobilgi srl dovrà comunicare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione Comune il nome del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, Direttore ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇. Il Direttore ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società ad opere ultimate e prima dell’approvazione del certificato di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione collaudo delle stesse, dovrà consegnare ai competenti Uffici Comunali copia delle tavole riportanti lo stato di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornatafato delle opere eseguite. La Società progettazione e l’esecuzione delle opere oggetto del presente articolo saranno condotti sotto il controllo e l’alta vigilanza dei competenti Uffici Comunali. La Immobilgi srl, quando assume il ruolo di Gestione Stazione Appaltante per l’esecuzione delle eventuali opere di Urbanizzazione Secondaria/afferenti la Qualità Aggiuntiva effettua i seguenti adempimenti : - nomina il RUP previsto dall’art. 31 del Fondo codice dei contratti, il quale espleta tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, provvedendo a comunicare il nominativo al Comune, - acquisisce il CUP ( Codice unico di progetto ex art 11 L3/2003) - acquisisce il CIG ( codice identificativo di gara ex art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136) tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla stessa legge - tutti gli altri adempimenti a norma del codice dei contratti secondo quanto previsto dall’ art 1 c 3 dello stesso La Immobilgi srl, altresì, comunica relativamente a tutte le opere i seguenti dati : - Nome dell’esecutore delle opere - Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza sui canteri - Per le opere di urbanizzazione primaria lo Smart CIG - In caso di gara ai sensi del citato art 36, c 3 del codice dei contratti : CUP- CIG – modalità di scelta del contraente, esito della procedura di gara , prezzo di aggiudicazione, sconto offerto, inizio lavori - Comunicazione di avvenuto inserimento nei contratti di appalto delle previsioni in tema di rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui all’art 3 della L 136/2010 e smi Il collaudo, in corso d’opera ai sensi dell’art. 102 del codice dei contratti, potrà avvenire per stralci funzionali e sarà eseguito, a norma dell’art. 216, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, da un tecnico abilitato indicato dal Comune, con oneri a carico della Immobilgi srl. Con la presa in carico delle opere, a seguito di collaudo / certificato di regolare esecuzione, verrà trasferito al Comune, oltre al possesso, anche l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria. La Immobilgi srl è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società responsabile sia civilmente che penalmente, anche nei confronti dei terzi, delle opere eseguite e del transito veicolare fino alla presa in carico delle opere da parte del Comune e comunque non oltre sei mesi dalla data di Gestione trasmissione del Fondo, i Possessori certificato di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento collaudo / certificato di Gestione del Fondoregolare esecuzione.
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Sources: Obbligo Relativo a Urbanizzazioni
Generalità. COSMOS FUNDSFatto salvo quanto espresso sopra per la durata e per l'importo complessivo dei servizi previsti dal presente Capitolato, (in seguito designato “la Società Appaltante, nell'ambito dei tratti di autostrada e relative pertinenze, si riserva il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgodiritto di affidare lavori e servizi di qualsiasi tipo ed importo ad altre Ditte, sotto l'egida senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridicasorta. E' una comproprietà ’ fatto obbligo all’ Impresa che risulterà aggiudicataria del singolo Lotto di valori mobiliariintraprendere immediatamente dopo la consegna del servizio gli interventi di manutenzione preventiva delle attrezzature che saranno messe a disposizione dalla Committente. Eventuali lavori di manutenzione straordinaria potranno essere richiesti dal D.E.C. su attrezzature di proprietà della Società, strumenti quali lame e spargisale, carroponti, argani e su singole parti di queste: gli stessi saranno compensati previa approvazione da parte del mercato monetario ed altri averi consentiti R.U.P. dei preventivi che l’ Appaltatore si fa carico di presentare entro 7 gg lavorativi dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla data di verifica dello stato. E’ facoltà della Società Appaltante di Gestione ridurre il numero e l’ impegno dei mezzi e del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischipersonale rispetto a quanto indicato nelle Norme Tecniche, per conto e nell'interesse esclusivo i periodi:
