Contestazioni. 1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi mancanza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi allegati, FUC provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione. 2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, e/o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1. 3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUC, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate. 4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUC, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione. 5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
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Sources: Contract for Works, Contratto Di Appalto
Contestazioni. 1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - – i cui effetti non siano già disciplinati nella nel presente Convenzione – si Accordo - Ferrovie abbia a riscontrare una qualsiasi mancanzacarenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della del presente Convenzione Accordo e relativi allegati, FUC Ferrovie stessa provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamentetempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabilitistabiliti da Ferrovie, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’artin apposito atto separato, richiamato dall’art. 37 della 25 del presente Convenzione.Accordo
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatorisubappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 5, e/di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC Ferrovie contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. dell’articolo 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.A.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUCFerrovie, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUCFerrovie, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’artin apposito atto separato, richiamato dall’art. 37 della 25 del presente ConvenzioneAccordo.
54. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC Ferrovie per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha Ferrovie stessa avrà il diritto di risolvere la presente Convenzione, il contratto per inadempimento dell’Appaltatoreinadempimento, previa diffida ad adempiere, adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.cdel Codice Civile.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Contestazioni. 1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - – i cui effetti non siano già disciplinati nella nel presente Convenzione – si Contratto - Ferrovie abbia a riscontrare una qualsiasi mancanzacarenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della del presente Convenzione Contratto e relativi allegati, FUC ▇▇▇▇▇▇▇▇ stessa provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamentetempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabilitistabiliti da Ferrovie, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’artin apposito atto separato, richiamato dall’art. 37 25 della presente Convenzioneconvenzione.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatorisubappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 4, e/di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC Ferrovie contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. dell’articolo 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.A.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUCFerrovie, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUCFerrovie, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’artin apposito atto separato, richiamato dall’art. 37 25 della presente Convenzioneconvenzione.
54. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC Ferrovie per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha Ferrovie stessa avrà il diritto di risolvere la presente Convenzione, il contratto per inadempimento dell’Appaltatoreinadempimento, previa diffida ad adempiere, adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.cdel Codice Civile.
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Sources: Convenzione Per La Progettazione E l'Esecuzione Dei Lavori
Contestazioni. 1Il Direttore dei Lavori assume anche il compito di comunicare al Rup eventuali contestazioni dell’esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori. Qualora In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici
1 Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del d.lgs. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in dipendenza tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una qualsiasi verificanuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. ACRWin giorni dalla comunicazione e promuove, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi mancanzain contraddittorio, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi l’esame della presente Convenzione e relativi allegati, FUC provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, e/o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto questione al precedente paragrafo 4.1.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUC, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUC, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha diritto fine di risolvere la presente Convenzionecontroversia; all’esito, il Rup comunica la decisione assunta all’esecutore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per inadempimento dell’Appaltatorele sue osservazioni, previa diffida ad adempiereda presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, ai sensi le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e per gli effetti dell’art. 1454 c.crelativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Contestazioni. 1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi mancanzacarenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi allegati, FUC RFI/Italferr provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamentetempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, e/o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC RFI/Italferr contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUCRFI/Italferr, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUCRFI/Italferr, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.comporterà
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Sources: Construction Contract
