Common use of Fondo comune Clause in Contracts

Fondo comune. Oltre a quanto convenuto nell'articolo che precede, le parti si obbligano ad eseguire i seguenti conferimenti in denaro: A Euro XXX di AeB Euro YYY S.R.L. Euro Detta somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato a "RETE ZZZZ" entro e non oltre giorni dalla richiesta di versamento inviata dal comitato di gestione della rete tramite qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento. Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete contrattuale. Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno. Ogni partecipante si obbliga altresì a corrispondere contributi integrativi per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali. La misura dei contributi, ordinari ed integrativi, è proposta annualmente dal comitato di gestione in sede di relazione previsionale, e deve essere approvata dai partecipanti a maggioranza dei due terzi. Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro otto giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo. Il socio, inoltre, è tenuto a rimborsare alla rete le spese da questa sostenute per particolari prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno predisposto dal comitato di gestione. Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da un singolo contraente in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate. In caso di ritardo nell'adempimento del pagamento della somma, sarà dovuto un interesse di mora pari a senza necessità di preventiva costituzione in mora da parte del comitato di gestione della rete. Qualora il ritardo si protragga per oltre giorni dalla richiesta di versamento, il comitato di gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 ▇.▇. ▇ ▇▇▇▇'▇▇▇. ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ contratto.

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Sources: Contratto Di Rete

Fondo comune. Oltre a quanto convenuto nell'articolo che precede, le parti si obbligano ad eseguire i seguenti conferimenti in denaro: A Tizio Euro XXX _ S.N.C. di AeB Caio e Sempronio Euro YYY _ ALFA S.R.L. Euro _ Detta somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato a "RETE ZZZZBERGAMO ENERGIA 2010" entro e non oltre _ giorni dalla richiesta di versamento inviata dal comitato di gestione della rete tramite qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento. Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete contrattuale. Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 15 marzo 28 di febbraio di ogni anno. Ogni partecipante si obbliga altresì a corrispondere contributi integrativi per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali. La misura dei contributi, ordinari ed integrativi, è proposta annualmente dal comitato di gestione in sede di relazione previsionale, e deve essere approvata dai partecipanti a maggioranza dei due terzi. Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro otto giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo. Il socio, inoltre, è tenuto a rimborsare alla rete le spese da questa sostenute per particolari prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno predisposto dal comitato di gestione. Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da un singolo contraente in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate. In caso di ritardo nell'adempimento del pagamento della somma, sarà dovuto un interesse di mora pari a senza necessità di preventiva costituzione in mora da parte del comitato di gestione della rete. Qualora il ritardo si protragga per oltre giorni dalla richiesta di versamento, il comitato di gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 ▇.▇c.c. ▇ ▇▇▇▇'▇▇▇. ▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e dell'art.13 del presente contratto.

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Sources: Contratto Di Rete