1. dal giorno 1 novembre al giorno 30 novembre;
2. oltre il 28 Febbraio; dandone comunicazione all’ Impresa tramite O.S. del D.E.C. rispettivamente, dieci (10) giorni prima dell’ inizio dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori periodi. L’ Impresa dichiara sin d’ ora di Quote »)aderire a tale richiesta per i periodi sopra indicati, nella misura che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori Società Appaltante riterrà opportuno per motivi di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestionenatura stagionale. La Società si riserva il diritto di Gestione potràaffidare all’ Impresa aggiudicataria del singolo Lotto servizi in luoghi e/o tratte non indicate nel presente Capitolato, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghesema di propria competenza, apportare al Regolamento o di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione competenza di Società controllate dalla stessa, previa predisposizione da parte del deposito D.E.C. di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle specifico O.S.. La Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigoreAppaltante, in linea particolare, si riserva la facoltà di massimafar intervenire l’ Impresa anche al di là del tratto di autostrada assegnato dal singolo Lotto, alla pubblicazione a suo insindacabile giudizio e senza alcun compenso extra; detto intervento potrà essere richiesto anche fuori autostrada, su deviazioni provvisorie, su strade comunali di raccordo all’ Autostrada e Tangenziali, su piazzali, ricadenti nei tratti assegnati, nonché aree di servizio della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo rete in questioneconcessione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto L’ affidamento dei servizi resta comunque subordinato all’ accertamento che non sussistono cause ostative ai sensi della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio leggi e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondoregolamenti vigenti.
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Generalità. COSMOS FUNDSOltre agli specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
27.1. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazio- ni esistenti.
27.2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
27.3. L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cas- serature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costru zioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento; è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
27.4. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
27.5. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecu- zione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei vei- coli e la continuità del traffico.
27.6. La vigilanza e guardiania del cantiere, se richiesta nel rispetto dei provvedimenti antimafia (1), sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appal- tatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni.
27.7. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predispo- sizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
27.8. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
27.9. La fornitura di locali uso ufficio (in seguito designato “muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
27.10. La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
27.11. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
(1) Si richiama in proposito l'art. 22 della Legge 13 settembre 1982. n. 646 circa la qualifica delle persone addette al servizio di guardiania.
27.12. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefo- no e fognature necessari per il Fondo”) è stato creato nel Granducato funzionamento del Lussemburgocantiere e l'esecuzione dei lavori, sotto l'egida nonché le spese di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») utenza e consumo relative ai predetti servizi.
27.13. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in data 20 dicembre 2002corso d'opera, sotto forma contabilità e collaudo dei lavori.
27.14. La riproduzione di fondo comune d'investimento grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in valori mobiliari, di diritto lussemburgheseesecuzione.
27.15. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
27.16. Lo smacchiamento generale della Legge. Il regolamento zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di gestione (il “Regolamento di Gestione”)alberi, stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio siepi e l'estirpazione delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”ceppaie.
27.17. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questionepratiche presso Amministrazioni ed Enti per TAB. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇11 - 2 -▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondo.
