Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; b) rilevanza degli obblighi violati; c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro. 2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi; c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970; f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001; g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001; h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti. 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970; g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona; h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi. 5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001. 6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6. 7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001. 8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati; c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione; d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti; e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi. f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale; g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza; 9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 1. con preavviso per: a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇; b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8. c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità; e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013; g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione; 2. senza preavviso per: a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001; b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018; c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio; f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. 10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001. 12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall'Azienda o Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55- quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇del D. Lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme conforme, nell’ambiente di lavoro, a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell’Azienda o Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' art. articolo 6 della L. legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgsD. Lgs. n. 165/2001165/2001 ;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgsD. Lgs. n. 165/2001165/2001 ;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Azienda o Ente, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Azienda o Ente e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55dall’art.55-quater, comma 1, lett. blett.b) del D.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Azienda o Ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Azienda o Ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'artdell' art. 1 della legge L. n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgsLgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della personapersona ;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgsLgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori denigratori, nell’ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno all’azienda o pericolo all’ente, Ente e agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-bis, comma 7, del D.lgsD.Lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art.55-sexies, comma 3 del D.lgsD.Lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgsD.Lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’ Azienda o Ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, all’Azienda o Ente agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. ) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b), c) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇D.Lgs.n.165 del 2001;
b) la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 65,6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
ed) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
fe) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, all’art. 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. DPR 62/2013;
gf) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;.
hg) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazionedall’Azienda o Ente;
2. ) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201868 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201869 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 88 , comma 1, del D.lgsD.Lgs. n. 235/2012; - per i delitti indicati dall’art.12, commi 1,2 e 3 della legge 11 gennaio 2018 n.3; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;.
f) violazioni intenzionali dolose degli obblighi, obblighi non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali e agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … 64 (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’Azienda o Ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. Lgs n. 165/2001165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel Le Aziende ed Enti sono tenute al rispetto del principio dei principi generali di cui all’art. 69 (Principi generali) nonché dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità sanzioni: - l’intenzionalità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostratenegligenza dimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) dell’evento; - la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Azienda o Ente; - entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e diversa tipologia tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della censura scritta fino alla multa di importo pari da € 200 a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55/ quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiutenti o terzi;
d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
e) violazione dell’obbligo di doveri ed obblighi comunicare tempestivamente all’Azienda o Ente di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti essere stato rinviato a giudizio o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive avere avuto conoscenza che nei periodi, individuati dall’ente, in cui suoi confronti è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o esercitata l’azione penale quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravitàparticolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda o Ente;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Capo X Responsabilità Disciplinare
Codice disciplinare. 1. Nel Le Aziende sono tenute al rispetto del principio dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: - l’ intenzionalità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostratenegligenza dimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) dell’evento; - la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Azienda - entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della censura scritta fino alla multa di importo pari da € 200 a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55/ quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇del D.Lgs. ▇▇▇/▇▇▇▇165/2001;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
e) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda;
f) violazione dell’obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’azienda o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001per gli utenti;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentine sia derivato danno all'azienda. L'importo L’importo delle ritenute per multa multe sarà introitato dal nel bilancio dell'amministrazione e dell’Azienda ed è destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui alle attività relative al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzirischio clinico.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni 15 giorni, si applica nel caso previsto dall’art. 55-55 bis, comma 7, 7 del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55 sexies, comma 3 del D.lgse dall’art. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-55 septies, comma 66 del d.lgs. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, si applica nel caso previsto dall’art. 55 sexies, comma 1 del d.lgs. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexiessei mesi, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamentominacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del responsabile della custodiapersonale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del controllo D.Lgs. 165/2001;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della vigilanzasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’azienda, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’amministrazione o ad esso affidati;
cg) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale;
h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza al paziente, nell’arco delle ventiquattro ore, nell’ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l’azienda o per i terzi;
j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;
k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’azienda o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti.
m) atti, comportamenti o molestie molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l’Azienda, in relazione a carattere sessuale ove non sussista documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la gravità e reiterazione;continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro10. In relazione alla specificità della funzione medica, anche con gli utenti;
e) violazione riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l’Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di doveri ed obblighi sospensione dell’attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di comportamento cui all’art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004. Tale clausola non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui siasi applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comunquecomma 7 del d.lgs. 165/2001, derivato grave danno all’amministrazionedall’art. 55 sexies, agli utenti o a terzicomma 3 e dall’art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001. La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell’Azienda.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
911. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso preavviso, per:
ai) le ipotesi considerate dall’art. 55-55 quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ 165/2001 e 55, septies, comma 4;
j) recidiva ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima▇▇▇, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 4, 5, 6, 7 e 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio o, comunque, quando le mancanze di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
ek) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto mancato rispetto delle norme di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative legge e contrattuali vigentie dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, alla conclusione del periodo ove ne sia seguito grave conflitto di sospensione interessi o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazioneuna forma di concorrenza sleale nei confronti dell’azienda;
2. senza preavviso preavviso, per:
a) le ipotesi considerate nell’artdall’art. 55-55 quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001165/2001 e dall’art. 55 quinques, comma 3;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201810 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201811, comma 1 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare);
c) condanna condanna, anche non passata in giudicato per un delitto commesso giudicato, per:
a. i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;
b. gravi delitti commessi in servizio o fuori servizio cheservizio;
c. delitti previsti dall’art. 3, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravitàcomma 1 della legge 97/2001;
d) commissione recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
e) recidiva plurima in genere - atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
f) per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolositerzo, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’artai sensi dell’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, 2119 del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavorocodice civile.
1012. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 8 e dal comma 11 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori dirigenti di cui all’art. … 6 (Obblighi del dipendentedirigente), e facendosi riferimento, nonché quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
1113. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, nonché al codice di comportamento e alle carte dei servizi, ove emanate, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’azienda, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, periodo del D. lgsD.lgs. n. 165/2001. Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all’affissione all’▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇.
12▇▇. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 1113, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazioneaffissione o dalla pubblicazione nel sito web dell’amministrazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal ▇.▇▇▇. 150/2009 si applicano dall’entrata in vigore del decreto stesso.
1315. Il presente articolo disapplica I commi 3 e sostituisce l’art5 dell’art. 59 36 del CCNL del 21/05/20185 dicembre 1996 sono abrogati.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Codice disciplinare. 1. Nel Le amministrazioni sono tenute al rispetto del principio dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine le amministrazioni sono tenute a valutare e applicare i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità sanzioni: - l’intenzionalità e la concreta addebitabilità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o negligenza e imperizia dimostratedimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) dell’evento; - la rilevanza dell’infrazione e dell’inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’amministrazione; - l’entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone nella violazione.
2. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal pecuniaria da un minimo del rimprovero verbale o scritto al di € 200 ad un massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché dell'orario di lavoropresenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55 quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli organi di vertice, i colleghi, gli utenti o gli studenti e le studentesse, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli correttezza;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
cd) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaavere avuto conoscenza che nei propri confronti è esercitata l’azione penale;
de) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’amministrazione o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazioneper gli utenti, nel rispetto dei principi di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970cui al comma 1;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei compiti assegnatisingoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, ove n. 241, nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non ricorrano le fattispecie considerate nell’artne sia derivato danno all'amministrazione. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo L’importo delle ritenute per multa multe sarà introitato dal nel bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendentidell’amministrazione.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 15 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quaterapplica nel caso previsto dall’art. 55 bis, comma 17, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, e con effetti sulla retribuzione di risultato qualora la condotta sanzionata sia rilevante anche sul piano della responsabilità dirigenziale, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55 sexies, comma 3 del D.lgs– salvo i casi più gravi, ivi indicati, ex art. n. 165/20055 quater, anche con riferimento alla previsione di cui all’artcomma 1, lettera f-ter) e comma 3 quinquies - e dall’art. 55-55 septies, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
76. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-55 sexies, comma 1, del D. lgsd.lgs. n. 165 del 2001165/2001.
87. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 un minimo di tre giorni fino ad un massimo di 6 sei mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 43 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamentominacce, da parte del responsabile della custodiaingiurie gravi, del controllo calunnie o della vigilanzadiffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’amministrazione o organi di vertice, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione degli altri dirigenti o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione o degli organi di vertice, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del personale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento salvo che non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con ricorrano le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9fattispecie considerate nell’art. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-55 quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55- quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. d. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all’amministrazione e agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgsd.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, all’amministrazione agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entedall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsd.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201864, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201865;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 88 , comma 1, del D.lgsd.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente)60, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. d. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D. Lgs n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di danno o di pericolo causato all'amministrazionearrecato all'Ente, agli utenti o a terzi ovvero al e del disservizio determinatosideterminato;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratorelavoratore nei confronti dell'Ente, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra loro;
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di lororiferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
23. Al dipendente responsabile di più mancanze infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o viene comminata nel rispetto della dignità personale del dipendente per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applicaapplicano, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1ai commi 1 e 2, perper le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o l'Ente, gli altri dipendenti o nei confronti degli dipendenti, gli utenti o i terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nello svolgimento dell’attività di ricerca, fatto salvo, peraltro, quanto previsto dall’art. 60, comma 1, o nella cura dei locali e dei o altri beni mobili o strumenti strumentali a lui affidati o sui quali, in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove lavoro, quando non ne sia derivato danno o un pregiudizio al per il servizio o agli per gli interessi dell’amministrazione dell'Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' artnei limiti previsti dall'art. 6 della L. legge n. 300/1970300/70;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001tenuto conto dei carichi di lavoro, laddove previsti;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- noviesaltre violazioni dei doveri di comportamento non ricomprese specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'Ente, del D.lgs. n. 165/2001per gli utenti o per terzi;
h) violazione svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentiattività che ritardino il recupero psico-fisico. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal nel bilancio dell'amministrazione dell'Ente e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore fino a 5 dieci giorni, a trasferirsi nella nel raggiungere la sede assegnata dai superioridall'Ente;
e) svolgimento testimonianza falsa o reticente nell'ambito di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunioprocedimenti disciplinari;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o dipendenti, degli utenti o di terzi;
g) responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, utenti o terzi;
h) manifestazioni denigratorie nei confronti dell'Ente, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n.300 del 1970;
i) atti e comportamenti, ▇▇▇ comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno o pericolo all’enteall'Ente, agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio sanzione disciplinare del licenziamento con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, preavviso si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexiesper violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, perquali:
a) recidiva nel biennio delle plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 47 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'Ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità rifiuto espresso e reiterazionereiterato al trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre dieci giorni lavorativi consecutivi;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate persistente insufficiente rendimento fatto salvo quanto previsto dall’art. 55-quater46, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell' adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro, laddove previsti;
f) quinquiesresponsabilità penale, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) risultante da condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso delitti commessi fuori del servizio e pur non attinente attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non ne consenta siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione infrazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, secondo i criteri tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di cui al comma 1, fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso perquali:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi;
b) commissione accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di gravi fatti illeciti di rilevanza penaledocumenti falsi e, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelarecomunque, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.:
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Codice disciplinare. 1. Nel Le Aziende sono tenute al rispetto del principio dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: - l’ intenzionalità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostratenegligenza dimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) dell’evento; - la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Azienda - entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della censura scritta fino alla multa di importo pari da € 200 a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55/ quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇del D.Lgs. ▇▇▇/▇▇▇▇165/2001;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
e) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda;
f) violazione dell’obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’azienda o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001per gli utenti;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentine sia derivato danno all'azienda. L'importo L’importo delle ritenute per multa multe sarà introitato dal nel bilancio dell'amministrazione e dell’Azienda ed è destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di alle attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terziformative.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni 15 giorni, si applica nel caso previsto dall’art. 55-55 bis, comma 7, 7 del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55 sexies, comma 3 del D.lgse dall’art. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-55 septies, comma 66 del d.lgs. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, si applica nel caso previsto dall’art. 55 sexies, comma 1 del d.lgs. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexiessei mesi, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamentominacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del responsabile della custodiapersonale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del controllo D.Lgs. 165/2001;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della vigilanzasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’azienda, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’amministrazione o ad esso affidati;
cg) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale;
h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza al paziente, nell’arco delle ventiquattro ore, nell’ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l’azienda o per i terzi;
j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;
k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’azienda o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti.
m) atti, comportamenti o molestie molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l’Azienda, in relazione a carattere sessuale ove non sussista documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la gravità e reiterazione;continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro10. In relazione alla specificità della funzione sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, anche con gli utenti;
e) violazione riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l’Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di doveri sospensione dell’attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di cui all’art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004. Tale clausola non si applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001, dall’art. 55 sexies, comma 3 e dall’art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001. La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell’Azienda ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziè destinata alle attività formative.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
911. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-55 quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/2001 e 55, septies, comma 4;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 4, 5, 6, 7 e 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio o, comunque, quando le mancanze di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
ec) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto mancato rispetto delle norme di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative legge e contrattuali vigentie dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, alla conclusione del periodo ove ne sia seguito grave conflitto di sospensione interessi o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazioneuna forma di concorrenza sleale nei confronti dell’azienda;
2. senza preavviso preavviso, per:
a) le ipotesi considerate nell’artdall’art. 55-55 quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001165/2001 e dall’art. 55 quinques, comma 3;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201810 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201811, comma 1 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare);
c) condanna condanna, anche non passata in giudicato per un delitto commesso giudicato, per:
a. i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;
b. gravi delitti commessi in servizio o fuori servizio cheservizio;
c. delitti previsti dall’art. 3, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravitàcomma 1 della legge 97/2001;
d) commissione recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
e) recidiva plurima in genere - atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
f) per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolositerzo, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’artai sensi dell’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, 2119 del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavorocodice civile.
1012. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 8 e dal comma 11 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori dirigenti di cui all’art. … 6 (Obblighi del dipendentedirigente), e facendosi riferimento, nonché quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
1113. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, nonché al codice di comportamento e alle carte dei servizi, ove emanate, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’azienda, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, periodo del D. lgsD.lgs. n. 165/2001. Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all’affissione all’▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇.
12▇▇. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 1113, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazioneaffissione o dalla pubblicazione nel sito web dell’amministrazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal ▇.▇▇▇. 150/2009 si applicano dall’entrata in vigore del decreto stesso.
1315. Il presente articolo disapplica I commi 3 e sostituisce l’art5 dell’art. 59 35 del CCNL del 21/05/20185 dicembre 1996 sono abrogati.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni sanzioni, in relazione alla gravità della mancanzamancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella violazione nel fatto di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli utenti alunni o terzidel pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art. 6 della L. legge n. 300/1970300 del 1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione della scuola e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendentidegli alunni.
46. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al nel comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore fino a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia testimonianza falsa o di infortunioreticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Amministrazione, salvo che siano espressione esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970300 del 1970;
gi) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Codice disciplinare. 1. Il testo dell’art. 25 (codice disciplinare ) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventodell’evento;
b) b. rilevanza degli obblighi violati;
c) c. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) d. grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) e. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) f. al concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al del comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall’art. 6 della L. legge 20 maggio 1970 n. 300/1970300;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell’ente e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall’ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970stessa;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, ,gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.;
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001altro dipendente.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
cd) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoromolestie, anche con di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona; Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli utenti;
e) violazione assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di doveri ed obblighi sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziservizio.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
97. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi precedenti 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata.
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eh) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
gi) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
hj) mancata ripresa reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.
8. La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’artterza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. 55-quaterper i delitti già indicati nell’ art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), db) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), ed) ed fe), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.lgsD.Lgs.n.267 del 2000.
2. n. 165/2001per gravi delitti commessi in servizio;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art3. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto per i delitti previsti dall’art. 62 del CCNL del 21.05.20183, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
cd) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, obblighi non ricomprese ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
109. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, 23 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
1110. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. ▇.
3. La ▇▇ sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55- quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1Il presente codice disciplinare e/o altro specifico previsto aziendalmente relativi alla sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portati a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Nel rispetto del principio di gradualità Il tipo e proporzionalità l’entità delle sanzioni comminate in relazione alla gravità della mancanzaapplicazione dell’articolo precedente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati determinanti in relazione base ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventocolpa;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendenteoccupata;
d) entità del danno o grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazionearrecato all’Azienda, agli utenti o a terzi.;
e) proporzionalità fra infrazione e sanzione e gradualità della sanzione;
f) fino a due reiterazione della mancanza.
1. adotti una condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti di altri lavoratori o di terzi, nonché del datore di lavoro o dei superiori;
2. dia luogo ad assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e lavoro per uno o più giorni consecutivi, fino ad un massimo di riposo settimanale4;
g) ingiustificate assenze collettive 3. abbandoni il proprio posto di lavoro o non dia immediata notizia della propria malattia senza giustificato motivo;
4. non rispetti l’orario di lavoro o ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione più volte nello stesso mese senza giustificato motivo;
5. esegua il lavoro con negligenza o mostri negligenza nella cura dei locali o di altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio;
6. procuri guasti a opere, cose o impianti comunque esistenti nell’Azienda per negligenza
7. compia atti di insubordinazione nei periodiconfronti del datore di lavoro o dei superiori, individuati dall’ente, non rispettando le direttive organizzative;
8. non rispetti le norme o non adempia alle disposizioni in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione materia di servizi all’utenzatutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
9. Ferma la disciplina si presenti o si trovi sul lavoro in tema stato di licenziamento ubriachezza o di alterazione per giusta causa uso di sostanze stupefacenti o giustificato motivo, la sanzione disciplinare psicotrope. Incorre nel provvedimento del licenziamento si applicadisciplinare il lavoratore che:
1. adotti con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate ▇ o colpa grave una condotta non conforme ai principi di correttezza nei commi 5confronti di altri lavoratori o di terzi, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se nonché del datore di diversa natura, lavoro o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazionesuperiori;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001sia assente ingiustificato dal lavoro per più di 4 giorni consecutivi;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli 3. adotti comportamenti lesivi della dignità e della libertà della persona o ponga in essere molestie o molestie sessuali che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo violino o possano violare l’integrità e la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018dignità della persona;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso 4. effettui falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevazione delle presenze o fuori comunque con modalità fraudolente o giustifichi l’assenza dal servizio chemediante falsa attestazione;
5. abbandoni il posto di lavoro implicando grave pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza delle opere, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇delle cose, degli impianti o degli ambienti;
6. compia atti di grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o dei superiori, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravitàrispettando le direttive organizzative;
d) commissione 7. non rispetti le norme o non adempia alle disposizioni in genere - anche nei confronti materia di terzi - tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di fatti lavoro che arrecano grave pregiudizio a persone o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavorocose;
e) condanna8. esegua attività non autorizzata in concorrenza con l’Azienda, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7conto proprio o di terzi, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi o trasmetta o divulghi informazioni espressamente ricevute in serviziovia riservata;
f) violazioni intenzionali degli obblighi9. procuri guasti a opere, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.cose o impianti esistenti nell’Azienda con dolo o colpa grave;
10. Le mancanze non espressamente previste ponga in essere un diverbio litigioso seguito dalle vie di fatto o una rissa nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri luoghi di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.lavoro che possano causare grave perturbamento nelle persone;
11. Al codice disciplinarecompia furto o trafugamento di beni, oggetti, opere. Nel caso in cui l’infrazione contestata sia di cui al presente articoloparticolare gravità e necessiti di accertamenti, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, l’Azienda nell’attesa di deliberare il provvedimento disciplinare può disporre l’allontanamento del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, lavoratore dal servizio per il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13tempo strettamente necessario. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’artlavoratore cautelativamente sospeso dalla prestazione lavorativa conserva per il periodo considerato il diritto alla retribuzione. 59 del CCNL del 21/05/2018Nel caso di recidiva, potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore applicate per le mancanze precedenti.
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Sources: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo
Codice disciplinare. (Art.45 CCNL 27.01.05)
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione ai seguenti criteri generali:
a) relazione: alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) ; all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; alle responsabilità connesse alla derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero ; al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro; al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio precedente; al comportamento verso gli utenti.
2. Al b) al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimentoprocedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui applica al comma 1, dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art. 6 della L. l. 20 maggio 1970 n. 300/1970300;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento rispetto ai carichi di lavoro e comunque nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. ; L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri ad attività sociali per i dipendenti.
43. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste dal nel comma 32 presentino caratteri di particolare gravità;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in . In tali ipotesi, ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
dc) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella raggiungere la sede assegnata dai superioridall'Amministrazione;
ed) svolgimento di altre attività che ritardino il recupero psico-fisico lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Amministrazione, salvo che siano espressione tenuto conto del rispetto della libertà di pensieropensiero e di espressione, ai sensi dell'artdell’art. 1 della legge n. 300/1970300/70;
gh) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
hi) ove non sussista la gravità sistematici e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, reiterati atti o comportamenti aggressivi aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
84. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’ente dell'Amministrazione o ad esso essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
cd) insufficiente, persistente e scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale ove non sussista la sessuale, di particolare gravità e reiterazioneche siano lesivi della dignità della persona;
dg) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
ei) violazione di doveri ed obblighi di qualsiasi comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, sia derivato danno grave danno all’amministrazione, agli utenti all’Amministrazione o a terzi. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso un’indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
95. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
c) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'Amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni;
d) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio;
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;che siano lesivi della dignità della persona.
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori 6. La sanzione disciplinare del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - :
1. di cui all’art. 58 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per i delitti indicati dall’artreati di cui agli artt. 7, comma 1, 316 e 8, comma 1, 316 bis del D.lgsc.p. n. 235/2012; - -;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - ;
3. per i delitti previsti dall’artdall'art. 3, comma 1, della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;.
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché ▇▇▇▇▇, in flagranza, a commettere reati di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoropeculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.
107. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi 44 del dipendente), e facendosi riferimentopresente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
118. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzaservizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
de) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
ef) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
fg) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
gh) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- 55-novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
hi) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal al comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardomancato trasferimento sin dal primo giorno, non superiore a 5 giornida parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, a trasferirsi con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata dai superioria seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia sia, comunque, derivato disservizio, grave danno o pericolo all’enteall’amministrazione, agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55-sexies, comma 3 3, del D.lgsd.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale sessuale, anche ove non sussista la gravità e reiterazionela reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
gf) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entedall’amministrazione, in cui è necessario assicurare la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) e da f bis) fino f)bis a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsd. lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale o oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàgravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201815, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201816;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati dall’artnell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del D.lgsd.lgs. n. 235/2012235 del 2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), 11 e facendosi riferimentoriferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsd.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993 il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, procedimento è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli utenti alunni o terzidel pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art. 6 della L. legge n. 300/1970300 del 1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendentidegli alunni.
46. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al nel comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore fino a 5 a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o del terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Amministrazione, salvo che siano espressione nel rispetto della libertà di pensiero, pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970300 del 1970;
gl) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
im) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentiprecedenti di cui sia, da cui sia comunque, derivato disserviziograve danno all'Amministrazione, danno o pericolo all’enteai genitori, agli utenti alunni o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio sanzione disciplinare del licenziamento con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi preavviso si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 46, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'Amministrazione o ad esso essa affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionerifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) violazione di doveri ed persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.servizio;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente attiene in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;.
h) mancata ripresa 8. La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’artrecidiva, negli ambienti di lavoro, ricorso a vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato: - per i delitti di cui all'art. 55-quater15, comma 1, lett. lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.lgsdella legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dall'art. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 71, comma 11 della legge 18 gennaio 1992, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 9716; - per gravi delitti commessi in servizio;
fd) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) violazioni intenzionali degli obblighi, dei doveri non ricomprese ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 58, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Amministrazione sia venuta a conoscenza di fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art.58, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 1, facendosi riferimento, 9 è riattivato entro 180 giorni da quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedentil'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
11. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, 11 deve essere pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL cui all'art. 2, comma 2, e si applica attua dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionedell'affissione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni san- zioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna cia- scuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza impru- denza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendentedi- pendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione retri- buzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzaservizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e IL CCNL RICONOSCE L’IMPERATIVITÀ DELLE NORME DEL D.LGS. 165/2001. PER LA SCUOLA SOSTITUISCE L’ARTICOLO 95 DEL CCNL 2007 E SI RIFERISCE AL SOLO PERSONALE ATA. SI EVIDENZIANO IN VERDE LE DISPOSIZIONI APPLICABILI SPECIFICAMENTE AL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
de) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni in- fortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio pre- giudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
ef) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio pa- trimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
fg) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
gh) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- 55-novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
hi) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disser- vizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendentidi- pendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione priva- zione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal al comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati cau- sati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardomancato trasferimento sin dal primo giorno, non superiore a 5 giornida parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, a trasferirsi con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamen- tare, nella sede assegnata dai superioria seguito dell’espletamento di una pro- cedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico che, durante lo stato di malattia o di infortunioin- fortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate con- siderate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgsd.lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti com- portamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti con- fronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli al- lievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non sog- getti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia derivato disserviziosia, comunque, de- rivato grave danno o pericolo all’enteall’amministrazione, agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55- sexies, comma 3 3, del D.lgsd.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgsd.lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione priva- zione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo con- trollo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza perti- nenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale sessuale, anche ove non sussista la gravità e reiterazionela reitera- zione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;; NORMA NUOVA
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
gf) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entedall’am- ministrazione, in cui è necessario assicurare la continuità nell’erogazione nell’ero- gazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e stu- denti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitra- rio abbandono dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare fun- zionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato giu- stificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) e da f bis) fino f)bis a f) quinquies, comma 3 quinquies f)quinquies del D.lgsd.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale o oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàparti- colare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle isti- tuzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nel- l’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi ri- compresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative le- gislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione sospen- sione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201815, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201816;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio servi- zio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione prosecu- zione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - – anche nei confronti di terzi - ▇▇▇▇▇ – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria provvi- ▇▇▇▇▇ del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati dall’artnell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a, del D.lgsd.lgs. n. 235/2012235 del 2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente specifica- tamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità gra- vità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi fa- cendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), 11 e facendosi riferimentoriferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo ul- timo periodo, del D. lgsd.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare disci- plinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.NORMA NUOVA
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Sources: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018
Codice disciplinare. 1. Nel Le amministrazioni ed il Ministero dell'Interno, per i segretari, sono tenuti al rispetto del principio dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità sanzioni: - l'intenzionalità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o negligenza e imperizia dimostratedimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) ; - la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione con l'incarico dirigenziale o con quello di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di segretario ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'amministrazione o delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997; - l'entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratoretenuto complessivamente dal dirigente, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla leggedal segretario, dal dirigente amministrativo, tecnico e professionale o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone nella violazione.
2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6 e 7, nonché al comma 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e diversa tipologia tra quelle individuate nell'ambito del presente articolo.
3. Al dipendente dirigente, al segretario e al dirigente amministrativo, tecnico e professionale responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal pecuniaria da un minimo del rimprovero verbale o scritto al di € 200 ad un massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché dell'orario di lavoropresenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’artnell'art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.. ▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli organi di vertice dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, dei colleghi (dirigenti e non), degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'amministrazione, al Ministero dell'Interno o alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, nonché di prevenzione del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l'amministrazione o agli interessi dell’amministrazione o per gli utenti nonché, per tutto il personale destinatario del presente codice, rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di terzi;
e) rifiuto sicurezza e del divieto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970fumo;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 1 24 della legge n. 300/1970;
g) ove 241/1990, nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui ne sia derivato disserviziodanno all'Amministrazione. L'importo delle multe sarà introitato nel bilancio dell'amministrazione e, danno o pericolo all’enteper i segretari, agli utenti o ai terzinel bilancio del Ministero dell'Interno ed è destinato ad attività sociali a favore dei segretari.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici 15 giorni si applica nel caso previsto dall’artdall'art. 55-bis, comma 7, 7 del D.lgsd. lgs. n. 165 del 2001165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall'art. 55-sexies, comma 3 del D.lgs– salvo i casi più gravi, ivi indicati, ex art. n. 165/20055-quater, anche con riferimento alla previsione di cui all’artcomma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies – e dall'art. 55-septies, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’artdall'art. 55-sexies, comma 1, del D. lgsD.lgs. n. 165 del 2001165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 un minimo di tre giorni fino ad un massimo di 6 sei mesi si applica, graduando l’entità l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 44 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamentominacce, da parte del responsabile della custodiaingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del controllo DPR n. 465/1997, o della vigilanzadegli organi di vertice o dei colleghi (dirigenti e non) e, di fatti comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e circostanze relativi ad illecito usodenigratori ovvero alterchi, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto fatto, negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell'amministrazione o delle amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del personale nei cui confronti sono esercitati poteri di direzione, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-sexies, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o ingiustificato ritardo a terzi.trasferirsi nella sede assegnata dall'Amministrazione;
f) per i segretari, ingiustificato ritardo fino a due assenze ingiustificate dal venti giorni, a prendere servizio in continuità con le giornate festive e nella sede di riposo settimanaletitolarità, di reggenza o di supplenza; l'entità della sanzione è commisurata alla durata dell'assenza ed alla entità del danno causato all'amministrazione;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione svolgimento di servizi all’utenzaattività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
ah) salvo che non ricorrano le ipotesi fattispecie considerate dall’artnell'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Codice disciplinare. 1. Nel Le amministrazioni sono tenute al rispetto del principio dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità sanzioni: - l’intenzionalità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o negligenza e imperizia dimostratedimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) dell’evento; - la rilevanza dell’infrazione e dell’inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto e con l’attività professionale svolta, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’amministrazione; - l’entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone nella violazione.
2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6 e 7, nonché al comma 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e diversa tipologia tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.
3. Al dipendente dirigente o al professionista responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal pecuniaria da un minimo del rimprovero verbale o scritto al di € 200 ad un massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché dell'orario di lavoropresenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non), degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale ovvero l’azione disciplinare dell’ordine di appartenenza;
e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, nonché di prevenzione del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’amministrazione o agli interessi dell’amministrazione o per gli utenti nonché, per tutto il personale destinatario del presente codice, rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di terzi;
e) rifiuto sicurezza e del divieto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970fumo;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento violazione del segreto d’ufficio, così come disciplinato dalle norme dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, singoli ordinamenti ai sensi dell'artdell’art. 1 24 della legge n. 300/1970;
g) ove 241/1990, nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui ne sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terziall’Amministrazione. L’importo delle multe sarà introitato nel bilancio dell’amministrazione.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici 15 giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, 7 del D.lgsD.Lgs. n. 165 del 2001165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55-sexies, comma 3 del D.lgs– salvo i casi più gravi, ivi indicati, ex art. n. 165/20055-quater, anche con riferimento alla previsione di cui all’artcomma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies – e dall’art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgsD.Lgs. n. 165 del 2001165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 un minimo di tre giorni fino ad un massimo di 6 sei mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 44 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamentominacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’amministrazione o degli organi di vertice o dei colleghi (dirigenti e non) e, comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell’amministrazione o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del responsabile della custodiapersonale nei cui confronti sono esercitati poteri di direzione, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-sexies, comma 3, del controllo D.Lgs. n. 165/2001;
e) ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata dall’Amministrazione;
f) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
g) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della vigilanzasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi di cui all’art. 34 del presente CCNL, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
h) occultamento o mancata segnalazione di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’amministrazione o ad esso affidati;
ci) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’amministrazione o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
l) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;
m) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e o reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
fn) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
go) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. A. con preavviso preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e ), c) ), da f f-bis) fino sino a ff- quinquies) quinquiesdel D.Lgs. n. 165/2001 e 55-septies, comma 3 quinquies 4 del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇medesimo decreto legislativo;
b) la recidiva nelle violazioni indicate nei in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8.8 o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
c) recidiva plurimal’ipotesi di cui all’art. 55-quater, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzionecomma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001;
d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16 comma 2, secondo e terzo periodo, del D.P.R. n. 62/2013;
e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicatoB. senza preavviso, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’artdall’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001165/2001 e dall’art. 55-quinquies, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201838 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201839, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgsD.Lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per gravi delitti commessi in servizio; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 legge n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio97/2001;
fd) violazioni intenzionali degli obblighi, gli atti e comportamenti non ricomprese specificatamente ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, tale da non consentire la prosecuzione prosecuzione, neppure provvisoria provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … 34 (Obblighi del dipendenteObblighi), e facendosi riferimentononché, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni Ai sensi dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, periodo del D. lgsD.Lgs. n. 165/2001, al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonché ai codici di comportamento, deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione. Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all’affissione all’▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇.
12▇▇. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazioneaffissione o dalla pubblicazione nel sito web dell’amministrazione, fatte salve le sanzioni già previste dalle norme di legge.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: • la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenzanegligenza ed imperizia, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche la rilevanza della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; • le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Ente o con l’entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; • l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal pecuniaria da un minimo del rimprovero verbale o scritto al di € 200,00 ad un massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione € 500,00, si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) a. inosservanza delle direttive di ordine organizzativo, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoropresenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇del D.Lgs. ▇▇▇/▇▇▇▇n. 165/2001;
b) condotta b. condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a principi ai principii di correttezza verso superiori o i componenti degli organi di vertice dell’Ente, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili c. alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) d. violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e. violazione dell’obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
f. inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’Ente o agli interessi dell’amministrazione o di terziper gli utenti;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela g. violazione del patrimonio dell'amministrazionesegreto d'ufficio, nel rispetto di quanto previsto dallcosì come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, anche se non ne sia derivato danno all' art. 6 della L. n. 300/1970Ente;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater h. violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 55 novies del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’arti. ubriachezza in servizio. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzidell’Ente.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsD.Lgs. n. 165 del 2001165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, e altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55-sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/2003, anche con riferimento alla previsione di cui all’arte dall’art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgsD.Lgs. n. 165 del 2001165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi sei mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) a. recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma nei commi 4, 5, 6 e 7, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamento▇. ▇▇▇▇▇▇▇, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Ente salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n. 300/1970;
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del responsabile personale dipendente;
e. salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della custodiasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del controllo dirigente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o della vigilanza, ai terzi;
f. occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’Ente o ad esso affidati;
c) g. qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’Ente o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;
h. atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
i. atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionesessuale, lesivi della dignità della persona;
d) alterchi con vie j. grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di fatto negli ambienti provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di lavoroquanto previsto dall’art. 3, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui siadella legge regionale 6 agosto 2007, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzin.19.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) a. le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsD.Lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇n.165/2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) b. recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) a. le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. alett.a), d), e) ed f) del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001n.165/2001;
b) b. commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.20189, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201810, comma 1;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) c. condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.per:
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: - alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) dell’evento; - all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità connesse alla derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado ; - al concorso nella mancanza di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero più lavoratori in accordo tra loro; - al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanticomportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge, ; - al comportamento verso gli utenti;
fb) concorso nella violazione al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di più lavoratori in accordo tra riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di loromaggiore entità prevista nell’ambito del medesimo comma.
2. Al c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica in un’unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui applica al comma 1, dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall’art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300/1970300;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento rispetto all’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo ; L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell’amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendentiad attività sociali.
43. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste dal nel comma 32 presentino caratteri di particolare gravità;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono del dell’abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
dc) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superioridall’amministrazione;
ed) svolgimento di altre attività che ritardino il recupero psico-fisico lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell’amministrazione, salvo che siano espressione tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero, pensiero e di espressione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970dell’art.1 L. n.300 del 1970;
gh) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. equalsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’amministrazione o a terzi;
i) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
hj) ove non sussista la gravità sistematici e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, reiterati atti o comportamenti aggressivi aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
84. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’ente dell’amministrazione o ad esso essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
cd) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoromolestie, anche con di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 24 aprile 2002 nonché gli utenti;
e) violazione assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di doveri ed obblighi sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziservizio.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
95. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 4, lettera c);
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto dall’amministrazione per esigenze di servizio;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’amministrazione quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eh) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori del dal servizio e ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;.
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo 6. La sanzione disciplinare del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti atti, anche dolosi, che, pur non costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - :
1. per i delitti indicati dall’artnell’ art. 7, comma 1, commi 1 e 84 septies, comma 1lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del D.lgscodice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - ;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
107. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi 36 del dipendente)CCNL del 5 aprile 1996, e facendosi riferimentocome modificato dal presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
118. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con ▇▇▇▇▇.▇▇ codice entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua affissione.
129. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13L’art. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 38 del CCNL del 21/05/20185 aprile 1996 è disapplicato. Di conseguenza tutti i riferimenti al medesimo art. 38 devono intendersi all’art. 38 come rinovellato dal presente contratto.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55- quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇del D.Lgs.. n. 165/20015;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione inrelazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art. 6 della L. legge. n. 300/1970300/19706;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001165/20017;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- 55-novies, del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001165/20018;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’artArt. 55-bis, quater del D.Lgs. 165/2001 comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, 1 lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, ): “Falsa attestazione della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi presenza in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedentimediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, anche nei confronti ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.malattia”
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Sources: Codice Disciplinare, Codice Disciplinare Dei Dipendenti
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventodell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall’Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al del comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art. 6 della L. n. 300/1970300 del 1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro, e comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al nel comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superioridall’Amministrazione;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970stessa;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1, L. 300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, disservizio ovvero danno o pericolo all’enteall’Amministrazione, agli utenti o ai terzi.;
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001altro dipendente.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle nelle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'Amministrazione o ad esso essa affidati;
cd) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoromolestie, anche con di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 81, comma 2, lettera a) del presente CCRL nonché gli utenti;
e) violazione assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di doveri ed obblighi sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziservizio.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
97. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi precedenti 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia già comportato l’applicazione l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'Amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eh) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
fi) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
hj) mancata ripresa reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’Amministrazione di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.
8. La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’artterza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. 55-quaterper i delitti indicati nell'art. 1, comma 1, lett. lettere a), db) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lettere c), ed e) ed f) del D.lgs. della legge 18 gennaio 1992 n. 165/200116;
b) commissione di 2. per gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’artdelitti commessi in servizio;
3. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto per i delitti previsti dall’art. 62 del CCNL del 21.05.20183, comma 1 della Legge 27 marzo 2001 n. 97;
cd) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, obblighi non ricomprese ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
109. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’artall'art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, 66 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
1110. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
1211. In sede di prima applicazione del presente CCNLCCRL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme affisso in ogni posto di cui al comma 11lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL presente CCRL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionedi affissione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità Il presente codice disciplinare deve essere portato a conoscenza dei dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il tipo e proporzionalità l’entità delle sanzioni comminate in relazione alla gravità della mancanzaapplicazione dell’articolo precedente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati determinanti in relazione base ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventocolpa;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendenteoccupata;
d) entità del danno o grado di danno o di pericolo causato all'amministrazionearrecato all’ Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatositerzi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utentiproporzionalità fra infrazione e sanzione e gradualità della sanzione;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di lororeiterazione della mancanza.
2. Al dipendente responsabile Le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e scritto sono comminate per le mancanze di più minore entità; le rimanenti sanzioni per le mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la di maggior rilievo. La determinazione dell’entità della mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravitàavviene in applicazione dei criteri generali enunciati al comma 1 del presente articolo.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni in relazione ai criteri disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
4. Incorre nei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), e d), dell’articolo precedente, fra i possibili comportamenti sanzionabili, il dipendente che:
a) adotti una condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti di altri dipendenti, di terzi e non adeguata della sacralità dei luoghi di lavoro;
b) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro;
c) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) ritardi, senza giustificato motivo, l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
e) esegua il lavoro con negligenza o mostri negligenza nella cura dei locali o di altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio;
f) procuri guasti a cose o impianti comunque esistenti nell’ Ente per disattenzione o negligenza;
g) adotti comportamenti o procuri molestie lesive della dignità e della libertà della persona;
h) trasgredisca l’osservanza del presente Contratto, nonché le disposizioni di servizio e dell’orario di lavoro, o ponga in essere comportamenti che arrechino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dell’Ente.
5. Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo nei punti previsti dal precedente comma 1, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; in particolare il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto per:
a) inosservanza delle disposizioni rissa o vie di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di fatto sul lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori assenza ingiustificata oltre il 4° giorno o altri dipendenti per tre volte nell’anno solare nei giorni precedenti o nei confronti degli utenti seguenti ai festivi o terzialle ferie;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, recidiva in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzauna qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno due sospensioni nel corso dell’anno;
d) inosservanza degli obblighi in materia danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione impianti o di terzimateriale dell’Ente;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970atto implicante dolo o colpa grave con danno dell’Ente;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento alterazioni dolose dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001sistemi di controllo dell’Ente;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, abbandono del D.lgs. n. 165/2001posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione gravi e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, reiterati comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno contraffazione o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001mendace dichiarazione sulla documentazione inerente l’assunzione.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 che potranno dar luogo all’adozione del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, provvedimento del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8mancanze gravi.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione ai seguenti criteri generali:
a) relazione: - alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) ; - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità connesse alla derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero ; - al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro; - al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio precedente; - al comportamento verso gli utenti.
2. Al b) al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimentoprocedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio e comporta un ritardo di due anni nella progressione economica di carriera.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui applica al comma 1, dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300/1970300;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentirendimento. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'istutuzione accademica e destinato ai benefici ad attività di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendentisupporto per gli allievi.
43. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste dal nel comma 32 presentino caratteri di particolare gravità;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in . In tali ipotesi, ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
dc) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superioridall'amministrazione;
ed) svolgimento di altre attività che ritardino il recupero psico-fisico lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970pensiero e di espressione;
gh) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. equalsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'amministrazione o a terzi;
i) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
hj) ove non sussista la gravità sistematici e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, reiterati atti o comportamenti aggressivi aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
84. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’ente dell'amministrazione o ad esso essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
cd) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoromolestie, anche con di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziassegni del nucleo familiare ove spettanti.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
95. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera d);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni.
e) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eh) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori del dal servizio e ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;.
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo 6. La sanzione disciplinare del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art:
1. 7, comma 1, e 8, comma 1, di cui all’art. 58 del D.lgs. 18.08.2000, n. 235/2012; - 267, nonché per i reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p. -;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - ;
3. per i delitti previsti dall’artdall'art. 3, comma 1, della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
107. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi 54 del dipendente), e facendosi riferimentopresente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
118. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzaservizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
de) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
ef) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
fg) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
gh) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
hi) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardomancato trasferimento sin dal primo giorno, non superiore a 5 giornida parte del personale delle istituzioni scolastiche ed educative o dell’AFAM, a trasferirsi con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata dai superioria seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia sia, comunque, derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all’amministrazione agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55-sexies, comma 3 3, del D.lgsd.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale sessuale, anche ove non sussista la gravità e reiterazionela reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
gf) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entedall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) e da f bis) fino f)bis a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsd. lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale o oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàgravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsd. lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201815, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201816;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati dall’artnell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del D.lgsd.lgs. n. 235/2012235 del 2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), 11 e facendosi riferimentoriferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsd.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Codice Disciplinare, Codice Disciplinare
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità 53.1 Il tipo e proporzionalità l’entità delle sanzioni comminate in relazione alla gravità della mancanzaapplicazione dell’articolo precedente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione base ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamentocomportamento e grado della colpa, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche in considerazione della prevedibilità dell'eventodell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendenteoccupata;
d) rilevanza del danno o grado di danno o di pericolo causato all'amministrazionearrecato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatositerzi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuantiaggravanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratorelavoratore nei confronti dell’ente, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utentiprecedente;
f) concorso nella violazione nell’infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile 53.2 La recidiva nelle infrazioni, già sanzionate nel biennio di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimentoriferimento, è applicabile la comporta una sanzione prevista di maggiore gravità rispetto a quelle precedentemente irrogate per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravitàmedesima infrazione.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari 53.3 Fra i possibili comportamenti sanzionabili, a quattro ore di retribuzione si applicatitolo esemplificativo, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri incorre nei provvedimenti disciplinari di cui al comma 1all’art. 52, peril lavoratore che:
a(i) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) adotti una condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o e lealtà nei confronti degli utenti dell’ente, di altri lavoratori o di terzi;
c(ii) non ottemperi a ordini e direttive dell’ente;
(iii) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino a un massimo di 4 giorni;
(iv) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
(v) ritardi reiteratamente, senza giustificato motivo, l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(vi) esegua il lavoro con negligenza o imperizia, ovvero mostri negligenza nella cura dei locali e dei o di altri beni mobili o strumenti a lui strumentali affidati o sui quali, al dipendente in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaragione del servizio;
d(vii) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno procuri guasti a cose o pregiudizio al servizio impianti comunque esistenti nell’azienda, per disattenzione o agli interessi dell’amministrazione o di terzinegligenza;
e(viii) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 adotti comportamenti o procuri molestie lesivi della L. n. 300/1970dignità e della libertà della persona;
f(ix) negligenza o insufficiente abbia un rendimento nell'assolvimento non adeguato all’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g(x) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- noviestrasgredisca l’osservanza del presente contratto, del D.lgs. n. 165/2001nonché le disposizioni di servizio e dell’orario di lavoro, o ponga in essere comportamenti che arrechino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene o alla sicurezza dell’ente;
h(xi) violazione di violi doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione nella precedente numerazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di da cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applicasia comunque derivato danno oppure nocumento all’immagine, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui all’organizzazione, all’attività ovvero al comma 1prestigio dell’ente, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o lavoratori, degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
553.4 Le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e scritto sono comminate per le mancanze di minore entità; le rimanenti sanzioni per le infrazioni di maggiore rilievo. La sospensione dal servizio con privazione determinazione dell’entità della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione mancanza avviene in relazione ai applicazione dei criteri di cui generali enunciati al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte 1 del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: • la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenzanegligenza ed imperizia, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche la rilevanza della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; • le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’ Amministrazione o con l’entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; • l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal pecuniaria da un minimo del rimprovero verbale o scritto al di € 200,00 ad un massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione € 500,00, si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoropresenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇.▇▇/▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti degli organi di vertice dell’ Amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e) violazione dell’obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’Amministrazione o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001per gli utenti;
g) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' Amministrazione.
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, 55-novies del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti165 del 2001. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzidell’Amministrazione.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-bis, comma 7, del D.lgsD.Lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art.55- sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/2003, anche con riferimento alla previsione di cui all’arte dall’art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n.165 del 2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgsD.Lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi sei mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma nei commi 4, 5, 6, e 7, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamentominacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del responsabile personale dipendente;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della custodiasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del controllo dirigente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o della vigilanza, ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’ Amministrazione o ad esso affidati;
cg) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’ Amministrazione o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;
h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
i) atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionesessuale, lesivi della dignità della persona;
dj) alterchi con vie grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di fatto negli ambienti provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di lavoroquanto previsto dall’art. 7, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui siacomma 2, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzidella legge n. 69 del 2009.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. blett.b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsD.Lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇n.165 del 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201811 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201812, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per , per:
1. i delitti già indicati dall’artnell’art. 758, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 8nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del D.lgscodice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i 267 del 2000;
2. gravi delitti commessi in servizio;
3. delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
fd) violazioni intenzionali degli obblighirecidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di ▇▇▇▇▇dirigenti o altri dipendenti;
e) recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di gravità talecarattere sessuale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavorolesivi della dignità della persona.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori dirigenti di cui all’art. … 7 (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, dirigente) quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’Amministrazione, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsD.Lgs. n. 165/2001n.165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.lgs. n. 150 del 2009 si applicano dall’entrata in vigore del decreto medesimo.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione ai seguenti criteri generali:
a) relazione: - alla intenzionalità del comportamento, comportamento e alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) ; -all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - al comportamento complessivo del docente, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge, precedente; - al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente b) al docente responsabile di più mancanze compiute con unica in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimentoprocedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio e comporta un ritardo di due anni nella progressione economica di carriera.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto si applica al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, docente per:
a) ingiustificata inosservanza delle deliberazioni degli organi collegiali e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidell’utenza;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, quali debba espletare azione di vigilanza durante le attività di custodia o vigilanzadidattiche;
d) inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 insufficiente comprovato rendimento per qualità e quantità della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendentiprestazione professionale.
43. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni un mese si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando le mancanze previste dal nel comma 3precedente presentino caratteri di particolare gravità;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in . In tali ipotesi, ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendentedocente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'istituzione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
ec) svolgimento di altre attività che ritardino il recupero psico-fisico lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
d) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso l’utenza o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell’istituzione, salvo che siano espressione tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970pensiero e di espressione;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. equalsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’istituzione o a terzi;
h) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
hi) ove non sussista la gravità sistematici e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, reiterati atti o comportamenti aggressivi aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzidipendente dell’istituzione.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
84. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni oltre un mese fino ad un massimo di 6 a sei mesi servizio si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma precedente presentino caratteri di particolare gravità;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidatifino a 15 giorni;
c) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
d) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoromolestie, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi carattere sessuale, di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziparticolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.
f) fino a due assenze ingiustificate 5. Durante la sospensione dal servizio in continuità con le giornate festive prevista dai precedenti commi, il docente è privato della retribuzione e di riposo settimanale;gli viene corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
96. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio, salvo quanto previsto al comma 7, lett. a);
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio e dalla retribuzionenel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
c) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni;
d) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eg) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori del dal servizio e ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;.
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo 7. La sanzione disciplinare del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso l’utenza o altri dipendenti, d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art:
1. 7, comma 1, e 8, comma 1, reati di cui all’art. 58 del D.lgs. 18.08.2000, n. 235/2012; - 267, nonché per i reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p. -;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - ;
3. per i delitti previsti dall’artdall'art. 3, comma 1, della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
108. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori docenti di cui all’art. … (Obblighi 49 del dipendente), e facendosi riferimentopresente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
119. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in ogni istituzione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni sanzioni, in relazione alla gravità della mancanzamancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventodell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall’azienda o ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste, rispettivamente, ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore della retribuzione di retribuzione cui all’art. 37, comma 2 lett. c) del CCNL stipulato il 20 settembre 2001 si applica, graduando l'entità l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta condotta, nell’ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell’azienda o ente, nel rispetto di quanto previsto dall' art. dall’articolo 6 della L. legge n. 300/1970300 del 1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001assegnati rispetto ai carichi di lavoro;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’azienda o ente, agli utenti o terzi. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell’azienda o ente e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 dieci giorni si applica, graduando l'entità l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall’azienda o ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superioriassegnata;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa, fatta salva la tutela del segreto professionale nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti, altri dipendenti o terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell’azienda o ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'artdell’art. 1 della legge n. 300/1970300 del 1970;
gl) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
im) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazioneall’azienda o ente, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate 6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio in continuità con le giornate festive e privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento sei mesi si applica:
1. con preavviso applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5 quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, mancanze previste allo stesso comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇presentino caratteri di particolare gravità;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 assenza ingiustificata dal servizio oltre dieci giorni e 8.fino a quindici giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’azienda o ente o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 37, comma 2, lettera b) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’azienda o ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure di cui all’art. 18 del CCNL 20 settembre 2001, commi 2 e 3 lett. c), in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’azienda o ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eh) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori del dal servizio e ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;.
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo 8. La sanzione disciplinare del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti anche dolosi, che, pur non costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - :
1. per i delitti indicati dall’artnell’art. 715, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) e 8, comma 1, del D.lgs4 septies della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
2. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - ;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 2001, n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
109. Le mancanze non espressamente previste richiamate nei commi precedenti da 6 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1previsti nei commi da 1 a 3, facendosi riferimento, riferimento ai principi da essi desumibili quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi 28 del dipendente)CCNL 1 settembre 1995 come modificato dal presente CCNL, e facendosi riferimento, quanto nonchè al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
1110. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
1211. In sede di prima applicazione L’art. 30 del CCNL 1 settembre 1995 è disapplicato con decorrenza dall’entrata in vigore del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionecontratto.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventodell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al del comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall’art. 6 della L. legge 20 maggio 1970 n. 300/1970300;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell’ente e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall’ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970stessa;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.;
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001altro dipendente.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
cd) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale ove non sussista la sessuale, di particolare gravità e reiterazioneche siano lesivi della dignità della persona;
dg) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
ei) violazione di doveri ed obblighi di qualsiasi comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, sia derivato danno grave danno all’amministrazione, agli utenti all’ente o a terzi. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
97. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi precedenti 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eh) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
gi) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
hj) mancata ripresa reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.
8. La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’artterza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. 55-quaterper i delitti già indicati nell’ art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), db) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), ed) ed fe), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.lgsD.Lgs.n.267 del 2000.
2. n. 165/2001per gravi delitti commessi in servizio;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art3. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto per i delitti previsti dall’art. 62 del CCNL del 21.05.20183, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
cd) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, obblighi non ricomprese ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
g) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché ▇▇▇▇▇, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.
109. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi 23 del dipendente), e facendosi riferimentoCCNL del 6.7.1995,come modificato dall’art.23 del CCNL del 22.1.2004, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
1110. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
1211. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme affisso in ogni posto di cui al comma 11lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazioneaffissione.
12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo antecedente alla data di efficacia del codice disciplinare, di cui a comma 11, si applicano le sanzioni previste dall’art.25 (codice disciplinare) del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art.25 del CCNL del 22.1.2004.
13. Il Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 CCNL sono disapplicate le disposizioni dell’art.25 del CCNL del 21/05/20186.7.1995 come sostituito dall’art.25 del CCNL del 22.1.2004.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni di esse sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventodell’evento e delle circostanze attenuanti;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendenteoccupata;
d) rilevanza del danno o grado di danno o di pericolo causato all'amministrazionearrecato all’Ente, agli utenti o a terzi ovvero al dal disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuantiaggravanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratorelavoratore nei confronti dell’Ente, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito nell’ambito del biennio precedente come previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione nell’infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste dai successivi commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute infrazioni con unica un’unica azione od omissione o con più azioni od o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o viene comminata per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto fino al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applica, graduando l'entità l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1ai commi 1 e 2, perper le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al dell’orario di lavoro a distanza, anche e delle norme da osservare in tema caso di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇malattia o infortunio;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o l’Ente, gli altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terziovvero verso il pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, alla sua custodia e vigilanza alle quali egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove lavoro, quando non ne sia derivato danno o un pregiudizio al per il servizio o agli per gli interessi dell’amministrazione dell’Ente o di terzi;
e) rifiuto insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970lavoro;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento altre violazioni dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentiprecedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l’Ente, per gli utenti o per i terzi. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell’Ente e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendentidipendenti .
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 dieci giorni si applica, applica graduando l'entità l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato il massimo della multa;
b) particolare gravità delle nelle mancanze previste al dal comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza giorni tre o arbitrario abbandono dello stesso; in tali . In tale ipotesi, l'entità l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall’Ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore ritardo fino a 5 cinque giorni, a trasferirsi nella nel raggiungere la sede assegnata dai superioridall’Ente;
e) svolgimento svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortuniofisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970testimoniare in procedimenti disciplinari;
g) ove non sussista la gravità comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi, diffamatori nei confronti di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
i) manifestazioni calunniose o diffamatorie nei confronti dell’Ente, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quatercomportamenti, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie▇▇▇ comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
hk) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione violazioni di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno o pericolo all’enteall’Ente, agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio sanzione disciplinare del licenziamento con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, preavviso si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexiesper violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l’Ente e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi, comma 3 del D.lgs. n. 165/200in ogni caso, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri oltre che le ipotesi più gravi di cui al precedente comma 15 lett. g), perh), i) le seguenti:
a) recidiva nel biennio delle plurima, per almeno tre volte in un anno, nelle mancanze previste nel comma 45, se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’Ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionerifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre tre giorni lavorativi consecutivi;
e) violazione di doveri ed persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell’adempimento degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.servizio rispetto ai carichi di lavoro;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) responsabilità penale risultante da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso delitti commessi fuori del dal servizio e non attinente attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non ne consenta siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, secondo i criteri tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di cui al comma 1, fiducia con l’Ente e da non consentire la prosecuzione prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso perIn particolare la sanzione si applica nelle seguenti fattispecie:
a) le ipotesi considerate nell’artrecidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato: - per delitti di cui all’art. 55-quater15, comma 1, lett. lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penaledella legge 19 marzo 1990, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelaren.55, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, modificata ed integrata dall’art.1 comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97legge 18 gennaio 1992, n.16; - per gravi delitti commessi in servizio;
fd) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, condanna passata in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavorogiudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
108. Le mancanze non espressamente previste Il procedimento disciplinare, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere avviato nel caso in cui sia connesso anche con procedimento penale per fatti estranei ed esterni al rapporto e all’ambiente di lavoro e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l’Ente venga a conoscenza di fatti che possano dare luogo ad una sanzione disciplinare a seguito di sentenza definitiva di condanna potrà avviare il procedimento disciplinare nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di termini previsti dall’art. 10 da computarsi a decorrere dalla data in cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedentil’Ente è venuto a conoscenza della sentenza stessa.
119. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l’Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva. Al codice disciplinare, di cui al disciplinare contenuto nel presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza ed in conformità di quanto previsto nell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, il tipo e l'entità n. 300, si precisa quanto segue: L’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati sarà determinata anche in relazione ai seguenti criteri generalirelazione:
a) a. alla intenzionalità del comportamento, comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto con riguardo anche della alla prevedibilità dell'eventodell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero b. al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
c. al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, di lorocui al sopra richiamato art. 7 della L. 300/70.
2. Al dipendente responsabile Si applicano, secondo i predetti criteri di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimentograduazione, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo disciplinari del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, perlavoratore che:
a) inosservanza delle a. non osservi le disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta b. non conforme a principi rispetti l’orario di correttezza verso superiori lavoro o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzile formalità prescritte per la rilevazione ed il controllo delle presenze;
c) negligenza nella c. non provveda a comunicare il motivo dell’assenza entro lo stesso giorno in cui la stessa si verifica, salvo casi di comprovata forza maggiore;
d. si assenti arbitrariamente per un periodo non superiore a un giorno;
e. non abbia cura dei del locali e e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaaffidati;
d) f. adoperi negligentemente quelli di cui gli è consentito l’uso o se ne avvalga abusivamente;
g. si presenti al lavoro o si trovi durante l’orario di servizio in stato di alterazione psichica a lui imputabile;
h. in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme antiinfortunistiche portate a sua conoscenza.
3. Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione:
a. per recidiva entro un anno dalla data di applicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze previste nel precedente gruppo;
b. per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti e verso il pubblico;
c. per tolleranza di irregolarità di servizio di atti di indisciplina o di contegno non corretto da parte del dipendente personale;
d. per inosservanza degli di doveri o obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove servizio da cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terziinteressati della Società;
e) rifiuto e. per sottrazione di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto materiale o beni strumentali di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970tenue valore;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnatif. per comportamento che, ove in caso di assenza per malattia, non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001consenta il controllo medico disposto dalla Società;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001g. per simulazione di malattia o altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;
h) violazione h. per assenza arbitraria da due a quattro giorni;
i. per ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede designata dai superiori, quando il ritardo non superiori i 15 giorni;
j. per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, in presenza di oggettive situazioni di pericolo;
k. per inosservanza di doveri ed e obblighi di comportamento servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso o agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per terzi, se non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute altrimenti sanzionabili;
l. per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici inosservanza del dovere di natura assistenziale e sociale di segretezza, da cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendentinon sia derivato un danno.
4. La Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione retribuzione, fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, percinque giorni:
a) recidiva a. per particolare gravità o recidiva, entro due anni dalla data di applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste dal comma 3nel precedente punto;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3b. per svolgimento di attività alle dipendenze di altro ente o di privati avvalendosi della propria condizione o professionalità, in contrasto con gli interessi della Società, se non altrimenti sanzionabili;
c) ove c. per rifiuto di testimonianza o per testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari e nei procedimenti giudiziari che vedano coinvolto l’interesse aziendale;
d. per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
e. per il compimento, in servizio, di atti dai quali sia derivato un vantaggio per sé e/o un danno per la Società, se non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, altrimenti sanzionabile in caso di particolare gravità;
f. per assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità arbitraria da cinque a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione dieci giorni;
g. per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla durata dell'assenza o dell'abbandono sicurezza del servizio, al disservizio determinatosicon danno alle cose sia della Società che di terzi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzioppure con danno non grave alle persone;
d) ingiustificato ritardoh. per rifiuto di assoggettarsi, non superiore a 5 giornisecondo le norme di legge vigenti, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiorivisite disposte a tutela del patrimonio e di quanto alla Società è affidato;
e) svolgimento i. per alterchi con vie di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortuniofatto negli edifici della Società;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, j. per atti, comportamenti o molestie, molesti che siano lesivi della dignità della personapersona umana;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quaterk. per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell’adempimento della prestazione di lavoro;
l. per atti, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti comportamenti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori molestie di carattere sessuale che assumano siano lesivi della dignità della persona umana o per forme di violenza psicologica e morale attuate nei confronti di subordinati o di colleghi;
m. per uso dell’impiego al fine di trarne illecito profitto per sé o per gli altri;
n. per il compimento, in servizio, di atti dai quali sia derivato un altro dipendentecontenzioso giudiziale per la Società, comportamenti minacciosise non altrimenti sanzionabile in caso di particolare gravità;
o. per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti della Società, ingiuriosio per gravi manifestazioni calunniose o diffamatorie, calunniosi o diffamatori anche nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzidella Società;
i) violazione p. per inosservanza del dovere di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, segretezza da cui sia derivato disserviziograve danno;
q. in genere, danno per qualsiasi negligenza o pericolo all’enteinosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, agli utenti anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché l’effetto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile;
r. per atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio o per volontario abbandono del servizio medesimo;
s. per ingiustificato ritardo, oltre i quindici giorni, nel trasferimento disposto per esigenze di servizio;
t. per mancata ottemperanza a quanto previsto dal superiore art. 70 comma 2, quando il fatto non comporti un grave pregiudizio alla Società altrimenti sanzionabile;
u. per avvenuta presentazione di false dichiarazioni ai terzisensi dell’art. 70 comma 3, o per aver fornito alla Società informazioni false o non veritiere quando il fatto non comporti un grave pregiudizio alla Società altrimenti sanzionabile.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si Si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni retribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, pera dieci giorni:
a) a. per recidiva nel biennio delle plurima, nell’anno, nelle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziprecedente gruppo.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Codice disciplinare. 1. Il testo dell’art. 61 del CCNL 14 febbraio 2001 è sostituito dal seguente:
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: − alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; − al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) dell’evento; − all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; − alle responsabilità connesse alla derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado ; − al concorso nella mancanza di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero più lavoratori in accordo tra loro; − al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanticomportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge, ; − al comportamento verso gli utenti;
fb) concorso nella violazione al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di più lavoratori in accordo tra riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di loro.maggiore entità prevista nell’ambito del medesimo comma;
2. Al c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica in un’unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui applica al comma 1, dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione del CNEL o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedel CNEL, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall’art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300/1970300;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’artrendimento. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione del CNEL e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendentiad attività sociali.
43. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste dal nel comma 32 presentino caratteri di particolare gravità;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono del dell’abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
ec) svolgimento di altre attività che ritardino il recupero psico-fisico lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
d) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedel CNEL, salvo che siano espressione tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero, pensiero e di espressione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970dell’art.1 L. n.300 del 1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. equalsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave al CNEL o a terzi;
h) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
hi) ove non sussista la gravità sistematici e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, reiterati atti o comportamenti aggressivi aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
84. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’ente del CNEL o ad esso essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
cd) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoromolestie, anche con di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 77, comma 2, primo alinea, del CCNL del 14 febbraio 2001 nonché gli utenti;
e) violazione assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di doveri ed obblighi sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziservizio.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
95. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 4, lettera d);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dal CNEL per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dal CNEL quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni; qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eh) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori del dal servizio e ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;.
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo 6. La sanzione disciplinare del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’artnell’ art. 7, comma 1, commi 1 e 84 septies, comma 1lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del D.lgs. codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 235/201216; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
107. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi 57 del dipendente)CCNL del 14 febbraio 2001, e facendosi riferimentocome modificato dal presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
118. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre”.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventodell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall’Amministrazione, agli utenti o e a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, anche se trattasi di infrazioni disciplinari non della stessa natura, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero richiamo verbale o scritto al massimo della multa multa, di importo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applica, graduando l'entità l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nella cura nell’esecuzione dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzacompiti assegnati;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro lavoro, ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. dall’articolo 6 della L. legge n. 300/1970300/70;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti;
h) svolgimento di attività lucrativa al di fuori dell’orario di lavoro, senza autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, o in violazione dei relativi limiti. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell’Amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti. La multa è detratta nella sua somma lorda dalla retribuzione netta spettante e non riduce gli imponibili previdenziali e fiscali.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 dieci giorni si applica, graduando l'entità l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza quindici giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall’Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superioridall’Amministrazione;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà rifiuto di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) ; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiutenti o terzi;
eh) violazione manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di doveri ed obblighi di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;
i) qualsiasi comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, sia derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti all’Amministrazione o a terzi;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
k) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori, che assumono forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. Il periodo di sospensione inteso quale sanzione disciplinare non è computato ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza e riduce proporzionalmente le ferie.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
96. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi precedenti al comma 5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7, lett. a);
b) recidiva, nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi, ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio, nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) recidiva mancata ripresa del servizio nel biennio termine prefissato dall’Amministrazione quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva, nel biennio, di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eg) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
gh) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti precedenti, di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;.
h) mancata ripresa 7. La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’artterza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti o di alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
c) commissione in genere, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
d) condanna passata in giudicato: - per i delitti di cui all’art. 55-quater15, comma 1, lett. lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.lgs. della legge n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto 55/1990 e s.m.; - per i delitti previsti dall’art. 62 3, comma 1, della legge n. 97 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato 2001; - per un delitto commesso in servizio o fuori servizio servizio, che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
de) commissione in genere - anche nei confronti recidiva nell’ipotesi di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria cui alla lettera j) del rapporto di lavorocomma 5;
ef) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedentioppure per delitti dolosi, anche nei confronti che, seppur commessi al di ▇▇▇▇▇fuori del servizio, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria abbiano una diretta incidenza sullo svolgimento del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
118. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
129. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionedell’affissione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza ed in conformità di quanto previsto dall' art. 59 del d. lgs n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) b. rilevanza degli obblighi violati;
c) c. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) d. rilevanza del danno o grado di danno o di pericolo causato arrecato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al e del disservizio determinatosi;
e) e. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratorelavoratore nei confronti dell'amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonchè ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) f. concorso nella violazione nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, gia sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
23. Al dipendente responsabile di più mancanze infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimentoprovvedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o viene comminata per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto fino al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1ai commi 1 e 2, perper le seguenti infrazioni:
a) a. inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
b) b. condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o l'amministrazione, gli altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terziovvero verso il pubblico;
c) c. negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) d. inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove lavoro, quando non ne sia derivato danno o un pregiudizio al per il servizio o agli per gli interessi dell’amministrazione dell'amministrazione o di terzi;
e) e. rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. articolo 6 della L. l. n. 300/1970300/70;
f) negligenza o f. insufficiente rendimento nell'assolvimento nell'assorbimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001tenuto conto dei carichi di lavoro;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di g. altre violazioni dei doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente specificamente nelle lettere precedentiprecedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'amministrazione, per gli utenti o per terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione privazioni della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) a. recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) b. particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, c. assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) d. ingiustificato ritardo, non superiore fino a 5 dieci giorni, a trasferirsi nella nel raggiungere la sede assegnata dai superioridall'amministrazione;
e) svolgimento e. svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato fisico;
f. testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di malattia testimoniare in procedimenti disciplinari;
g. comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi e diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di infortunioterzi;
f) h. alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
i. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Amministrazione, salvo che siano espressione della fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero, pensiero ai sensi dell'artdell' art. 1 della legge n. 300/1970300 del 1970;
g) ove non sussista la gravità j. atti e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quatercomportamenti, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestieivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) k. violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno o pericolo all’enteall'amministrazione, agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.;
6. La sospensione dal servizio sanzione disciplinare del licenziamento con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, preavviso si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'amministrazione e da non consentire la prosecuzione del D.lgsrapporto di lavoro. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione Tra queste sono da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel ricomprendersi in ogni caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, perle seguenti:
a) a. recidiva nel biennio delle plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 45, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
b) b. occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'amministrazione o ad esso essa affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionec. rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie d. assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre dieci giorni lavorativi consecutivi;
e. persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli obblighi di fatto negli ambienti servizio, rispetto ai carichi di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti f. responsabilità penale, risultante da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso delitti commessi fuori del servizio e pur non attinente attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non ne consenta siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, secondo i criteri tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di cui al comma 1, fiducia con l'amministrazione e da non consentire la prosecuzione prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare la sanzione si applica nelle seguenti fattispecie:
a. recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a di vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
h) mancata ripresa del serviziob. accertamento che l'impegno è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, salvo casi di comprovato impedimentocomunque, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazionecon mezzi fraudolenti;
2. senza preavviso perc. condanna passata in giudicato:
a) le ipotesi considerate nell’art1. 55-quaterper i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lett. lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.lgsdella legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata dall' art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 165/200116;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art2. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighid. condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
8. Il procedimento disciplinare deve essere avviato, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedentiai sensi dell' art. 27, comma 2, anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'amministrazione venga a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei confronti di ▇▇▇▇▇termini previsti dall' art. 27, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 12, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria computarsi a decorrere dalla data in cui l'amministrazione è venuta a conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del rapporto di lavorocomma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al disciplinare contenuto nel presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsTale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, pubblicato tassativamente entro 15 quindici giorni dalla data di stipulazione del CCNL cui all' art. 2, comma 2 e si applica attua dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionedell'affissione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55- quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e è destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Codice Disciplinare
Codice disciplinare. 1. Nel Le Aziende sono tenute al rispetto del principio dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: - l’ intenzionalità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostratenegligenza dimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) dell’evento; - la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Azienda - entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della censura scritta fino alla multa di importo pari da € 200 a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55/ quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇del D.Lgs. ▇▇▇/▇▇▇▇165/2001;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
e) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda;
f) violazione dell’obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’azienda o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001per gli utenti;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentine sia derivato danno all'azienda. L'importo L’importo delle ritenute per multa multe sarà introitato dal nel bilancio dell'amministrazione e dell’Azienda ed è destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di alle attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terziformative.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni 15 giorni, si applica nel caso previsto dall’art. 55-55 bis, comma 7, 7 del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55 sexies, comma 3 del D.lgse dall’art. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-55 septies, comma 66 del d.lgs. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, si applica nel caso previsto dall’art. 55 sexies, comma 1 del d.lgs. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexiessei mesi, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamentominacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del responsabile della custodiapersonale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del controllo D.Lgs. 165/2001;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della vigilanzasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’azienda, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’amministrazione o ad esso affidati;
cg) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale;
h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza al paziente, nell’arco delle ventiquattro ore, nell’ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l’azienda o per i terzi;
j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;
k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’azienda o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti.
m) atti, comportamenti o molestie molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l’Azienda, in relazione a carattere sessuale ove non sussista documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la gravità e reiterazione;continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro10. In relazione alla specificità della funzione sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, anche con gli utenti;
e) violazione riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l’Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di doveri sospensione dell’attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di cui all’art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004. Tale clausola non si applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001, dall’art. 55 sexies, comma 3 e dall’art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001. La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell’Azienda ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziè destinata alle attività formative.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
911. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-55 quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/2001 e 55, septies, comma 4;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 4, 5, 6, 7 e 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio o, comunque, quando le mancanze di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
ec) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto mancato rispetto delle norme di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative legge e contrattuali vigentie dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, alla conclusione del periodo ove ne sia seguito grave conflitto di sospensione interessi o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazioneuna forma di concorrenza sleale nei confronti dell’azienda;
2. senza preavviso preavviso, per:
a) le ipotesi considerate nell’artdall’art. 55-55 quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001165/2001 e dall’art. 55 quinques, comma 3;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201810 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201811, comma 1 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per , per:
a. i delitti già indicati dall’artnell’art. 758, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgslett. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendentea), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.,
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, il sono fissati i seguenti criteri generali: Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione ai seguenti criteri generalirelazione:
a) alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
b) al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
bc) rilevanza degli obblighi violatiall'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
cd) alle responsabilità connesse alla derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
de) grado al concorso nella mancanza di danno o più lavoratori in accordo tra di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosiloro;
ef) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuantial comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, ;
g) al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione ; Al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di più lavoratori in accordo tra riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di loro.
