Concorrenza. Le Parti riconoscono l’importanza dell’assistenza tecnica e del rafforzamento delle capacità per quanto riguarda la normativa e la politica in materia di concorrenza. In questo senso e nel rispetto della disponibilità di fondi prevista dai rispettivi stru- menti e programmi di cooperazione, le Parti si impegnano a portare avanti attività di assistenza tecnica per quanto riguarda: (a) il rafforzamento delle capacità; (b) lo sviluppo e l’attuazione di leggi e regolamentazioni in materia di concor- renza; (c) lo scambio di informazioni su leggi e regolamentazioni in materia di concor- renza; e (d) altre attività di cooperazione nell’ambito dello sviluppo e dell’attuazione di leggi e regolamentazioni in materia di concorrenza.
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Sources: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale
Concorrenza. Le Parti riconoscono l’importanza dell’assistenza tecnica e del rafforzamento delle capacità per quanto riguarda la normativa e la politica in materia di concorrenza. In questo senso e nel rispetto della disponibilità di fondi prevista dai rispettivi stru- menti strumenti e programmi di cooperazione, le Parti si impegnano a portare avanti attività di assistenza tecnica per quanto riguarda:
(a) il rafforzamento delle capacità;
(b) lo sviluppo e l’attuazione di leggi e regolamentazioni in materia di concor- renzaconcorrenza;
(c) lo scambio di informazioni su leggi e regolamentazioni in materia di concor- renzaconcorrenza; e
(d) altre attività di cooperazione nell’ambito dello sviluppo e dell’attuazione di leggi e regolamentazioni in materia di concorrenza.
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