Common use of CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI Clause in Contracts

CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI. Se l’Assicurato, per la riparazione del danno indennizzabile a termini di contratto, si avvale di un centro di autoriparazione aderente al circuito Auto Presto & Bene, la parte del danno che rimane a suo carico per effetto dell’applicazione della Franchigia e/o dello Scoperto, con il relativo minimo eventualmente pattuiti in Polizza, viene ridotta di un importo pari a € 100. Tuttavia rimangono integralmente a carico dell’Assicurato i danni il cui ammontare sia inferiore o uguale a quello della Franchigia o del minimo pattuiti in Polizza. Se espressamente richiamate in Polizza, saranno operanti le seguenti Clausole: Clausola 1 Il Contraente/Assicurato si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indi- cato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene in caso di Sinistro che abbia colpito una delle seguenti Garanzie, sempre che le stesse siano state richiamate in Polizza: Incendio, Furto, Collisione, Danni accidentali. La scelta del centro di autoriparazione potrà essere operata al momento del sinistro. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI manterrà costantemente aggiornato l’elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all’inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate, oppure all’eliminazione o sostitu- zione di alcune di esse. In questo caso l’eventuale scoperto ed il relativo minimo o la Franchigia previsti in Polizza vengono eliminati per la Garanzia Collisione e ridotti della metà per le altre Garanzie sopra elencate. In luogo di tale criterio troverà applicazione la riduzione di € 100 in precedenza indicata quando ciò sia più favorevole all’Assicurato. In caso di Danno Totale trovano comunque integrale applicazione l’eventuale Scoperto ed il relativo minimo o la Franchigia previsti in Polizza. Clausola 2 Il Contraente/Assicurato si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indica- to da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene in caso di Sinistro che abbia colpito la Garanzia Eventi Sociopolitici e Naturali. La scelta del centro di autoriparazione potrà essere operata al momento del sinistro. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI manterrà costantemente aggiornato l’elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all’inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate, oppure all’eliminazione o sostitu- zione di alcune di esse. Clausola 3 Il Contraente/Assicurato si impegna, in caso di Xxxxxxxx che abbia colpito la coper- CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI tura Rottura Cristalli prevista nelle Garanzie Aggiuntive VIP, ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. In questo caso le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono a carico dell’Impresa: • totalmente, anche se eccedenti l’importo indicato in Polizza, nel caso di centro cri- stalli convenzionato “Myglass” (per maggiori informazioni contattare il numero verde 800.978494 o consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx); • fino all’importo richiamato in Polizza quando non sia possibile da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indicare un centro “Myglass” e il centro di autoriparazione indicato appartenga al circuito “Auto Presto & Bene”. La scelta del centro di autoriparazione potrà essere operata al momento del sinistro. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI manterrà costantemente aggiornato l’elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all’inserimen- to di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate, oppure all’eliminazione o sosti- tuzione di alcune di esse. Se il Contraente/Assicurato viola l’obbligo assunto facendo riparare o sostituire i cristalli presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicatogli e chiede il rimborso delle spese sostenute, sull’importo liquidato a termini di contratto rimane a carico del Contraente/Assicurato la franchigia di € 150,00 per Sinistro. La garanzia non è prestata quando l’evento è indennizzabile con altra garanzia pre- stata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con UNI- POLSAI ASSICURAZIONI.

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CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI. Se l’Assicurato, per la riparazione del danno indennizzabile a termini di contratto, si avvale di un centro di autoriparazione aderente al circuito Auto Presto & Bene, la parte del danno che rimane a suo carico per effetto dell’applicazione della Franchigia e/o dello Scoperto, con il relativo minimo eventualmente pattuiti in Polizza, viene ridotta di un importo pari a € 100. Tuttavia rimangono integralmente a carico dell’Assicurato i danni il cui ammontare sia inferiore o uguale a quello della Franchigia o del minimo pattuiti in Polizza. Se espressamente richiamate in Polizza, saranno operanti le seguenti Clausole: Clausola 1 Il Contraente/Assicurato si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indi- cato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene in caso di Sinistro che abbia colpito una delle seguenti Garanzie, sempre che le stesse siano state richiamate in Polizza: Incendio, Furto, Collisione, Danni accidentali. La scelta del centro di autoriparazione potrà essere operata al momento del sinistro. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI manterrà costantemente aggiornato l’elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all’inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate, oppure all’eliminazione o sostitu- zione di alcune di esse. In questo caso l’eventuale scoperto ed il relativo minimo o la Franchigia previsti in Polizza vengono eliminati per la Garanzia Collisione e ridotti della metà per le altre Garanzie sopra elencate. In luogo di tale criterio troverà applicazione la riduzione di € 100 in precedenza indicata quando ciò sia più favorevole all’Assicurato. In caso di Danno Totale trovano comunque integrale applicazione l’eventuale Scoperto ed il relativo minimo o la Franchigia previsti in Polizza. Clausola 2 Il Contraente/Assicurato si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indica- to da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene in caso di Sinistro che abbia colpito la Garanzia Eventi Sociopolitici e Naturali. La scelta del centro di autoriparazione potrà essere operata al momento del sinistro. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI manterrà costantemente aggiornato l’elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all’inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate, oppure all’eliminazione o sostitu- zione di alcune di esse. Clausola 3 Il Contraente/Assicurato si impegna, in caso di Xxxxxxxx Sinistro che abbia colpito la coper- CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI tura Rottura Cristalli prevista nelle Garanzie Aggiuntive VIP, ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. In questo caso le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono a carico dell’Impresa: • totalmente, anche se eccedenti l’importo indicato in Polizza, nel caso di centro cri- stalli convenzionato “Myglass” (per maggiori informazioni contattare il numero verde 800.978494 o consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxwww.myglasscristalli.it); • fino all’importo richiamato in Polizza quando non sia possibile da parte di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI indicare un centro “Myglass” e il centro di autoriparazione indicato appartenga al circuito “Auto Presto & Bene”. La scelta del centro di autoriparazione potrà essere operata al momento del sinistro. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI manterrà costantemente aggiornato l’elenco pubblicato riservandosi la possibilità di apportare eventuali modifiche in seguito all’inserimen- to di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate, oppure all’eliminazione o sosti- tuzione di alcune di esse. Se il Contraente/Assicurato viola l’obbligo assunto facendo riparare o sostituire i cristalli presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicatogli e chiede il rimborso delle spese sostenute, sull’importo liquidato a termini di contratto rimane a carico del Contraente/Assicurato la franchigia di € 150,00 per Sinistro. La garanzia non è prestata quando l’evento è indennizzabile con altra garanzia pre- stata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con UNI- POLSAI ASSICURAZIONI.

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