De-listing Clausole campione

De-listing. Although no assurance is made as to the liquidity of the Securities as a result of their listing on the Official List of the Luxembourg Stock Exchange or Borsa Italiana S.p.A., as the case may be, delisting the Securities from the Luxembourg Stock Exchange or Borsa Italiana S.p.A., as the case may be, may have a material adverse effect on a purchaser's ability to resell its Securities in the secondary market.

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  • Presentazione delle liste All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle: associazioni sindacali firmatarie dei diversi CCNL promossi dalla CONFTERZIARIO; associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che: accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione; la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. ▇▇▇, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA La compilazione della scheda di offerta economica per ciascun lotto al quale si intende partecipare deve essere effettuata attraverso il Sistema, secondo le modalità esplicitate nei Manuali. Per la presentazione dell’Offerta Economica, l’Operatore Economico deve indicare, nell’apposito campo “Prezzo offerto”, il valore offerto per ciascun lotto al quale si intende partecipare, espresso nell’unità di misura indicata. Si precisa inoltre che: – i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali; – i valori offerti devono essere indicati in cifre; – sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo del lotto superiore a quello posto a base d’asta; I documenti allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentate o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa. Nel caso di Concorrenti associati, dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta di cui al paragrafo 11 del presente Disciplinare. Gli importi offerti si intendono comprensivi e compensativi: – di tutti gli oneri, obblighi, spese e remunerazioni per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati; – delle spese generali sostenute dall’Aggiudicatario; – dell’utile d’impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività. L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate o alternative. L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante. Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento. L’offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97, Codice. Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto, esistente al momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di legge. Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto l’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell’Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula dell’Accordo Quadro. L’Aggiudicatario dell’Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula dell’Accordo Quadro; qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall’articolo 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016. L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 9.

  • ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Tutte le attività ed interventi da realizzare saranno svolte prevalentemente nella sede individuata dalla stazione appaltante – attualmente Via Aurelia n. 470 e presso la sede ASL di Via Boccea – dal lunedì al venerdì, indicativamente nei seguenti orari, salvo diversa disposizione del Direttore della Direzione Socio – Educativa: Saranno inoltre previsti interventi fuori sede che dovranno essere concordati con il Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.). Eventuali modifiche relative ai giorni e orari di funzionamento dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal R.U.P. e/o dal D.E.C. In considerazione degli spazi limitati ad oggi disponibili per lo svolgimento delle attività del servizio, l’organismo dovrà garantire – in accordo con il RUP e con il DEC – turni di presenza che consentano di non aggravare il problema del sovraffollamento degli uffici. L’organismo aggiudicatario dovrà provvedere alla piena realizzazione dell’offerta progettuale garantendo l’attuazione della metodologia operativa, nonché dell’articolazione delle attività e delle presenze delle diverse figure professionali secondo i ruoli e le mansioni assegnati (cronoprogramma settimanale, mensile e annuale). Per le funzioni di Front Office dovrà essere sempre assicurata la presenza degli assistenti sociali e garantito il monte ore settimanale minimo richiesto, prevedendo immediate sostituzioni, anche in caso di assenze impreviste degli incaricati, con il coinvolgimento degli assistenti sociali di raccordo/supporto al servizio sociale. Nel caso in cui l’organismo dovesse ricorrere a sostituzioni di personale nel corso dell’operatività del contratto, dovrà darne preventiva comunicazione al R.U.P. e al D.E.C., con l’indicazione dei nominativi dei nuovi operatori, le cui professionalità ed esperienza (curricula) dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire. La Stazione Appaltante, previa verifica dei curricula proposti, potrà negare l’autorizzazione alla sostituzione entro 10 giorni. Al fine di non causare interruzioni del servizio la Stazione Appaltante potrà comunque autorizzare eventuali sostituzioni urgenti con il personale immediatamente disponibile; in questo caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale fino al 5% del valore del contratto relativo al periodo necessario a reperire nuovi operatori con i requisiti richiesti. In caso di inadempienza il Direttore della Direzione Socio Educativa potrà disporre la risoluzione del contratto dandone comunicazione scritta all’Organismo affidatario. L’Organismo affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alla diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati (lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro volontario, etc.), a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e provvedendo al regolare e puntuale pagamento delle retribuzioni dovute. L’Organismo affidatario è obbligato in particolare ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del servizio in esame, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’affidatario per tutto il periodo di validità del contratto anche nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il Municipio si riserva la facoltà di controllo sulla regolarità del trattamento economico del personale assunto. Qualora si riscontrassero inadempienze le stesse saranno contestate all’Organismo con invito a rimuoverle immediatamente. Nel caso che l’Organismo non ottemperi verrà applicata una penale pari al 10% del compenso. In caso di riscontro di irregolarità tali da incidere sulla efficacia del servizio, il Municipio provvederà alla revoca dell’affidamento.