2maggiore entità prevista nell'ambito del medesimo comma. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione è inflitta dal Direttore Generale e si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui applica al comma 1, dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell'Amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. dall'articolo 6 della L. l. n. 300/1970300/70;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. rendimento; L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione Bilancio dell'Amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendentiad attività sociali.
43. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni è inflitta dal Presidente e si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste dal nel comma 32 presentino caratteri di particolare gravità;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
dc) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superioriassegnata;
ed) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure per testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Amministrazione, salvo che siano espressione nel rispetto della libertà di pensiero, pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970L. 300 del 1970;
gh) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di qualsiasi comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, grave danno all'Amministrazione o pericolo all’ente, agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
84. La sanzione disciplinare della sospensione del licenziamento con preavviso è inflitta dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi Consiglio Direttivo e si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste nel comma 43, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’ente dell'Amministrazione o ad esso essa affidati, quando in relazione alla posizione rivestita abbia un obbligo di vigilanza o controllo;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionerifiuto espresso del trasferimento disposto per esigenze di servizio;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) violazione persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di doveri ed adempiere adeguatamente agli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.del servizio;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, giudicata per un delitto che, commesso fuori del dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta consente la prosecuzione per la sua specifica gravità;gravita.
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo 5. La sanzione disciplinare del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso è inflitta dal Consiglio Direttivo e si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penalepenale per i quali sia fatto obbligo di denuncia;
b) recidiva, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelarenegli ambienti di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018anche per motivi non attinenti al servizio;
c) condanna passata accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
d) commissione, in giudicato per un delitto commesso in servizio genere, di fatti o fuori servizio cheatti dolosi, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇ricompresi nella lettera "a", anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;.
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - :
f) per i delitti indicati dall’artdi cui all'art. 715, comma 1, e 8lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 11 della legge 18 gennaio 1992, del D.lgs. n. 235/2012; - 16;
g) quando alla condanna consegua comunque l’interdizione consegua, comunque, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - .
6. Nel caso previsto dalla lettera "a" del comma 5, l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
7. Al di fuori dei casi previsti nel comma 6, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i delitti previsti dall’art. 3medesimi fatti oggetto di procedimenti disciplinare, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoroquesto è sospeso fino alla sentenza definitiva.
108. Le Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei commi 6 e 7 è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
9. La mancanze non espressamente previste nei commi precedenti nella presente elencazione sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi ai doveri dei lavoratori di cui all’artall'art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento4 e, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel Le Aziende sono tenute al rispetto del principio dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: - l' intenzionalità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostratenegligenza dimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) ; - la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda - entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell'ambito del presente articolo.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della censura scritta fino alla multa di importo pari da € 200 a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’artnell'art. 55-55/ quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇del D.Lgs. ▇▇▇/▇▇▇▇165/2001;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
e) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'Azienda;
f) violazione dell'obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;
g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l'azienda o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001per gli utenti;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentine sia derivato danno all'azienda. L'importo delle ritenute per multa multe sarà introitato dal nel bilancio dell'amministrazione e dell'Azienda ed è destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendentialle attività relative al rischio clinico.
45. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni, si applica nel caso previsto dall'art. 55 bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art. 55 sexies, comma 3 e dall'art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, si applica nel caso previsto dall'art. 55 sexies, comma 1 del d.lgs. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino a ad un massimo di 10 giorni sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle nel biennio delle mancanze previste dal comma 3nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell'Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente, ove non ricorra la ricorrano le fattispecie prevista dall’articolo considerate nell'art. 55 sexies, comma 3, del D.Lgs. 165/2001;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendentedirigente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'azienda, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, occultamento da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'amministrazione o ad esso affidati;
cg) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale;
h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente, nell'arco delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l'azienda o per i terzi;
j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;
k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'azienda o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti.
m) atti, comportamenti o molestie molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l'Azienda, in relazione a carattere sessuale ove non sussista documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la gravità e reiterazione;continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro10. In relazione alla specificità della funzione medica, anche con gli utenti;
e) violazione riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l'Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di doveri ed obblighi sospensione dell'attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di comportamento cui all'art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004. Tale clausola non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui siasi applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comunquecomma 7 del d.lgs. 165/2001, derivato grave danno all’amministrazionedall'art. 55 sexies, agli utenti o a terzicomma 3 e dall'art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001. La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell'Azienda.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
911. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso preavviso, per:
ai) le ipotesi considerate dall’artdall'art. 55-55 quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ 165/2001 e 55, septies, comma 4;
j) recidiva ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima▇▇▇, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 4, 5, 6, 7 e 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio o, comunque, quando le mancanze di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
ek) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto mancato rispetto delle norme di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative legge e contrattuali vigentie dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, alla conclusione del periodo ove ne sia seguito grave conflitto di sospensione interessi o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazioneuna forma di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda;
2. senza preavviso preavviso, per:
a) le ipotesi considerate nell’artdall'art. 55-55 quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001165/2001 e dall'art. 55 quinques, comma 3;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’artdell'art. 61 del CCNL del 21.05.201810 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’artdall'art. 62 del CCNL del 21.05.201811, comma 1 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare);
c) condanna condanna, anche non passata in giudicato per un delitto commesso giudicato, per:
a. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;
b. gravi delitti commessi in servizio o fuori servizio cheservizio;
c. delitti previsti dall'art. 3, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravitàcomma 1 della legge 97/2001;
d) commissione recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
e) recidiva plurima in genere - atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
f) per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolositerzo, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’artai sensi dell'art. 7, comma 1, e 8, comma 1, 2119 del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavorocodice civile.
1012. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 8 e dal comma 11 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori dirigenti di cui all’artall'art. … 6 (Obblighi del dipendentedirigente), e facendosi riferimento, nonché quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
1113. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, nonché al codice di comportamento e alle carte dei servizi, ove emanate, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell'azienda, secondo le previsioni dell’artdell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, periodo del D. lgsD.lgs. n. 165/2001. Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all'affissione all'ingresso della sede di lavoro.
1214. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 1113, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazioneaffissione o dalla pubblicazione nel sito web dell'amministrazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal ▇.▇▇▇. 150/2009 si applicano dall'entrata in vigore del decreto stesso.
1315. Il presente articolo disapplica I commi 3 e sostituisce l’art5 dell'art. 59 36 del CCNL del 21/05/20185 dicembre 1996 sono abrogati.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di esse sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventodell'evento e delle circostanze attenuanti;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendenteoccupata;
d) rilevanza del danno o grado di danno o di pericolo causato all'amministrazionearrecato all'Istituto, agli utenti o a terzi ovvero al dal disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuantiaggravanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratorelavoratore nei confronti dell'Istituto, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio precedente come previsto dalla legge, al comportamento verso gli utentinormativa vigente;
f) concorso nella violazione nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste dai successivi commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute infrazioni con unica un'unica azione od omissione o con più azioni od o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o viene comminata per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto fino al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1ai commi 1 e 2, perper le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia o infortunio;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o l'Istituto, gli altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terziovvero verso il pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, alla sua custodia e vigilanza alle quali egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove lavoro, quando non ne sia derivato danno o un pregiudizio al per il servizio o agli per gli interessi dell’amministrazione dell'Istituto o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001tenuto conto dei carichi di lavoro;
gf) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di altre violazioni dei doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentiprecedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'Istituto, per gli utenti o per i terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendentidell'Istituto.
46. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 dieci giorni si applica, applica graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato il massimo della multa;
b) particolare gravità delle nelle mancanze previste al dal comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza giorni tre o arbitrario abbandono dello stesso; in tali . In tale ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Istituto, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore ritardo fino a 5 cinque giorni, a trasferirsi nella nel raggiungere la sede assegnata dai superioridall'Istituto;
e) svolgimento svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortuniofisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei casi più gravi, testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di testimoniare in procedimenti disciplinari;
g) comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi, diffamatori nei confronti dell'amministrazionedi altri dipendenti, salvo che siano espressione della di utenti o di terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
i) manifestazioni calunniose o diffamatorie nei confronti dell'Istituto, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero, pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970300 del 1970;
gj) ove non sussista la gravità atti e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quatercomportamenti, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie▇▇▇ comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
hk) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione violazioni di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno o pericolo all’enteall'Istituto, agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio sanzione disciplinare del licenziamento con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi preavviso si applica nel caso previsto dall’artper violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Istituto e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 55-sexiesTra queste sono da ricomprendersi, comma 1in ogni caso, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri oltre che le ipotesi di cui al precedente comma 16 lett. g), perh), i), j) le seguenti:
a) recidiva nel biennio delle plurima, per almeno tre volte in un anno, nelle mancanze previste nel comma 46, se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'Istituto o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionerifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre tre giorni lavorativi consecutivi;
e) violazione di doveri ed persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.servizio rispetto ai carichi di lavoro;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) responsabilità penale risultante da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso delitti commessi fuori del dal servizio e non attinente attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non ne consenta siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, secondo i criteri tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di cui al comma 1, fiducia con l'Istituto e da non consentire la prosecuzione prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso perIn particolare la sanzione si applica nelle seguenti fattispecie:
a) le ipotesi considerate nell’artrecidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato: - per delitti di cui all'art. 55-quater15, comma 1, lett. lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.lgs. della legge 19 marzo 1990, n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 9755; - per gravi delitti commessi in servizio;
fd) violazioni intenzionali degli obblighicondanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
9. Il procedimento disciplinare, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedentiove ne ricorrano i presupposti, deve essere avviato nel caso in cui sia connesso anche con procedimento penale per fatti estranei ed esterni al rapporto e all'ambiente di lavoro e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Istituto venga a conoscenza di fatti che possano dare luogo ad una sanzione disciplinare a seguito di sentenza definitiva di condanna potrà avviare il procedimento disciplinare nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, termini previsti dall'art. 53 da computarsi a decorrere dalla data in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavorol'Istituto è venuto a conoscenza della sentenza stessa.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art9 è riattivato entro 180 giorni da quando l'Istituto ha avuto notizia della sentenza definitiva. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti▇▇.
11. Al ▇▇ codice disciplinare, di cui al disciplinare contenuto nel presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione ai seguenti criteri generali:
a) relazione: - alla intenzionalità del comportamento, comportamento e alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) ; - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - al comportamento complessivo del docente, con particolare riguardo al comportamento del lavoratoreai prece- denti disciplinari, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, precedente; - al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente b) al docente responsabile di più mancanze compiute con unica in un'unica azione od omissione omis- sione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimentoprocedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio e comporta un ritardo di due anni nella progressione economica di carriera.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto si applica al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, docente per:
a) ingiustificata inosservanza delle disposizioni deliberazioni degli organi collegiali e delle dispo- sizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzicon- fronti dell'utenza;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, quali debba espletare azione di vigilanza durante le attività di custodia o vigilanzadidattiche;
d) inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione inte- ressi dell'amministrazione o di terzi;
e) insufficiente comprovato rendimento per qualità e quantità della prestazione pro- fessionale.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribu- zione fino ad un massimo di un mese si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando le mancanze previste nel comma pre- cedente presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso. In tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla dura- ta dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del docente, agli eventuali danni causati all'istituzione, agli utenti o ai terzi;
c) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
d) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionetestimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
e) minacce, nel rispetto ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso l'utenza o altri dipendenti; alterchi con vie di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnatimanifestazioni ingiuriose nei confronti dell'istituzione, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater tenuto conto del D.lgs. n. 165/2001rispetto della libertà di pensiero e di espressione;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'istituzione o a terzi;
h) violazione atti, comportamenti o molestie, anche di doveri ed obblighi carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
i) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici violenza morale o di natura assistenziale e sociale persecuzione psicologica nei confronti di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendentiun altro dipendente dell'istituzione.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da oltre un mese fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal sei mesi servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma precedente presentino caratteri di particolare gravità;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidatifino a 15 giorni;
c) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confron- ti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
d) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoromolestie, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi carattere sessuale, di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziparticolare gravi- tà che siano lesivi della dignità della persona.
f) fino a due assenze ingiustificate 5. Durante la sospensione dal servizio in continuità con le giornate festive prevista dai precedenti commi, il docente è pri- vato della retribuzione e di riposo settimanale;gli viene corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzio- ne fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
96. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza mancan- za che abbia già comportato l’applicazione l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio, salvo quanto previsto al comma 7, lett. a);
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per ricono- sciute e motivate esigenze di servizio e dalla retribuzionenel rispetto delle vigenti procedure in rela- zione alla tipologia di mobilità attivata;
c) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni;
d) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsia- si fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e rei- terati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procu- rargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavo- rativo;
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessua- le, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eg) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori del dal servizio e ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta consen- ta la prosecuzione per la sua specifica gravità;.
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo 7. La sanzione disciplinare del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso l'utenza o altri dipendenti, d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio servi- zio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contrat- to individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire consenti- re la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art:
1. 7, comma 1, e 8, comma 1, reati di cui all'art. 58 del D.lgs. 18.08.2000, n. 235/2012; - 267, nonché per i reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p.;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione l'interdizione perpetua dai pubblici pubbli- ci uffici; - ;
3. per i delitti previsti dall’artdall'art. 3, comma 1, della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
108. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all'indivi- duazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori docenti di cui all’artall'art. … (Obblighi 49 del dipendente), e facendosi riferimentopresente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedentipre- cedenti.
119. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubbli- cità mediante affissione in ogni istituzione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall'Azienda o Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55- quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme conforme, nell’ambiente di lavoro, a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell’Azienda o Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' art. dall'articolo 6 della L. legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001165/2001 ;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001165/2001 ;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Azienda o Ente, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Azienda o Ente e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55dall’art.55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Azienda o Ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Azienda o Ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge L. n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgsD.Lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgsD.Lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori denigratori, nell’ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno all’azienda o pericolo all’ente, Ente e agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-bis, comma 7, del D.lgsD.Lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art.55-sexies, comma 3 del D.lgsD.Lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgsD.Lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’Azienda o Ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, all’Azienda o Ente agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. ) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b), c) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇D.Lgs.n.165 del 2001;
b) la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 65,6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
ed) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
fe) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, all’art. 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. DPR 62/2013;
gf) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;.
hg) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazionedall’Azienda o Ente;
2. ) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201868 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201869 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgsD.Lgs. n. 235/2012; - per i delitti indicati dall’art.12, commi 1,2 e 3 della legge 11 gennaio 2018 n.3; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;.
f) violazioni intenzionali dolose degli obblighi, obblighi non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali e agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … 64 (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’Azienda o Ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: CCNL Sanità Pubblica
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai mediante l’applicazione dei seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazionealla Fondazione, agli utenti o e a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla leggelegge e dal presente contratto, al comportamento verso gli utentii terzi;
f) concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6 del presente articolo, già sanzionate nel biennio di riferimento, anche se trattasi di infrazioni disciplinari non della stessa natura, comporta la sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero richiamo verbale o scritto al massimo della multa multa, di importo massimo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, perper le seguenti mancanze:
a) inosservanza delle disposizioni direttive del datore di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzalavoro, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti dipendenti, collaboratori della Fondazione o nei confronti degli utenti o di terzi;
c) negligenza nella cura nell'esecuzione dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzacompiti assegnati;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro lavoro, ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedella Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. dall'articolo 6 della L. legge n. 300/1970300/70;
f) negligenza o insufficiente rendimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione della Fondazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti. La multa è detratta nella sua somma lorda dalla retribuzione netta spettante e non riduce gli imponibili previdenziali e fiscali.
46. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 dieci giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, pera titolo esemplificativo per le seguenti mancanze:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità luogo di lavoro fino a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in cinque giorni. In tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del serviziodell'assenza, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazionealla Fondazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superioridalla Fondazione;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, di collaboratori della Fondazione, degli utenti o di terzi; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con collaboratori, utenti o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedella Fondazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970300 del 1970;
gi) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quaterqualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno alla Fondazione, comma 1, lett. eagli utenti o a terzi;
l) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
hm) ove non sussista la gravità sistematici e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, reiterati atti o comportamenti aggressivi aggressivi, ostili e denigratori denigratori, che assumano assumono forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi dipendente o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione collaboratore della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6Fondazione.
7. La Il periodo di sospensione dal servizio con privazione inteso quale sanzione disciplinare non è computato ai fini della retribuzione da un minimo progressione giuridica ed economica e del trattamento di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001quiescenza e previdenza e riduce proporzionalmente le ferie.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio del licenziamento con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi preavviso si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel al comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza compresa tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia già comportato l’applicazione l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 9, lett. a);
b) recidiva, nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi, ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un dipendente o collaboratore della Fondazione al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dalla Fondazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio;
d) recidiva assenza ingiustificata per un periodo superiore a quindici giorni;
e) persistente insufficiente rendimento nell’adempimento degli obblighi inerenti le mansioni assegnate;
f) recidiva, nel biennio biennio, di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013che siano lesivi della dignità della persona;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna con sentenza passata in giudicato per la commissione di un delitto reato commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
dh) commissione in genere - violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
9. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti o collaboratori della Fondazione o di alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che il rapporto di lavoro fu instaurato sulla base di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) commissione, anche nei confronti di terzi - ▇▇▇▇▇, di fatti o atti dolosi, dolosi che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
d) recidiva nell'ipotesi di cui alla lettera l) del comma 6;
e) condanna, anche non gravi reati dolosi con sentenza passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti giudicato commessi in servizio o al di fuori del servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, tali da non consentire la una prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavororapporto.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
1211. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionedell'affissione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità gradualita' e proporzionalità proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravità gravita' della mancanza, il tipo e l'entità l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità prevedibilita' dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più ▇▇▇' lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più piu' mancanze compiute con unica azione od omissione o con più piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza più piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravitàgravita'.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché nonche' dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’artnell'art. 55-quater, comma ▇1, ▇▇▇▇. ▇lettera a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇del decreto legislativo n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilitàresponsabilita', debba espletare attività attivita' di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art. 6 della L. legge n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’artnell'art. 55- 55-quater del D.lgs. decreto legislativo n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo dell'obbligo previsto dall’artdall'art. 55- novies, 55-novies del D.lgs. decreto legislativo n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà ▇▇▇▇' introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attivita' sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 dieci giorni si applica, graduando l'entità l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità gravita' delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo dall'art. 55-quater, comma 1, lett. lettera b) del D.lgs. decreto legislativo n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità l'entita' della sanzione è e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità gravita' della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 cinque giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività attivita' che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità gravita' e reiterazione delle fattispecie considerate nell’artnell'art. 55- 55-quater, comma 1, lett. lettera e) del D. lgs. decreto legislativo n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità dignita' della persona;
h) ove non sussista la gravità gravita' e reiterazione delle fattispecie considerate nell’artnell'art. 55- 55-quater, comma 1, lett. lettera e) del D. lgs. decreto legislativo n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all'amministrazione e agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’artdall'art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall'art. 55-sexies, comma 3 del D.lgs. decreto legislativo n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’artdall'art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. decreto legislativo n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 undici giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità gravita' e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, all'amministrazione agli utenti o a terzi.;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entedall'amministrazione, in cui è e' necessario assicurare continuità nell’erogazione continuita' nell'erogazione di servizi all’utenza;all'utenza.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. ) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’artdall'art. 55-quater, comma 1, lett. lettere b) e c) da f f-bis) fino a f-quinquies) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. decreto legislativo n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già gia' comportato l’applicazione l'applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’attol'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàgravita';
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravitàgravita';
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art all'art. 16, comma 2 2, secondo e terzo periodo del D.P.R. decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità ▇▇▇▇▇▇▇' tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività dell'attivita' previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazionedall'amministrazione;
2. ) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’artnell'art. 55-quater, comma 1, lett. lettere a), d), e) ed f) del D.lgs. decreto legislativo n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’artdell'art. 61 del CCNL del 21.05.201864, fatto salvo quanto previsto dall’artdall'art. 62 del CCNL del 21.05.201865;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravitàgravita';
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. decreto legislativo n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’artdall'art. 3, comma 1, della L. legge 27 marzo 2001 2001, n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’artall'art. … (Obblighi del dipendente)60, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità pubblicita' mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell'amministrazione secondo le previsioni dell’artdell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. decreto legislativo n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 quindici giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel Le Aziende sono tenute al rispetto del principio dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: - l’ intenzionalità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostratenegligenza dimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) dell’evento; - la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Azienda - entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della censura scritta fino alla multa di importo pari da € 200 a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55/ quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇del D.Lgs. ▇▇▇/▇▇▇▇165/2001;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
e) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda;
f) violazione dell’obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’azienda o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001per gli utenti;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentine sia derivato danno all'azienda. L'importo L’importo delle ritenute per multa multe sarà introitato dal nel bilancio dell'amministrazione e dell’Azienda ed è destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di alle attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terziformative.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni 15 giorni, si applica nel caso previsto dall’art. 55-55 bis, comma 7, 7 del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55 sexies, comma 3 del D.lgse dall’art. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-55 septies, comma 66 del d.lgs. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, si applica nel caso previsto dall’art. 55 sexies, comma 1 del d.lgs. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexiessei mesi, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamentominacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del responsabile della custodiapersonale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del controllo D.Lgs. 165/2001;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della vigilanzasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’azienda, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’amministrazione o ad esso affidati;
cg) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale;
h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza al paziente, nell’arco delle ventiquattro ore, nell’ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l’azienda o per i terzi;
j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;
k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’azienda o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti.
m) atti, comportamenti o molestie molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l’Azienda, in relazione a carattere sessuale ove non sussista documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la gravità e reiterazione;continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro10. In relazione alla specificità della funzione sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, anche con gli utenti;
e) violazione riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l’Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di doveri sospensione dell’attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di cui all’art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004. Tale clausola non si applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001, dall’art. 55 sexies, comma 3 e dall’art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001. La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell’Azienda ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziè destinata alle attività formative.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
911. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le preavviso, per a)le ipotesi considerate dall’art. 55-55 quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5165/2001 e 55, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16septies, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/20134;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Codice Disciplinare
Codice disciplinare. (Art.45 CCNL 27.01.05)
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità proporzio- nalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzaman- canza e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n.165/200150 e successive modificazioni ed inte- grazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono de- terminati anche in relazione: – alla intenzionalità del comportamento, alla rile- vanza della violazione di norme o disposizioni; – al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostratedimo- strate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) del- l’evento; – all’eventuale sussistenza di circostanze aggravan- ti o attenuanti; – alle responsabilità connesse alla derivanti dalla posizione di lavoro la- voro occupata dal dipendente;
d) grado ; – al concorso nella mancanza di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero più lavoratori in ac- cordo tra loro; – al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanticomportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge, precedente; – al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al b) al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica com- ▇▇▇▇▇ in un’unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimentoprocedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista pre- vista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini del- l’anzianità di servizio.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero rimprove- ro verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui applica al comma 1, dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇la- voro;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione prevenzio- ne degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi inte- ressi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall’art. 6 della L. l. 20 maggio 1970 n. 300/197030051;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento rispetto ai carichi di lavo- ro e comunque nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo ; L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell’Amministrazione e destinato ad attività so-
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal ser- vizio con privazione della retribuzione fino ad un massi- mo di 10 giorni si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso. In tali ipotesi l’enti- tà della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono dal servizio, al disservi- zio determinatosi, alla gravità della violazione degli ob- blighi del dipendente, agli eventuali danni causati al- l’Amministrazione, agli utenti o ai benefici terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a raggiungere la sede assegnata dall’Amministrazione;
d) svolgimento di natura assistenziale altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni informazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi negli am- bienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Am- ministrazione, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e sociale di cui all’artespressione, ai sensi dell’art. 82 (Welfare integrativo1 della legge n. 300/70;
h) a favore dei propri dipendentiatti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
i) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggres- sivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ser- vizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la san- zione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito illeci- to uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’ente dell’Amministrazione o ad esso essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il la- voratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
cd) insufficiente, persistente e scarso rendimento do- vuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale ove non sussista la sessuale, di particolare gravità e reiterazioneche siano lesivi della di- gnità della persona;
dg) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze an- che cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
ei) violazione di doveri ed obblighi di qualsiasi comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, sia derivato danno grave danno all’amministrazione, agli utenti all’Amministrazione o a terzi. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, vie- ne corrisposta allo stesso un’indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presen- te CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
95. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione mas- sima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzioneretri- buzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Amministrazione per riconosciute e motivate esi- genze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
c) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’Amministrazione quando l’assenza arbitraria ed in- giustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni;
d) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendi- mento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio;
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di perso- na diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamen- ti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavora- tivo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a mole- stie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;che siano lesivi della di- gnità della persona.