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Sources: Contratto Di Lavori
Generalità. COSMOS FUNDSI lavori di consolidamento delle murature potranno essere effettuati ricorrendo a tutte quelle tecniche, (anche a carattere specialistico e ad alto livello tecnologico, purché vengano giudicate compatibili, dalla D.L. e dagli organi competenti per la tutela del bene, con la natura delle strutture esistenti e siano altresì chiaramente riconoscibili e distinguibili dai manufatti originari sui quali si sta operando con interventi prettamente conservativi. Per quanto possibile tali lavori dovranno essere eseguiti in seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “Mémorial”, in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto modo da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averigarantire l'eventuale reversibilità dell'intervento. I diritti lavori di consolidamento delle murature dovranno essere condotti, ove applicabili, nei modi stabiliti dal D.M. 2 luglio 1981, n. 198, dalle successive Circ. 10 luglio 1981, n. 21745 e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇19 luglio ▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-. ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇e dal D.M. 9 gennaio 1987. L'oggetto unico La conservazione dei materiali costituenti la fabbrica sarà affrontata in maniera articolata secondo due livelli di intervento: valutando il materiale in quanto tale o considerando l'edificio nel suo insieme di elementi materici con funzione statica, in relazione quindi a problemi di resistenza e stabilità strutturale. I seguenti paragrafi daranno le indicazioni ed i criteri fondamentali circa le metodologie di intervento per gli eventuali consolidamenti statici. Sarà comunque cura della Società D.L. porre in essere, a completamento e miglior spiegazione di Gestione quanto alle tavole progettuali, ulteriori e/o diverse indicazioni. Il rilievo ed il controllo delle lesioni costituiranno il fondamento essenziale per la corretta impostazione delle adeguate operazioni di salvaguardia e di risanamento statico, rilievo e controllo ai quali l'Impresa, senza compenso alcuno, dovrà garantire il massimo di collaborazione ed assistenza. I sopracitati rilievo e controllo saranno eseguiti con adatti strumenti (deformometri meccanici e/o elettronici, estensimetri, autoregistratori) per accertare se il dissesto è in progressione accelerata, ritardata o uniforme, oppure se è in fase di fermo su una nuova condizione di equilibrio. Nel caso di progressione accelerata del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione dissesto potrà essere necessario un pronto intervento per opere provvisorie di cautela, in conformità alle disposizioni della D.L. Nel caso di arresto di una nuova configurazione di equilibrio sarà necessario accertare il grado di sicurezza con cui tale equilibrio è garantito, per intervenire secondo le modalità prescritte dalla D.L., ovvero interventi tesi a bloccare l'edificio nell'assetto raggiunto o più società d'investimento integrare gli elementi strutturali con irrobustimenti locali o generali per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmenteproteggere, con un conveniente margine, la Società sicurezza di gestione amministra unicamente esercizio. Se i preliminari accertamenti assicureranno che la sottostruttura è estranea alla fenomenologia rilevata, il Fondorisanamento statico sarà conseguito con i procedimenti seguenti, la cui scelta, a cura della D.L., sarà condizionata dalle varie situazioni locali: nel caso di dissesti per schiacciamento sarà necessaria la rigenerazione delle murature con iniezioni di resine epossidiche opportunamente caricate con l'integrazione della capacità portante mediante apposite armature metalliche; nei casi di dissesti per pressoflessione sarà necessario l'impiego di adatte armature rigidamente collegate alla struttura muraria mediante resine epossidiche, oppure attraverso l'inserimento di elementi metallici tendenti a ridurre le lunghezze di libera inflessione; nel caso in cui sia necessario ridurre e/o controbilanciare la spinta di archi e volte sarà fatto divieto di usare alleggerimenti con sottrazione di materia della fabbrica e sarà quindi necessario introdurre adatte barre di armatura, eventualmente pretese, comunque connesse alla muratura mediante resina epossidica. Qualora Pertanto nelle zone in cui, per ragioni di vario ordine, insorgono sforzi di trazione e taglio, che rendono necessarie iniezioni di resina e/o eventuale armatura metallica, tali iniezioni e/o armature dovranno formare un corpo unico con la Società muratura, assorbendone i sopradetti sforzi, per conferirle la corretta capacità reattiva che la sappia rigenerare nei confronti degli stati di Gestione amministrasse altre società d'investimentosollecitazione anomali che hanno generato il quadro fessurativo. Il procedimento sarà particolarmente utile sia nel caso di schiacciamento sia nel caso di pressoflessione: nel primo la cucitura armata che sarà eseguita tra due paramenti di muro dovrà consentire una bonifica generale per il diffondersi del legante epossidico e si opporrà a spostamenti trasversali, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società per la resistenza a trazione garantita dai tondi metallici inseriti; nel secondo caso si dovrà ottenere un effetto identico a quello conseguente a cerchiature e/o tiranti metallici, con il vantaggio, e comunque l'obbligo, di Gestione del Fondo è stata costituita non lasciare a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondovista l'intervento.
