Comodato. 1. Il Comune non può concedere beni in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali o di pubblico interesse inerente alle funzioni comunali, da indicare nella determinazione a contrattare. 2. Sono a carico del comodatario le spese che farebbero carico al comodante per tutta la durata del contratto, oltre alle spese per servirsi del bene di cui all’articolo 1808, comma 1, del codice civile. Tale somma può essere anche determinata all’atto della stipula del contratto in modo forfettario, sulla base di apposita stima, redatta dal dirigente preposto alla struttura competente o funzionario dallo stesso delegato. La stima tiene conto degli oneri sostenuti dal Comune per il mantenimento del bene da concedere in comodato. 3. Nel contratto di comodato è di norma convenuto il termine per la restituzione del bene. E’ comunque previsto l’obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza, a semplice richiesta del Comune.
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Comodato. 1. Il Comune non può concedere beni in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali o di pubblico interesse inerente alle funzioni comunaliinteresse, da indicare nella determinazione a contrattare.
2. Sono a carico del comodatario le spese che farebbero carico al comodante per tutta la durata del contratto, oltre alle spese per servirsi del bene di cui all’articolo 1808, comma 1, del codice civile. Tale somma può essere anche determinata all’atto della stipula del contratto in modo forfettarioforfetario, sulla base di apposita stima, redatta dal dirigente preposto alla struttura competente o funzionario dallo stesso delegato. La stima tiene conto degli oneri sostenuti dal Comune per il mantenimento del bene da concedere in comodato.
3. Nel contratto di comodato è di norma convenuto il termine per la restituzione del bene. E’ comunque previsto l’obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza, a semplice richiesta del Comune.
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Sources: Regolamento Comunale Per La Disciplina Dei Contratti
Comodato. 1. Il Comune non può concedere beni in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi sociali socio-culturali o di pubblico interesse inerente alle funzioni comunali, da indicare nella determinazione nel provvedimento a contrattare.
2. Sono a carico del comodatario le spese che farebbero carico al comodante per tutta la durata del contratto, oltre alle spese per servirsi del bene di cui all’articolo 1808, comma 1, del codice civile. Tale somma importo può essere anche determinata all’atto della stipula del contratto in modo forfettarioforfetario, sulla base di apposita stima, redatta dal dirigente preposto alla struttura competente o funzionario dallo stesso delegato. La stima tiene conto degli oneri sostenuti dal Comune per il mantenimento del bene da concedere in comodato.
3. Nel contratto di comodato è di norma convenuto il termine per la restituzione del bene. E’ comunque previsto l’obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche prima della scadenza, a semplice richiesta del Comune.
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