Deroghe. 1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela: – della moralità pubblica; – della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente; – della proprietà intellettuale;
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Sources: Accordo Di Commercio E Di Cooperazione Economica, Trade and Economic Cooperation Agreement
Deroghe. 1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazionitransazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle Parti parti contraenti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela: – della moralità pubblica; – della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente; – della proprietà intellettuale;
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Sources: Accordo Di Commercio E Di Cooperazione Economica, Trade and Economic Cooperation Agreement
Deroghe. 1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazionitransazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle Parti contraenti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela: – della moralità pubblica; – della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente; – della proprietà intellettuale;
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Deroghe. 1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazionidi questi scambi, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela: – della moralità pubblica; – della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente; – della proprietà intellettuale; – degli interessi essenziali per la loro sicurezza (conformemente all’allegato 2 del presente accordo);
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Deroghe. 1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazionidi questi scambi, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela: – della moralità pubblica; – della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente; – della proprietà intellettuale;
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Deroghe. 1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazionitransazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela: – della moralità pubblica; – della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente; – della proprietà intellettuale;
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Deroghe. 1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazionitransazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle Parti contraenti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela: – della moralità morale pubblica; – della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché della prote- zione dell’ambiente; – della proprietà intellettuale;
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Deroghe. 1. Fermo restando che le seguenti misure non siano sono applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazionidi questi scambi, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela: – della moralità pubblica; – della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente; – della proprietà intellettuale;
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Deroghe. 1. Fermo restando A condizione che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazionitransazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati misure giustificate dal punto di vista della tutela: – della moralità morale pubblica; – della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente; – della proprietà intellettuale;
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Sources: Commercio E Cooperazione Economica