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Sources: Construction Contract
Generalità. COSMOS FUNDSPer le attività legate all’espletamento del servizio energia, comprensive della manutenzione, troverà applicazione l’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Pertanto, l’Appaltatore, per attuare le attività di cui all’articolo citato, dovrà acquisire dalla Stazione appaltante, le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si deve operare (in seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburgheseDUVRI). Il Fondo è disciplinato dalla Parte I datore di lavoro committente, appartenente alla Stazione Appaltante, deve predisporre un unico documento di valutazione dei rischi e promuovere la cooperazione ed il coordinamento con l’Appaltatore (ai sensi della Leggenormativa vigente). Il regolamento Per le attività legate all’effettuazione di gestione (lavori, posto che al soggetto Appaltatore, in qualità di concessionario degli impianti da realizzare e gestire per tutta la durata del contratto, spetta il completo onere dei lavori e che per tale motivo opera in completa autonomia decisionale e di spesa e assume, per ogni distinto lavoro da realizzare, la funzione di “Regolamento committente”. Per tale considerazione l’Appaltatore per le tipologie di Gestione”), stabilito dalla Società lavori di Gestionecui all’art. 88 del D.Lgs 81/08 compresi nella proposta offerta, è stato pubblicato sul “Mémorial”tenuto a nominare il Coordinatore per la progettazione di cui all’art. 89 lett. e) del D.Lgs 81/08 relativo allo specifico cantiere, in data 15.01.2003il quale deve redigere i Piani di Sicurezza e Coordinamento di ogni singolo cantiere secondo le disposizioni di cui all’art 91 del D.Lgs 81/08. Una modifica L’Appaltatore, dovrà nominare il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 89 lett. f) del Regolamento D.Lgs 81/08 adempiendo agli obblighi prescritti nell’art.92 dello stesso Decreto Legislativo. Entrambe le nomine dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate prima della stipula del contratto. L’A.S.P. Stazione Appaltante del servizio di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle SocietàFonti Energetiche, ha un capitale iniziale l’obbligo di 450.000,-EURvigilare sull’operato dell’Appaltatore anche se quest’ultimo opera in autonomia decisionale e di spesa. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondo.A tale scopo viene previsto con l’Appaltatore quanto segue:
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Generalità. COSMOS FUNDS3.1.1 Nel corso delle proprie verifiche l’Appaltatore dovrà formulare le proprie obiezioni in particolare nei seguenti casi: - sgretolamento, (in seguito designato “il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgopolverosità o sfarinamento dell’intonaco, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002- supporto non abbastanza solido, sotto forma fessurato e umido, - sinterizzazione superficiale, - efflorescenze, - strati di fondo comune d'investimento in valori mobiliarinon solide, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il “Regolamento di Gestione”)- elementi costruttivi metallici corrosi, stabilito dalla Società di Gestione- condizioni atmosferiche non adeguate.
3.1.2 Le pitturazioni possono essere eseguite a mano o con attrezzature meccaniche.
3.1.3 Le pitture devono aderire bene al supporto.
3.1.4 La superficie deve risultare omogenea, è stato pubblicato sul “Mémorial”senza riprese né striature, in data 15.01.2003corrispondenza al tipo di pittura ed alla lavorazione adottata.
3.1.5 Tutte le pitturazioni vanno eseguite in bianco o in tinta chiara, senza rasatura.
3.1.6 Se è prescritta la rasatura, le superfici vanno rivestite una volta completamente con stucco e lisciate.
3.1.7 Le verniciature vanno eseguite con finitura lucida, semilucida, opaca o satinata.
3.1.8 Nelle pitturazioni a più strati ogni strato di pittura deve essere asciutto prima che venga applicata la pittura successiva. Una modifica Ciò non vale per le tecniche del Regolamento di Gestione è stata pubblicatabagnato su bagnato.
3.1.9 Tutti i raccordi a porte, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio finestre, zoccolini, zoccoli e delle Società del Lussemburgosimili vanno finiti con andamento netto e rettilineo.