Contestazioni. 1La garanzia della merce è limitata al solo materiale ceramico di prima scelta, con una tolleranza del 5%; ogni garanzia rimane esclusa espressamente per tutta la merce di scelta secondaria, sottoscelta e di stock. Qualora Le contestazioni per vizi palesi hanno efficacia solo quando sono mosse prima della posa in dipendenza opera del materiale ceramico. Le differenze di una tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. Le tonalità di colore dei campioni e delle riproduzioni sono da ritenersi puramente indicative e non strettamente vincolanti la fornitura. Eventuali reclami in merito alla qualità ed al tipo del materiale dovranno pervenire a COLLI con lettera raccomandata A/R, anche tramite PEC, indirizzata direttamente al ns. “Ufficio Logistica, Qualità e Servizio Post-Vendita”, entro 15 giorni dalla consegna, ovvero in caso di vizi occulti entro 8 giorni dalla loro scoperta. L’azione si prescrive, in ogni caso, in 1 anno dalla consegna. L’acquirente s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati. In ogni caso, si ribadisce che la posa in opera del materiale esonera COLLI da qualsiasi verificaresponsabilità. Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale ceramico senza espressa preventiva autorizzazione scritta di ▇▇▇▇▇. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ispezione ove siano denunciati nei termini ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate e controllo - i su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente rinunciati ed esclusi così la risoluzione del contratto come qualsiasi risarcimento danni. ▇▇▇▇▇ non si assume nessuna responsabilità sulla idoneità del materiale all’uso cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi mancanzal’acquirente lo intende destinare, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi allegati, FUC provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimentociò neppure nell’ipotesi che, da parte dell’Appaltatoredi ▇▇▇▇▇, delle prescrizionivengano forniti suggerimenti o indicazioni circa l’installazione e l’impiego dello stesso. Qualora la contestazione risulti infondata, nei tempi stabilitil’acquirente sarà tenuto a risarcire a COLLI tutte le spese dalla stessa sostenute per l'accertamento e la gestione della contestazione (viaggi, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzioneperizie, ecc.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori); uguale obbligo avrà l’acquirente se il reclamo risulti solo parzialmente fondato, e/o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC contesterà in misura non superiore al 30% (per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato cento) rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1alle contestazioni originariamente effettuate.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUC, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUC, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita
Contestazioni. 1Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti relativamente all’interpretazione delle presenti clausole contrattuali vengono devolute ad un Organismo di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ appositamente costituito nella composizione qui di seguito descritta: - un rappresentante di Roma Capitale, nella figura del Direttore del Dipartimento Partecipate; - un rappresentante di Risorse per Roma; - un presidente nominato di comune accordo tra le Parti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento recato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 29 aprile 2009. Qualora in dipendenza le controversie dovessero riguardare le contestazioni di cui al precedente art. 9, il suddetto Organismo di Vigilanza si esprimerà previa idonea istruttoria svolta dalla Struttura committente direttamente coinvolta nella contestazione. L’Organismo ha la funzione di intervenire, su richiesta di una qualsiasi verificadelle Parti, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi mancanzaformalmente inviata al Presidente, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi allegati, FUC provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente, comunicando, altresì, proporre soluzioni alle eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicaticontroversie insorte durante la vigenza del Contratto. Il mancato recepimentoPresidente, previa valutazione della documentazione ricevuta dalle Parti, convoca l’Organismo entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, al fine di verificare, congiuntamente agli altri componenti dell’Organismo, la presenza dei presupposti per una possibile conciliazione. La proposta di soluzione viene inviata dal Presidente dell’Organismo al Direttore del Dipartimento Partecipate e al Responsabile dell’esecuzione del Contratto nominato da parte dell’AppaltatoreRisorse per Roma entro 30 giorni dall’avvio del procedimento. L’Organismo si riunisce ogni qualvolta anche una sola delle Parti lo ritenga necessario, su convocazione del Presidente cui vanno sempre indirizzate le richieste delle prescrizioniParti. L’Organismo può chiedere documenti, nei tempi stabilitichiarimenti, comporterà l’applicazione informazioni e qualsiasi ulteriore atto senza che le Parti possano eccepire la legittimità della penale prevista nell’artrichiesta; per lo svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi delle strutture tecniche capitoline e di Risorse per Roma. 37 della I componenti dell’Organismo restano in carica fino alla completa definizione di tutti gli impegni derivanti dal presente Convenzione.
2Contratto. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatoriCiascun componente, e/o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato rispetto rinuncia, cessazione, impedimento, revoca da parte dell’organismo di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza enomina, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUC, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4dovrà essere sostituito nei quindici giorni successivi per garantire carattere di continuità all’attività dell’organo di vigilanza. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUC, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzionepartecipazione all’Organismo è a titolo gratuito.
5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
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Sources: Service Agreement
Contestazioni. 1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si il Responsabile dell’esecuzione abbia a riscontrare una qualsiasi mancanzacarenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della del presente Convenzione Atto e relativi allegati, FUC provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamentetempestivamente e comunque entro le successive 48 ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatorisubappaltatori da parte del Responsabile dell’Accordo Quadro dell’Appaltatore, e/di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC il Responsabile dell’esecuzione contesterà per iscritto – - in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’artex art. 1454 c.c. – - il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.
