Common use of Corrispettivi contrattuali Clause in Contracts

Corrispettivi contrattuali. I corrispettivi contrattuali sono determinati: - per abbonamenti a periodici su supporto cartaceo dal prezzo di catalogo editoriale valido per l’Italia ridotto della percentuale di sconto o aumentato della percentuale di provvigione offerti; - per abbonamenti a periodici in versione elettronica tali corrispettivi dal prezzo di riferimento (listino) previsto per l’accesso secondo le modalità specificate dalle Unità ordinanti caso per caso, ridotto della percentuale di sconto o aumentato della percentuale di provvigione offerti. Nel caso di abbonamenti a periodici elettronici la cui attivazione avvenga successivamente al mese di gennaio dell’annata di riferimento, il corrispettivo sarà liquidato in proporzione salvo comprovata dimostrazione che l’editore non lo consente; - per i titoli proposti dagli editori all'interno delle cosiddette offerte "a pacchetto" il Fornitore è tenuto ad applicare il prezzo più vantaggioso previsto dalla combinazione degli abbonamenti richiesti dalle Unità Ordinanti secondo le modalità ricordate al precedente art. 5. Anche per questi titoli la percentuale di commissione/sconto offerta dall'aggiudicatario resterà invariata e sarà applicata all'eventuale prezzo di pacchetto. Qualora i prezzi non risultino espressi in Euro si procederà alla conversione in Euro del prezzo stabilito dall’Editore nella valuta originale del Paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo, applicando il tasso di cambio di riferimento Euro – Rilevazione BCE pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24ore" del giorno di emissione della fattura all’Università. Il Fornitore si obbliga a presentare, secondo quanto specificato nei singoli Negozi di Fornitura e dietro richiesta dell’Università, fattura in originale dell’Editore unitamente alle specifiche e ai chiarimenti ritenuti utili. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Sono altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti all’impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti. Non si accetteranno integrazioni di prezzo o “adjustment rates” maggiorative pervenute negli anni successivi a quello dell’abbonamento a cui si fa riferimento. I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, e non potendo vantare lo stesso diritto ad altri compensi. Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore. Il pagamento delle fatture, subordinato alla verifica della regolarità delle stesse e dell’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento fatturato e all’effettivo pagamento dello stesso all’editore da parte del Fornitore (regolare fornitura del servizio), sarà disposto dalle Università a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali ulteriori specificazioni circa le condizioni di pagamento potranno essere stabilite negli specifici Negozi di Fornitura di ogni Università. Alla fattura dovrà essere allegata, secondo quanto specificato nei singoli Negozi di Fornitura, la documentazione atta a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento fatturato e dell’effettivo pagamento dello stesso all’editore da parte del fornitore. In caso di tardato pagamento per causa imputabile all’Università, il cui onere probatorio ricade sulla ditta appaltatrice, sono dovuti alla ditta appaltatrice gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e determinati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento comunicato dalla Banca Centrale Europea e vigente tempo per tempo e diminuito dello 0,41%. In caso di ritardo nel pagamento dipendente da causa non imputabile all’Università non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Si considera causa dell’inadempimento non imputabile all’amministrazione il superamento della soglia bimestrale di prelevamento dei fondi della Tesoreria Statale, nonché l’obbligo di rispetto dei limiti del fabbisogno statale ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. Tesoro 23/01/2001; L. 388/00; D.M. Tesoro 28/10/1999; L. 720/84; D.M. Tesoro 23/01/1998; L. 449/97; Circolare Tesoro n.9 del 3/02/1998; D.M. Tesoro 16/01/1998). In tal caso è onere dell’Università comunicare al creditore, mediante lettera raccomandata AR, l’impossibilità di effettuare il pagamento nei termini e di segnalare altresì il termine entro cui si renderà solvibile, che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente art. 6 punti o) e p). Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinanti, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali Note di credito.

