Common use of Effetti della risoluzione Clause in Contracts

Effetti della risoluzione. La risoluzione del contratto determinerà per l’Amministrazione il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. Senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, l’Amministrazione procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale, nonché all’esecuzione del contratto in danno della Ditta ed all’azione di risarcimento di ogni maggior danno subito. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’Ente rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto. Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d’arte fino al momento della disposta risoluzione. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione. All’impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria; ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all’impresa inadempiente.

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Sources: Affidamento Della Gestione Dei Servizi Bar

Effetti della risoluzione. La risoluzione del contratto determinerà per l’Amministrazione il Fondo di Assistenza il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta impresa il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa, incamerando la polizza fideiussoria e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall’Amministrazione dal Fondo di Assistenza rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento dell’appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. Senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, l’Amministrazione il Fondo di Assistenza procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale, penale nonché all’esecuzione del contratto in danno della Ditta dell’Impresa ed all’azione di risarcimento di ogni maggior danno subito. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa all’Impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’Ente dal Fondo di Assistenza rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto. Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta all’impresa inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d’arte fino al momento della disposta risoluzione. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione. All’impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria; , ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione del Fondo di Assistenza sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all’impresa inadempiente.

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Sources: Contract for the Organization of Summer Camp Activities

Effetti della risoluzione. La Avvenuta la risoluzione del contratto determinerà per l’Amministrazione il dirittoai sensi del presente capitolo 8, come meglio ritieneNUCLECO comunica, con un preavviso di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all’Impresa, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L’affidamento dell’appalto a terzi20 (venti) giorni, per iscritto all’AFFIDATARIA la data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti. L’AFFIDATARIA ha l’obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d’opera di sua proprietà che NUCLECO non intenda utilizzare. Qualora l’AFFIDATARIA, nonostante le disposizioni impartite da NUCLECO, non ottemperi all’obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d’opera di sua proprietà, a tali adempimenti provvederà direttamente NUCLECO, addebitando all’AFFIDATARIA medesimo i relativi costi ed oneri. A decorrere dalla data di intervenuta risoluzione, l’AFFIDATARIA è obbligato ad interrompere le attività oggetto del servizio. In ogni caso, le attività saranno, comunque, considerate interrotte a partire da tale data. ▇▇▇▇▇▇▇ riconoscerà all’AFFIDATARIA il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto mediante cottimo fiduciario o, entro i limiti prescritticorrispettivo per le attività effettivamente eseguite e debitamente documentate fino a tale momento. Resta salvo, in economiaogni caso, stante l’esigenza per NUCLECO, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto. Resta inteso che l’eventuale riconoscimento o corresponsione all’AFFIDATARIA di limitare alcune delle somme di cui ai commi precedenti non comporta, in ogni caso, per NUCLECO alcuna rinuncia di sorta al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trovano applicazione il disposto dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e, in subordine, le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. Senza bisogno disposizioni generali in tema di messa in mora obbligazioni e con semplice provvedimento amministrativo, inoltre, l’Amministrazione procederà ad incamerare la garanzia a titolo di penale, nonché all’esecuzione del contratto in danno della Ditta ed all’azione di risarcimento di ogni maggior danno subito. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l’importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall’Ente rispetto al compenso pattuito contratti contenute nel contratto risolto. Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d’arte fino al momento della disposta risoluzione. L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione. All’impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria; ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all’impresa inadempientecodice civile.

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Sources: Condizioni Generali Degli Appalti Di Servizi