Consenso Clausole campione

Consenso. Per il trattamento dei dati può essere necessario che la Basilese abbia il consenso del contraente. La proposta di assicurazione e la notifica di si- nistro contengono pertanto una clausola di consenso con la quale il con- traente autorizza la Basilese al trattamento dei dati in conformità alle di- sposizioni di legge.
Consenso. 1. Il consenso all’Operazione di pagamento o ad una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste per i singoli Servizi di pagamento.
Consenso. Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.
Consenso. Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento ai trattamenti dei miei dati personali, compresi i trasferimenti e le comunicazioni, effettuati dal Xxxxx Xxxxxxxxx ed ai trattamenti effettuati dagli altri soggetti menzionati nella stessa informativa, compresi i trasferimenti e le comunicazioni. NOTE
Consenso. Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento ai trattamenti d e i m i e i dati personali, compresi i trasferiment i e le comunicazi oni, e f f e t t u a t i d a Allianz S.p.A. ed ai tratta menti effettuati dagli altri soggetti menzionati nella stessa informativa, compresi i trasferimen-t i e l e c o m u n i c a z i o n i . NOTE
Consenso. 1. Fatto salvo quanto nel dettaglio previsto per i singoli Servizi di pagamento e nel Documento di Sintesi, il consenso all’opera- zione di pagamento o ad una serie di operazioni di pagamento è prestato dal Cliente secondo le modalità di cui all’art. 6 della Sezione I. Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento può anche essere prestato tramite il Beneficiario.
Consenso. 1. Per completare il processo di registrazione, il giocatore deve fornire il proprio consenso specifico all’utilizzo dei propri dati ai sensi delle norme sulla privacy compiendo un’azione, ad esempio spuntando una casella in calce a dette norme, oppure cliccando su un apposito bottone di accettazione.
Consenso. Non applicabile - I Titoli non sono offerti al pubblico attraverso una Offerta non- all’utilizzo del esente. Prospetto di Base, periodo di validità e altre condizioni correlate
Consenso. Nel rispetto delle condizioni descritte di seguito, in connessione a un’Offerta Non Esente (come definita di seguito) di Strumenti Finanziari, l’Emittente acconsente all’utilizzo del Prospetto di Base da parte di Goldman Sachs International e da parte di: (1) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il “Collocatore”). (2) Qualora l’emittente nominasse ulteriori intermediari finanziari successivamente alla data delle Condizioni Definitive datate 6 luglio 2016 e pubblicasse informazioni di dettaglio sul proprio sito internet (xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx), ciascun intermediario finanziario i cui dettagli siano stati resi noti per tale via, nei casi (1) o (2) sopra, nella misura e per il tempo in cui tali intermediari siano autorizzati ad effettuare tali offerte ai sensi della Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (Direttiva 2004/39/CE) (ciascuno, l’“Offerente Autorizzato” e, congiuntamente, gli “Offerenti Autorizzati”). Il consenso dell’Emittente è soggetto alle seguenti condizioni: (i) il consenso è valido solo durante il periodo compreso tra il 6 luglio 2016 e il 26 luglio 2016 (il “Periodo di Offerta”); e (ii) il consenso è valido solo per l'uso del Prospetto di Base per effettuare Offerte Non Esenti (come di seguito definite) della tranche di Strumenti Finanziari nella Repubblica Italiana. (iii) Il consenso è soggetto alle ulteriori seguenti condizioni: l’Emittente, Goldman Sachs International e il Collocatore hanno stipulato un accordo di collocamento in relazione alle Obbligazioni (l’”Accordo di Collocamento”). Nel rispetto delle condizioni che il consenso (i) sia valido soltanto durante il Periodo di Offerta e che (ii) sia soggetto ai termini ed alle condizioni dell’Accordo di Collocamento ed il Collocatore ha rispettivamente concordato di promuovere e collocare le Obbligazioni in Italia. Per “Offerta non Esente” di Strumenti Finanziari si intende qualsiasi offerta di Strumenti Finanziari che non sia esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, come modificata. Qualunque soggetto (un “Investitore”) che intenda acquistare o acquisti gli Strumenti Finanziari dal Collocatore o da un Offerente Autorizzato ne avrà la facoltà, e l’offerta e la vendita di Strumenti Finanziari ad un Investitore da parte del Collocatore o di un Offerente Autorizzato dovrà avvenire alle condizioni concordate e secondo gli accordi conclusi tra il Collocatore o l’Offerente Autorizzato e tale Investitore, inclusi il prezzo, le ripartizioni di Ob...
Consenso. Il/la sottoscritto/a Il nato/a a Prov. ( )