Criteri per la determinazione del valore complessivo netto di ciascun Fondo Clausole campione

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto di ciascun Fondo. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività. Il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, la Società calcola il valore complessivo netto di ogni Fondo confor- memente ai seguenti criteri: • il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo; • per l’individuazione quantitativa delle attività si consi- dera la posizione netta in valori mobiliari quale si rica- va dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono rettificate dalle partite relative ai con- tratti conclusi alla stessa data anche se non ancora rego- lati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a deter- minare la “posizione netta di liquidità”. Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili: • le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati; • gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura opera- tiva sono registrati secondo il principio della competen- za temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi; • gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto; • i dividendi maturati sui titoli azionari in portafoglio ven- gono registrati alla data del pagamento; • l’immissione ed il prelievo delle Quote sono registrati in base a quanto previsto nelle condizioni di polizza e secondo il principio della competenza temporale; • i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiu- sura rilevato il giorno di riferimento del calcolo. In caso di eventi che determinimo turbative di mercato pro- tratte e consecutive oppure di decisioni degli organi di borsa che rendano indisponibile il valore di un titolo, verrà utilizzato il valore dell’ultimo giorno lavorativo precedente tali eventi; • i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presu- mibile valore di realizzo determinato sulla base del valore corrente dei titoli negoziati in mercati regola- mentati aventi analoghe caratteristiche; • la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall’euro, avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno d...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).