Concorrenza Clausole campione
Concorrenza. 1. Gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” contenute nella legge 287/1990.
2. Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri: • qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi; • qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell’appalto o di stipulazione del contratto; • qualunque accordo sulle altre condizioni dell’offerta diretto a condizionare l’aggiudicazione o l’esito della trattativa contrattuale.
Concorrenza. 1. La ditta che partecipa a gare d’appalto di lavori o per la fornitura di beni e servizi si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” contenute nella legge 287/1990.
2. Ai fini del presente ▇▇▇▇▇▇, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l’impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: • La promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione dell’appalto, ovvero altre forme di collusione con soggetti responsabili di atti relativi all’aggiudicazione dell’appalto; • Tacendo l’esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; • Un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell’offerta; • L’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinchè non concorrano all’appalto o ritirino la loro offerta.
Concorrenza. L’attività professionale viene espletata nell’ambito dell’economia di mercato in cui la libera concorrenza detiene un ruolo di primaria importanza. Le azioni dell’Expert saranno sempre improntate a lealtà e correttezza nei confronti degli altri Expert. Nei rapporti con terzi l’iscritto eviterà interventi illeciti o illegali per acquisire o sottrarre clienti ad altri.
Concorrenza. 2.1. Le imprese partecipanti alle gare di appalto sono tenute al rispetto delle “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, di cui alla legge n. 287 del 1990, e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
2.2. Ai fini del presente codice, si intende per “comportamento anticoncorrenziale” qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l’impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: - la promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell’ambito della procedura per l’affidamento di un appalto; - il silenzio sull’esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; - l’accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell’offerta; - l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.
Concorrenza. Le Parti riconoscono l’importanza dell’assistenza tecnica e del rafforzamento delle capacità per quanto riguarda la normativa e la politica in materia di concorrenza. In questo senso e nel rispetto della disponibilità di fondi prevista dai rispettivi stru- menti e programmi di cooperazione, le Parti si impegnano a portare avanti attività di assistenza tecnica per quanto riguarda:
(a) il rafforzamento delle capacità;
(b) lo sviluppo e l’attuazione di leggi e regolamentazioni in materia di concor- renza;
(c) lo scambio di informazioni su leggi e regolamentazioni in materia di concor- renza; e
(d) altre attività di cooperazione nell’ambito dello sviluppo e dell’attuazione di leggi e regolamentazioni in materia di concorrenza.
Concorrenza. 1. L’operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione stessa; - l’omessa dichiarazione dell'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; - un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta; - l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.
Concorrenza. Gli operatori economici devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le prescrizioni della legge n.287 del 1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”). Ai fini del presente ▇▇▇▇▇▇, sono considerati contrari alla libera concorrenza e lesivi delle norme della buona fede, in particolare:
Concorrenza. La ditta che partecipa a gare d’appalto di lavori o per la fornitura di beni e servizi si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” contenute nella legge 287/1990. Ai fini del presente ▇▇▇▇▇▇, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l’impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: la promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione dell’appalto, ovvero altre forme di collusione con soggetti responsabili di atti relativi all’aggiudicazione dell’appalto; tacendo l’esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell’offerta; l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all’appalto o ritirino la loro offerta.
Concorrenza. In particolare gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato “contenute nella legge 287/1990. Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri: qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi; qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell’appalto o di stipulazione del contratto; qualunque accordo sulle altre condizioni dell’offerta diretto a condizionare l’aggiudicazione o l’esito della trattativa contrattuale.
Concorrenza. La ditta che partecipa a gare d'appalto si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella Legge 287/1990. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto; -tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; -tacendo un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta; -l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.