3.1.10 I lavori possono essere eseguiti con condizioni atmosferiche che possono pregiudicare la prestazione da effettuare, soltanto a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischicondizione che, per conto mezzo di particolari misure vengano evitate gli effetti dannosi. Tali condizioni atmosferiche sono da considerare per es. l’umidità, irradiazione diretta del sole, le temperature non adeguate.
3.1.11 L’Appaltatore deve definire il ciclo di pittura e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori scegliere le sostanze da impiegare. Se si impiegano sistemi di Quote »)pitturazione, che si impegnano solo le sostanze impiegate devono provenire tutte dal medesimo produttore.
3.1.12 L’applicazione delle pitture deve essere eseguita a concorrenza del loro investimentopiù strati.
3.1.13 Su supporti alcalini, per es. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta su intonaco di cemento, calcestruzzo, calcestruzzo poroso, fibrocemento e muratura a base di calce, vanno impiegati soltanto sistemi di pitturazione resistenti agli alcali.
3.1.14 Su supporti di calcestruzzo poroso per superfici esterne vanno applicati uno strato intermedio ed indivisa dei Possessori uno di Quotefinitura, nonché un patrimonio distinto da quello della Società nella misura complessiva di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondoalmeno 180 g/m2.
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Generalità. COSMOS FUNDS, (in seguito designato 4.1.1. Fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Generali – Parte Generale all’art. 3. “il Fondo”) è stato creato nel Granducato del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburgheseCONDIZIONI ECONOMICHE” e all’art. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento di gestione (il 3.3 “Regolamento di Gestione”), stabilito dalla Società di Gestione, è stato pubblicato sul “MémorialFATTURAZIONE”, in data 15.01.2003ad eccezione della Lettera “B” del punto 3.3.2 del medesimo articolo, i corrispettivi devono essere fatturati dall’Appaltatore secondo le modalità e i termini stabiliti nel Contratto. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicataIn particolare, in data 16.03.2004deroga a quanto previsto al punto 3.3.2 Lettera “B” dell’art. Una versione consolidata del Regolamento 3.3 “FATTURAZIONE”, la trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente attraverso i sistemi elettronici di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copieENEL (Portale degli Acquisti). Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto e nell'interesse esclusivo dei comproprietari (in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e fornitori residenti in Italia ed i fornitori non residenti operanti in Italia tramite una Stabile Organizzazione o altre tipologie che lo identificano ai fini Iva, devono effettuare l’invio tramite un formato elettronico strutturato (xml). I fornitori non residenti, potranno inviare le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quotefatture solo in formato TIFF/PDF utilizzando l’apposito canale attivo nel Portale WEB EDI. Anche se nel Contratto sia stabilito che il pagamento possa essere effettuato con diverse divise, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestionela singola fattura potrà essere emessa in unica moneta.
4.1.2. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria fattura sarà valida ed ENEL potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti dal Contratto e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione dalla normativa applicabile e se l’attività oggetto del Contratto sia stata eseguita correttamente. Le fatture devono riportare tutte le modifiche che riterrà opportuneinformazioni previste dalla normativa fiscale in vigore.
4.1.3. Una menzione Salvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio ordinario sia dotato di autonoma Partita I.V.A., ciascuna impresa del deposito Raggruppamento o del Consorzio è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. 5 “MémorialTRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”. Le modifiche entreranno fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire ad ENEL opportunamente corredate del benestare dell’impresa mandataria.
4.1.4. Fatta salva la normativa vigente in vigoremateria di appalti pubblici, resta in ogni caso inteso che, in linea caso di massimasubappalto o cottimo, alla pubblicazione laddove ENEL non abbia dichiarato che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ENEL sospenderà il pagamento in favore dell’Appaltatore, qualora l’Appaltatore stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o al cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
4.1.5. ENEL si riserva comunque la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove l’Appaltatore non dimostri l’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di legge, in particolare nei riguardi degli Enti interessati, della suddetta menzione manodopera impiegata e dei terzi in genere e non adempia a quanto previsto nei successivi art. 5 “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”.
