DIFFUSIONE DEI RISULTATI. Ciascuna Parte sarà libera di pubblicare le conoscenze relative ai Risultati dalla stessa realizzati nell’ambito del Progetto. Qualora i Risultati fossero realizzati da più Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. In accordo alle previsioni del Bando, tutte le pubblicazioni devono essere rese disponibili in "open access", in linea con i principi F.A.I.R. (findability, accessibility, interoperability, reusability) al più tardi al momento della pubblicazione. Resta inteso che, le pubblicazioni o qualsiasi rivelazione o annuncio effettuate in qualunque modo, inerenti attività del Progetto di una Parte potranno essere effettuate purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale, dei relativi Risultati e con gli obblighi di riservatezza esistenti tra le Parti. Nel caso in cui vi sia la volontà di effettuare una pubblicazione di un Risultato Congiunto la stessa dovrà essere preventivamente comunicata in forma scritta, alle altre Parti che hanno generato congiuntamente tali Risultati Congiunti i quali, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, dovranno provvedere a fornire il proprio benestare scritto; in mancanza di risposta si intenderà rilasciato il benestare. L’assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni utili alla tutela della proprietà intellettuale scaturente dal Progetto. Le pubblicazioni e ogni altro mezzo di divulgazione dei risultati derivanti dal progetto, dovranno riportare la seguente dicitura: “Il presente progetto di ricerca è stato realizzato grazie al contributo della Regione Toscana” - “This research project is funded by Tuscany Region” Ciascuna Parte autorizza la Regione Toscana a pubblicare, anche per estratto, le relazioni intermedie e finali del Progetto e le relative valutazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali e nel rispetto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale inerenti ai Risultati del Progetto. In accordo alle previsioni dell’articolo 10 del Bando, i beneficiari sono tenuti a rendere disponibili alla comunità scientifica i dati della ricerca, insieme ai protocolli, al materiale ed agli strumenti quali ad esempio software dedicati anche attraverso il deposito in appositi repository, dandone comunicazione alla Regione Toscana.
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Sources: Consortium Agreement
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. Ciascuna Parte sarà libera di pubblicare le conoscenze relative ai Risultati dalla stessa realizzati nell’ambito del Progetto. Qualora i Risultati fossero realizzati da più Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. In accordo alle previsioni del Bando, tutte le pubblicazioni devono essere rese disponibili in "open access", in linea con i principi F.A.I.R. (findability, accessibility, interoperability, reusability) al più tardi al momento della pubblicazione. Resta inteso che, le pubblicazioni o qualsiasi rivelazione o annuncio effettuate in qualunque modo, inerenti attività del Progetto di una Parte potranno essere effettuate purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale, dei relativi Risultati e con gli obblighi di riservatezza esistenti tra le Parti. Nel caso in cui vi sia la volontà di effettuare una pubblicazione di un Risultato Congiunto la stessa dovrà essere preventivamente comunicata in forma scritta, alle altre Parti che hanno generato congiuntamente tali Risultati Congiunti i quali, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, dovranno provvedere a fornire il proprio benestare scritto; in mancanza di risposta si intenderà rilasciato il benestare. L’assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni utili alla tutela della proprietà intellettuale scaturente dal Progetto1. Le pubblicazioni e ogni altro mezzo di divulgazione dei risultati derivanti dal progettoprogetto dovranno rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dal Bando, e dovranno riportare la seguente dicitura: “Il presente progetto di ricerca è stato realizzato grazie al contributo della Regione Toscana” - – “This research project is funded by Tuscany Region” ”.
2. Ciascuna Parte autorizza la Regione Toscana a pubblicare, anche per estratto, le relazioni intermedie e finali del Progetto progetto di ricerca e le relative valutazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali e nel rispetto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale inerenti ai risultati del progetto.
3. Tutte le Parti devono essere informate delle attività di diffusione dei Risultati, programmate o non programmate, in modo tale da poter verificare ed eventualmente proteggere i propri diritti. Le Parti si obbligano a procedere alla diffusione dei Risultati in maniera adeguata ed atta a tutelare i diritti di proprietà intellettuale/industriale, ovvero nel caso in cui la loro diffusione potrebbe pregiudicare la valorizzazione dei Risultati stessi a non procedere alla relativa diffusione senza preventivo consenso di tutte le Parti.
4. Le pubblicazioni o qualsiasi rivelazione o annuncio effettuate in qualunque modo, inerenti attività del ProgettoProgetto di una Parte potranno essere effettuate da quest’ultima purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi di confidenzialità esistenti tra le Parti.
5. In accordo Nessuna Parte potrà pubblicare informazioni contenenti Conoscenze Preesistenti e/o Risultati di un’altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima Parte, che si impegna a dare riscontro alla richiesta di pubblicazione della Parte richiedente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta di pubblicazione.
6. Qualsiasi rivelazione o annuncio, effettuata in qualunque modo da una Parte e relativa a Risultati di altre Parti, che non siano strettamente necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del Progetto o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o disposizioni delle autorità competenti – o, comunque, dall’atto di costituzione in Associazione Temporanea di Scopo, dal Bando – non potranno essere rilasciati da una Parte o più Parti senza il preventivo consenso scritto della altre Parti titolari dei Risultati. La Parte che intenda fare la rivelazione o l’annuncio, specificandone forma e contenuti, deve darne preventiva comunicazione scritta alla Parte/alle previsioni dell’articolo 10 del BandoParti titolare/i dei Risultati da divulgare. Il ricevente la comunicazione ha 30 (trenta) giorni di tempo per negare il consenso, i beneficiari sono tenuti a rendere disponibili alla comunità scientifica i dati della ricercarestando inteso che tale consenso non potrà essere negato senza un ragionevole motivo. Trascorsi detti termini, insieme ai protocolliin assenza di diniego scritto, al materiale ed agli strumenti quali ad esempio software dedicati anche attraverso il deposito in appositi repository, dandone comunicazione alla Regione Toscanaconsenso si intende concesso.
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