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori 6. La sanzione disciplinare del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di minacce, comma 1ingiurie gra- vi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri di- pendenti, d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavo- ro, e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso com- messo in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo attenen- do in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito median- te la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del con- tratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di pre- sentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi ter- zi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - :
1. di cui all’art. 58 del d.lgs. 18.08.2000, n. 26752, nonché per i delitti indicati dall’artreati di cui agli artt. 7, comma 1, 316 e 8, comma 1, 316 bis del D.lgsc.p.53;
2. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione l’inter- dizione perpetua dai pubblici uffici; - ;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. leg- ge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;9754.
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché ▇▇▇▇▇, in flagranza, a commettere reati di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.peculato o con- cussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giu- dice per le indagini preliminari. informazioni
107. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti com- mi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’in- dividuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori la- voratori di cui all’art. … (Obblighi 44 del dipendente), e facendosi riferimentopresente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
118. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffis- sione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità Il presente codice disciplinare deve essere portato a conoscenza dei dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il tipo e proporzionalità l’entità delle sanzioni comminate in relazione alla gravità della mancanzaapplicazione dell’articolo precedente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati determinanti in relazione base ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, comportamento e grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventocolpa;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendenteoccupata;
d) entità del danno o grado di danno o di pericolo causato all'amministrazionearrecato all’ Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatositerzi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utentiproporzionalità fra infrazione e sanzione e gradualità della sanzione;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di lororeiterazione della mancanza.
2. Al dipendente responsabile Le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e scritto sono comminate per le mancanze di più minore entità; le rimanenti sanzioni per le mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la di maggior rilievo. La determinazione dell’entità della mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravitàavviene in applicazione dei criteri generali enunciati al comma 1 del presente articolo.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni in relazione ai criteri disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
4. Incorre nei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), e d), dell’articolo precedente, fra i possibili comportamenti sanzionabili, il dipendente che:
a) adotti una condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti di altri dipendenti, di terzi e non adeguata della sacralità dei luoghi di lavoro;
b) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro;
c) abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) ritardi, senza giustificato motivo, l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
e) esegua il lavoro con negligenza o mostri negligenza nella cura dei locali o di altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio;
f) procuri guasti a cose o impianti comunque esistenti nell’ Ente per disattenzione o negligenza;
g) adotti comportamenti o procuri molestie lesive della dignità e della libertà della persona;
h) trasgredisca l’osservanza del presente Contratto, nonché le disposizioni di servizio e dell’orario di lavoro, o ponga in essere comportamenti che arrechino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dell’ Ente.
5. Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo nei punti previsti dal precedente comma 1, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; in particolare il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto per:
a) inosservanza delle disposizioni rissa o vie di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di fatto sul lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori assenza ingiustificata oltre il 4° giorno o altri dipendenti per tre volte nell’anno solare nei giorni precedenti o nei confronti degli utenti seguenti ai festivi o terzialle ferie;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, recidiva in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzauna qualsiasi mancanza che abbia dato luogo ad almeno due sospensioni nel corso dell’anno;
d) inosservanza degli obblighi in materia danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione impianti o di terzimateriale dell’ Ente;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970atto implicante dolo o colpa grave con danno dell’ Ente;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento alterazioni dolose dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001sistemi di controllo dell’Ente;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, abbandono del D.lgs. n. 165/2001posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione gravi e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, reiterati comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno contraffazione o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001mendace dichiarazione sulla documentazione inerente l’assunzione.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 che potranno dar luogo all’adozione del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, provvedimento del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8mancanze gravi.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall'Azienda o Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55- quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇del D. Lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme conforme, nell’ambiente di lavoro, a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell’Azienda o Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' art. articolo 6 della L. legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgsD. Lgs. n. 165/2001165/2001 ;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgsD. Lgs. n. 165/2001165/2001 ;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Azienda o Ente, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Azienda o Ente e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55dall’art.55-quater, comma 1, lett. blett.b) del D.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Azienda o Ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Azienda o Ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'artdell' art. 1 della legge L. n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgsLgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della personapersona ;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgsLgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori denigratori, nell’ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno all’azienda o pericolo all’ente, Ente e agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-bis, comma 7, del D.lgsD.Lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art.55- sexies, comma 3 del D.lgsD.Lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgsD.Lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’ Azienda o Ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, all’Azienda o Ente agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. ) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b), c) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇D.Lgs.n.165 del 2001;
b) la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 65,6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
ed) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
fe) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, all’art. 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. DPR 62/2013;
gf) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;.
hg) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazionedall’Azienda o Ente;
2. ) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201868 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201869 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 88 , comma 1, del D.lgsD.Lgs. n. 235/2012; - per i delitti indicati dall’art.12, commi 1,2 e 3 della legge 11 gennaio 2018 n.3; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;.
f) violazioni intenzionali dolose degli obblighi, obblighi non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai codici di comportamento aziendali e agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … 64 (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’Azienda o Ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. Lgs n. 165/2001165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d. lgs n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità prevedibiltà dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di danno o di pericolo causato all'amministrazionearrecato all'Ente, agli utenti o a terzi ovvero al e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratorelavoratore nei confronti dell'Ente, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra loro;
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di lororiferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
23. Al dipendente responsabile di più mancanze infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o viene comminata nel rispetto della dignità personale del dipendente per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applicaapplicano, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1ai commi 1 e 2, perper le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o l'Ente, gli altri dipendenti o nei confronti degli dipendenti, gli utenti o i terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali e dei o altri beni mobili o strumenti strumentali a lui affidati o sui quali, in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaresponsabi- lità;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove lavoro, quando non ne sia derivato danno o un pregiudizio al per il servizio o agli per gli interessi dell’amministrazione dell'Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' artnei limiti previsti dall'art. 6 della L. legge n. 300/1970300/70;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001tenuto conto dei carichi di lavoro, laddove previsti;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- noviesaltre violazioni dei doveri di comportamento non ricomprese specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'Ente, del D.lgs. n. 165/2001per gli utenti o per terzi;
h) violazione svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentiattività che ritardino il recupero psico-fisico. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal nel bilancio dell'amministrazione dell'Ente e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore fino a 5 dieci giorni, a trasferirsi nella nel raggiungere la sede assegnata dai superioridall'Ente;
e) svolgimento testimonianza falsa o reticente nell’ambito di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunioprocedimenti disciplinari;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o dipendenti, degli utenti o di terzi;
g) responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, utenti o terzi;
h) manifestazioni denigratorie nei confronti dell'Ente, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n.300 del 1970;
i) atti e comportamenti, ▇▇▇ comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
l) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno o pericolo all’enteall'Ente, agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio sanzione disciplinare del licenziamento con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, preavviso si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexiesper violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, perquali:
a) recidiva nel biennio delle plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 47 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'Ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità rifiuto espresso e reiterazionereiterato al trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre dieci giorni lavorativi consecutivi;
e) violazione di doveri ed persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell' adempimento degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui siaservizio, comunquerispetto ai carichi di lavoro, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.laddove previsti;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodiresponsabilità penale, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) risultante da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso delitti commessi fuori del servizio e pur non attinente attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non ne consenta siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione infrazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, secondo i criteri tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di cui al comma 1, fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso perquali:
a) le ipotesi considerate nell’artrecidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi;
b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 55-quater15, comma 1, lett. lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.lgsdella legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 165/200116;
b2) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
fd) violazioni intenzionali degli obblighicondanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
8. Il procedimento disciplinare, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedentiai sensi dell'art. 21, comma 2 deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disci- plinare. Qualora l'Ente venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei confronti termini previsti dall' art. 21, comma 2, dalla data di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai criteri di cui al sensi del comma 1, 8 è riattivato entro 180 giorni da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoroquando l'Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri Al codice disciplinare di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori presente articolo deve essere data pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. entro quindici giorni dalla data di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 552, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita da altre. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionedell’affissione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 165/20001, il tipo e l'entità o l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventodell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall’amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi comuni. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1sopra, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terziterzi pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, dell’Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall' art. dall’articolo 6 della L. legge 20 maggio 1970, n. 300/1970300;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di dei doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’amministrazione, agli utenti o a terzi. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell’Amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1sopra, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3mancanze;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970stessa;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o di terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia sia, comunque, derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all’Amministrazione agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio del licenziamento con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi preavviso si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio delle mancanze biennio, in una mancanza tra quelle previste nel comma 4che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’Amministrazione o ad esso essa affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionerifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) violazione di doveri ed persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.servizio;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi ricomprasi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa . La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’artrecidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all’art. 55-quater15, comma 1, lett. lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.lgsdella legge 19 marzo 1990, n. 55 modificata ed integrata dall’art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 165/200116;
b2) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
fd) violazioni intenzionali degli obblighi, condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) violazione intenzionale dei doveri non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice Il procedimento disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l’amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di cui al comma 11condanna, entro 15 giorni il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello conoscenza della sua pubblicazione.
13sentenza. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018procedimento disciplinare sospeso è riattivato entro 180 giorni da quando l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, mancanza il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazionedall'Azienda, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità, tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, 1 per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, aziendali anche in tema di assenze assenza per malattiamalattie, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Azienda, nel rispetto di quanto previsto dall' art. dall'articolo 6 della L. n. legge 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro, e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Azienda, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà è introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Azienda e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio lavoro con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità lavoro fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali tale ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del serviziodell'abbandono, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazionedall'Azienda, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superioridall'Azienda;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970stessa;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosigravemente ingiurioso, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
dh) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, lavoro anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f; i) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda salvo che siano espressioni della libertà di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoropensiero ai sensi dell'articolo1 della legge 300/1970;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, mancanza il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazionedall'Azienda, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità, tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, 1 per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, aziendali anche in tema di assenze assenza per malattiamalattie, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Azienda, nel rispetto di quanto previsto dall' art. dall'articolo 6 della L. n. legge 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro, e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Azienda, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà è introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Azienda e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio lavoro con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità lavoro fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali tale ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del serviziodell'abbandono, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazionedall'Azienda, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superioridall'Azienda;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970stessa;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosigravemente ingiurioso, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda salvo che siano espressioni della libertà di pensiero ai sensi dell'articolo1 della legge 300/1970;
j) atti, comportamenti o molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia sia, comunque, derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all'Azienda agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio sanzione disciplinare del licenziamento con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, preavviso si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle plurima, almeno tre volte nell'anno nelle mancanze previste nel comma 45, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lettera a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'Azienda o ad esso essa affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionerifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze aziendali;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal lavoro per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
e) violazione di doveri ed persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.lavorativi;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio dal lavoro e non attinente in via diretta al rapporto di lavorostesso, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;.
h) mancata ripresa 7. La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterrecidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al lavoro stesso;
b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato: - per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lett. lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penaledella legge 55/1990, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7modificata ed integrata dall'articolo 1, comma 11 della legge 18 gennaio 1992, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97n.16; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) ; - condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - violazioni intenzionali degli obblighi, dei doveri non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
108. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice Il procedimento disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale. Qualora l'Azienda sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di cui al comma 11condanna, entro 15 giorni il procedimento disciplinare è avviato a partire dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello conoscenza della sua pubblicazionesentenza.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: - la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenzanegligenza ed imperizia, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche la rilevanza della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Ente o con l’entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal pecuniaria da un minimo del rimprovero verbale o scritto al di € 200,00 ad un massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione € 500,00, si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoropresenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55nell’art.55-quater, comma ▇1, ▇▇▇▇. ▇lett.a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇del D.Lgs.n.165 del 2001;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti degli organi di vertice dell’Ente, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e) violazione dell’obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’Ente o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001per gli utenti;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’artdel segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 55- novies24 della legge 7 agosto 1990, del D.lgs. n. 165/2001;241, anche se non ne sia derivato danno all' Ente.
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo dell’obbligo previsto dall’articolo 55 novies del D.Lgs n. 165 del 2001 L’importo delle ritenute per multa sarà la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzidell’Ente.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 D.Lgs.n.165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art.55- sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/2003, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-e dall’art.55 septies, comma 6, del D.Lgs.n.165 del 2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 D.Lgs.n.165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi sei mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma nei commi 4, 5, 6 e 7, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamentominacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Ente salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del responsabile personale dipendente;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art.55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della custodiasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del controllo dirigente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o della vigilanza, ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’Ente o ad esso affidati;
cg) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’Ente o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;
h) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
i) atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionesessuale, lesivi della dignità della persona;
dj) alterchi con vie grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di fatto negli ambienti provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di lavoroquanto previsto dall’art.7, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui siacomma 2, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzidella legge n.69 del 2009.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. ) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55dall’art.55-quater, comma 1, lett. blett.b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇D.Lgs.n.165 del 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. ) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55nell’art.55-quater, comma 1, lett. alett.a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.20189, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201810, comma 1;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per , per:
1. i delitti già indicati dall’artnell’art. 758, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 8nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del D.lgscodice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i 267 del 2000;
2. gravi delitti commessi in servizio;
3. delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
fd) violazioni intenzionali degli obblighirecidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di ▇▇▇▇▇dirigenti o altri dipendenti;
e) recidiva plurima atti, comportamenti o molestie, anche di gravità talecarattere sessuale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.lesivi della dignità della persona;
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori dirigenti di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento5, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’Ente, secondo le previsioni dell’art. 55dell’art.55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs.n.150 del 2009 si applicano dall’entrata in vigore del decreto medesimo.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzaservizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
de) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
ef) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
fg) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
gh) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- 55-novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
hi) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001n.165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardomancato trasferimento sin dal primo giorno, non superiore a 5 giornida parte del personale delle istituzioni scolastiche ed educative o dell’AFAM, a trasferirsi con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata dai superioria seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgsd.lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia sia, comunque, derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all’amministrazione agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 165 n.165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55-sexies, comma 3 3, del D.lgsd.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. d. lgs. n. 165 n.165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale sessuale, anche ove non sussista la gravità e reiterazionela reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
gf) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entedall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) e da f bis) fino f)bis a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsd.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale o oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàgravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsd. lgs. n. 165/2001n.165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201815, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201816;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati dall’artnell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del D.lgsd.lgs. n. 235/2012235 del 2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), 11 e facendosi riferimentoriferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsd.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generalisanzioni:
a) la intenzionalità del comportamentodella condotta, il grado di negligenzanegligenza ed imperizia, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche la rilevanza della prevedibilità dell'eventoinosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
b) rilevanza degli obblighi violatile responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Amministrazione o con l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal pecuniaria da un minimo del rimprovero verbale o scritto al di € 150,00 ad un massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione € 350,00, si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza delle disposizioni direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoropresenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.. ▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti degli organi di vertice dell’amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e) violazione dell’obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
f) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’amministrazione o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001per gli utenti;
g) violazione del segreto d’ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all’ amministrazione;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) novies del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. d. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista . L’importo delle ritenute per la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzisanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell’Amministrazione.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsd. lgs. n. 165 del 2001165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesimesi con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55-sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/2003, anche con riferimento alla previsione di cui all’arte dell’art. 55-septies, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-55- sexies, comma 1, del D. d. lgs. n. 165 del 2001165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 un minimo di tre giorni fino ad un massimo di 6 mesi sei mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma nei commi 4, 5 6 e 7 quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le infrazioni previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamentominacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del responsabile personale dipendente;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della custodiasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del controllo dirigente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o della vigilanza, ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’amministrazione o ad esso affidati;
cg) qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’amministrazione o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;
h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti dei dipendenti dell’istituzione scolastica;
i) atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionesessuale, lesivi della dignità della persona;
dj) alterchi con vie grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di fatto negli ambienti provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di lavoroquanto previsto dell’art. 7, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzicomma 2 della legge n. 69/2009.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsd. lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;servizio.
d) recidiva nel biennio 10. Ferma la disciplina in tema di attilicenziamento per giusta causa o giustificato motivo, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori sanzione disciplinare del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsd. lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201818 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201819, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per , per:
1. i delitti già indicati dall’artnell’art. 758, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 8nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del D.lgscodice penale, lett. b) e c), del d. lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i 267/2000;
2. gravi delitti commessi in servizio;
3. delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;.
fd) violazioni intenzionali degli obblighirecidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di ▇▇▇▇▇dirigenti o altri dipendenti;
e) recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di gravità talecarattere sessuale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavorolesivi della dignità della persona.
1011. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 10 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori dirigenti di cui all’art. … 14 (Obblighi del dipendente), dirigente) e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
1112. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicità, da attuarsi tramite pubblicazione sul nel sito istituzionale dell’ente web dell’amministrazione, secondo le previsioni dell’artquanto previsto dall’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. d. lgs. n. 165/2001.
1213. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 1112, entro 15 quindici giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionepubblicazione nel sito web dell’amministrazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal d. lgs. n. 150/2009 si applicano dell’entrata in vigore del decreto medesimo.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione ai seguenti criteri generali:
a) relazione: ⮚ alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; ⮚ al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) ; ⮚ all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; ⮚ alle responsabilità connesse alla derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero ; ⮚ al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro; ⮚ al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio precedente; ⮚ al comportamento verso gli utenti.
2. Al b) al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimentoprocedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui applica al comma 1, dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300/1970300;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento rispetto ai carichi di lavoro e comunque nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. ; L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri ad attività sociali per i dipendenti.
43. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste dal nel comma 32 presentino caratteri di particolare gravità;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in . In tali ipotesi, ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
dc) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella raggiungere la sede assegnata dai superioridall'Amministrazione;
ed) svolgimento di altre attività che ritardino il recupero psico-fisico lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Amministrazione, salvo che siano espressione tenuto conto del rispetto della libertà di pensieropensiero e di espressione, ai sensi dell'artdell’art. 1 della legge n. 300/1970300/70:
h) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'Amministrazione o a terzi;
gi) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
hj) ove non sussista la gravità sistematici e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, reiterati atti o comportamenti aggressivi aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
84. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’ente dell'Amministrazione o ad esso essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
cd) insufficiente, persistente e scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoromolestie, anche con di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziassegni del nucleo familiare ove spettanti.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
95. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
c) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'Amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni;
d) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;che siano lesivi della dignità della persona.
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori 6. La sanzione disciplinare del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art:
1. 7, comma 1, e 8, comma 1, di cui all’art. 58 del D.lgs. 18.08.2000, n. 235/2012; - 267, nonché per i reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p. -;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - ;
3. per i delitti previsti dall’artdall'art. 3, comma 1, della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
107. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi 2 del dipendente), e facendosi riferimentopresente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
118. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel Le amministrazioni sono tenute al rispetto del principio dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: - l’ intenzionalità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostratenegligenza dimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) dell’evento; - la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’amministrazione; - l’entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6 e 7, nonché al comma 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e diversa tipologia tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal pecuniaria da un minimo del rimprovero verbale o scritto al di € 200 ad un massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoropresenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-/quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.. ▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o gli organi di vertice, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio violazione dell’obbligo di atti, comportamenti comunicare tempestivamente all’Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàavere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzaservizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
de) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
ef) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
fg) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
gh) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- 55-novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
hi) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardomancato trasferimento sin dal primo giorno, non superiore a 5 giornida parte del personale delle istituzioni scolastiche ed educative o dell’AFAM, a trasferirsi con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata dai superioria seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater55¬quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia sia, comunque, derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all’amministrazione agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55-sexies, comma 3 3, del D.lgsd.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-55- sexies, comma 1, del D. d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale sessuale, anche ove non sussista la gravità e reiterazionela reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
gf) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entedall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. ) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) e da f bis) fino f)bis a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsd. lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale o oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàgravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;.
2. ) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsd. lgs.n. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201815, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201816;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche -anche nei confronti di terzi - di -di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati dall’artnell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del D.lgsd.lgs. n. 235/2012235 del 2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), 11 e facendosi riferimentoriferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsd.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventodell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall’amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55- quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall’art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- 55-novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà introitato introiato dal bilancio dell'amministrazione dell’amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - – anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell’amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'artdell’art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater, comma 1, lett. e) del D. lgsD.lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater, comma 1, lett. e) del D. lgsD.lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di dei doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.;
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si ai applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’articolo 55-sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200165/2001, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgsD.lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/2001;
b) recidiva nelle delle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art all’art. 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del dal servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - – anche nei confronti di terzi - ▇▇▇▇▇ – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla la condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsD.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Il testo dell’art. 25 (codice disciplinare ) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventodell’evento;
b) b. rilevanza degli obblighi violati;
c) c. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) d. grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) e. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) f. al concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al del comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall’art. 6 della L. legge 20 maggio 1970 n. 300/1970300;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell’ente e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall’ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970stessa;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, ,gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;interessi
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- - quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- ; - novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzaservizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
de) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
ef) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
fg) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
gh) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
hi) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardomancato trasferimento sin dal primo giorno, non superiore a 5 giornida parte del personale delle istituzioni scolastiche ed educative o dell’AFAM, a trasferirsi con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata dai superioria seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia sia, comunque, derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all’amministrazione agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55-sexies, comma 3 3, del D.lgsd.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale sessuale, anche ove non sussista la gravità e reiterazionela reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
gf) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entedall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) e da f bis) fino f)bis a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsd. lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale o oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàgravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsd. lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201815, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201816;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati dall’artnell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del D.lgsd.lgs. n. 235/2012235 del 2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), 11 e facendosi riferimentoriferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsd.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza e in conformità di quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: - alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di negligenza, disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) dell’evento; - all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità connesse alla derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado ; - al concorso nella mancanza di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero più lavoratori in accordo tra loro; - al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanticomportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge, ; - al comportamento verso gli utenti;
fb) concorso nella violazione al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di più lavoratori in accordo tra riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di loro.maggiore entità prevista nell’ambito del medesimo comma;
2. Al c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica in un’unica azione od omissione o con più azioni od o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui applica al comma 1, dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario dell’orario di lavorolavoro e degli obblighi connessi alla rilevazione delle presenze: timbratura del cartellino orologio, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇utilizzo del badge magnetico ed ogni altra forma di rilevazione dell’orario;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell’Agenzia o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall’art. 6 della L. n. 300/1970L.300 del 1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo rendimento; L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell’Agenzia e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendentiad attività sociali.
43. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste dal nel comma 32 presentino caratteri di particolare gravità;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono del dell’abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall’Agenzia, agli utenti o ai terzi;
dc) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superioridall’Agenzia;
ed) svolgimento di altre attività che ritardino il recupero psico-fisico lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell’Agenzia, salvo che siano espressione tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero, pensiero e di espressione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970dell’art.1 L.300 del 1970;
gh) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. equalsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’Agenzia o a terzi;
i) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
hj) ove non sussista la gravità sistematici e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, reiterati atti o comportamenti aggressivi aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
84. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’ente dell’Agenzia o ad esso essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
cd) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoromolestie, anche con di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 78, comma 2, primo alinea (Retribuzioni e sue definizioni – Retribuzione base mensile), nonchè gli utenti;
e) violazione assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di doveri ed obblighi sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziservizio.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
95. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) recidiva nelle infrazioni di cui al comma 4, lettere c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Agenzia per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’Agenzia quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eh) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori del dal servizio e ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;.
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo 6. La sanzione disciplinare del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti atti, anche dolosi, che, pur non costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;.
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - per 1.per i delitti indicati dall’artnell’ art. 715, comma 1commi 1 e 4 septies, e 8lettere a), comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
fb) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui limitatamente all’art. … (Obblighi 316 del dipendentecodice penale, c), ed e) della legge n. 55 del 1990 e facendosi riferimento, quanto al tipo successive modificazioni e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.integrazioni;
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza e in conformità di quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; ▪ al grado di negligenza, disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) dell’evento; ▪ all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; ▪ alle responsabilità connesse alla derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado ; ▪ al concorso nella mancanza di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero più lavoratori in accordo tra loro; ▪ al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanticomportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge, ; ▪ al comportamento verso gli utenti;
fb) concorso nella violazione Al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di più lavoratori in accordo tra riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di loromaggiore entità prevista nell’ambito del medesimo comma.
