Deroghe. A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente accordo nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazio- ne dell’apparecchio di controllo o nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere i il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.25 Art. 1026 Apparecchio di controllo 1. Le parti contraenti devono prescrivere, sui veicoli immatricolati sul loro territo- rio, il montaggio e l’utilizzazione di un apparecchio di controllo conformemente alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici. 2. L’apparecchio di controllo ai sensi del presente accordo deve rispondere, per quanto concerne le sue condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici. 3. Un apparecchio di controllo le cui condizioni di costruzione, montaggio, utilizza- zione e controllo sono conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 è considerato conforme alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici. 25 Nuovo testo del per. giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 26 Nuovo testo giusta le mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006 (RU 2007 2209).
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Sources: Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr)
Deroghe. A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente accordo nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazio- ne dell’apparecchio di controllo o nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere i il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.25 Art. 1026 Apparecchio di controlloSono da considerarsi derogate le seguenti disposizioni:
1. Le parti contraenti devono prescrivere, sui veicoli immatricolati sul loro territo- rio, il montaggio e l’utilizzazione di un apparecchio L.R. 23/1985 “Norme in materia di controllo conformemente alle prescrizioni dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative” e s.m.i., comprese le modifiche di cui alla L.R. 5/2003, limitatamente ai soli interventi che ricadono nel campo di applicazione di cui all’art. 1, commi 16 e 17 della L.R. 3/2008:
a. l'art. 11, comma 1, in quanto il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere edilizie, è soggetto a dichiarazione autocertificativa con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008;
b. l’art. 13, commi 1, 2 e 4, in quanto l’autorizzazione edilizia è sostituita dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008;
c. l’art. 14/bis, in quanto la D.I.A. per opere edilizie è sostituita dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008;
d. l’art. 41, in quanto il certificato di agibilità è sostituito dalla dichiarazione del presente accordodirettore dei lavori a norma dell’art. 1, compresi il suo allegato e le relative appendicicomma 27, della L.R. 3/2008.
2. L’apparecchio L.R. 49/1986 “Disciplina dell’attività di controllo ai sensi del presente accordo deve rispondererivendita di giornali e riviste”:
a. l'art. 6, in quanto l’avvio dell’attività di vendita di giornali e riviste è subordinato alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008, per quanto concerne le sue condizioni i casi di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendiciimmediato avvio dell'intervento.
3. Un apparecchio L.R. 20/1991 “Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”, limitatamente ai soli interventi che ricadono nel campo di controllo le applicazione di cui condizioni di costruzioneall’art. 1, montaggio, utilizza- zione commi 16 e controllo sono conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 è considerato conforme alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici17 della L.R. 3/2008:
a. l’art. 25 Nuovo testo del per. giusta la mod. del 20 set. 20104, in vigore quanto la concessione edilizia è sostituita dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008.
4. L.R. 18/1998 “Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale”:
a. l'art. 8, commi 1, 4, 5 e 8, in quanto l’avvio dell’attività agrituristica è subordinato alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008, per i casi di immediato avvio dell'intervento.
5. L.R. 27/1998 “Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la Svizzera classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21”:
a. l'art. 15, commi 1 e 2, in quanto l’avvio dell’attività delle strutture ricettive è subordinato alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008, per i casi di immediato avvio dell'intervento.
6. L.R. 28/1998 “Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con
a. l'art. 9, in quanto il provvedimento di competenza dell’Assessorato Regionale è sostituito dal parere espresso in sede di conferenza di servizi di cui all’art. 1, comma 25 della L.R. 3/2008, fermo restando quanto specificato nel successivo articolo 9.