3successivo art. 13. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza eimmediatezza, comunque, e comunque entro il termine all’uopo indicato da FUCdal Responsabile dell’esecuzione, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatatecontestate. Restano comunque applicabili, ove ne ricorrano le condizioni, le norme relative alle penali nonché alla risoluzione dell’Ordine applicativo e/o dell’Accordo Quadro stesso per inadempimento.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUC, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
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Sources: Disciplinare Di Gara
Contestazioni. 1Qualora, a seguito di verifica ispettiva, Trenitalia riscontri un’organizzazione inadeguata ai fini della puntuale esecuzione del presente Accordo, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al CTO, o la scarsa efficienza dell’organizzazione per la qualità, potrà richiedere al Fornitore modifiche di struttura o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze riscontrate. Qualora Inoltre, qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - – i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione nel CTO – si Trenitalia abbia a riscontrare una qualsiasi mancanzacarenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della del presente Convenzione Accordo e relativi allegati, FUC Trenitalia stessa provvederà a contestarle all’Appaltatore al Fornitore per iscritto, tempestivamentetempestivamente e comunque entro le successive 48 ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatorisubappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo art. 34, e/di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC Trenitalia contesterà per iscritto – - in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’artex art. 1454 c.c. – - il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.
3art. L’Appaltatore 11.4, comma 5. Il Fornitore s’impegna a provvedere con immediatezza eimmediatezza, comunque, e comunque entro il termine all’uopo indicato da FUCTrenitalia, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatatecontestate. Restano comunque applicabili, ove ne ricorrano le condizioni, le norme relative alle penali, detrazioni, nonché alla risoluzione del presente Accordo per inadempimento.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUC, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
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Contestazioni. 1La garanzia della merce è limitata al solo materiale ceramico di prima scelta, con una tolleranza del 5%; ogni garanzia rimane esclusa espressamente per tutta la merce di scelta secondaria, sottoscelta e di stock. Qualora Le contestazioni per vizi palesi hanno efficacia solo quando sono mosse prima della posa in dipendenza opera del materiale ceramico. Le differenze di una tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. Le tonalità di colore dei campioni e delle riproduzioni sono da ritenersi puramente indicative e non strettamente vincolanti la fornitura. Eventuali reclami in merito alla qualità ed al tipo del materiale dovranno pervenire a MADE+39 con lettera raccomandata A/R, anche tramite PEC, indirizzata direttamente al ns. “Ufficio Logistica, Qualità e Servizio Post-Vendita”, entro 15 giorni dalla consegna, ovvero in caso di vizi occulti entro 8 giorni dalla loro scoperta. L’azione si prescrive, in ogni caso, in 1 anno dalla consegna. L’acquirente s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati. In ogni caso, si ribadisce che la posa in opera del materiale esonera MADE+39 da qualsiasi verificaresponsabilità. Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale ceramico senza espressa preventiva autorizzazione scritta di MADE+39. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ispezione ove siano denunciati nei termini ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate e controllo - i su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente rinunciati ed esclusi così la risoluzione del contratto come qualsiasi risarcimento danni. MADE+39 non si assume nessuna responsabilità sulla idoneità del materiale all’uso cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi mancanzal’acquirente lo intende destinare, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi allegati, FUC provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimentociò neppure nell’ipotesi che, da parte dell’Appaltatoredi MADE+39, delle prescrizionivengano forniti suggerimenti o indicazioni circa l’installazione e l’impiego dello stesso. Qualora la contestazione risulti infondata, nei tempi stabilitil’acquirente sarà tenuto a risarcire a MADE+39 tutte le spese dalla stessa sostenute per l'accertamento e la gestione della contestazione (viaggi, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzioneperizie, ecc.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori); uguale obbligo avrà l’acquirente se il reclamo risulti solo parzialmente fondato, e/o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC contesterà in misura non superiore al 30% (per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato cento) rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1alle contestazioni originariamente effettuate.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUC, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUC, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
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Sources: Condizioni Generali Di Vendita
Contestazioni. 1. Qualora Nel caso di esito negativo, in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi mancanza, inadempienza tutto o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi allegati, FUC provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatorein parte, delle prescrizioniverifiche di cui al precedente articolo 6, nei tempi stabilitiil DEC formula immediatamente la contestazione all’operatore, comporterà l’applicazione se presente, e richiede l’eliminazione della penale prevista nell’artcarenza riscontrata, anche mediante ripetizione della prestazione. 37 Nel caso in cui l’operatore non sia presente ovvero non esegua, il DEC invia all’Appaltatore formale contestazione in forma scritta via fax o PEC, entro 24 ore dal momento dalla conoscenza della presente Convenzione.