  • Oggetto del servizio Il presente contratto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, così come definito ai sensi dell’art.54 (comma 4, lett. a), del D. Lgs 50/2016 (d’ora innanzi ▇▇▇▇▇▇), per l’affidamento del progetto di “ACCOGLIENZA IN FAVORE DI ADULTI SINGOLI E FAMIGLIE TITOLARI DI ACCOGLIENZA SAI- Sistema di Accoglienza Integrata (ex SIPROIMI) IN CENTRI RESIDENZIALI E ACCOGLIENZA DIFFUSA” - ANNUALITÀ’ 2021/2022, per 1.527 posti per la categoria “Ordinari” e 6 posti per la categoria “Disagio Mentale”, per il periodo 1/07/2021 – 31/12/2022 (n. 18 mesi). In relazione ad una pluralità di prestazioni continuative di tipo omogeneo e ripetitivo, si ritiene necessario pervenire a un coordinamento unitario delle stesse tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga a eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi. Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale con i singoli eventuali contratti applicativi. Per il dettaglio degli interventi si rimanda al capitolato. Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’articolo n. 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per l’affidamento del progetto consistente nelle seguenti prestazioni: - Accoglienza Integrata mediante progetti individuali, su richiesta della Stazione Appaltante, di Adulti in Centri residenziali ed in accoglienza diffusa, ubicati sul territorio di Roma Città Metropolitana. L’Organismo affidatario è tenuto a mantenere i posti, che si rendono progressivamente disponibili a seguito di dimissione degli ospiti a qualunque titolo, a disposizione esclusiva di Roma Capitale. Con il presente accordo quadro, Roma Capitale affida all’esecutore - che accetta alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora a eseguire - le prestazioni contrattuali afferenti il “Progetto di Accoglienza per di adulti, singoli e famiglie titolari di accoglienza SAI-Sistema di Accoglienza Integrata (ex Siproimi) in Centri residenziali ed in accoglienza diffusa”, l’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento e a tal proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse. Ogni esecutore, preso atto della natura di accordo quadro, si impegna a sottoscrivere i relativi contratti applicativi, ove richiesti da Roma Capitale, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro. Il presente accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e ogni esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in esso richiamati. Il presente accordo quadro è regolato inoltre da: - Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; - Il DMI del 10/08/2016 e tutta la vigente normativa in materia di SPRAR; - il D. Lgs. n.50/2016 (di seguito ▇▇▇▇▇▇) e s.m.i; - l’avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016; - il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore; - linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’▇.▇.▇▇. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016; - il D. Lgs. n.81/2008 e e ▇▇.▇▇. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; - il D. Lgs. n.159/2011 e ▇▇.▇▇. e ii. “Codice delle leggi antimafia”; - il ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”; - la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010; - il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; - Il D. Lgs. n. 231/2001 e ▇▇.▇▇. e ii.“ Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”; - il Protocollo d’intesa tra ▇.▇.▇▇. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ▇.▇.▇▇. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”; - Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”. - il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; - il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015; - il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; - il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019; - il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’▇.▇.▇▇. in data 29 luglio 2015; - il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii. - L. 8 novembre 2000 n.328 – “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - D. Lgs. 25 luglio 1998 n.286, “TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e s.m.i.; - D.P.R. 31 agosto 1999 n.394, “regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286”; - D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”; - Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”; - L.R. Lazio 41/2003 - Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali; - DGR Lazio n. 1304 del 2004 - Requisiti rilascio autorizzazione mensa sociale, accoglienza notturna, servizi per la vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni; - DGR Lazio n. 1305 del 2004 - Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi; - DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 126 " Modifiche alla DGR 1305/2004: “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n. 41/2003”. Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011."; - Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale” convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (in G.U. 18/04/2017, n. 90);. - Manuale Operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale (e suoi aggiornamenti); - Manuale Unico di Rendicontazione; - Progetti presentati da Roma Capitale al Ministero dell'Interno; - Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione. Piano Nazionale d’Integrazione per i Titolari di protezione Internazionale (ottobre 2017). - norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; - il capitolato; - gli eventuali singoli contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro. - Decreto-legge n. 76/2020 ‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale’ convertito in legge n.120/2020; - Decreto-Legge n. 130/2020 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”

  • Contenuto economico dell'Offerta Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.