Cessione dell’Accordo Clausole campione

Cessione dell’Accordo. E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
Cessione dell’Accordo. (i) L’Esercizio non potrà cedere l’Accordo né subappaltare e/o delegare a terzi in qualsiasi forma l’esecuzione dell’Accordo, senza il preventivo consenso scritto di American Express. American Express potrà subappaltare e/o delegare l’esecuzione dell’Accordo, in tutto o in parte, a qualsiasi Affiliata e/o a qualsiasi terzo incaricato, anche senza previa comunicazione all’Esercizio. American Express, inoltre, potrà cedere l’Accordo, in tutto o in parte, a qualsiasi Affiliata e/o a qualsiasi terzo incaricato, previa comunicazione scritta all’Esercizio.
Cessione dell’Accordo. Il presente accordo non può essere ceduto a terzi.
Cessione dell’Accordo. Il Gestore potrà cedere il presente Accordo ad una società collegata o partecipata dal Gestore stesso. L’Utente presta il proprio consenso, ora per allora, a tale cessione.
Cessione dell’Accordo. E’ vietata la cessione dell’Accordo sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
Cessione dell’Accordo. Nessuna delle Parti avrà diritto di cedere in tutto o in parte o di delegare ad alcuno l’esecuzione di obbligazioni o di diritti derivanti dal presente Accordo, a qualsiasi titolo o forma, in mancanza dell’autorizzazione scritta dell'altra Parte.
Cessione dell’Accordo. 10.1 È fatto divieto di cessione del presente Accordo.
Cessione dell’Accordo. 14.1 L’Accordo, così come i diritti e gli obblighi derivanti dal medesimo, non possono essere ceduti, o comunque trasferiti, in tutto o in parte, a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
Cessione dell’Accordo. Nessuna delle Parti può cedere l'Accordo senza il previo consenso per iscritto dell'altra Parte. Tuttavia, Gate Network può cedere liberamente il presente Accordo a qualsiasi Affiliata o in connessione con qualsiasi fusione, riorganizzazione, vendita di tutte, o sostanzialmente tutte, le sue attività o altre transazioni simili.
Cessione dell’Accordo. 19.1 L’eventuale cessione dell’Accordo da parte dell’Operatore alla propria società capogruppo o a società da questa controllate, si intenderà autorizzata, previa comunicazione a S.E.A., a condizione che il cessionario: i) assuma tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo, ii) fornisca la Garanzia di cui all’Art. 5.