DIDDYMU Clausole campione

DIDDYMU. 35.1 Gellir diddymu CILIP Cymru Wales a gall yr ardal ddaearyddol y cafodd ei sefydlwyd ar ei chyfer (yn cynnwys ei asedau) gael eu dyrannu i Rwydweithiau Aelodau Cenedlaethol eraill lle bydd Bwrdd CILIP o’r farn: (a) Nad yw nifer yr aelodau yn CILIP Cymru Wales erbyn hynny’n cyfiawnhau bodolaeth CILIP Cymru Wales. (b) Y byddai anghenion, diddordebau neu gyfleustod aelodau CILIP Cymru Wales yn cael eu diwallu yn fwy digonol (yn ôl tystiolaeth trafodaethau gydag aelodau CILIP Cymru Wales) gan weithgareddau Rhwydwaith Aelodau Cenedlaethol sy’n bodoli’n ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ trwy sefydlu Rhwydwaith Aelodau Cenedlaethol newydd. (c) Mai hynny yw dymuniad aelodau CILIP Cymru Wales. (d) Bod CILIP Cymru Wales yn dymuno cymryd drosodd, trwy gytundeb, weithrediad Rhwydwaith Aelodau Cenedlaethol arall.
DIDDYMU. Gellir diddymu Cynghrair Bro Aberffraw Alliance wrth i aelodau’r Gynghrair bleidleisio mewn cyfarfod cyffredinol blynyddol neu gyfarfod arbennig ble bydd dwy ran o dair o’r aelodau yn bresennol ac yn cytuno. Os penderfynir terfynu Cynghrair Bro Aberffraw Alliance, ni ellir rhannu unrhyw arian nac eiddo yn perthyn i’r pwyllgor (ar ôl talu dyledion neu alldaliadau) rhwng yr aelodau; yn hytrach, fe’u rhoddir i grwpiau eraill neu gymdeithasau elusennol sydd ag amcanion tebyg. Gellir diddymu’r Gynghrair drwy bleidlais pan fydd o leiaf dwy ran o dair o’r pwyllgor yn bresennol. Arwyddwyd_ _ (Cadeirydd) Arwyddwyd_ _ (Cadeirydd) Dyddiad arwyddo a chymeradwyo’r Cyfansoddiad _

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  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente lettera d’invito e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato Schema Richiesta di chiarimenti) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” del documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23/03/2021 Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della Rdo Amministrativa, le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambi.

  • SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003: a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia. b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive. c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e ▇▇.▇▇. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale. d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate. e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità. f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale. g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse. h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza. i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.