2carenza, descrivendo le inadempienze riscontrate. In caso Entro un termine massimo di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore cinque giorni l’Appaltatore deve provvedere all’eliminazione della carenza e/o alla presentazione di eventuali subappaltatorigiustificazioni. Trascorsi tali termini senza che l’Appaltatore adempia, in tutto o in parte, all’eliminazione della carenza e/o non fornisca controdeduzioni esaustive, o il DEC non le ritenga tali, quest’ultimo propone al RUP l’applicazione delle penali con le relative misure. La formalizzazione della contestazione dal RUP all’Appaltatore viene inserita nel conteggio della normale tolleranza di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimocui al successivo articolo 8. Nel caso in cui i fatti accertati (anche tramite segnalazioni di disservizio trasmesse al DEC dagli uffici dell’Agenzia) comprovino direttamente l’inadempimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ritardi nell’esecuzione, FUC contesterà per iscritto – assenza del personale addetto), l’Agenzia procederà all’applicazione delle penali senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora del fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria. Nel caso di gravità e/esito negativo, in tutto o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato rispetto in parte, delle verifiche di quanto prescritto cui al precedente paragrafo 4.1punto 6 il DEC congiuntamente al Responsabile del contratto/Responsabile della qualità definirà specifiche azioni di miglioramento.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUC, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUC, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Contestazioni. 1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - – i cui effetti non siano già disciplinati nella nel presente Convenzione – si Contratto - Ferrovie abbia a riscontrare una qualsiasi mancanzacarenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della del presente Convenzione Contratto e relativi allegati, FUC Ferrovie stessa provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamentetempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabilitistabiliti da Ferrovie, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’artin apposito atto separato, richiamato dall’art. 37 25 della presente Convenzioneconvenzione.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatorisubappaltatori da parte del Responsabile di cui al successivo articolo 4, e/di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC Ferrovie contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. dell’articolo 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.A.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUCFerrovie, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUCFerrovie, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’artin apposito atto separato, richiamato dall’art. 37 25 della presente Convenzioneconvenzione.
54. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC Ferrovie per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha Ferrovie stessa avrà il diritto di risolvere la presente Convenzione, il contratto per inadempimento dell’Appaltatoreinadempimento, previa diffida ad adempiere, adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.cdel Codice Civile.
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Sources: Convenzione Per La Progettazione Esecutiva E L’esecuzione Dei Lavori
Contestazioni. 1. Qualora in dipendenza ) Sulla base delle osservazioni e delle contestazioni rilevate dal RUP, il Comune farà pervenire al Concessionario, a mezzo raccomandata con ricevuta di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi mancanza, inadempienza ritorno o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi allegati, FUC provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente, comunicando, altresìmediante posta elettronica certificata, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto dovrà uniformarsi entro 5 (cinque) giorni lavorativi, con possibilità di presentare, entro tale termine e a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimentostesso mezzo, da parte dell’Appaltatorecontrodeduzioni che, delle prescrizioninel caso, nei tempi stabiliti, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzioneinterrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione.
2) Al di fuori dell’ipotesi della richiesta di adeguamento alle prescrizioni del Comune di cui al comma precedente, l’inadempienza si ritiene debitamente contestata dal Comune a seguito di comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, in cui sarà data comunicazione al Concessionario della penale applicata secondo quanto stabilito dall’art. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività 27 del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori, e/o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1presente regolamento.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e) Nel caso di applicazione della penale ai sensi del precedente comma, comunque, entro al Concessionario sarà assegnato il termine all’uopo indicato da FUCdi 15 (quindici) giorni per presentare le proprie controdeduzioni; trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, all’eliminazione delle carenzeil Comune adotterà le determinazioni di propria competenza, inadempienze, irregolarità constatatedandone comunicazione al Concessionario a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
4) Il Concessionario dovrà versare la penale applicata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata; il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste all’art. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUC, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della 27 del presente Convenzioneregolamento.
5. Oltre all’applicazione ) Nel caso di tre contestazioni scritte il Comune si riserva la piena facoltà di considerare la concessione risolta di diritto, fatte salve le penali ed il risarcimento dei danni, nonché l’incameramento della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.ccauzione definitiva.
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Contestazioni. 1. Qualora 9.1 L’Acquirente non potrà avanzare reclami o contestazioni, anche in dipendenza di una qualsiasi verificasede giudiziaria e ivi comprese le domande riconvenzionali, ispezione e controllo - i cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi mancanza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi prima dell’avvenuto integrale pagamento del corrispettivo pattuito.
9.2 All’arrivo della presente Convenzione e relativi allegati, FUC provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali merce presso il magazzino dell’Acquirente quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimentoverificarne le specifiche riportate sul cartellino, il peso e l’integrità dell’imballo e, qualora riscontrasse discordanze rispetto all’ordine effettuato e/o vizi di qualsivoglia natura immediatamente rilevabili, dovrà provvedere ad effettuare pronta segnalazione al Venditore trasmettendo allo stesso idonea documentazione a supporto (ivi incluse fotografie attestanti l’oggetto della doglianza) astenendosi dall’aprire l’imballo in assenza di autorizzazione da parte dell’Appaltatoredi MTS-METALSPECIALI S.R.L., delle prescrizioniautorizzazione che potrà essere preceduta da sopralluogo e ispezione della stessa; la mancata ottemperanza alla suddetta procedura comporterà l’inopponibilità di qualsivoglia doglianza al Venditore, nei tempi stabiliti, comporterà l’applicazione l’impossibilità di effettuare resi della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzionemerce o rivendicare rimborsi o risarcimenti di sorta.
2. 9.3 In assenza di vizi e difetti non immediatamente riscontrabili l’Acquirente, al fine di verificare l’idoneità del materiale, dovrà testarne una quantità limitata esplicitamente pattuita con il Venditore e una volta rilevatane la non conformità, dovrà provvedere ad effettuare immediata segnalazione al Venditore trasmettendo allo stesso idonea documentazione a supporto (ivi incluse fotografie attestanti l’oggetto della doglianza), conservando gli imballi e il cartellino di rintracciabilità del lotto di produzione e attendendo il sopralluogo e l’ispezione di MTS-METALSPECIALI S.R.L. che verranno effettuati nel più breve tempo possibile; la mancata ottemperanza alla suddetta procedura comporterà l’inopponibilità di qualsivoglia doglianza al Venditore, l’impossibilità di effettuare resi della merce e/o rivendicare rimborsi o risarcimenti di sorta.
9.4 Qualora venissero riscontrati vizi e difetti nella lavorazione di materiale successivo al quantitativo minimo espressamente pattuito di cui al punto che precede, l’Acquirente sarà tenuto a sospendere immediatamente la produzione/lavorazione del materiale, conservare i prodotti già lavorati e osservare le ulteriori procedure di cui al punto 9.3 a pena di inopponibilità di qualsivoglia doglianza al Venditore, l’impossibilità di effettuare resi della merce e/o rivendicare rimborsi o risarcimenti di sorta.
9.5 In caso di mancato reso il materiale dovrà essere imballato con cura, reggiato sul bancale e accompagnato dall’originale del cartellino identificante il lotto. Il reso andrà eseguito per tutto il materiale acquistato (incluso materiale eventualmente già lavorato), fatta eccezione se pattuito diversamente tra le parti.
9.6 Eventuali reclami o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore contestazioni riguardanti una singola consegna di materiale o una parte della stessa non esonerano l’Acquirente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di materiale o ordini successivi entro i limiti di tempo stabiliti. Qualora, nonostante quanto sopra, l’Acquirente cancellasse l’ordine e/o in qualunque forma dichiarasse di eventuali subappaltatorinon volere ritirare il materiale, il contratto dovrà intendersi risolto e il Venditore avrà diritto al pagamento di una penale pari al 60% del corrispettivo originariamente concordato. Il diritto al pagamento della penale potrà essere soddisfatto anche mediante ritenzione degli acconti eventualmente ricevuti.
9.7 In ogni caso la responsabilità risarcitoria del Venditore per vizi, difetti e danni accertati è limitata alla restituzione degli importi già versati, escluso ogni ulteriore risarcimento a titolo di penali, indennizzi, interessi e/o danni di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1sorta.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUC, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUC, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
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Contestazioni. 1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo - – i cui effetti non siano già disciplinati nella nel presente Convenzione – si Contratto - RFI abbia a riscontrare una qualsiasi mancanzacarenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore dal Fornitore ai sensi della del presente Convenzione Contratto e relativi allegati, FUC RFI stessa provvederà a contestarle all’Appaltatore al Fornitore per iscritto, tempestivamentetempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimento, da parte dell’Appaltatore, delle prescrizioni, nei tempi stabiliti, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o del Fornitore da parte del Responsabile di eventuali subappaltatoricui al successivo articolo 5, e/di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore dal Fornitore medesimo, FUC RFI contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. dell’articolo 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1.
3. L’Appaltatore Il Fornitore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUCRFI, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUC, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il In caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopraai commi precedenti, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC RFI ha diritto di risolvere la il presente ConvenzioneContratto, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempieredel Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 dell’articolo 1456 c.c.
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Contestazioni. 1La garanzia della merce è limitata al solo materiale ceramico di prima scelta, con una tolleranza del 5%; ogni garanzia rimane esclusa espressamente per tutta la merce di scelta secondaria, sottoscelta e di stock. Qualora Le contestazioni per vizi palesi hanno efficacia solo quando sono mosse prima della posa in dipendenza opera del materiale ceramico. Le differen- ze di una tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. Le tonalità di colore dei campioni e delle riproduzioni sono da ritenersi puramente indicative e non strettamente vincolanti la fornitura. Eventuali reclami in merito alla qualità ed al tipo del materiale dovranno pervenire a PIEMME con lettera raccomandata A/R, anche tramite PEC, indirizzata direttamente al ns. “Ufficio Logistica, Qualità e Servizio Post-Vendita”, entro 15 giorni dalla consegna, ovvero in caso di vizi occulti entro 8 giorni dalla loro scoperta. L’azione si prescrive, in ogni caso, in 1 anno dalla consegna. L’acquirente s’impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati. In ogni caso, si ribadisce che la posa in opera del materiale esonera PIEMME da qualsiasi verificaresponsabilità. Per nessuna ragione l’acquirente potrà restituire il materiale ceramico senza espressa preventiva autorizzazione scritta di PIEMME. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ispezione ove siano denunciati nei ter- mini ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate e controllo - i su autoriz- zazione scritta dell’operazione di resa, restando tassativamente rinunciati ed esclusi così la risoluzione del contratto come qualsiasi risarcimento danni. PIEMME non si assume nessuna responsabilità sulla idoneità del materiale all’uso cui effetti non siano già disciplinati nella presente Convenzione – si abbia a riscontrare una qualsiasi mancanzal’acquirente lo intende des- tinare, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall’Appaltatore ai sensi della presente Convenzione e relativi allegati, FUC provvederà a contestarle all’Appaltatore per iscritto, tempestivamente, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest’ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all’uopo indicati. Il mancato recepimentociò neppure nell’ipotesi che, da parte dell’Appaltatoredi PIEMME, delle prescrizionivengano forniti suggerimenti o indicazioni circa l’installazione e l’impiego dello stesso. Qualora la contestazione risulti infondata, nei tempi stabilitil’acquirente sarà tenuto a risarcire a PIEMME tutte le spese dalla stessa sostenute per l’accertamento e la gestione della contestazione (viaggi, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzioneperizie, ecc.
2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell’attività del personale dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori); uguale obbligo avrà l’acquirente se il reclamo risulti solo parzial- mente fondato, e/o di altri soggetti comunque individuati dall’Appaltatore medesimo, FUC contesterà in misura non superiore al 30% (per iscritto – in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. – il mancato cento) rispetto di quanto prescritto al precedente paragrafo 4.1alle contestazioni originariamente effettuate.
3. L’Appaltatore s’impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il termine all’uopo indicato da FUC, all’eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità constatate.
4. La mancata eliminazione, da parte dell’Appaltatore, delle carenze, inadempienze e irregolarità, nei tempi stabiliti da FUC, comporterà l’applicazione della penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione.
5. Oltre all’applicazione della penale, laddove il ritardo nell’attuazione delle prescrizioni di cui sopra, da parte dell’Appaltatore superi di oltre l’80% i tempi fissati da FUC per il recepimento delle suddette prescrizioni, FUC ha diritto di risolvere la presente Convenzione, per inadempimento dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c.
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Sources: Product Range Presentation