Fusione. ▇.▇▇ fusione di due o più affiliati può eseguirsi mediante la costituzione di un nuovo affiliato (fusione semplice) o mediante l’incorporazione in un affiliato di uno o più altri (fusione per incorporazione). 2.Nella fusione semplice, l’affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto ed un Consiglio Direttivo di nuova elezione. All’affiliato sorto dalla fusione sarà altresì riconosciuta l’anzianità federale dell’affiliato di più antica affiliazione fra quanti ne hanno dato origine. 3.Le denominazioni degli affiliati che hanno dato luogo alla fusione semplice o che sono stati incorporati non potranno essere riutilizzate prima che sia trascorso un quadriennio dalla data di fusione. Gli affiliati che le avranno assunte saranno comunque considerate di nuova costituzione e soggette, quindi, a tutte le modalità dell’affiliazione, senza alcun diritto precostituito. 4.Non sono ammesse fusioni fra affiliati che abbiano sedi sociali in Regioni diverse, salvo eventuali deroghe da parte del Consiglio Federale concesse agli affiliati che pongano a base della richiesta la necessità di utilizzare l’impianto di ghiaccio più vicino. 5.Nessun atto di fusione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati alla F.I.S.G. per l’anno in corso. 6.A seguito di fusione, gli atleti diventano automaticamente tesserati del nuovo Affiliato sorto dalla fusione. 7.A seguito di incorporazione gli atleti sono automaticamente tesserati per l’affiliato incorporante salvo che quest’ultimo non comprenda la specialità e/o la disciplina da questi praticata, nel qual caso gli atleti interessati saranno considerati liberi. 8.Nel caso che uno o più affiliati vengano incorporati da altro affiliato, questi subentra in tutto il complesso dei diritti, obblighi, doveri e rapporti dei quali erano titolari gli affiliati assorbiti. 9.Rimane immutata l’anzianità federale di affiliazione dell’affiliato incorporante, anche nel caso che avesse incorporato uno o più affiliati di anzianità più remota. 10.Gli affiliati incorporati cessano di far parte della F.I.S.G. ▇▇.▇▇ domanda di fusione deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante della Società sorta dalla fusione o della Società incorporante, unitamente alla ricevuta della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale, da effettuarsi su c/c postale predisposto dalla F.I.S.G., entro il termine previsto nelle circolari informative annuali. 12.Nel caso in cui la domanda non venga accolta verrà restituito il 50% della tassa versata. 13.Alla domanda, qualora le Società affiliate abbiano natura giuridica di associazioni, dovranno essere allegati in copia autenticata da notaio ovvero per estratto autenticato dai libri delle associazioni: a)verbali delle assemblee straordinarie con cui le due associazioni deliberano la fusione; b)atto costitutivo e statuto della nuova associazione con l' elenco degli associati e l' attribuzione delle cariche associative; c)autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti; d)delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova associazione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle due associazioni che hanno deliberato la fusione; e)attestato di disponibilità dell' impianto di gioco, rilasciato dall' Ente proprietario. Alla domanda di fusione qualora le due Società siano Società di capitali o cooperative, in aggiunta alla detta documentazione, si dovrà dare prova documentale, entro il termine per la presentazione della domanda di fusione, di avere adempiuto alle formalità di iscrizione del progetto di fusione ovvero di pubblicazione del progetto di fusione nei modi e termini previsti dal Codice Civile.
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Sources: f.i.s.g. Formation Agreement
Fusione. ▇.▇▇ 1. La fusione di due o più affiliati può eseguirsi mediante la costituzione deve essere deliberata dall’Assemblea straordinaria congiunta di tutti gli affiliati dai quali proviene.
2. La fusione di due o più affiliati dà origine ad un nuovo affiliato (fusione semplice) o mediante l’incorporazione in un affiliato di uno o più altri (fusione per incorporazione). 2.Nella fusione semplice, l’affiliato che deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto ed un Consiglio Direttivo di nuova elezione.
3. All’affiliato sorto Il verbale relativo alla deliberazione di cui al precedente comma va inviato, a mezzo raccomandata, alla Segreteria Federale, tramite l’Organo periferico competente, entro 15 giorni dalla fusione decisione.
4. Alla Società, sorta dalla fusione, sarà altresì riconosciuta l’anzianità federale dell’affiliato federale, nonché i diritti ed i doveri, della Società di più antica affiliazione fra quanti ne quante le hanno dato origine. 3.Le Essa inoltre, si impegna ad estinguere le eventuali pendenze economiche delle Società dalle quali proviene.
5. Le denominazioni degli affiliati che hanno dato luogo alla fusione semplice o che sono stati incorporati non potranno essere riutilizzate prima che sia trascorso un quadriennio dalla data di fusione. Gli affiliati Comunque le Società che le avranno assunte saranno comunque considerate come di nuova costituzione e soggette, quindi, a tutte le modalità dell’affiliazione, senza alcun diritto precostituito.
6. 4.Non sono Non possono essere ammesse fusioni fra affiliati che abbiano sedi sociali in Province o Regioni diverse, diverse salvo eventuali deroghe da parte del Consiglio Federale concesse agli affiliati che pongano a base della richiesta la necessità di utilizzare l’impianto di ghiaccio più vicinofederale.
7. 5.Nessun Nessun atto di fusione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati alla F.I.S.G. FISG per l’anno in corso.
8. 6.A A seguito di fusione, fusione gli atleti diventano automaticamente tesserati del nuovo Affiliato sorto dalla fusione. 7.A seguito di incorporazione gli atleti sono automaticamente tesserati per l’affiliato incorporante salvo che quest’ultimo non comprenda la specialità e/o la disciplina da questi praticata, nel qual caso gli atleti interessati saranno considerati liberi. 8.Nel caso che uno o più affiliati vengano incorporati da altro affiliato, questi subentra in tutto il complesso dei diritti, obblighi, doveri e rapporti dei quali erano titolari gli affiliati assorbiti. 9.Rimane immutata l’anzianità federale di affiliazione dell’affiliato incorporante, anche nel caso che avesse incorporato uno o più affiliati di anzianità più remota. 10.Gli affiliati incorporati cessano di far parte della F.I.S.G. ▇▇.▇▇ domanda di fusione deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante della Società sorta dalla fusione o della Società incorporante, unitamente alla ricevuta della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale, da effettuarsi su c/c postale predisposto dalla F.I.S.G., entro il termine previsto nelle circolari informative annuali. 12.Nel caso in cui la domanda non venga accolta verrà restituito il 50% della tassa versata. 13.Alla domanda, qualora le Società affiliate abbiano natura giuridica di associazioni, dovranno essere allegati in copia autenticata da notaio ovvero per estratto autenticato dai libri delle associazioni: a)verbali delle assemblee straordinarie con cui le due associazioni deliberano la fusione; b)atto costitutivo e statuto patrimonio della nuova associazione con l' elenco degli associati e l' attribuzione delle cariche associative; c)autocertificazione Società sorta, sempre che la stessa provveda al relativo rinnovo di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti; d)delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova associazione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle due associazioni che hanno deliberato la fusione; e)attestato di disponibilità dell' impianto di gioco, rilasciato dall' Ente proprietario. Alla domanda di fusione qualora le due Società siano Società di capitali o cooperative, in aggiunta alla detta documentazione, si dovrà dare prova documentale, entro il termine per la presentazione della domanda di fusione, di avere adempiuto alle formalità di iscrizione del progetto di fusione ovvero di pubblicazione del progetto di fusione nei modi e termini previsti dal Codice Civileautorità.
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Sources: Arbitration Award