GEIE Clausole campione

GEIE. Almeno due membri devono appartenere a diversi Stati della Unione Europea • Attività economica diversa e distinta rispetto a quella esercitata dai singoli membri e strettamente ausiliaria rispetto ad essa • Imprese operanti sul territorio nazionale italiano • Sviluppo sinergico dell’attività economica svolta da ciascun aderente al contratto di rete Corporate Joint Venture • un’organizzazione di affari gestita da due o più imprese • messa in comune , in stretta collaborazione dei reciproci mezzi • determinata operazione o di una determinata attività • autonomia economica e politica degli associati al di fuori della JV • Contratto plurilaterale con comunione di scopo (art. 1420 cc) • L’organo comune e/o il rappresentante agiscono in base alla disciplina dettata per il contratto di mandato (artt. 1706 e 1726 c.c.)
GEIE. (gruppo europeo di interesse JV VS CONTRATTI DI RETE
GEIE. 5 Associazione di Categoria
GEIE. ❑ GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) di cui all’art. 45 c 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016 che abbiano stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23/7/1991 n. 240 per i seguenti soggetti:
GEIE di seguito denominata “Impresa” ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi alla procedura di gara negoziata per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la sede principale L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in CIFRE) % Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in LETTERE) _ _ N.B.: Ai sensi di quanto stabilito al punto 18 della Lettera di Invito: a) verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, si procederà mediante troncamento dei decimali in eccesso;
GEIE di seguito denominata “Impresa” ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi alla procedura di gara negoziata per l’affidamento dell’Appalto avente ad oggetto i “Lavori di riqualificazione ambientale dell’area in Comune di Castel Gandolfo (RM) occupato dalla torre di arrivo e dalle tribune per le gare della canoa realizzate per le olimpiadi di Roma 1960”, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti. L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità Ribasso unico espresso in percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara (in CIFRE) % Ribasso unico espresso in percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara (in LETTERE) N.B.: Ai sensi di quanto stabilito al punto 18 della Lettera di Invito: a) verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, si procederà mediante troncamento dei decimali in eccesso;
GEIE di seguito denominata “Impresa” ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi all’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l’esecuzione dei lavori di “Lavori di messa in sicurezza di un tratto della sponda e del fondo alveo del Rio Mandrinello nel Comune di Villa Santa Lucia”. CUP: F17H21001200001 - CIG 92782340EA, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti. L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in CIFRE) % Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in LETTERE) L’Impresa dichiara, inoltre:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).