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Corrispettivi contrattuali. I corrispettivi contrattuali sono determinati: - per abbonamenti a periodici su supporto cartaceo Abbonamenti Print e print + on line: dal prezzo di catalogo editoriale catalogo/listino valido per l’Italia ridotto della percentuale di sconto o aumentato della percentuale di provvigione offertiofferta; - per abbonamenti a periodici in versione elettronica tali corrispettivi Abbonamenti solo on line: dal prezzo di riferimento (listino) catalogo/listino previsto per l’accesso secondo le modalità specificate dalle Unità ordinanti Biblioteche caso per caso, ridotto della percentuale di sconto o aumentato della percentuale di provvigione offertiofferta. Nel caso di abbonamenti a periodici elettronici la cui attivazione avvenga successivamente al mese di gennaio dell’annata di riferimento, il corrispettivo sarà liquidato in proporzione salvo comprovata dimostrazione che l’editore non lo consente; - per i titoli proposti dagli editori all'interno all’interno delle cosiddette offerte "a pacchetto" il Fornitore è tenuto ad applicare il prezzo più vantaggioso previsto dalla combinazione degli abbonamenti richiesti dalle Unità Ordinanti Biblioteche secondo le modalità ricordate al precedente successivo art. 516. Anche per questi titoli la Tale prezzo sarà ridotto della percentuale di commissione/sconto offerta dall'aggiudicatario resterà invariata e sarà applicata all'eventuale prezzo o aumentato della percentuale di pacchettoprovvigione offerta. Qualora i prezzi non risultino espressi in Euro si procederà alla conversione in Euro del prezzo stabilito dall’Editore nella valuta originale del Paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo, applicando il tasso di cambio di riferimento Euro Euro– Rilevazione BCE pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24ore" del giorno di emissione della fattura all’Università. Il Fornitore si obbliga a presentare, secondo quanto specificato nei singoli Negozi di Fornitura e dietro richiesta dell’Università, fattura in originale dell’Editore unitamente alle specifiche e ai chiarimenti ritenuti utili. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Sono altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti all’impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti. Non si accetteranno integrazioni di prezzo o “adjustment rates” maggiorative pervenute negli anni successivi a quello dell’abbonamento a cui si fa riferimento. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri derivanti all’impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti (ivi compresi gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alle forniture e i servizi in oggetto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. Nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel presente capitolato, può essere richiesto dal Fornitore all’Ateneo per imballaggio, spedizione, cambio o altro. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, e . Il fornitore non potendo potrà vantare lo stesso diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/06 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa. Con cadenza trimestrale è richiesta l’emissione di un “Report riassuntivo dei pagamenti effettuati agli editori” secondo le specifiche indicate di seguito all’art. 17.7.1 . Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore. Il pagamento delle fatture, subordinato alla verifica della regolarità delle stesse e dell’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento fatturato e all’effettivo pagamento dello stesso all’editore da parte del Fornitore (regolare fornitura del servizio), sarà disposto dalle Università a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali ulteriori specificazioni circa le condizioni di pagamento potranno essere stabilite negli specifici Negozi di Fornitura di ogni Università. Alla fattura dovrà essere allegata, secondo quanto specificato nei singoli Negozi di Fornitura, la documentazione atta a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento fatturato e dell’effettivo pagamento dello stesso all’editore da parte del fornitore. In caso di tardato pagamento per causa imputabile all’Università, il cui onere probatorio ricade sulla ditta appaltatrice, sono dovuti alla ditta appaltatrice gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e determinati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento comunicato dalla Banca Centrale Europea e vigente tempo per tempo e diminuito dello 0,41%. In caso di ritardo nel pagamento dipendente da causa non imputabile all’Università non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Si considera causa dell’inadempimento non imputabile all’amministrazione il superamento della soglia bimestrale di prelevamento dei fondi della Tesoreria Statale, nonché l’obbligo di rispetto dei limiti del fabbisogno statale ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. Tesoro 23/01/2001; L. 388/00; D.M. Tesoro 28/10/1999; L. 720/84; D.M. Tesoro 23/01/1998; L. 449/97; Circolare Tesoro n.9 del 3/02/1998; D.M. Tesoro 16/01/1998). In tal caso è onere dell’Università comunicare al creditore, mediante lettera raccomandata AR, l’impossibilità di effettuare il pagamento nei termini e di segnalare altresì il termine entro cui si renderà solvibile, che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente art. 6 punti o) e p). Al termine delle necessarie verifichedi ciascun anno di fornitura, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinantistante l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, il Fornitore è tenuto all'annullamento obbligato alla restituzione delle fatture contestate somme fatturate alle Biblioteche in misura proporzionale a quanto effettivamente fornito, tramite emissione di Nota di Credito e alla riemissione riaccredito diretto in conto corrente o storno su fattura successiva da effettuare entro 90 giorni dall'accertamento e/o dalla richiesta scritta da parte delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali Note di creditoBiblioteche medesime. Sarà onere del Fornitore far valere i propri interessi presso i soggetti terzi.

