Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali: a) Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: - alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; - all' eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; - al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro; - al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge; - al comportamento verso gli utenti;
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed e in conformità di a quanto previsto dall'art. 59 55 del d.lgsD.lgs. n. 29 del 1993 n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) Il : il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: - alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; - all' eventuale all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; - al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro; - al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla leggeprecedente; - al comportamento verso gli utenti;.
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