Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità Clausole campione

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Con- tratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il persona- le addetto all’esecuzione contrattuale. 2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel ri- spetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesi- mo e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura. 3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa dero- ga, alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle presta- zioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore non- ché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. Articolo 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dal contratto a: a) fornire i beni oggetto del contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli Atti di gara; b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riserva- tezza, nonché atti a consentire all’Azienda Sanitaria di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione delle forniture oggetto del Contratto in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura stessi emessi dall’Azienda Sanitaria contraente. Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavor...
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Il Fornitore garantisce la fornitura del servizio oggetto della presente convenzione a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico dell’Impresa , intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art. 3, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale previsto per la locazione dei Personal Computer e dei dispositivi aggiuntivi, l’erogazione di tutti i servizi di base e di ogni attività ed adempimento richiesto dal presente atto e dalla documentazione di gara tutta, compresi gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. Le apparecchiature fornite devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nella relazione tecnica/schede tecniche di descrizione delle apparecchiature, presentate dal Fornitore in sede di gara, allegate quale parte integrante e sostanziale al presente contratto ed, in ogni caso, rispondenti a quanto indicato nel Capitolato d’appalto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di CUP 2000, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne CUP 2000 da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Il Soggetto gestore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima come previsto nell’Articolo “Risoluzione.
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 1. Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale , tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle forniture ed alle prestazioni dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità. 2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di al successivo art. 9, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.