2. c) Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica in un’unica azione od omissione o con più azioni od o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui applica al comma 1, dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall’art. 6 della L. n. 300/1970L.300 del 1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo rendimento; L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell’amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendentiad attività sociali.
43. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste dal nel comma 32 presentino caratteri di particolare gravità;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono del dell’abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
dc) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superioridall’amministrazione;
ed) svolgimento di altre attività che ritardino il recupero psico-fisico lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell’amministrazione, salvo che siano espressione tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero, pensiero e di espressione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970dell’art.1 L.300 del 1970;
gh) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. equalsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’amministrazione o a terzi;
i) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
hj) ove non sussista la gravità sistematici e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, reiterati atti o comportamenti aggressivi aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
84. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’ente dell’amministrazione o ad esso essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
cd) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoromolestie, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi carattere sessuale, di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona. Nella sospensione dal servizio in continuità con le giornate festive prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 75, comma 2 – primo alinea- (Retribuzioni e sue definizioni – Retribuzione base mensile) nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entesospensione non è, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizi all’utenza;servizio. CCNL_PCM_definitivo.doc
95. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 4, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’amministrazione quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 4;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eh) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori del dal servizio e ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;.
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo 6. La sanzione disciplinare del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - – anche nei confronti di terzi - ▇▇▇▇▇ – di fatti o atti dolosiatti, anche ▇▇▇▇▇▇, che, pur non costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;.
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - ▪ per i delitti indicati dall’artnell’art. 715, comma 1commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge n. 55 del 1990 e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012successive modificazioni e integrazioni; - ▪ quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - ▪ per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. 27 marzo 2001 legge n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;97 del 2001. CCNL_PCM_definitivo.doc
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
107. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … 62 (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, ) quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
118. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsTale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.CCNL_PCM_definitivo.doc
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall'Azienda o Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇del D. Lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme conforme, nell’ambiente di lavoro, a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell’Azienda o Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' art. articolo 6 della L. legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzaservizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
de) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
ef) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
fg) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
gh) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- 55-novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
hi) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardomancato trasferimento sin dal primo giorno, non superiore a 5 giornida parte del personale delle istituzioni scolastiche ed educative o dell’AFAM, a trasferirsi con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata dai superioria seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia sia, comunque, derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all’amministrazione agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55-sexies, comma 3 3, del D.lgsd.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale sessuale, anche ove non sussista la gravità e reiterazionela reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
gf) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entedall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. ) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) e da f bis) fino f)bis a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsd. lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale o oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàgravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;.
2. ) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsd. lgs.n. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201815, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201816;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche -anche nei confronti di terzi - di -di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati dall’artnell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del D.lgsd.lgs. n. 235/2012235 del 2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le 10.Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), 11 e facendosi riferimentoriferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. ▇▇.
11. Al ▇▇ codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsd.lgs. n. 165/2001. ▇▇.
12. In ▇▇ sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Codice Disciplinare
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione ai seguenti criteri generali:
a) relazione: - alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) ; - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità connesse alla derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero ; - al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro; - al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai pre- cedenti disciplinari, nell'ambito del biennio precedente; - al comportamento verso gli utenti.
2. Al b) al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimentoprocedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza man- canza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravitàgra- vità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio e comporta un ritardo di due anni nella progressione economica di carriera.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui applica al comma 1, dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattiamalat- tia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzicon- fronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione inte- ressi dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'am- ministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art. 6 della L. 20 maggio 1970 n. 300/1970300;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentirendimento. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'istituzione accademi- ca e destinato ad attività di supporto per gli allievi.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribu- zione fino ad un massimo di 10 giorni si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino carat- ▇▇▇▇ di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso. In tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla dura- ta dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causa- ti all'amministrazione, agli utenti o ai benefici terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegna- ta dall'amministrazione;
d) svolgimento di natura assistenziale altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipenden- ti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e sociale di espressione;
h) qualsiasi comportamento da cui all’art. 82 (Welfare integrativosia derivato danno grave all'amministrazione o a terzi;
i) a favore dei propri dipendentiatti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
j) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione retri- buzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione distra- zione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’ente dell'amministrazione o ad esso essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
cd) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei con- fronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoromolestie, anche con di carattere sessuale, di particolare gravi- tà che siano lesivi della dignità della persona. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene cor- risposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettan- te ai sensi del presente CCNL, nonché gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziassegni del nucleo familiare ove spettanti.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
95. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza mancan- za che abbia già comportato l’applicazione l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 4, lettera d);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per ricono- sciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in rela- zione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni.
e) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguata- mente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reite- rati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procu- rargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavo- rativo;
g) ecidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessua- le, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eh) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori del dal servizio e ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta consen- ta la prosecuzione per la sua specifica gravità;.
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo 6. La sanzione disciplinare del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio servi- zio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contrat- to individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire consenti- re la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art:
1. 7, comma 1, e 8, comma 1, di cui all'art. 58 del D.lgs. 18.08.2000, n. 235/2012; - 267, nonché per i reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p. -;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione l'interdizione perpetua dai pubblici pubbli- ci uffici; - ;
3. per i delitti previsti dall’artdall'art. 3, comma 1, della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
107. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 2 a 6 sono comunque sanzionate san- zionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all'individua- zione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’artall'art. … (Obblighi 54 del dipendente), e facendosi riferimentopresente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedentipre- cedenti.
118. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubbli- cità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: * la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenzanegligenza ed imperizia, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche la rilevanza della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; * le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Ente o con l’entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; * l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal pecuniaria da un minimo del rimprovero verbale o scritto al di € 200,00 ad un massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione € 500,00, si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) 1. inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoropresenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55nell’art.55-quater, comma ▇1, ▇▇▇▇. ▇lett.a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇del D.Lgs.n.165 del 2001;
b) condotta 2. condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti degli organi di vertice dell’Ente, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili 3. alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) 4. violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
5. violazione dell’obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
6. inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’Ente o agli interessi dell’amministrazione o di terziper gli utenti;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela 7. violazione del patrimonio dell'amministrazionesegreto d'ufficio, nel rispetto di quanto previsto dallcosì come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' artEnte.
8. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, dall’articolo 55 novies del D.lgs. D.Lgs n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo 165 del 2001 L’importo delle ritenute per multa sarà la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzidell’Ente.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 D.Lgs.n.165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art.55- sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/2003, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-e dall’art.55 septies, comma 6, del D.Lgs.n.165 del 2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 D.Lgs.n.165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi sei mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) 1. recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma nei commi 4, 5, 6 e 7, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamento2. minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
3. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Ente salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
4. tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del responsabile personale dipendente;
5. salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art.55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della custodiasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del controllo dirigente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o della vigilanza, ai terzi;
6. occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’Ente o ad esso affidati;
c) 7. qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’Ente o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;
8. atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
9. atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionesessuale, lesivi della dignità della persona;
d) alterchi con vie 10. grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di fatto negli ambienti provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di lavoroquanto previsto dall’art.7, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui siacomma 2, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzidella legge n.69 del 2009.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) 1. le ipotesi considerate dall’art. 55dall’art.55-quater, comma 1, lett. blett.b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇D.Lgs.n.165 del 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) 2. recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) 1. le ipotesi considerate nell’art. 55nell’art.55-quater, comma 1, lett. alett.a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001;
b) 2. commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.20189, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201810, comma 1;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) 3. condanna, anche non passata in giudicato: - per , per:
1. 1. i delitti già indicati dall’artnell’art. 758, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 8nell’art. 59, comma 1, del D.lgslett. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i a), limitatamente ai delitti previsti dall’artgià indicati nell’art. 358, comma 1, della L. 27 marzo 2001 lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 97; - per 267 del 2000;
2. 2. gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 59 del D.lgs. n. 29/1993 il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventodell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di rilevanza del danno o di pericolo causato all'amministrazioneal CNEL, agli utenti o a terzi ovvero al e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratorelavoratore nei confronti del CNEL, degli altri dipendenti e degli utenti, nonchè ai precedenti disciplinari nell'ambito nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario nonchè dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori il CNEL o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedel CNEL, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall’art. 6 della L. n. 300/1970legge n.300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente specificatamente
h) altre violazioni nei doveri di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per il CNEL, per gli utenti e per i terzi.
5. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal nel bilancio dell'amministrazione del CNEL e sarà destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
46. La sanzione disciplinare della sospensione dal del servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34 che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al nel comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazionea CNEL, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella nell’assumere il servizio presso la sede assegnata dai superioridi lavoro assegnata;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970stessa;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli di terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche nei confronti di dipendenti, di utenti o di terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti del CNEL, fatta salva la libertà di pensiero ai sensi dell’art. 1 della legge 300 del 1970;
j) atti e comportamenti, ▇▇▇ comprese le molestie sessuali, che siano lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da precedenti di cui sia comunque derivato disservizio, grave danno al CNEL o pericolo all’ente, agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio sanzione disciplinare del licenziamento con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi preavviso si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle plurima, per almeno tre volte all’anno, nelle mancanze previste nel comma 46, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o e della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente del CNEL o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionerifiuto espresso del trasferimento di posto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi;
e) violazione di doveri ed persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell’adempimento degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.servizio rispetto ai carichi di lavoro;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e responsabilità penale risultante da sentenza di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, pur commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione sia compatibile, per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire con la prosecuzione del rapporto di lavoro;rapporto.
h) mancata ripresa 8. La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’artrecidiva, negli ambienti di lavoro, di alterchi con ricorso a vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) sentenza di condanna passata in giudicato: − per delitti di cui all’art. 55-quater, 15 comma 1, lett. lettere a), c), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penaledella legge 1990, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelaren.55, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto modificata ed integrata dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 71, comma 11 della legge 18 gennaio 1992, n.16 e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012successive modificazioni ed integrazioni; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - − per gravi delitti commessi in servizio;
fd) violazioni intenzionali degli obblighisentenza di condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegue l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
9. Il procedimento disciplinare deve essere avviato, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedentiai sensi dell’art. 60, comma 2, anche nel caso in cui sia connesso con il procedimento penale e rimane sospeso fino a sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora il CNEL venga a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito di sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei confronti di termini previsti dall’art. 60, comma 2 da computarsi a decorrere dalla data in cui il CNEL è venuto a conoscenza della sentenza. ▇▇.▇▇ procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 9 è riattivato entro 180 giorni da quando il CNEL ha avuto notizia della sentenza definitiva. ▇▇.▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al ▇ codice disciplinare, di cui al disciplinare contenuto nel presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in luogo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsTale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL presente contratto e si applica attua dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionedell’affissione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001
Codice disciplinare. 1. Nel Le Aziende sono tenute al rispetto del principio dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: - l’ intenzionalità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostratenegligenza dimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) dell’evento; - la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Azienda - entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della censura scritta fino alla multa di importo pari da € 200 a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55/ quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇del D.Lgs. ▇▇▇/▇▇▇▇165/2001;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
e) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda;
f) violazione dell’obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’azienda o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001per gli utenti;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentine sia derivato danno all'azienda. L'importo L’importo delle ritenute per multa multe sarà introitato dal nel bilancio dell'amministrazione e dell’Azienda ed è destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui alle attività relative al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzirischio clinico.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni 15 giorni, si applica nel caso previsto dall’art. 55-55 bis, comma 7, 7 del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55 sexies, comma 3 del D.lgse dall’art. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-55 septies, comma 66 del d.lgs. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, si applica nel caso previsto dall’art. 55 sexies, comma 1 del d.lgs. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexiessei mesi, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamentominacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del responsabile della custodiapersonale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del controllo D.Lgs. 165/2001;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della vigilanzasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’azienda, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’amministrazione o ad esso affidati;
cg) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale;
h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza al paziente, nell’arco delle ventiquattro ore, nell’ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l’azienda o per i terzi;
j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;
k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’azienda o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti.
m) atti, comportamenti o molestie molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l’Azienda, in relazione a carattere sessuale ove non sussista documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la gravità e reiterazione;continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro10. In relazione alla specificità della funzione medica, anche con gli utenti;
e) violazione riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l’Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di doveri ed obblighi sospensione dell’attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di comportamento cui all’art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004. Tale clausola non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui siasi applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comunquecomma 7 del d.lgs. 165/2001, derivato grave danno all’amministrazionedall’art. 55 sexies, agli utenti o a terzicomma 3 e dall’art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001. La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell’Azienda.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
911. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso preavviso, per:
ai) le ipotesi considerate dall’art. 55-55 quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ 165/2001 e 55, septies, comma 4;
j) recidiva ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima▇▇▇, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 4, 5, 6, 7 e 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio o, comunque, quando le mancanze di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
ek) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto mancato rispetto delle norme di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative legge e contrattuali vigentie dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, alla conclusione del periodo ove ne sia seguito grave conflitto di sospensione interessi o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazioneuna forma di concorrenza sleale nei confronti dell’azienda;
2. senza preavviso preavviso, per:
a) le ipotesi considerate nell’artdall’art. 55-55 quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001165/2001 e dall’art. 55 quinques, comma 3;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201810 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201811, comma 1 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare);
c) condanna condanna, anche non passata in giudicato per un delitto commesso giudicato, per:
1. i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;
2. gravi delitti commessi in servizio o fuori servizio cheservizio;
3. delitti previsti dall’art. 3, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravitàcomma 1 della legge 97/2001;
d) commissione recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
e) recidiva plurima in genere - atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
f) per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolositerzo, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’artai sensi dell’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, 2119 del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavorocodice civile.
1012. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 8 e dal comma 11 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori dirigenti di cui all’art. … 6 (Obblighi del dipendentedirigente), e facendosi riferimento, nonché quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
1113. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, nonché al codice di comportamento e alle carte dei servizi, ove emanate, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’azienda, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, periodo del D. lgsD.lgs. n. 165/2001. Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all’affissione all’▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇.
12▇▇. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 1113, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazioneaffissione o dalla pubblicazione nel sito web dell’amministrazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal ▇.▇▇▇. 150/2009 si applicano dall’entrata in vigore del decreto stesso.
1315. Il presente articolo disapplica I commi 3 e sostituisce l’art5 dell’art. 59 36 del CCNL del 21/05/20185 dicembre 1996 sono abrogati.
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Sources: Codice Disciplinare
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzaservizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
de) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
ef) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
fg) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
gh) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- 55-novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
hi) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardomancato trasferimento sin dal primo giorno, non superiore a 5 giornida parte del personale delle istituzioni scolastiche ed educative o dell’AFAM, a trasferirsi con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata dai superioria seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater55quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia sia, comunque, derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all’amministrazione agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55-sexies, comma 3 3, del D.lgsd.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale sessuale, anche ove non sussista la gravità e reiterazionela reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
gf) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entedall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. ) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) e da f bis) fino f)bis a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsd. lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale o oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàgravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;.
2. ) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsd. lgs.n. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201815, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201816;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche -anche nei confronti di terzi - di -di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti già indicati dall’artnell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del D.lgsd.lgs. n. 235/2012235 del 2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), 11 e facendosi riferimentoriferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsd.lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Codice Disciplinare
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55- quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55dall’articolo55-quater, comma 1, lett. blett.b) del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgsLgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgsLgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all’ente e agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-bis, comma 7, del D.lgsD.Lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art.55-sexies, comma 3 del D.lgsD.Lgs. n. 165/200165/2001, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgsD.Lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, all’ente agli utenti o a terzi.;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) ), da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇.▇▇▇.▇.▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nel biennio nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201861, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201862;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art.7, comma 1 e dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012D.Lgs.n.235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. legge 27 marzo 2001 marzo2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente)57, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsLgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzaagile, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza agile - o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. d. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, disservizio ovvero danno o pericolo all’enteall’amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgsd.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. d. lgs. n. 165 del 2001165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entedall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsd.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201864, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201865;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgsd.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente)60, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. d. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 62 del CCNL del 21/05/201812 febbraio 2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. ▇.
3. La ▇▇ sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55- quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55dall’articolo55-quater, comma 1, lett. blett.b) del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgsLgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgsLgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all’ente e agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-bis, comma 7, del D.lgsD.Lgs. n. 165 n.165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55-sexies, comma 3 del D.lgsD.Lgs. n. 165/200n.165/2001, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgsD.Lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione ; e)violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, all’ente agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall'Azienda o Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare disciplinare, dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇del D. Lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme conforme, nell’ambiente di lavoro, a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell’Azienda o Ente o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto dall' art. articolo 6 della L. legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgsD. Lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgsD. Lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Azienda o Ente e destinato al welfare integrativo a favore dei dipendenti ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’artsensi dell’art. 82 89 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti).
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55dall’art.55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsD. Lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Azienda o Ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Azienda o Ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge L. n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgsLgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgsLgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori denigratori, nell’ambiente di lavoro, che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia derivato disservizio, disservizio ovvero danno o pericolo all’enteall’azienda o Ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-bis, comma 7, del D.lgsD.Lgs. n. 165 del 2001165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art.55-sexies, comma 3 del D.lgsD.Lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgsD.Lgs. n. 165 del 2001165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’Azienda o Ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, all’Azienda o Ente agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. ) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b), c) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇D.Lgs.n.165/2001;
b) la recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 65,6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
ed) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
fe) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, all’art. 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. DPR 62/2013;
gf) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;.
hg) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazionedall’Azienda o Ente;
2. ) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsD.Lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 68 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 21.05.201821.5.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del CCNL del 21.05.201821.5.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 88 , comma 1, del D.lgsD.Lgs. n. 235/2012; - per i delitti indicati dall’art.12, commi 1,2 e 3 della legge 11 gennaio 2018 n.3; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;.
f) violazioni intenzionali dolose degli obblighi, obblighi non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, mancanza il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazionedall'Azienda, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità, tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, 1 per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, aziendali anche in tema di assenze assenza per malattiamalattie, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Azienda, nel rispetto di quanto previsto dall' art. dall'articolo 6 della L. n. legge 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro, e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Azienda, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà è introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Azienda e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio lavoro con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità lavoro fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali tale ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del serviziodell'abbandono, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazionedall'Azienda, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superioridall'Azienda;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970stessa;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosigravemente ingiurioso, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Azienda salvo che siano espressioni della libertà di pensiero ai sensi dell'articolo1 della legge 300/1970;
j) atti, comportamenti o molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia sia, comunque, derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all'Azienda agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio sanzione disciplinare del licenziamento con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, preavviso si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle plurima, almeno tre volte nell'anno nelle mancanze previste nel comma 45, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lettera a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'Azienda o ad esso essa affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionerifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze aziendali;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal lavoro per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
e) violazione di doveri ed persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.lavorativi;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio dal lavoro e non attinente in via diretta al rapporto di lavorostesso, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;.
h) mancata ripresa 7. La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterrecidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al lavoro stesso;
b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato: - per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lett. lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penaledella legge 55/1990, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelaremodificata ed integrata dall'articolo 1, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018comma 1 della legge 18 gennaio 1992, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - n.16; nonché per i delitti indicati dall’artreati di cui al Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezioni I, II e III del Codice Penale. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) ; - condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - violazioni intenzionali degli obblighi, dei doveri non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
108. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di Il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione sia connesso con procedimento penale. Qualora l'Azienda sia venuta a conoscenza dei fatti sanzionabiliche possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, agli obblighi il procedimento disciplinare è avviato a partire dalla data di conoscenza della sentenza.
9. Il vigente codice disciplinare, nel rispetto dei lavoratori principi generali di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), gradualità e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura proporzionalità delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11deve considerarsi integrato dalla normativa sia del modello organizzativo (Legge n. 231/2001) sia della normativa anticorruzione (Legge n. 190/2012 e succ. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.mod..)
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza ed in conformità di quanto previsto dall' art. 59 del d. lgs n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro;
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
23. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal del minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché nonchè dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terziterzi pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. articolo 6 della L. l. n. 300/1970300/70;
f) negligenza o insufficiente rendimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. , da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-psico fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970stessa;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o di terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell' art. 1 della L. 300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia sia, comunque, derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all'Amministrazione agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio sanzione disciplinare del licenziamento con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, preavviso si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 45, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'Amministrazione o ad esso essa affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionerifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) violazione di doveri ed persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.servizio;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;.
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;.
h) mancata ripresa 7. La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’artrecidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato: -per i delitti di cui all'art. 55-quater15, comma 1, lett. lettere a) , b), c), d), e) ed f) del D.lgsdella legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall' art. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 71, comma 11 della legge 18 gennaio 1992, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/201216; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per -per gravi delitti commessi in servizio;
fd) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
e) violazioni intenzionali degli obblighi, dei doveri non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
108. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di Il procedimento disciplinare, ai sensi dell' art. 24, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti sanzionabiliche possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, agli obblighi dei lavoratori il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall' art. 24, comma 2, dalla data di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenticonoscenza della sentenza.
119. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
10. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
1211. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, 10 deve essere pubblicato tassativamente entro 15 quindici giorni dalla data di stipulazione del CCNL e cui all' art. 2 comma 2e si applica attua dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionedell'affissione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: CCNL Del Personale Dipendente Dalle Amministrazioni Del Comparto Regioni Autonomie Locali
Codice disciplinare. 1. Nel Le Aziende sono tenute al rispetto del principio dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: - l’ intenzionalità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostratenegligenza dimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) dell’evento; - la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Azienda - entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della censura scritta fino alla multa di importo pari da € 200 a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55/ quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇del D.Lgs. ▇▇▇/▇▇▇▇165/2001;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
e) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda;
f) violazione dell’obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’azienda o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001per gli utenti;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentine sia derivato danno all'azienda. L'importo L’importo delle ritenute per multa multe sarà introitato dal nel bilancio dell'amministrazione e dell’Azienda ed è destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui alle attività relative al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzirischio clinico.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni 15 giorni, si applica nel caso previsto dall’art. 55-55 bis, comma 7, 7 del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55 sexies, comma 3 del D.lgse dall’art. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-55 septies, comma 66 del d.lgs. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, si applica nel caso previsto dall’art. 55 sexies, comma 1 del d.lgs. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexiessei mesi, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamentominacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del responsabile della custodiapersonale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del controllo D.Lgs. 165/2001;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della vigilanzasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’azienda, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’amministrazione o ad esso affidati;
cg) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale;
h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza al paziente, nell’arco delle ventiquattro ore, nell’ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l’azienda o per i terzi;
j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;
k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’azienda o a terzi, fatto salvo previsto dal comma 7;
l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti.
m) atti, comportamenti o molestie molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l’Azienda, in relazione a carattere sessuale ove non sussista documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la gravità e reiterazione;continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro10. In relazione alla specificità della funzione medica, anche con gli utenti;
e) violazione riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l’Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di doveri ed obblighi sospensione dell’attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di comportamento cui all’art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004. Tale clausola non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui siasi applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comunquecomma 7 del d.lgs. 165/2001, derivato grave danno all’amministrazionedall’art. 55 sexies, agli utenti o a terzicomma 3 e dall’art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001. La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell’Azienda.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
911. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-55 quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/2001 e 55, septies, comma 4;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 4, 5, 6, 7 e 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio o, comunque, quando le mancanze di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
ec) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto mancato rispetto delle norme di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative legge e contrattuali vigentie dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, alla conclusione del periodo ove ne sia seguito grave conflitto di sospensione interessi o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazioneuna forma di concorrenza sleale nei confronti dell’azienda;
2. senza preavviso preavviso, per:
a) le ipotesi considerate nell’artdall’art. 55-55 quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001165/2001 e dall’art. 55 quinques, comma 3;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.20189 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201810, comma 1 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare);
c) condanna condanna, anche non passata in giudicato per un delitto commesso giudicato, per:
a. i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000;
b. gravi delitti commessi in servizio o fuori servizio cheservizio;
c. delitti previsti dall’art. 3, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravitàcomma 1 della legge 97/2001;
d) commissione recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
e) recidiva plurima in genere - atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
f) per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolositerzo, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’artai sensi dell’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, 2119 del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavorocodice civile.
