ESCLUSIONE DI GARANZIA PER LE FORNITURE DI HARDWARE E SOFTWARE E RELATIVI SERVIZI DEI PRODUTTORI Clausole campione

ESCLUSIONE DI GARANZIA PER LE FORNITURE DI HARDWARE E SOFTWARE E RELATIVI SERVIZI DEI PRODUTTORI. Le compravendite di Hardware e Software realizzate da Var Group riguardano Beni che sono realizzati da terzi soggetti Produttori e avvengono dunque con espressa esclusione di qualsiasi forma di garanzia sia in ordine al buon funzionamento dei beni venduti sia in ordine alla presenza di vizi redibitori. Var Group non rilascia alcuna garanzia sui Beni venduti ed è pertanto sollevata da qualsiasi specifico obbligo di garanzia, sia ai sensi dell’art. 1490 c.c., sia ai sensi dell’art. 1497 c.c.; è altresì esclusa qualsiasi azione di regresso ex art. 131 del Codice del Consumo del Cliente nei confronti di Var Group. L'acquisto di hardware, software od altre applicazioni informatiche presso Var Group comporta l’applicazione integrale delle condizioni di garanzia, anche oggetto di Estensione di Garanzia, fornite direttamente dai Produttori, di cui il Cliente può avvalersi in qualunque momento nei termini e nelle forme di volta in volta stabilite da essi. Nel caso in cui il Cliente acquisti da Var Group servizi di manutenzione ed assistenza hardware e/o software erogati dal Produttore (es. service suite, care pack, servizi “support” di manutenzione Licenze, etc), si applicheranno integralmente i termini e condizioni forniti dal Produttore e il Cliente si impegna, ora per allora, ove previsto, ad accettarne i contenuti. Var Group non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze e/o non corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei Beni o delle applicazioni rispetto a quanto comunicato dai Produttori. Ogni informazione commerciale o pubblicitaria fornita dalla struttura di vendita di Var Group prima dell’acquisto costituisce esclusivamente attività di orientamento e supporto ai Clienti e non sostituisce o surroga in alcun modo l’informazione relativa alle specifiche tecniche dei Beni commercializzati che i Produttori pubblicizzano e comunicano al mercato. Prima di procedere all’acquisto, il Cliente ha l’obbligo specifico di valutare, in autonomia, le caratteristiche dei Beni hardware e/o software mediante consultazione delle relative schede tecniche del Produttore. Quanto disciplinato nel presente art. 7 non si applica alle compravendite di Software proprietario Var Group o delle sue società controllate ex art. 2359 c.c.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).