7. L.R. 5/2006 “Disciplina generale delle attività commerciali” e s.m.i.:
a. l’art. 4, comma 3, dalle parole “L’apertura” alle parole “di cui all’articolo 8” perché l’apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle medie strutture di vendita possono essere effettuati decorsi 20 setgiorni dalla presentazione della comunicazione al SUAP competente per territorio per i casi di immediato avvio dell’intervento;
b. l’art. 2010 (RU 2010 5727)4, comma 6, perché i tempi per lo svolgimento dell’istruttoria e per la convocazione della conferenza di servizi sono quelli previsti dall’art. 26 Nuovo testo giusta 1, c. 25, della L.R. 3/2008;
c. l’art. 4, comma 7, perché il diniego della Regione deve pervenire entro il termine di 7 giorni per la convocazione della conferenza di servizi stabilito dall’art. 1, c. 25, della L.R. 3/2008;
d. l’art. 15, commi 2, 4, 5, 6, perché le modautorizzazioni ivi previste sono sostituite, decorsi 20 giorni, dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAP competente per territorio per i casi di immediato avvio dell’intervento;
e. l’art. 15, comma 3, perché l’autorizzazione ivi prevista è sostituita da una dichiarazione autocertificativa presentata al SUAP competente per territorio per i casi di immediato avvio dell’intervento o dal procedimento in Conferenza di Servizi;
f. l’art. 15, comma 7, nella parte in cui prevede che l’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio, perché è sostituita da una specifica indicazione sulla dichiarazione autocertificativa per i casi di immediato avvio dell’intervento;
g. l’art. 15, commi 9 e 10, perché i nulla osta ivi previsti sono acquisiti in sede di Conferenza di Servizi;
h. l’art. 23, commi 1 e 3, perché l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi di somministrazione sono soggetti alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, contenente la attestazione della piena conformità con i criteri di programmazione comunale, al SUAP competente per territorio con i tempi e modi previsti dall’art. 1, cc. 16-32, della L.R. 3/2008 per i casi di immediato avvio dell’intervento;
i. l’art. 23, comma 5, perché all'atto della presentazione della dichiarazione autocertificativa deve essere dichiarata la piena conformità dell'intervento rispetto a tutte le norme applicabili;
j. l’art. 26, comma 1, nella parte in cui prevede che l’attività di somministrazione temporanea è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui si svolge, perché essa è sostituita da una dichiarazione autocertificativa presentata al SUAP competente per territorio per i casi di immediato avvio dell’intervento o dal procedimento in Conferenza di Servizi;
k. l’art. 31, comma 1, perché in caso di esercizio attivato con dichiarazione autocertificativa in luogo della revoca si procede ad ordinare la chiusura dell'esercizio. Non trovano applicazione nella Regione Sardegna, limitatamente alle procedure rientranti nel campo di applicazione individuato dall’art. 1, commi 16 e 17, della L.R. 3/2008, le disposizioni normative statali che impongono procedure incompatibili con quelle previste dall’art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008 e, in particolare:
1. D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”:
a. gli artt. 10, 13, 20 e 21, in quanto il permesso di costruire è sostituito dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008;
b. gli artt. 22 e 23, in quanto la DIA edilizia è sostituita dalla dichiarazione autocertificativa, con i tempi e modi previsti dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008;
c. gli art. 24 e 25, in quanto il certificato di agibilità è sostituito dalla dichiarazione del direttore dei lavori a norma dell’art. 1, comma 27 febdella L.R. 3/2008. 2004/16 giuGli articoli citati trovano comunque applicazione limitatamente ai documenti ed alle attestazioni da allegare alla dichiarazione sostitutiva del certificato di agibilità, ai tempi per la presentazione della dichiarazione stessa ed alle relative sanzioni.
2. 2006 (RU 2007 2209)D. Lgs. 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”:
a. gli articoli 87 e 88, in quanto l'autorizzazione e la DIA ivi previste per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, nonché le connesse opere civili, sono sostituite dalla dichiarazione autocertificativa abilitante all'immediato avvio dell'intervento ai sensi dell'art. 1, commi 21-22 della L.R. n. 3/2008.
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Sources: Circolare Applicativa
Deroghe. A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e per poter raggiungere un punto di arresto appropriato, il conducente può derogare al presente accordo nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazio- ne dell’apparecchio di controllo o nel tabulato dell’apparecchio di controllo o nel registro di servizio il genere i e il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.25 Art. 1026 Apparecchio di controllo
1. Le parti contraenti devono prescrivere, sui veicoli immatricolati sul loro territo- rio, il montaggio e l’utilizzazione di un apparecchio di controllo conformemente alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici.
2. L’apparecchio di controllo ai sensi del presente accordo deve rispondere, per quanto concerne le sue condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici.
3. Un apparecchio di controllo le cui condizioni di costruzione, montaggio, utilizza- zione e controllo sono conformi al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 è considerato conforme alle prescrizioni del presente accordo, compresi il suo allegato e le relative appendici. 25 Nuovo testo del per. giusta la mod. del 20 set. 2010, in vigore per la Svizzera dal 20 set. 2010 (RU 2010 5727). 26 Nuovo testo giusta le mod. dei 27 feb. 2004/16 giu. 2006 2006, in vigore per la Svizzera dal 16 giu. 2014 (RU 2007 2209).
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