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Samples: Contratto E Impresa/Europa 11272872 Dep Diffusioni Editoriali s.r.l. Print Only Diretto

Corrispettivi contrattuali. I corrispettivi contrattuali sono determinati dal prezzo di copertina o dal prezzo dell’Editore in euro o, per periodici pubblicati da case editrici straniere, nella valuta originale cambiata in euro, al quale la Commissionaria applica la percentuale di sconto/provvigione. La Commissionaria dovrà mantenere invariata la percentuale di sconto/provvigione per tutta la durata della fornitura. I corrispettivi contrattuali sono determinati: - per abbonamenti a periodici su supporto cartaceo Print + on line: dal prezzo di catalogo editoriale catalogo/listino valido per l’Italia ridotto della percentuale di sconto o aumentato della percentuale di provvigione offertiofferta; - per abbonamenti a periodici in versione elettronica tali corrispettivi solo on line: dal prezzo di riferimento (listino) catalogo/listino previsto per l’accesso secondo le modalità specificate dalle Unità ordinanti dal GSSI caso per caso, ridotto della percentuale di sconto o aumentato della percentuale di provvigione offerti. Nel caso di abbonamenti a periodici elettronici la cui attivazione avvenga successivamente al mese di gennaio dell’annata di riferimento, il corrispettivo sarà liquidato in proporzione salvo comprovata dimostrazione che l’editore non lo consenteofferta; - per i titoli proposti dagli editori all'interno all’interno delle cosiddette offerte "a pacchetto" il Fornitore ” la Commissionaria è tenuto tenuta ad applicare il prezzo più vantaggioso previsto dalla combinazione degli abbonamenti richiesti dalle Unità Ordinanti dal GSSI secondo le modalità ricordate al precedente artsuccessivo articolo 18. 5. Anche per questi titoli la Tale prezzo sarà ridotto della percentuale di commissione/sconto offerta dall'aggiudicatario resterà invariata e sarà applicata all'eventuale prezzo o aumentato della percentuale di pacchetto. Qualora i prezzi non risultino espressi in Euro si procederà alla conversione in Euro del prezzo stabilito dall’Editore nella valuta originale del Paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo, applicando il tasso di cambio di riferimento Euro – Rilevazione BCE pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24ore" del giorno di emissione della fattura all’Università. Il Fornitore si obbliga a presentare, secondo quanto specificato nei singoli Negozi di Fornitura e dietro richiesta dell’Università, fattura in originale dell’Editore unitamente alle specifiche e ai chiarimenti ritenuti utiliprovvigione offerta. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Sono altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti all’impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti. Non si accetteranno integrazioni di prezzo o “adjustment rates” maggiorative pervenute negli anni successivi a quello dell’abbonamento a cui si fa riferimento. Sono a carico della Commissionaria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri derivanti all’impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti (ivi compresi gli oneri doganali, imposte di bollo, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alle forniture e i servizi in oggetto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. Nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel presente capitolato, può essere richiesto dalla Commissionaria al GSSI per imballaggio, spedizione, cambio o altro. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore Commissionaria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore la Commissionaria medesima di ogni relativo rischio e/o alea, e . La Commissionaria non potendo potrà vantare lo stesso diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore. Il pagamento delle fatture, subordinato alla verifica della regolarità delle stesse e dell’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento fatturato e all’effettivo pagamento dello stesso all’editore da parte del Fornitore (regolare fornitura del servizio), sarà disposto dalle Università a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali ulteriori specificazioni circa le condizioni di pagamento potranno essere stabilite negli specifici Negozi di Fornitura di ogni Università. Alla fattura dovrà essere allegata, secondo quanto specificato nei singoli Negozi di Fornitura, la documentazione atta a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento fatturato e dell’effettivo pagamento dello stesso all’editore da parte del fornitore. In caso di tardato pagamento per causa imputabile all’Università, il cui onere probatorio ricade sulla ditta appaltatrice, sono dovuti alla ditta appaltatrice gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e determinati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento comunicato dalla Banca Centrale Europea e vigente tempo per tempo e diminuito dello 0,41%. In caso di ritardo nel pagamento dipendente da causa non imputabile all’Università non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Si considera causa dell’inadempimento non imputabile all’amministrazione il superamento della soglia bimestrale di prelevamento dei fondi della Tesoreria Statale, nonché l’obbligo di rispetto dei limiti del fabbisogno statale ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. Tesoro 23/01/2001; L. 388/00; D.M. Tesoro 28/10/1999; L. 720/84; D.M. Tesoro 23/01/1998; L. 449/97; Circolare Tesoro n.9 del 3/02/1998; D.M. Tesoro 16/01/1998). In tal caso è onere dell’Università comunicare al creditore, mediante lettera raccomandata AR, l’impossibilità di effettuare il pagamento nei termini e di segnalare altresì il termine entro cui si renderà solvibile, che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente art. 6 punti o) e p)Commissionaria. Al termine delle necessarie verifichedi ciascun anno di fornitura, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento sia impossibile effettuare una fornitura completa e regolare, la Commissionaria è obbligata alla restituzione delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinantisomme fatturate al GSSI in misura proporzionale a quanto effettivamente fornito, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate tramite emissione di Nota di Credito e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali Note di credito.ri-accredito

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Samples: amministrazionetrasparente.gssi.it

Corrispettivi contrattuali. I corrispettivi contrattuali sono determinati dal prezzo di copertina o dal prezzo dell’Editore in euro o, per periodici pubblicati da case editrici straniere, nella valuta originale cambiata in euro, al quale la Commissionaria applica la percentuale di sconto/provvigione. La Commissionaria procederà alla conversione in euro applicando il tasso di cambio di riferimento, Euro-Rivelazioni BCE, pubblicato sul quotidiano il “Sole 24 Ore” il giorno dell’emissione della fattura o quello immediatamente precedente qualora non presente in tale data; l’importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino (due decimali). La Commissionaria dovrà mantenere invariata la percentuale di sconto/provvigione per tutta la durata della fornitura. I corrispettivi contrattuali sono determinati: - per abbonamenti a periodici su supporto cartaceo Print e print + on line: dal prezzo di catalogo editoriale catalogo/listino valido per l’Italia ridotto della percentuale di sconto o aumentato della percentuale di provvigione offertiofferta; - per abbonamenti a periodici in versione elettronica tali corrispettivi solo on line: dal prezzo di riferimento (listino) catalogo/listino previsto per l’accesso secondo le modalità specificate dalle Unità ordinanti dal GSSI caso per caso, ridotto della percentuale di sconto o aumentato della percentuale di provvigione offerti. Nel caso di abbonamenti a periodici elettronici la cui attivazione avvenga successivamente al mese di gennaio dell’annata di riferimento, il corrispettivo sarà liquidato in proporzione salvo comprovata dimostrazione che l’editore non lo consenteofferta; - per i titoli proposti dagli editori all'interno all’interno delle cosiddette offerte "a pacchetto" il Fornitore ” la Commissionaria è tenuto tenuta ad applicare il prezzo più vantaggioso previsto dalla combinazione degli abbonamenti richiesti dalle Unità Ordinanti dal GSSI secondo le modalità ricordate al precedente artsuccessivo articolo 18. 5. Anche per questi titoli la Tale prezzo sarà ridotto della percentuale di commissione/sconto offerta dall'aggiudicatario resterà invariata e sarà applicata all'eventuale prezzo o aumentato della percentuale di pacchetto. Qualora i prezzi non risultino espressi in Euro si procederà alla conversione in Euro del prezzo stabilito dall’Editore nella valuta originale del Paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo, applicando il tasso di cambio di riferimento Euro – Rilevazione BCE pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24ore" del giorno di emissione della fattura all’Università. Il Fornitore si obbliga a presentare, secondo quanto specificato nei singoli Negozi di Fornitura e dietro richiesta dell’Università, fattura in originale dell’Editore unitamente alle specifiche e ai chiarimenti ritenuti utiliprovvigione offerta. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Sono altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti all’impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti. Non si accetteranno integrazioni di prezzo o “adjustment rates” maggiorative pervenute negli anni successivi a quello dell’abbonamento a cui si fa riferimento. Sono a carico della Commissionaria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri derivanti all’impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti (ivi compresi gli oneri doganali, imposte di bollo, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alle forniture e i servizi in oggetto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. Nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel presente capitolato, può essere richiesto dalla Commissionaria al GSSI per imballaggio, spedizione, cambio o altro. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore Commissionaria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore la Commissionaria medesima di ogni relativo rischio e/o alea, e . La Commissionaria non potendo potrà vantare lo stesso diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Con cadenza trimestrale è richiesta l’emissione di un “Report riassuntivo dei pagamenti effettuati agli editori” secondo le specifiche indicate di seguito all’art. 18.7 . Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore. Il pagamento delle fatture, subordinato alla verifica della regolarità delle stesse e dell’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento fatturato e all’effettivo pagamento dello stesso all’editore da parte del Fornitore (regolare fornitura del servizio), sarà disposto dalle Università a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali ulteriori specificazioni circa le condizioni di pagamento potranno essere stabilite negli specifici Negozi di Fornitura di ogni Università. Alla fattura dovrà essere allegata, secondo quanto specificato nei singoli Negozi di Fornitura, la documentazione atta a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento fatturato e dell’effettivo pagamento dello stesso all’editore da parte del fornitore. In caso di tardato pagamento per causa imputabile all’Università, il cui onere probatorio ricade sulla ditta appaltatrice, sono dovuti alla ditta appaltatrice gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e determinati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento comunicato dalla Banca Centrale Europea e vigente tempo per tempo e diminuito dello 0,41%. In caso di ritardo nel pagamento dipendente da causa non imputabile all’Università non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Si considera causa dell’inadempimento non imputabile all’amministrazione il superamento della soglia bimestrale di prelevamento dei fondi della Tesoreria Statale, nonché l’obbligo di rispetto dei limiti del fabbisogno statale ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. Tesoro 23/01/2001; L. 388/00; D.M. Tesoro 28/10/1999; L. 720/84; D.M. Tesoro 23/01/1998; L. 449/97; Circolare Tesoro n.9 del 3/02/1998; D.M. Tesoro 16/01/1998). In tal caso è onere dell’Università comunicare al creditore, mediante lettera raccomandata AR, l’impossibilità di effettuare il pagamento nei termini e di segnalare altresì il termine entro cui si renderà solvibile, che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente art. 6 punti o) e p)Commissionaria. Al termine delle necessarie verifichedi ciascun anno di fornitura, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento sia impossibile effettuare una fornitura completa e regolare, la Commissionaria è obbligata alla restituzione delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinantisomme fatturate al GSSI in misura proporzionale a quanto effettivamente fornito, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate tramite emissione di Nota di Credito e alla riemissione delle stesse alla data ri-accredito diretto in conto corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali Note di credito. Sarà onere della Commissionaria far valere i propri interessi presso i soggetti terzi.

