Correttezza ed accuratezza delle informazioni Clausole campione

Correttezza ed accuratezza delle informazioni. (a) Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
Correttezza ed accuratezza delle informazioni. Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete. La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest’ultima, avrebbe potuto indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.
Correttezza ed accuratezza delle informazioni. 9.4.1 Tutte le informazioni fornite dal Beneficiario alla Banca in relazione al e/o in esecuzione del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
Correttezza ed accuratezza delle informazioni. 8.7.1 Tutte le informazioni, relazioni, prospetti e situazioni contabili e/o contenenti dati economico/finanziari relativi alle Società (ivi inclusi quelli riflessi nel Piano e/o nella Proposta e nell’Attestazione) consegnati o che saranno consegnati alle Banche sono stati e saranno predisposti secondo i principi contabili generalmente applicati dalle Società nella predisposizione di tali documenti e pertanto offrono e offriranno un quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ciascuna delle Società alla data in cui tali informazioni sono o saranno rese.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).