Contratti misti Clausole campione

Contratti misti. (art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1, legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
Contratti misti. (art. 1, dir. 2004/18; art. 1, dir. 2004/17; art. 2, co. 1, legge n. 109/1994, come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
Contratti misti. 1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
Contratti misti. Per i contratti misti (“lavori e forniture”, “lavori e servizi”, “lavori, servizi e forniture”, “servizi e forniture”) si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 28, comma 7 del Codice. In ogni caso risulta applicabile l’art. 28, ultimo comma, e risulta praticabile, nei soli “settori speciali”, l’appalto integrato purchè mettendo a base di gara un progetto definitivo, come esplicitato anche nella Legge Delega n. 11/2016. Infatti il divieto previsto nell’art. 59, comma 1, ultimo periodo, del Codice non risulta richiamato tra gli articoli applicabili nei “settori speciali”.
Contratti misti. L’art. 28 disciplina svariate ipotesi di contratti misti di appalto. Il comma 1 si riferisce a “ i contratti nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi ad oggetto due o più tipi di appalto contemplati nel presente codice” Non è chiaro l’ambito di riferimento. Dal raffronto con le direttive, si evince che si vuole far riferimento al solo contratto misto all’interno di ciascun settore (v. 3, par. 1 e 2, direttiva 24/2014; art. 5, par. 1 e 2 direttiva 25/2014). Per maggior chiarezza si suggerisce di sostituire il periodo sopra virgolettato come segue: “I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno, in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o più tipi di prestazioni (lavori, servizi, forniture), “ L’art. 28 si presta inoltre ai seguenti rilievi formali: - al comma 4 sostituite le parole “Se parte” con “Se una parte”. - ai commi 11 e 12 la parola “norme” va sostituita con “disposizioni”.
Contratti misti. 1. Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione le disposizioni della Parte III del presente regolamento se l’importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e i lavori costituiscono l’oggetto principale del contratto come previsto dall’art. 14 del Codice.
Contratti misti. 1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto:
Contratti misti. 1. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della disciplina regionale e statale in materia di lavori pubblici qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.
Contratti misti. 1. Sono contratti misti i contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. Ad essi si applica l’art. 14 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Contratti misti. (Articolo 1, direttiva 2004/18; Articolo 1, direttiva 2004/17; Articolo 2, comma 1, legge n. 109/1994, come modificato dall'Articolo 24, legge n. 62/2005;