4.1.6. E’ esclusa la possibilità per l’Appaltatore di conferire a terzi mandati all’incasso o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico ricorrere a qualsivoglia forma di società per azioni delegazione di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione e dalla gestione di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quote. Attualmente, la Società di gestione amministra unicamente il Fondo. Qualora la Società di Gestione amministrasse altre società d'investimento, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornata. La Società di Gestione del Fondo è stata costituita a durata indeterminata. I rapporti tra la Società di Gestione del Fondo, i Possessori di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento di Gestione del Fondopagamento.
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Sources: Contratti Di Appalto Di Fornitura, Di Servizi E Di Lavori
Generalità. COSMOS FUNDS, 9.1.1 I corrispettivi devono essere fatturati dal Prestatore secondo le modalità e i termini stabiliti nel Contratto.
9.1.2 la trasmissione delle fatture potrà avvenire attraverso i sistemi elettronici di ENEL (in seguito designato “Portale degli Acquisti attraverso il Fondo”) è stato creato nel Granducato quale Enel svolge l’attività di intermediario verso il Sistema di Interscambio per la Fatturazione Elettronica). L’utilizzo del Lussemburgo, sotto l'egida di BNP Paribas S.A. (Portale Enel per l’invio delle fatture rende digitale il « Promotore ») in data 20 dicembre 2002, sotto forma di fondo comune d'investimento in valori mobiliari, di diritto lussemburghese. Il Fondo è disciplinato dalla Parte I della Legge. Il regolamento processo di gestione dei documenti da parte delle strutture amministrative di Enel con certezza dei termini di pagamento.
9.1.3 Si precisa che in base alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del Direttore delle Entrate del 30 Aprile 2018 si intende come intermediario qualsiasi soggetto terzo, incaricato dal cedente/prestatore a trasmettere per proprio conto le fatture elettroniche verso il Sistema di Interscambio (SDI).
9.1.4 Enel quindi svolge a titolo gratuito il “Regolamento ruolo di Gestione”)intermediario verso lo SDI esclusivamente e limitatamente a tutte le fatture ricevute dai propri prestatori (quindi documenti e informazioni che è già è titolato a riceverle in qualità di committente) e non quelle emesse dai prestatori a soggetti diversi da Enel.
9.1.5 Enel si impegna ad inoltrare tutte le fatture ricevute allo SDI in virtù del ruolo di intermediazione assegnato dal Prestatore, stabilito dalla Società distinguendo tale attività dal ruolo di Gestione, verifica delle prestazioni ricevute tipico del committente/cessionario. Resta inteso quindi che l’impegno di inoltrare le fatture allo SDI non comporta l’automatico riconoscimento del credito che è stato pubblicato sul “Mémorial”, soggetto alle verifiche da parte di Enel quale committente.
9.1.6 Enel non esegue attività diverse da quelle di intermediario verso lo SDI (ad esempio soggetto emittente in data 15.01.2003. Una modifica del Regolamento di Gestione è stata pubblicata, in data 16.03.2004. Una versione consolidata del Regolamento di Gestione è stata depositata presso l'Albo del Commercio nome e delle Società del Lussemburgo, a Lussemburgo, dove è possibile consultarlo ed ottenerne copie. Il Fondo ha durata indeterminata. Il Fondo non ha personalità giuridica. E' una comproprietà di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri averi consentiti dalla Legge; detta comproprietà è gestita dalla Società di Gestione del Fondo, secondo il principio della ripartizione dei rischi, per conto del Prestatore di fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR IVA, oppure l’intermediario individuato dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 – quali consulenti del lavoro, commercialisti, CAF, ragionieri – che rappresenta l’unico che può essere delegato alla consultazione e nell'interesse esclusivo l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei comproprietari (loro duplicati informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate).
9.1.7 Anche se nel Contratto sia stabilito che il pagamento possa essere effettuato con diverse divise, la singola fattura potrà essere emessa in seguito chiamati « Possessori di Quote »), che si impegnano solo a concorrenza del loro investimento. Gli averi del Fondo costituiscono la comproprietà congiunta unica moneta.
