Common use of Collisione Clause in Contracts

Collisione. La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di collisione con veicoli identificati. L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo. La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica. La presente garanzia è prestata con applicazione dei deducibili indicati nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIE.

Appears in 1 contract

Sources: Insurance Agreement

Collisione. Cosa assicuriamo La società si obbligaSocietà, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato Veicolo indicato in polizza in conseguenza Polizza, a seguito di collisione con veicoli identificatialtro Veicolo a motore identificato. L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze L’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza l’applicazione della Regola proporzionale, fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza e negligenze gravi degli occupanti non oltre il valore commerciale del veicolo. La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate garanzia opera con regolare fattura la franchigia riportata sul Simplo di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronicapolizza. La presente garanzia è prestata con applicazione dei deducibili indicati nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIEoperante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell’anno precedente oppure se si tratta di un veicolo assicurato per la prima volta dopo l’acquisto. La mancata produzione del contratto precedente renderà la garanzia non operante, pertanto la Società non procederà al pagamento dell’indennizzo.

Appears in 1 contract

Sources: Polizza r.c. Auto

Collisione. La società L’Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal dall’auto- veicolo identificato assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la nor- male dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonchè gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati all’autoveicolo, purchè in polizza in conseguenza Polizza risultino espressamente indicati - a seguito di collisione con veicoli a motore identificati. L’assicurazione comprende le conseguenze La copertura è prestata fino alla prima scadenza annua successiva al limite di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolovetustà previsto alla lettera n. dell’Art. La società si obbliga27 Esclusioni. Nel caso di corresponsione del premio per la copertura su autoveicolo con vetustà eccedente tale limite, inoltrel’Impresa provvederà, a indennizzare i danni materiali semplice richiesta del Contraente, al rimborso del premio pagato e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica. La presente garanzia è prestata con applicazione dei deducibili indicati nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIEnon dovuto.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi

Collisione. La società L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato dall’autoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonchè gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati all'autoveicolo, purchè in polizza in conseguenza Polizza risultino espressamente indicati - a seguito di collisione con veicoli a motore identificati. L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo. La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all’atto dell’acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica. La presente garanzia è prestata fino alla prima scadenza annua successiva al limite di vetustà previsto alla lettera n. dell’Art. 27 Esclusioni. Nel caso di rinnovo automatico della garanzia su autoveicolo con applicazione dei deducibili indicati nella tabella LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI - FRANCHIGIEvetustà eccedente tale limite, l’Impresa provvederà, a semplice richiesta del Contraente, al rimborso del premio pagato e non dovuto.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi