Domicilio digitale Clausole campione

Domicilio digitale. Domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e/o indirizzo PEC valido o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
Domicilio digitale. Domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e/o indirizzo PEC valido o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. (ATTENZIONE: i sistemi operativi Windows XP e Windows 7 non sono più supportati da Microsoft in termini di aggiornamenti di sicurezza e pertanto si sconsiglia l’utilizzo della piattaforma telematica con tali S.O. in quanto si potrebbero riscontrare problemi non imputabili all’applicativo).
Domicilio digitale. A tutti gli effetti di legge, l’Impresa, in aderenza alle previsioni di cui al Decreto Legge 16/07/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/09/2020, nr. 120, dichiara il proprio domicilio digitale , ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all’Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall’intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall’eventuale ritardo nell’esecuzione del contratto.