9.1.8 La fattura sarà valida ed indivisa dei Possessori di Quote, nonché un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione. Tutte le Quote appartenenti alla medesima Categoria di Quote godono di uguali diritti. L'attività netta minima del Fondo è pari a 1.250.000,-EUR. Non vi sono limiti all'ammontare del patrimonio ed al numero di Quote di Comproprietà che rappresentano gli averi. I diritti e le rispettive obbligazioni dei Possessori di Quote, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti dal Regolamento di Gestione. La Società di Gestione potrà, d'accordo con la Banca Depositaria e conformemente alla legge lussemburghese, apportare al Regolamento di gestione tutte le modifiche che riterrà opportune. Una menzione del deposito di tali modifiche presso l'Albo del Commercio e delle Società sarà pubblicata sul “Mémorial”. Le modifiche entreranno in vigore, in linea di massima, alla pubblicazione della suddetta menzione o alla data prevista dall'atto modificativo in questione. La Società di gestione del Fondo è stata creata il 28 settembre 1999 nel Granducato del Lussemburgo, con lo statuto giuridico di società per azioni di diritto lussemburghese. Lo statuto della società è stato depositato presso l'Albo del Commercio e delle Società di e a Lussemburgo ed è stato pubblicato nel «Mémorial» del 26 ottobre 1999. La Società di gestione del Fondo, registrata sotto il N° B 71 693 all'Albo del Commercio e delle Società, ha un capitale iniziale di 450.000,-EUR. La sede sociale si trova ▇▇, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇, ▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. L'oggetto unico della Società di Gestione del Fondo è costituito dall'amministrazione potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile e se l’attività oggetto del Contratto sia stata eseguita correttamente. Le fatture devono riportare tutte le informazioni previste dalla normativa fiscale in vigore. In particolare la Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica fra privati dal 1° gennaio 2019. Le fatture dovranno essere emesse secondo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore delle Entrate del 30 aprile 2018 ed andranno trasmesse tramite il SdI (Sistema di Interscambio) ad eccezione dei contribuenti minimi/forfetari/agricoli esonerati e delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Nell’allegato 6 sono riportati i dettagli tecnici necessari per la corretta gestione della fatturazione elettronica per Enel. Nel caso di una o più società d'investimento per conto dei relativi Possessori di Quoteemissione con modalità diverse da quelle previste (ad es. Attualmentemodalità cartacea), la Società fattura – per espressa previsione normativa – si considererà non emessa.
9.1.9 I prestatori non residenti, potranno inviare le fatture solo in formato TIFF/PDF utilizzando l’apposito canale attivo nel Portale WEB EDI.
9.1.10 Salvo il caso in cui il Raggruppamento Temporaneo di gestione amministra unicamente Imprese o il FondoConsorzio ordinario sia dotato di autonoma Partita I.V.A., ciascuna impresa del Raggruppamento o del Consorzio è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. Qualora 11 “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”. Le fatture emesse dalle singole imprese mandanti devono pervenire ad ENEL opportunamente corredate del benestare dell’impresa mandataria.
9.1.11 ENEL si riserva comunque la Società facoltà di Gestione amministrasse altre società d'investimentonon dare corso ai pagamenti ove il Prestatore non dimostri l’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto e/o di essere in regola con gli adempimenti di legge, l'informazione sopra menzionata verrà debitamente aggiornatain particolare nei riguardi degli Enti interessati, della manodopera impiegata e dei terzi in genere e non adempia a quanto previsto nei successivi art. La Società 11 “TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI”.
9.1.12 E’esclusa la possibilità per il Prestatore di Gestione del Fondo è stata costituita conferire a durata indeterminata. I rapporti tra la Società terzi mandati all’incasso o di Gestione del Fondo, i Possessori ricorrere a qualsivoglia forma di Quote e la banca depositaria (la «Banca Depositaria ») sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento delegazione di Gestione del Fondopagamento.
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