DIFFUSIONE DEI RISULTATI Clausole campione

DIFFUSIONE DEI RISULTATI. 1. La titolarità e l’eventuale diffusione dei risultati dei programmi di sviluppo saranno regolamentate negli specifici Atti esecutivi di cui all’art. 6 in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, anche ai fini del riconoscimento della proprietà intellettuale, dell’eventuale utilizzazione economica, nonché di eventuali utilizzi presso altri Enti o Pubbliche Amministrazioni.
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. Ciascuna Parte sarà libera di pubblicare le conoscenze relative ai Risultati dalla stessa realizzati nell’ambito del Progetto. Qualora i Risultati fossero realizzati da più Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. In accordo alle previsioni del Bando, tutte le pubblicazioni devono essere rese disponibili in "open access", in linea con i principi F.A.I.R. (findability, accessibility, interoperability, reusability) al più tardi al momento della pubblicazione. Resta inteso che, le pubblicazioni o qualsiasi rivelazione o annuncio effettuate in qualunque modo, inerenti attività del Progetto di una Parte potranno essere effettuate purché compatibili con la protezione della proprietà intellettuale, dei relativi Risultati e con gli obblighi di riservatezza esistenti tra le Parti. Nel caso in cui vi sia la volontà di effettuare una pubblicazione di un Risultato Congiunto la stessa dovrà essere preventivamente comunicata in forma scritta, alle altre Parti che hanno generato congiuntamente tali Risultati Congiunti i quali, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, dovranno provvedere a fornire il proprio benestare scritto; in mancanza di risposta si intenderà rilasciato il benestare. L’assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni utili alla tutela della proprietà intellettuale scaturente dal Progetto. Le pubblicazioni e ogni altro mezzo di divulgazione dei risultati derivanti dal progetto, dovranno riportare la seguente dicitura: “Il presente progetto di ricerca è stato realizzato grazie al contributo della Regione Toscana” - “This research project is funded by Tuscany Region” Ciascuna Parte autorizza la Regione Toscana a pubblicare, anche per estratto, le relazioni intermedie e finali del Progetto e le relative valutazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali e nel rispetto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale inerenti ai Risultati del Progetto. In accordo alle previsioni dell’articolo 10 del Bando, i beneficiari sono tenuti a rendere disponibili alla comunità scientifica i dati della ricerca, insieme ai protocolli, al materiale ed agli strumenti quali ad esempio software dedicati anche attraverso il deposito in appositi repository, dandone comunicazione alla Regione Toscana.
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. 1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, e il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della parte da cui tali dati provengono.
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. Conferenza stampa per la presentazione e l’avvio della sperimentazione. Convegno di riflessione politico culturale e storica sul carcere in generale e di restituzione e riflessione sugli obiettivi raggiunti e le prospettive future.
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. (fino al 3% del totale di progetto proposto, approvato e riconosciuto) A3.2 Elaborazione reports e studi
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. 1. La titolarità e l’eventuale diffusione dei risultati dei programmi di sviluppo saranno regolamentate negli specifici Piani Operativi di cui all'Art. 5 in relazione alle particolari caratteristiche degli stessi, anche ai fini del riconoscimento della proprietà intellettuale, dell'eventuale utilizzazione economica, nonché di eventuali utilizzi presso altri Enti o Pubbliche Amministrazioni. 2. Le Parti, tramite il Comitato di Gestione, concorderanno le iniziative di diffusione dei risultati ottenuti con il presente Accordo, a beneficio di altri Enti o Pubbliche Amministrazioni. 3. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra AdS e Cineca. Art. 14 (
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. 1. Le Parti, tramite il Cdg, concorderanno le iniziative di diffusione dei risultati ottenuti con il presente Accordo.
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. Le Parti si riservano il diritto di pubblicare, previa opportuna intesa, i risultati degli sviluppi svolti in collaborazione, a condizione che non venga compromesso l'interesse, dell'altra parte, alla riservatezza. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati, anche sul web, derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionata la collaborazione tra le Parti.
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. Qualora le Parti intendano rendere disponibile al pubblico un risultato dell’attività del progetto di ricerca, ciascuna Parte potrà usare le informazioni incluse in tale risultato previo assenso dell’altra Parte. Il relativo assenso potrà differire unicamente per il tempo necessario ad adottare iniziative per la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale dei risultati. La pubblicazione dovrà riportare il riferimento corretto all’origine dell’informazione e a chi l’ha generata, nonché la citazione della presente Convenzione.
DIFFUSIONE DEI RISULTATI. B.3.1 Incontri e seminari