1012. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 8 e dal comma 11 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori dirigenti di cui all’art. … 6 (Obblighi del dipendentedirigente), e facendosi riferimento, nonché quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
1113. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, nonché al codice di comportamento e alle carte dei servizi, ove emanate, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’azienda, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, periodo del D. lgsD.lgs. n. 165/2001. Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all’affissione all’▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇.
12▇▇. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 1112, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazioneaffissione o dalla pubblicazione nel sito web dell’amministrazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal ▇.▇▇▇. 150/2009 si applicano dall’entrata in vigore del decreto stesso.
1315. Il presente articolo disapplica I commi 3 e sostituisce l’art5 dell’art. 59 36 del CCNL del 21/05/20185 dicembre 1996 sono abrogati.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, il sono fissati i seguenti criteri generali:
a) Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione ai seguenti criteri generali:
a) relazione: - alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità prevedibiltà dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) ; - all' eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità connesse alla derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero ; - al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro; - al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge; - al comportamento verso gli utenti;
b) Al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito del medesimo comma.
2. c) Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui applica al comma 1, dipendente per:
a) : - inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) ; - condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) del pubblico; - negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) ; - inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione interesssi dell'Amministrazione o di terzi;
e) ; - rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. dall'articolo 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o l. n.300/70; - insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. rendimento; L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione Bilancio dell'Amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendentiad attività sociali.
43. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) : - recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste al nel comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, 2 presentino caratteri di particolare gravità; - assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ; - ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) ; - svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) ; - rifiuto di testimonianza oppure per testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari; - minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; - manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Amministrazione, salvo che siano espressione nel rispetto della libertà di pensiero, pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) L. 300 del D. lgs. n. 165/2001, 1970; - atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di ; - qualsiasi comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, grave danno all'Amministrazione o pericolo all’ente, agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
84. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio del licenziamento con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi preavviso si applicaapplica per: - recidiva plurima, graduando l’entità della sanzione almeno tre volte nell'anno, in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio una delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento3, da parte del responsabile anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della custodia, del controllo o della vigilanza, sanzione massima di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; - occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’ente dell'Amministrazione o ad esso essa affidati;
c) atti, comportamenti quando in relazione alla posizione rivestita abbia un obbligo di vigilanza o molestie con- trollo; - rifiuto espresso del trasferimento disposto per esigenze di servizio; - assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di dieci giorni consecutivi lavorativi; - persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) servizio; - condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;.
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo 5. La sanzione disciplinare del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penalepenale per i quali sia fatto obbligo di denuncia;
b) recidiva, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelarenegli ambienti di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018anche per motivi non attinenti al servizio;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio cheaccertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇comunque, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravitàcon mezzi fraudolenti;
d) commissione commissione, in genere - anche nei confronti di terzi - genere, di fatti o atti dolosi, chenon ricompresi nella lettera "a", pur non costituendo illeciti anche nei confronti di rilevanza penaleterzi, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;.
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - :
1) per i delitti indicati dall’artdi cui all'art. 715, comma 1, e 8lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall'art. 1, comma 11 della legge 18 gennaio 1992, del D.lgs. n. 235/2012; - 16;
2) quando alla condanna consegua comunque l’interdizione consegua,comunque, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - .
6. Nel caso previsto dalla lettera "a" del comma 5, l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
7. Al di fuori dei casi previsti nel comma 6, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti medesimi fatti oggetto di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice procedimento disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel Le Aziende sono tenute al rispetto del principio dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: - l’ intenzionalità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostratenegligenza dimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) dell’evento; - la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Azienda - entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della censura scritta fino alla multa di importo pari da € 200 a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55/ quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇del D.Lgs. ▇▇▇/▇▇▇▇165/2001;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
e) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda;
f) violazione dell’obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’azienda o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001per gli utenti;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentine sia derivato danno all'azienda. L'importo L’importo delle ritenute per multa multe sarà introitato dal nel bilancio dell'amministrazione e dell’Azienda ed è destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui alle attività relative al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzirischio clinico.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni 15 giorni, si applica nel caso previsto dall’art. 55-55 bis, comma 7, 7 del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55 sexies, comma 3 del D.lgse dall’art. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-55 septies, comma 66 del d.lgs. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, si applica nel caso previsto dall’art. 55 sexies, comma 1 del d.lgs. 165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexiessei mesi, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamentominacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell’Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del responsabile della custodiapersonale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del controllo D.Lgs. 165/2001;
e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della vigilanzasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’azienda, agli utenti o ai terzi;
f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’amministrazione o ad esso affidati;
cg) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale;
h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell’assistenza al paziente, nell’arco delle ventiquattro ore, nell’ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l’azienda o per i terzi;
j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;
k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’azienda o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti.
m) atti, comportamenti o molestie molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l’Azienda, in relazione a carattere sessuale ove non sussista documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la gravità e reiterazione;continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro10. In relazione alla specificità della funzione medica, anche con gli utenti;
e) violazione riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l’Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di doveri ed obblighi sospensione dell’attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di comportamento cui all’art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004. Tale clausola non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui siasi applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comunquecomma 7 del d.lgs. 165/2001, derivato grave danno all’amministrazionedall’art. 55 sexies, agli utenti o a terzicomma 3 e dall’art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001. La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell’Azienda.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
911. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso preavviso, per:
ai) le ipotesi considerate dall’art. 55-55 quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ 165/2001 e 55, septies, comma 4;
j) recidiva ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima▇▇▇, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 4, 5, 6, 7 e 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio o, comunque, quando le mancanze di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
ek) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto mancato rispetto delle norme di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative legge e contrattuali vigentie dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, alla conclusione del periodo ove ne sia seguito grave conflitto di sospensione interessi o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazioneuna forma di concorrenza sleale nei confronti dell’azienda;
2. senza preavviso preavviso, per:
a) le ipotesi considerate nell’artdall’art. 55-55 quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001165/2001 e dall’art. 55 quinques, comma 3;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201810 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201811, comma 1 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per , per:
a. i delitti già indicati dall’artnell’art. 758, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 8nell’art. 59, comma 1, del D.lgslett. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i a), limitatamente ai delitti previsti dall’artgià indicati nell’art. 358, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
flett. a) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui e all’art. … (Obblighi 316 del dipendente)codice penale, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedentilett.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzaagile, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇del d.lgs. ▇▇▇/▇▇▇▇n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza negligenza, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro lavoro, ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell’Amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art. 6 della L. legge n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- 55-novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed e obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza agile - o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o ai a terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970n.300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater, comma 1, lett. e) ), del D. lgsd.lgs. n. 165/2001n.165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater, comma 1, lett. e) ), del D. lgsd.lgs. n. 165/2001n.165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed e obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato disservizio, disservizio ovvero grave danno o pericolo all’ente, all’Amministrazione e agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad a un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001n.165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad a un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55-sexies, comma 3 3, del D.lgsd.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad a un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, 1 del D. lgsd.lgs. n. 165 del n.165/ 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad a un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’Amministrazione o ad esso a essa affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed e obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, all’Amministrazione agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entedall’Amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. : con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. lettere b), c) e c) da f f-bis) fino a f-quinquies) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsd.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇n.165/2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, plurima in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art all’art. 16, comma 2 2, secondo e terzo periodo periodo, del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti precedenti, di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. dall’Amministrazione; senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. lettere a), d), e) ed f) ), del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201885, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201886;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, dolosi che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, 1 e dall’art. 8, comma 1, 1 del D.lgsd.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. legge 27 marzo 2001 2001, n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), 81 e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’Amministrazione, secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, periodo del D. lgsd.lgs. n. 165/2001n.165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNLCCRL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico pubblico, nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL CCRL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzaman- canza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventodell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall’Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatoside- terminatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratorelavo- ratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, com- porta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza man- canza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al del comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;dell’orario di
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;del
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell’Amministrazione, nel rispetto ri- spetto di quanto previsto dall' artdall’art. 6 della L. legge n. 300/1970300 del 1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro, e comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell’Amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.ad attività so-
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo mas- simo di 10 giorni si applica, graduando l'entità l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;4, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della
b) particolare gravità delle mancanze previste al nel comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;,
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superioridall’Amministrazione;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipen- denti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell’Amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'artdell’art. 1 della 1, legge n. 300/1970300 del 1970;
gj) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
ik) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, disservizio ovvero danno o pericolo all’enteall’Amministrazione, agli utenti o ai terzi.;
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di vio- lenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001altro dipendente.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle nelle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la san- zione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze circo- stanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’Ammi- nistrazione o ad esso essa affidati;
cd) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adem- piere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoromolestie, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi carattere sessuale, di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziparticolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
97. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi precedenti 5 e 6, anche se di diversa di- versa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia già comportato com- portato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’Amministrazione quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insuffi- ciente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli ob- blighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comporta- menti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eh) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del dal servizio e non attinente in via diretta di- retta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
fi) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità gra- vità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
hj) mancata ripresa reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’Amministrazione di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.
8. La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di pre- sentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti indicati nell’art. 55-quater1, comma 1, lett. lettere a), db) limitatamente all’art. 316 del codice penale, let- tere c), ed e) ed f) del D.lgs. della legge 18 gennaio 1992 n. 165/200116;
b) commissione di 2. per gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’artdelitti commessi in servizio;
3. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto per i delitti previsti dall’art. 62 del CCNL del 21.05.20183, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97;
cd) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo atte- nendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, obblighi non ricomprese ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure nep- pure provvisoria del rapporto di lavoro.
109. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri cri- ▇▇▇▇ di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori la- voratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, 66 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
1110. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffis- sione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
1211. In sede di prima applicazione del presente CCNLC.C.R.L., il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme affisso in ogni posto di cui al comma 11lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL presente C.C.R.L. e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionedi affissione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel La Presidenza è tenuta al rispetto del principio dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità sanzioni: - l’intenzionalità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o negligenza e di imperizia dimostratedimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) dell’evento; - la rilevanza dell’infrazione e dell’inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Amministrazione; - l’entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone nella violazione.
2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6 e 7, nonché al comma 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e diversa tipologia tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal pecuniaria da un minimo del rimprovero verbale o scritto al di € 200 ad un massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché dell'orario di lavoropresenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.. ▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non), degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, nonché di prevenzione del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’Amministrazione o agli interessi dell’amministrazione o per gli utenti nonché, per tutto il personale destinatario del presente codice, rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di terzi;
e) rifiuto sicurezza e del divieto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970fumo;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento violazione del segreto d’ufficio, così come disciplinato dalle norme dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’artsingoli ordinamenti ai sensi dell’art. 55- quater 24 della Legge n. 241/1990 e ai sensi dell’art. 5-bis del D.lgsD. Lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs33/2013 come introdotto dal D. Lgs. n. 165/2001;
h) violazione 97/2016, nonché delle norme in materia di doveri ed obblighi di comportamento tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentine sia derivato danno all’Amministrazione. L'importo L’importo delle ritenute per multa multe sarà introitato dal nel bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terziPresidenza.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici 15 giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, 7 del D.lgsD. Lgs. n. 165 del 2001165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55-sexies, comma 3 del D.lgs– salvo i casi più gravi, ivi indicati, ex art. n. 165/20055-quater, anche con riferimento alla previsione di cui all’artcomma 1, lettera f-ter) e comma 3-quinquies – e dall’art. 55-septies, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgsLgs. n. 165 del 2001165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 un minimo di tre giorni fino ad un massimo di 6 sei mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 44 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamentominacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’Amministrazione o degli organi di vertice o dei colleghi (dirigenti e non) e, comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell’amministrazione o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 300/1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del responsabile della custodiapersonale nei cui confronti sono esercitati poteri di direzione, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-sexies, comma 3, del controllo D. Lgs. n. 165/2001;
e) ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata dall’Amministrazione;
f) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
g) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della vigilanzasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi di cui all’art. 28 del presente CCNL, agli eventuali danni causati all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
h) occultamento o mancata segnalazione di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’Amministrazione o ad esso affidati;
ci) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’Amministrazione o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
l) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;
m) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e o reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
fn) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
go) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. A. con preavviso preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e ), c) ), da f f-bis) fino sino a ff- quinquies) quinquiesdel D. Lgs. n. 165/2001 e 55-septies, comma 3 quinquies 4 del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇medesimo Decreto Legislativo;
b) la recidiva nelle violazioni indicate nei in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8.8 o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
c) recidiva plurimal’ipotesi di cui all’art. 55-quater, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzionecomma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001;
d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16 comma 2, secondo e terzo periodo, del D.P.R. n. 62/2013;
e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicatoB. senza preavviso, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’artdall’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsD. Lgs. n. 165/2001165/2001 e dall’art. 55-quinquies, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201832 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201833, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgsD. Lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per gravi delitti commessi in servizio; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 Legge n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio97/2001 e s.m.i.;
fd) violazioni intenzionali degli obblighi, gli atti e comportamenti non ricomprese specificatamente ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, tale da non consentire la prosecuzione prosecuzione, neppure provvisoria provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … 28 (Obblighi del dipendenteObblighi), e facendosi riferimentononché, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni Ai sensi dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, periodo del D. lgsLgs. n. 165/2001, al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonché ai codici di comportamento, deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione. Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all’affissione all’▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇.
12▇▇. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazioneaffissione o dalla pubblicazione nel sito web della Presidenza, fatte salve le sanzioni già previste dalle norme di legge.
13. Il presente articolo sostituisce e disapplica e sostituisce l’art. 59 13 del CCNL del 21/05/20184/8/2010.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: • la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenzanegligenza ed imperizia, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche la rilevanza della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; • le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Ente o con l’entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; • l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal pecuniaria da un minimo del rimprovero verbale o scritto al di € 200,00 ad un massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione € 500,00, si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) a. inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoropresenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55nell’art.55-quater, comma ▇1, ▇▇▇▇. ▇lett.a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇del D.Lgs.n.165 del 2001;
b) condotta b. condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti degli organi di vertice dell’Ente, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili c. alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) d. violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e. violazione dell’obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
f. inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’Ente o agli interessi dell’amministrazione o di terziper gli utenti;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela g. violazione del patrimonio dell'amministrazionesegreto d'ufficio, nel rispetto di quanto previsto dallcosì come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' art. 6 della L. n. 300/1970;Ente.
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) h. violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, dall’articolo 55 novies del D.lgs. D.Lgs n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo 165 del 2001 L’importo delle ritenute per multa sarà la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzidell’Ente.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 D.Lgs.n.165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art.55- sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/2003, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-e dall’art.55 septies, comma 6, del D.Lgs.n.165 del 2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 D.Lgs.n.165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi sei mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) a. recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma nei commi 4, 5, 6 e 7, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamento▇. ▇▇▇▇▇▇▇, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Ente salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del responsabile personale dipendente;
e. salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art.55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della custodiasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del controllo dirigente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o della vigilanza, ai terzi;
f. occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’Ente o ad esso affidati;
c) g. qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’Ente o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;
h. atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
i. atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionesessuale, lesivi della dignità della persona;
d) alterchi con vie j. grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di fatto negli ambienti provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di lavoroquanto previsto dall’art.7, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui siacomma 2, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzidella legge n.69 del 2009.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) a. le ipotesi considerate dall’art. 55dall’art.55-quater, comma 1, lett. blett.b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇D.Lgs.n.165 del 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) b. recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) a. le ipotesi considerate nell’art. 55nell’art.55-quater, comma 1, lett. alett.a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001;
b) b. commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.20189, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201810, comma 1;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) c. condanna, anche non passata in giudicato: - per , per:
1. 1. i delitti già indicati dall’artnell’art. 758, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 8nell’art. 59, comma 1, del D.lgslett. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i a), limitatamente ai delitti previsti dall’artgià indicati nell’art. 358, comma 1, della L. 27 marzo 2001 lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 97; - per 267 del 2000;
2. 2. gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del Personale Dirigente
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai mediante l’applicazione dei seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenzanegligenz a, imprudenza imprude nza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazionealla Fondazione, agli utenti o e a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla leggelegge e dal pres ente cont ratto, al comportamento verso gli utentii terzi;
f) concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6 del presente articolo, già sanzionate nel biennio di riferimento, anche se trattasi di infrazioni disciplinari non della stessa natura, comporta la sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente dipendente, responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero richiamo verbale o scritto al massimo della multa multa, di importo massimo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, perper le seguenti mancanze:
a) inosservanza delle disposizioni direttive del datore di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzalavoro, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti dipendenti, collaboratori della Fondazione o nei confronti degli utenti o di terzi;
c) negligenza nella cura nell'esecuzione dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzacompiti assegnati;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro lavoro, ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedella Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art . 6 della L. legge n. 300/1970300/70;
f) negligenza o insufficiente rendimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione della Fondazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti. La multa è detratta nella sua somma lorda dalla retribuzione netta spettante e non riduce gli imponibili previdenziali e fiscali.
46. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 dieci giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, pera titolo esemplificativo per le seguenti mancanze:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità luogo di lavoro fino a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali cinque giorni. In tal i ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del serviziodell'assenza, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazionealla Fondazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superioridalla Fondazione;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, di collaboratori della Fondazione, degli utenti o di terzi; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con collaboratori, utenti o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedella Fondazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
gi) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quaterqualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno alla Fondazione, comma 1, lett. eagli utenti o a terzi;
j) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
hk) ove non sussista la gravità sistematici e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, reiterati atti o comportamenti aggressivi aggressivi, ostili e denigratori denigratori, che assumano assumono forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi dipendente o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione collaboratore della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6Fondazione.
7. La Il periodo di sospensione dal servizio con privazione inteso quale sanzione disciplinare non è computato ai fini della retribuzione da un minimo progressione giuridica ed economica e del trattamento di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001quiescenza e previdenza e riduce proporzionalmente le ferie.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio del licenziamento con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi preavviso si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel al comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza compresa tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia già comportato l’applicazione l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 9, lett. a);
b) recidiva, nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi, ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un dipendente o collaboratore della Fondazione al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dalla Fondazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio;
d) recidiva assenza ingiustificata per un periodo superiore a quindici giorni;
e) persistente insufficiente rendimento nell’adempimento degli obblighi inerenti le mansioni assegnate;
f) recidiva, nel biennio biennio, di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013che siano lesivi della dignità della persona;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna con sentenza passata in giudicato per la commissione di un delitto reato commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione prosecuz ione per la sua specifica gravità;
dh) commissione in genere - violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
9. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti o collaboratori della Fondazione o di alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
b) accertamento che il rapporto di lavoro fu instaurato sulla base di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) commissione, anche nei confronti di terzi - ▇▇▇▇▇, di fatti o atti dolosi, dolosi che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
d) recidiva nell'ipotesi di cui alla lettera j) del comma 6;
e) condanna, anche non gravi reati dolosi con sentenza passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti giudicato commessi in servizio o al di fuori del servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, tali da non consentire la una prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavororapporto.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
1211. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionedell'affissione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni di esse sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventodell’evento e delle circostanze attenuanti;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendenteoccupata;
d) rilevanza del danno o grado di danno o di pericolo causato all'amministrazionearrecato all’Ente, agli utenti o a terzi ovvero al dal disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuantiaggravanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratorelavoratore nei confronti dell’Ente, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito nell’ambito del biennio precedente come previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione nell’infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste dai successivi commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute infrazioni con unica un’unica azione od omissione o con più azioni od o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o viene comminata per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto fino al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applica, graduando l'entità l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1ai commi 1 e 2, perper le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al dell’orario di lavoro a distanza, anche e delle norme da osservare in tema caso di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇malattia o infortunio;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o l’Ente, gli altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terziovvero verso il pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, alla sua custodia e vigilanza alle quali egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove lavoro, quando non ne sia derivato danno o un pregiudizio al per il servizio o agli per gli interessi dell’amministrazione dell’Ente o di terzi;
e) rifiuto insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970lavoro;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento altre violazioni dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentiprecedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l’Ente, per gli utenti o per i terzi. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell’Ente e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendentidipendenti .
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 dieci giorni si applica, applica graduando l'entità l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato il massimo della multa;
b) particolare gravità delle nelle mancanze previste al dal comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza giorni tre o arbitrario abbandono dello stesso; in tali . In tale ipotesi, l'entità l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall’Ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore ritardo fino a 5 cinque giorni, a trasferirsi nella nel raggiungere la sede assegnata dai superioridall’Ente;
e) svolgimento svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortuniofisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970testimoniare in procedimenti disciplinari;
g) ove non sussista la gravità comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi, diffamatori nei confronti di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
i) manifestazioni calunniose o diffamatorie nei confronti dell’Ente, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quatercomportamenti, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie▇▇▇ comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
hk) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione violazioni di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno o pericolo all’enteall’Ente, agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio sanzione disciplinare del licenziamento con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, preavviso si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexiesper violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l’Ente e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi, comma 3 del D.lgs. n. 165/200in ogni caso, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri oltre che le ipotesi più gravi di cui al precedente comma 15 lett. g), perh), i) le seguenti:
a) recidiva nel biennio delle plurima, per almeno tre volte in un anno, nelle mancanze previste nel comma 45, se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’Ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionerifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre tre giorni lavorativi consecutivi;
e) violazione di doveri ed persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell’adempimento degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.servizio rispetto ai carichi di lavoro;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) responsabilità penale risultante da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso delitti commessi fuori del dal servizio e non attinente attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non ne consenta siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, secondo i criteri tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di cui al comma 1, fiducia con l’Ente e da non consentire la prosecuzione prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso perIn particolare la sanzione si applica nelle seguenti fattispecie:
a) le ipotesi considerate nell’artrecidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato: − per delitti di cui all’art. 55-quater15, comma 1, lett. lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penaledella legge 19 marzo 1990, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelaren.55, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, modificata ed integrata dall’art.1 comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97legge 18 gennaio 1992, n.16; - − per gravi delitti commessi in servizio;
fd) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, condanna passata in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavorogiudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
108. Le mancanze non espressamente previste Il procedimento disciplinare, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere avviato nel caso in cui sia connesso anche con procedimento penale per fatti estranei ed esterni al rapporto e all’ambiente di lavoro e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l’Ente venga a conoscenza di fatti che possano dare luogo ad una sanzione disciplinare a seguito di sentenza definitiva di condanna potrà avviare il procedimento disciplinare nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di termini previsti dall’art. 10 da computarsi a decorrere dalla data in cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedentil’Ente è venuto a conoscenza della sentenza stessa.
119. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l’Ente ha avuto notizia della sentenza definitiva. Al codice disciplinare, di cui al disciplinare contenuto nel presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza ed in conformità di quanto previsto dall' art. 59 del d. lgs n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) b. rilevanza degli obblighi violati;
c) c. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) d. rilevanza del danno o grado di danno o di pericolo causato arrecato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al e del disservizio determinatosi;
e) e. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratorelavoratore nei confronti dell'amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonchè ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) f. concorso nella violazione nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, gia sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
23. Al dipendente responsabile di più mancanze infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimentoprovvedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o viene comminata per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto fino al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1ai commi 1 e 2, perper le seguenti infrazioni:
a) a. inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;
b) b. condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o l'amministrazione, gli altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terziovvero verso il pubblico;
c) c. negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) d. inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove lavoro, quando non ne sia derivato danno o un pregiudizio al per il servizio o agli per gli interessi dell’amministrazione dell'amministrazione o di terzi;
e) e. rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. articolo 6 della L. l. n. 300/1970300/70;
f) negligenza o f. insufficiente rendimento nell'assolvimento nell'assorbimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001tenuto conto dei carichi di lavoro;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di g. altre violazioni dei doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente specificamente nelle lettere precedentiprecedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'amministrazione, per gli utenti o per terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione privazioni della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) a. recidiva nelle mancanze previste dal comma 34, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) b. particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, c. assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) d. ingiustificato ritardo, non superiore fino a 5 dieci giorni, a trasferirsi nella nel raggiungere la sede assegnata dai superioridall'amministrazione;
e) svolgimento e. svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato fisico;
f. testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di malattia testimoniare in procedimenti disciplinari;
g. comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi e diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di infortunioterzi;
f) h. alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
i. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Amministrazione, salvo che siano espressione della fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero, pensiero ai sensi dell'artdell' art. 1 della legge n. 300/1970300 del 1970;
g) ove non sussista la gravità j. atti e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quatercomportamenti, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie▇▇▇ comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) k. violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno o pericolo all’enteall'amministrazione, agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.;
6. La sospensione dal servizio sanzione disciplinare del licenziamento con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, preavviso si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'amministrazione e da non consentire la prosecuzione del D.lgsrapporto di lavoro. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione Tra queste sono da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel ricomprendersi in ogni caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, perle seguenti:
a) a. recidiva nel biennio delle plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 45, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a);
b) b. occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'amministrazione o ad esso essa affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionec. rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie d. assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre dieci giorni lavorativi consecutivi;
e. persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli obblighi di fatto negli ambienti servizio, rispetto ai carichi di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti f. responsabilità penale, risultante da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso delitti commessi fuori del servizio e pur non attinente attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non ne consenta siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, secondo i criteri tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di cui al comma 1, fiducia con l'amministrazione e da non consentire la prosecuzione prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare la sanzione si applica nelle seguenti fattispecie:
a. recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con ricorso a di vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
h) mancata ripresa del serviziob. accertamento che l'impegno è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, salvo casi di comprovato impedimentocomunque, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazionecon mezzi fraudolenti;
2. senza preavviso perc. condanna passata in giudicato:
a) le ipotesi considerate nell’art1. 55-quaterper i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lett. lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.lgsdella legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata ed integrata dall' art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 165/200116;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art2. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighid. condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
8. Il procedimento disciplinare deve essere avviato, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedentiai sensi dell' art. 27, comma 2, anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'amministrazione venga a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei confronti di ▇▇▇▇▇termini previsti dall' art. 27, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 12, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria computarsi a decorrere dalla data in cui l'amministrazione è venuta a conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del rapporto di lavorocomma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al disciplinare contenuto nel presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsTale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, pubblicato tassativamente entro 15 quindici giorni dalla data di stipulazione del CCNL cui all' art. 2, comma 2 e si applica attua dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionedell'affissione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzaagile, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.. ▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;; 54
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) sanzioni: • la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenzanegligenza ed imperizia, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche la rilevanza della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; • le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’Ente o con l’entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; • l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 ed 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal pecuniaria da un minimo del rimprovero verbale o scritto al di € 200,00 ad un massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione € 500,00, si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) a. inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoropresenza in servizio correlata alle esigenze della struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55nell’art.55-quater, comma ▇1, ▇▇▇▇. ▇lett.a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇del D.Lgs.n.165 del 2001;
b) condotta b. condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o i componenti degli organi di vertice dell’Ente, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili c. alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanzaterzi;
d) d. violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
e. violazione dell’obbligo di ▇▇▇▇▇▇▇si dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore;
f. inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni e o di sicurezza sul lavoro ove del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio disservizio per l’Ente o agli interessi dell’amministrazione o di terziper gli utenti;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela g. violazione del patrimonio dell'amministrazionesegreto d'ufficio, nel rispetto di quanto previsto dallcosì come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' art. 6 della L. n. 300/1970;Ente.
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) h. violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, dall’articolo 55 novies del D.lgs. D.Lgs n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo 165 del 2001 L’importo delle ritenute per multa sarà la sanzione pecuniaria è introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzidell’Ente.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 D.Lgs.n.165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art.55- sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/2003, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-e dall’art.55 septies, comma 6, del D.Lgs.n.165 del 2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55dall’art.55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 D.Lgs.n.165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 6 mesi sei mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) a. recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma nei commi 4, 5, 6 e 7, quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
b) occultamento▇. ▇▇▇▇▇▇▇, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Ente salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del responsabile personale dipendente;
e. salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art.55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della custodiasanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del controllo dirigente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o della vigilanza, ai terzi;
f. occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell’Ente o ad esso affidati;
c) g. qualsiasi comportamento dal quale sia derivato grave danno all’Ente o a terzi, salvo quanto previsto dal comma 7;
h. atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
i. atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionesessuale, lesivi della dignità della persona;
d) alterchi con vie j. grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di fatto negli ambienti provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di lavoroquanto previsto dall’art.7, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui siacomma 2, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzidella legge n.69 del 2009.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) a. le ipotesi considerate dall’art. 55dall’art.55-quater, comma 1, lett. blett.b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇D.Lgs.n.165 del 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) b. recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 4, 5, 6, 7 ed 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) a. le ipotesi considerate nell’art. 55nell’art.55-quater, comma 1, lett. alett.a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001;
b) b. commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare dal luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.20189, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201810, comma 1;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) c. condanna, anche non passata in giudicato: - per , per:
1. i delitti già indicati dall’artnell’art. 758, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 8nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del D.lgscodice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i 267 del 2000;
2. gravi delitti commessi in servizio;
3. delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighid. recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di ▇▇▇▇▇dirigenti o altri dipendenti;
e. recidiva plurima atti, comportamenti o molestie, anche di gravità talecarattere sessuale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.lesivi della dignità della persona;
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori dirigenti di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento5, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità pubblicità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’Ente, secondo le previsioni dell’art. 55dell’art.55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001D.Lgs.n.165 del 2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Resta fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs.n.150 del 2009 si applicano dall’entrata in vigore del decreto medesimo.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: CCNL Del 22.2.2010, Area Dirigenza Regioni E Autonomie Locali
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio princìpio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione ai seguenti criteri generalirelazione:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente docente responsabile di più mancanze compiute con unica in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimentoprocedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio e comporta un ritardo di due anni nella progressione economica di carriera.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto si applica al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, docente per:
a) ingiustificata inosservanza delle deliberazioni degli organi collegiali e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi ai princìpi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidell'utenza;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, quali debba espletare azione di vigilanza durante le attività di custodia o vigilanzadidattiche;
d) inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 insufficiente comprovato rendimento per qualità e quantità della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendentiprestazione professionale.
43. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni un mese si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, ovvero quando le mancanze previste dal nel comma 3precedente presentino caratteri di particolare gravità;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in . In tali ipotesi, ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendentedocente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'istituzione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
ec) svolgimento di altre attività che ritardino il recupero psico-fisico lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
d) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso l'utenza o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'istituzione, salvo che siano espressione tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970pensiero e di espressione;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. equalsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'istituzione o a terzi;
h) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
hi) ove non sussista la gravità sistematici e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, reiterati atti o comportamenti aggressivi aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzidipendente dell'istituzione.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
84. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni oltre un mese fino ad un massimo di 6 a sei mesi servizio si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma precedente presentino caratteri di particolare gravità;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidatifino a 15 giorni;
c) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
d) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoromolestie, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi carattere sessuale, di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terziparticolare gravità che siano lesivi della dignità della persona.
f) fino a due assenze ingiustificate 5. Durante la sospensione dal servizio in continuità con le giornate festive prevista dai precedenti commi, il docente è privato della retribuzione e di riposo settimanale;gli viene corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
96. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio, salvo quanto previsto al comma 7, lettera a);
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio e dalla retribuzionenel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
c) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni;
d) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàche siano lesivi della dignità della persona;
eg) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso in servizio o fuori del dal servizio e ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;.
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo 7. La sanzione disciplinare del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso l'utenza o altri dipendenti, d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente ne
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la prosecuzione per produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sua specifica gravitàsottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - :
1. reati di cui all'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché per i delitti indicati dall’artreati di cui agli artt. 7, comma 1, 316 e 8, comma 1, 316-bis del D.lgsc.p.-;
2. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - ;
3. per i delitti previsti dall’artdall'art. 3, comma 1, della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;2001, n.
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
108. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori docenti di cui all’artall'art. … (Obblighi 49 del dipendente), e facendosi riferimentopresente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
119. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in ogni istituzione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzaservizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
de) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
ef) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
fg) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
gh) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- 55-novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
hi) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardomancato trasferimento sin dal primo giorno, non superiore a 5 giornida parte del personale delle istituzioni scolastiche ed educative o dell’AFAM, a trasferirsi con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata dai superioria seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater55quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia sia, comunque, derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all’amministrazione agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - dall’art. 55-sexies, comma 3 3, del D.lgsd.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale sessuale, anche ove non sussista la gravità e reiterazionela reiterazione oppure che non riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
gf) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entedall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono dello stesso;
h) per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. ) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) e da f bis) fino f)bis a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsd. lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale o oppure quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàgravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;.
2. ) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsd. lgs.n. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201815, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201816;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche -anche nei confronti di terzi - di -di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - Ø per i delitti già indicati dall’artnell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a del D.lgsd.lgs. n. 235/2012235 del 2012; - Ø quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - Ø per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, 1 della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - Ø per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le 10.Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), 11 e facendosi riferimentoriferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. ▇▇.
11. Al ▇▇ codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsd.lgs. n. 165/2001. ▇▇.
12. In ▇▇ sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Codice Disciplinare
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.;
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanzaservizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55- quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
de) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
ef) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
fg) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- 55-quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
gh) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- 55-novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
hi) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal al comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardomancato trasferimento sin dal primo giorno, non superiore a 5 giornida parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo, a trasferirsi con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata dai superioria seguito dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Contratto Integrativo Di Istituto
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni sanzioni, in relazione alla gravità della mancanzamancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n.165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imprudenza, e imperizia dimostrate, ,tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella violazione nel fatto di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli utenti alunni o terzidel pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art. 6 della L. legge n. 300/1970300 del 1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione della scuola e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendentidegli alunni.
46. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al nel comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore fino a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia testimonianza falsa o di infortunioreticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Amministrazione, salvo che siano espressione esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970300 del 1970;
gi) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
il) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia sia, comunque, derivato disserviziograve danno all'Amministrazione, danno o pericolo all’enteai genitori, agli utenti alunni o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio del licenziamento con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo preavviso di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 46, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell' Amministrazione o ad esso essa affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionerifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) violazione di doveri ed persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.servizio;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;.
h) mancata ripresa 8. La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di: minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di gravi fatti illeciti di rilevanza penaledocumenti falsi e, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelarecomunque, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata con mezzi fraudolenti; c)condanne passate in giudicato: - per i delitti indicati dall’art:
1. 7, comma 1, e 8, comma 1, di cui art. 58 del D.lgs. n. 235/2012; - 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - ;
3. per i delitti previsti indicati dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 legge n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria 97 del rapporto di lavoro2001.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 59 del D.Lgs. n. 29/1993 il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'eventodell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di rilevanza del danno o di pericolo causato all'amministrazioneal CONI, agli utenti o a terzi ovvero al e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratorelavoratore nei confronti del CONI, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori il CONI o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedel CONI, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall’art. 6 della L. legge n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di altre violazioni dei doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per il CONI, per gli utenti e per i terzi.
5. L'importo L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal nel bilancio dell'amministrazione del CONI e sarà destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
46. La sanzione disciplinare della sospensione dal del servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34 che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al nel comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza dell’assenza o dell'abbandono dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneal CONI, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella nell’assumere il servizio presso la sede assegnata dai superioridi lavoro assegnata;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970stessa;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli di terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche nei confronti di dipendenti, di utenti o di terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti del CONI, fatta salva la libertà di pensiero ai sensi dell’art. 1 della legge 300 del 1970;
j) atti e comportamenti, ▇▇▇ comprese le molestie sessuali, che siano lesivi della dignità della persona;
k) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno al CONI o pericolo all’ente, agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio sanzione disciplinare del licenziamento con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi preavviso si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle plurima, per almeno tre volte all’anno, nelle mancanze previste nel comma 46, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o e della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente del CONI o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionerifiuto espresso del trasferimento di posto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi;
e) violazione di doveri ed persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell’adempimento degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.servizio rispetto ai carichi di lavoro;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e responsabilità penale risultante da sentenza di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, pur commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione sia compatibile, per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire con la prosecuzione del rapporto di lavoro;rapporto.
h) mancata ripresa 8. La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’artrecidiva, negli ambienti di lavoro, di alterchi con ricorso a vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) sentenza di condanna passata in giudicato: − per delitti di cui all’art. 55-quater, 15 comma 1, lett. lettere a), c), d), e) ed f) del D.lgs. della legge 1990, n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale55, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto modificata ed integrata dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 71, comma 11 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012successive modificazioni ed integrazioni; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - − per gravi delitti commessi in servizio;
fd) violazioni intenzionali degli obblighisentenza di condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegue l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
9. Il procedimento disciplinare deve essere avviato, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedentiai sensi dell’art. 61, comma 2, anche nel caso in cui sia connesso con il procedimento penale e rimane sospeso fino a sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora il CONI venga a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito di sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei confronti di termini previsti dall’art. 61, comma 2 da computarsi a decorrere dalla data in cui il CONI è venuto a conoscenza della sentenza. ▇▇.▇▇ procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 9 è riattivato entro 180 giorni da quando il CONI ha avuto notizia della sentenza definitiva. ▇▇.▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al ▇ codice disciplinare, di cui al disciplinare contenuto nel presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in luogo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgsTale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL presente contratto e si applica attua dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionedell’affissione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. (Art.45 CCNL 27.01.05)
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanzamancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione ai seguenti criteri generali:
a) relazione: - alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) ; - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità connesse alla derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero ; - al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro; - al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio precedente; - al comportamento verso gli utenti.
2. Al b) al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica in un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimentoprocedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
32. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui applica al comma 1, dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzidel pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove nel caso in cui non ne sia derivato danno o un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art. 6 della L. l. 20 maggio 1970 n. 300/1970300;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento rispetto ai carichi di lavoro e comunque nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. ; L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri ad attività sociali per i dipendenti.
43. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste dal nel comma 32 presentino caratteri di particolare gravità;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in . In tali ipotesi, ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del dal servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
dc) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 10 giorni, a trasferirsi nella raggiungere la sede assegnata dai superioridall'Amministrazione;
ed) svolgimento di altre attività che ritardino il recupero psico-fisico lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Amministrazione, salvo che siano espressione tenuto conto del rispetto della libertà di pensieropensiero e di espressione, ai sensi dell'artdell’art. 1 della legge n. 300/1970300/70;
gh) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
hi) ove non sussista la gravità sistematici e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, reiterati atti o comportamenti aggressivi aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
84. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’ente dell'Amministrazione o ad esso essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
cd) insufficiente, persistente e scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale ove non sussista la sessuale, di particolare gravità e reiterazioneche siano lesivi della dignità della persona;
dg) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
ei) violazione di doveri ed obblighi di qualsiasi comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, sia derivato danno grave danno all’amministrazione, agli utenti all’Amministrazione o a terzi. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso un’indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
95. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi precedenti 3 e 4, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
c) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'Amministrazione quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni;
d) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio;
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a molestie, anche di carattere sessuale o quando l’attosessuale, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;che siano lesivi della dignità della persona.
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori 6. La sanzione disciplinare del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, d)alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non condanna passata in giudicato: - :
1. di cui all’art. 58 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per i delitti indicati dall’artreati di cui agli artt. 7, comma 1, 316 e 8, comma 1, 316 bis del D.lgsc.p. n. 235/2012; - -;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - ;
3. per i delitti previsti dall’artdall'art. 3, comma 1, della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;.
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché ▇▇▇▇▇, in flagranza, a commettere reati di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoropeculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.
107. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi 44 del dipendente), e facendosi riferimentopresente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
118. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Codice Disciplinare
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di della gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratorelavoratore nei confronti dell'amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
fe) concorso nella violazione nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai successivi commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni mancanze sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o viene comminata per le infrazioni di lieve entità. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto viene comminata in casi di recidiva delle infrazioni di cui al massimo della precedente capoverso. La multa di importo pari a quattro ore di retribuzione retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1ai commi 1 e 2, perper le seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇lavoro e delle norme da osservare in casi di malattia;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o la PUG, salvo che il fatto non assuma caratteristiche gravi tale da comportar più gravi sanzioni, verso altri dipendenti o ovvero nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali affidati in ragione del servizio e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, alla cui custodia e vigilanza il dipendente sia tenuto in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove lavoro, quando non ne sia derivato danno o un pregiudizio al per il servizio o agli per gli interessi dell’amministrazione dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
gf) altre violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di dei doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente specificamente nelle lettere precedenti. precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'amministrazione, per gli utenti o per terzi; L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
45. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal al comma 34; che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; stesso sino a tre giorni lavorativi;
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazione di gravità tale da compromettere il rapporto di fiducia con l'amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in tali ipotesiogni caso le seguenti:
a) recidiva nel biennio di comportamenti indicati ai precedenti punti 4 e 5;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre tre giorni lavorativi consecutivi;
c) atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizioivi compresi le molestie sessuali, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli le violenze e le vessazioni di cui vengano fatti oggetto utenti o ai terzicolleghi;
d) ingiustificato ritardoresponsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi fuori del servizio e pur non superiore a 5 giorniattinenti in via diretta al rapporto di lavoro, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiorima che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia testimonianza falsa o di infortunioreticente;
f) comportamenti minacciosi, alterchi con ricorso a vie di fatto, atti gravemente ingiuriosi, calunniosi e diffamatori nei confronti degli utenti, di altri dipendenti o di terzi;
g) persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli obblighi di servizio rispetto ai carichi di lavoro;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terziPUG;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno o pericolo all’enteall'amministrazione, agli utenti o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexiesper infrazioni dei doveri di comportamento, comma 1anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con la PUG e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del D. lgsrapporto di lavoro. n. 165 del 2001.
8. La A titolo esemplificativo la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, perapplica nelle seguenti fattispecie:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
b) condanna passata in giudicato per reati commessi in servizio;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'amministrazione o ad esso essa affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, affissioni in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti entro 15 quindici giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionepresente contratto.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Per Il Personale Non Docente
Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) b. rilevanza degli obblighi violati;
c) c. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) d. grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) e. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) f. concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) a. inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-55- quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇del d.lgs n. 165/2001;
b) b. condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) c. negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) d. inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) e. rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. legge. n. 300/1970;
f) negligenza o f. insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
g) g. violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgsd.lgs. n. 165/2001;
h) h. violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) a. recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) b. particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) c. ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) d. ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) e. svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) f. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) g. ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. d. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) h. ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) i. violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia comunque derivato disservizio, grave danno o pericolo all’ente, all’amministrazione e agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgsd.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgsd.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. d. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) a. recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) b. occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) c. atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) e. violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, all’amministrazione agli utenti o a terzi.
f) f. fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) g. ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’entedall’amministrazione, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) a. le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgsd.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇165/ 2001;
b) b. recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) c. recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) d. recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) e. condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) f. la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) g. violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) h. mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) a. le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgsd.lgs. n. 165/2001n.165/2001;
b) b. commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.201864, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.201865;
c) c. condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) d. commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) e. condanna, anche non passata in giudicato: - • per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 88 , comma 1, del D.lgsd.lgs. n. 235/2012; - • quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - • per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. legge 27 marzo 2001 n. 97; - • per gravi delitti commessi in servizio;
f) f. violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente)60, e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. d. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993 il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella violazione mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, procedimento è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli utenti alunni o terzidel pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art. 6 della L. legge n. 300/1970300 del 1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione dell'Amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendentidegli alunni.
46. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al nel comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore fino a 5 a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o del terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Amministrazione, salvo che siano espressione nel rispetto della libertà di pensiero, pensiero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970300 del 1970;
gl) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
im) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedentiprecedenti di cui sia, da cui sia comunque, derivato disserviziograve danno all'Amministrazione, danno o pericolo all’enteai genitori, agli utenti alunni o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio sanzione disciplinare del licenziamento con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi preavviso si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 46, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'Amministrazione o ad esso essa affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionerifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) violazione di doveri ed persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.servizio;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente attiene in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;.
h) mancata ripresa 8. La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’artrecidiva, negli ambienti di lavoro, ricorso a vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato: - per i delitti di cui all'art. 55-quater15, comma 1, lett. lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.lgsdella legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dall'art. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 71, comma 11 della legge 18 gennaio 1992, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 9716; - per gravi delitti commessi in servizio;
fd) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) violazioni intenzionali degli obblighi, dei doveri non ricomprese ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 58, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Amministrazione sia venuta a conoscenza di fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art.58, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 1, facendosi riferimento, 9 è riattivato entro 180 giorni da quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedentil'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
11. Al codice disciplinare, disciplinare di cui al presente articolo, articolo deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’artaffissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il Il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, 11 deve essere pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL cui all'art. 2, comma 2, e si applica attua dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazionedell'affissione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Codice disciplinare. 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni sanzioni, in relazione alla gravità della mancanzamancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imprudenza, e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella violazione nel fatto di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇, ▇▇▇▇. ▇) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇. ▇▇▇/▇▇▇▇;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli utenti alunni o terzidel pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività azione di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzidisservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazionedell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' artdall'art. 6 della L. legge n. 300/1970300 del 1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione della scuola e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) ad attività sociali a favore dei propri dipendentidegli alunni.
46. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 34 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al nel comma 34;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità fino a distanza 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazioneall'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore fino a 5 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia testimonianza falsa o di infortunioreticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazionedell'Amministrazione, salvo che siano espressione esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970300 del 1970;
gi) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
il) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, precedenti da cui sia sia, comunque, derivato disserviziograve danno all'Amministrazione, danno o pericolo all’enteai genitori, agli utenti alunni o ai a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio del licenziamento con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo preavviso di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, applica per:
a) recidiva nel biennio delle plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 46, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente dell'Amministrazione o ad esso essa affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazionerifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utentiassenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) violazione di doveri ed persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.servizio;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;
e) condanna passata in giudicato, giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;.
h) mancata ripresa 8. La sanzione disciplinare del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. licenziamento senza preavviso si applica per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quaterterza recidiva nel biennio di: minacce, comma 1ingiurie gravi, lett. a)calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001anche con utenti;
b) commissione accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di gravi fatti illeciti di rilevanza penaledocumenti falsi e, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelarecomunque, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata con mezzi fraudolenti; c)condanne passate in giudicato: - per i delitti indicati dall’art:
1. 7, comma 1, e 8, comma 1, di cui art. 58 del D.lgs. n. 235/2012; - 18 agosto 2000, n.267 ,nonché per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - ;
3. per i delitti previsti indicati dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 legge n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria 97 del rapporto di lavoro2001.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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Sources: Codice Disciplinare
Codice disciplinare. 1. Nel Le amministrazioni sono tenute al rispetto del principio dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, . A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità sanzioni: - l’intenzionalità del comportamento, ; - il grado di negligenza, imprudenza o negligenza e imperizia dimostratedimostrata, tenuto anche conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) dell’evento; - la rilevanza dell’infrazione e dell’inosservanza degli obblighi violati;
c) e delle disposizioni violate; - le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di con l’incarico dirigenziale ricoperto e con l’attività professionale svolta, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell’amministrazione; - l’entità del danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti provocato a cose o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) persone, ivi compresi gli utenti; - l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo anche connesse al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, tenuto complessivamente dal dirigente o al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loropersone nella violazione.
2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6 e 7, nonché al comma 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e diversa tipologia tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.
3. Al dipendente dirigente o al professionista responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
34. La sanzione disciplinare dal pecuniaria da un minimo del rimprovero verbale o scritto al di € 200 ad un massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione € 500 si applica, graduando l'entità delle sanzioni l’entità della stessa in relazione ai criteri di cui al del comma 1, pernei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a distanza, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché dell'orario di lavoropresenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma ▇1, ▇▇▇▇lett. ▇a) ▇▇▇ ▇.▇▇▇ ▇del d. lgs. ▇▇▇/▇▇▇▇n. 165/2001;
b) condotta condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme a ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non), degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. ▇▇▇/ ▇▇▇▇;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio violazione dell’obbligo di atti, comportamenti comunicare tempestivamente all’Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravitàavere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale ovvero l’azione disciplinare dell’ordine di appartenenza;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato: - per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; - quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; - per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; - per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di ▇▇▇▇▇, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
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