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Samples: amministrazionetrasparente.gssi.it

Corrispettivi contrattuali. I corrispettivi contrattuali sono determinati: ● LOTTO 1 - per abbonamenti a periodici su supporto cartaceo dal prezzo di catalogo editoriale catalogo/listino valido per l’Italia ridotto della percentuale di sconto o aumentato della percentuale di provvigione offerti; ● LOTTO 2 - per abbonamenti a periodici in versione elettronica tali corrispettivi dal prezzo di riferimento (listino) catalogo/listino previsto per l’accesso secondo le modalità specificate dalle Unità ordinanti Ordinanti caso per caso, ridotto della percentuale di sconto o aumentato della percentuale di provvigione offerti. Nel caso di abbonamenti a periodici elettronici la cui attivazione avvenga successivamente al mese di gennaio dell’annata di riferimento, il corrispettivo sarà liquidato in proporzione salvo comprovata dimostrazione che l’editore non lo consente; - ● LOTTI 1 e 2 per i titoli proposti dagli editori all'interno delle cosiddette offerte "a pacchetto" il Fornitore è tenuto ad applicare il prezzo più vantaggioso previsto dalla combinazione degli abbonamenti richiesti dalle Unità Ordinanti secondo le modalità ricordate al precedente art. 5. Anche per questi titoli la percentuale di commissione/sconto offerta dall'aggiudicatario resterà invariata e sarà applicata all'eventuale prezzo di pacchetto. Qualora i prezzi non risultino espressi in Euro si procederà alla conversione in Euro del prezzo stabilito dall’Editore nella valuta originale del Paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo, applicando il tasso di cambio di riferimento Euro – Rilevazione BCE pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24ore" del giorno di emissione della fattura all’Università. Il Fornitore si obbliga a presentare, secondo quanto specificato nei singoli Negozi di Fornitura e dietro richiesta dell’Università, fattura in originale dell’Editore unitamente alle specifiche e ai chiarimenti ritenuti utili. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Sono altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti all’impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti. Non si accetteranno integrazioni di prezzo o “adjustment rates” maggiorative pervenute negli anni successivi a quello dell’abbonamento a cui si fa riferimento. I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, e non potendo vantare lo stesso diritto ad altri compensi. Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore. Il pagamento delle fatture, subordinato alla verifica della regolarità delle stesse e dell’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento fatturato e all’effettivo pagamento dello stesso all’editore da parte del Fornitore (regolare fornitura del servizio), sarà disposto dalle Università a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali ulteriori specificazioni circa le condizioni di pagamento potranno essere stabilite negli specifici Negozi di Fornitura di ogni Università. Alla fattura dovrà essere allegata, secondo quanto specificato nei singoli Negozi di Fornitura, la documentazione atta a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento fatturato e dell’effettivo pagamento dello stesso all’editore da parte del fornitore. In caso di tardato pagamento per causa imputabile all’Università, il cui onere probatorio ricade sulla ditta appaltatrice, sono dovuti alla ditta appaltatrice gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e determinati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento comunicato dalla Banca Centrale Europea e vigente tempo per tempo e diminuito dello 0,41%. In caso di ritardo nel pagamento dipendente da causa non imputabile all’Università non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore. Si considera causa dell’inadempimento non imputabile all’amministrazione il superamento della soglia bimestrale di prelevamento dei fondi della Tesoreria Statale, nonché l’obbligo di rispetto dei limiti del fabbisogno statale ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. Tesoro 23/01/2001; L. 388/00; D.M. Tesoro 28/10/1999; L. 720/84; D.M. Tesoro 23/01/1998; L. 449/97; Circolare Tesoro n.9 del 3/02/1998; D.M. Tesoro 16/01/1998). In tal caso è onere dell’Università comunicare al creditore, mediante lettera raccomandata AR, l’impossibilità di effettuare il pagamento nei termini e di segnalare altresì il termine entro cui si renderà solvibile, che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente art. 6 punti o) e p). Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinanti, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali Note di credito.

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