Effetti della risoluzione. L'ESECUZIONE D'UFFICIO 1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all’aggiudicatario è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed al comma 4 let. c), dell'articolo 32, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la rimanente parte del servizio, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. 2. L'affidamento a terzi viene notificato all’appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e dell’importo relativo. 3. All’appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dello stesso, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto allo stesso, disposto con provvedimento dell'organo competente. 4. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’appaltatore inadempiente. 5. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Sources: Service Agreement, Capitolato Per I Servizi Di Trattamento Della Corrispondenza
Effetti della risoluzione. L'ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all’aggiudicatario all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed al comma 4 let. c), e), f), g) ed h) dell'articolo 32, il Comune 29 l’Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente parte del servizio, in danno dell’aggiudicatario dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento avviene per a procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
24. L'affidamento a terzi viene notificato all’appaltatore all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato dei servizi affidati e dell’importo relativodegli importi relativi.
35. All’appaltatore All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dello stessodell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto allo stessoall'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
46. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’appaltatore all'impresa inadempiente.
57. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Effetti della risoluzione. L'ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all’aggiudicatario all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed al comma 4 let. c), dell'articolo 32e), f) ed i), e comma 2 dell'art. 33 il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente parte del servizio, in danno dell’aggiudicatario dell'impresa inadempiente. La Stazione Appaltante può, inoltre, affidare l’appalto, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti nel Bando di gara, dal Capitolato e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.
3. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
24. L'affidamento a terzi viene notificato all’appaltatore all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato dei servizi affidati e dell’importo relativodegli importi relativi.
35. All’appaltatore All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dello stessodell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto allo stessoall'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
46. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’appaltatore all'impresa inadempiente.
57. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Sources: Capitolato Speciale Per L’affidamento Del Servizio Di Trasporto Scolastico
Effetti della risoluzione. L'ESECUZIONE D'UFFICIOL’esecuzione d’ufficio
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all’aggiudicatario all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a)1.3, b)1.5, c) 1.6 ed 1.9, e d) ed al comma 4 let2 dell'art. c), dell'articolo 32, 18 il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente parte del servizio, in danno dell’aggiudicatario dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento avviene per procedura negoziatatrattativa privata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
24. L'affidamento a terzi viene notificato all’appaltatore all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e dell’importo relativo.dei servizi affidati e
35. All’appaltatore All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dello stessodell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto allo stessoall'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
46. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’appaltatore all'impresa inadempiente.
57. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Sources: Service Agreement
Effetti della risoluzione. L'ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Ove si pervenga alla Entro 48 ore dall'avvenuta risoluzione del contratto, all’aggiudicatario è dovutola D.L. procederà alla redazione di un verbale dello stato di consistenza, fatti salvi ove saranno constatati e descritti lo stato di avanzamento delle opere eseguite, i provvedimenti materiali approvvigionati e l'inventario descrittivo e quantitativo del materiale di cui al comma 5, il pagamento cantiere di proprietà dell'Appaltatore. Tale constatazione avrà valore di verbale di collaudo con riserve. All'Appaltatore sarà notificato l'invito a presenziare alla redazione del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con verbale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta A.R.; qualora l'Appaltatore non sia presente alla constatazione, nonostante l'invito, egli non potrà in seguito opporre eccezioni o contestazioni di ritornosorta. Il Committente potrà assumere tutte le misure necessarie per interdire l'accesso al cantiere all'Appaltatore il cui contratto sia risolto, indirizzata al domicilio legale indicato personale e a tutti coloro che operano direttamente o indirettamente per conto dello stesso; potrà altresì impedire l'uscita dal cantiere del materiale e dei prodotti messi in contrattoopera. Nei soli casi In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed al comma 4 letprovvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. c), dell'articolo 32Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, il Comune ha Committente si riserva la facoltà di affidare interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’appalto. Si procederà all’interpello a terzi partire dal soggetto che ha formulato la rimanente parte prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Il Committente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi aziendali con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso il Committente sarà tenuto al pagamento: ▪ Delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Committente; ▪ Delle spese sostenute dall’Appaltatore; ▪ Di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del servizioprezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite; ▪ Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Committente. Su richiesta del Committente o della D.L., l'Appaltatore è obbligato a cedere al Committente, in danno dell’aggiudicatario inadempientetutto o in parte: ▪ Le opere o le installazioni provvisorie; ▪ Le attrezzature predisposte per l'esecuzione dei lavori; ▪ I materiali, i prodotti, gli allestimenti, le strutture in generale, realizzati o in fase di realizzazione ai fini dell'esecuzione delle opere. L'affidamento avviene In tal caso, i prodotti sono acquistati dal Committente con riferimento ai prezzi di contratto, o in difetto, per procedura negoziataassimilazione con questi ultimi, stante l'esigenza o infine con riferimento ai prezzi correnti di limitare mercato detraendone gli sconti normalmente praticati. L'Appaltatore assicurerà comunque al Committente il diritto e la possibilità di utilizzare i brevetti o i procedimenti brevettati, se il loro impiego è richiesto per il proseguimento e l'ultimazione dei lavori da parte dell'Appaltatore, e lascerà a disposizione del Committente o della nuova Impresa tutti i materiali, disegni, ecc., necessari. L'Appaltatore è tenuto a sgomberare il cantiere e predisporre le conseguenze aree utili alla nuova Impresa incaricata della prosecuzione dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
2. L'affidamento a terzi viene notificato all’appaltatore inadempiente nelle forme prescritte lavori risolti entro il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e dell’importo relativo.
3. All’appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate Committente o dalla garanzia incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dello stesso, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto allo stesso, disposto con provvedimento dell'organo competente.
4. Nel D.L. In caso di minore spesamancato sgombero del cantiere da parte dell’Appaltatore, nulla compete all’appaltatore inadempientepotrà provvedervi il Committente, addebitando all’Appaltatore i costi sostenuti.
5. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Sources: Construction Contract
Effetti della risoluzione. L'ESECUZIONE D'UFFICIOl’esecuzione d’ufficio
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all’aggiudicatario all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito della fornitura eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed al comma 4 let. c), e) ed f), dell'articolo 32, 17 il Comune ha si riserva la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente parte del serviziodella fornitura, in danno dell’aggiudicatario dell'impresa inadempiente. L'affidamento avviene per a mezzo di procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
23. L'affidamento a terzi viene notificato all’appaltatore all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato della fornitura affidata e dell’importo relativodegli importi relativi.
34. All’appaltatore All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dello stesso, incamerate previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto allo stessoall'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
45. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’appaltatore all'impresa inadempiente.
56. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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Sources: Service Agreement