Common use of Concorrenza Clause in Contracts

Concorrenza. 2.1. Le imprese partecipanti alle gare di appalto sono tenute al rispetto delle “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, di cui alla legge n. 287 del 1990, e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. 2.2. Ai fini del presente codice, si intende per “comportamento anticoncorrenziale” qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l’impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: - la promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell’ambito della procedura per l’affidamento di un appalto; - il silenzio sull’esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; - l’accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell’offerta; - l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.

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Sources: Public Procurement Agreement, Public Procurement Agreement

Concorrenza. 2.11. Le imprese Gli operatori economici partecipanti alle gare di appalto o di concessione sono tenute tenuti al rispetto delle “Norme norme per la tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla legge n. 287 del 1990, 287/1990 e s.m.i. e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. 2.22. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale” anticoncorrenziale qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l’impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: - la a)la promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell’ambito della procedura per l’affidamento di un appaltoappalto o concessione; - il b)il silenzio sull’esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; - l’accordo c)l’accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell’offerta; - l’offerta d)l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi al fine di non concorrano farli concorrere alla gara di appalto o ritirino di concessione ovvero di far loro ritirare la propria offerta o cheo, comunque, condizionino ,al fine di condizionare la libera partecipazione alla gara medesima.

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Sources: Regolamento Per La Disciplina Degli Appalti, Concessioni E Contratti Pubblici